Ministerial Decree No. 454 regulating trawling fishing within three miles in Rimini and Trieste maritime districts
Made 1989-09-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, territorial sea, prohibited fishing area, fishing gear/fishing method, seasons, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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Text
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Aggiornamento alla GU 06/08/99 D.M. 18 settembre 1989, n. 454 (1). Regolamento concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1990, n. 46. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32; Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare l'art. 111 del citato regolamento, che fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa; Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1985, n. 249) modificato dal decreto 28 febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 28 febbraio 1986), relativo alla deroga al suddetto divieto nel periodo da ottobre a giugno per i compartimenti da Rimini a Trieste; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il secondo piano nazionale della pesca approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988) indica, per quanto concerne la pesca a strascico, la necessità di pervenire all'abrogazione della suddetta deroga all'art. 111 del citato regolamento n. 1639 del 1968; Considerato che, per motivi economico-sociali della categoria interessata è necessario pervenire all'abrogazione di detta deroga con gradualità, in modo da mettere in grado gli interessati di poter intraprendere spontanee iniziative di alternativa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 13 luglio 1989; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge n. 400/1988; Decreta: 1. 1. Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste la campagna di pesca a strascico 1989-90 è autorizzata nel periodo 1° novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri. La distanza dalla costa non dovrà essere inferiore ad un miglio per i compartimenti da Rimini a Venezia e ad un miglio e mezzo per i compartimenti di Trieste e Monfalcone. 2. Ad iniziare dalla campagna di pesca 1990-91 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti suddetti è autorizzata nel periodo 1° novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri ad una distanza non inferiore ad un miglio e mezzo. 2. 1. I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti nel precedente art. 1 ed aventi stazza lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 Hp. 2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati entro il 15 ottobre di ciascun anno, è annotata sulla licenza di pesca, ed ha validità limitata alle acque del compartimento marittimo d'iscrizione con possibilità di esercitare la pesca nei compartimenti di Rimini-Ravenna; Chioggia Venezia; Monfalcone-Trieste. 3. Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le navi della marineria di Caorle, iscritte nel compartimento di Venezia, che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone. 3. 1. Con apposita ordinanza del capo del compartimento sono emanate le norme concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca di cui agli articoli 1 e 2. 2. È in ogni caso interdetto l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici. 4. 1. Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate, che devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, determinato per ciascun compartimento dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 ottobre 1985. 5. 1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca, utilizzando il modello conforme all'allegato A. 2. La mancata o inesatta trasmissione dei dati dà luogo, se non giustificata, a revoca dell'autorizzazione. 6. 1. Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca. 2. Copia della relazione e dei dati mensili di cui all'art. 5 devono essere inviati agli istituti scientifici di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1985. 7. 1. Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non debbono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca. 8. 1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.