Ministerial Decree No. 106 regulating the production and trade of salt
Made 1997-01-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, condiments/herbs/spices, standards, packaging/labelling, international trade, Codex Alimentarius
- Categories
- *
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Aggiornamento alla GU 06/07/97 10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOMESTICO E SOSTANZE AGRARIE (igiene e repressione delle frodi in materia di) A) Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi D.M. 31 gennaio 1997, n. 106 (1). Regolamento concernente la produzione e lacommercializzazione del sale alimentare. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 94. IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 6 che riserva allo Stato la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, concernente il monopolio dei sali e dei tabacchi; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Vista la norma del Codex Alimentarius ½Codex STAN 150-1985+ e sua successiva modifica, concernente il sale di qualita' alimentare; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nell'adunanza del 10 maggio 1995; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 83/189/CEE; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi del regolamento del Consiglio n. 315/93/CEE dell'8 febbraio 1993; Visto il parere circostanziato della Commissione dell'Unione europea espresso in data 26 febbraio 1996; Considerato che occorre disciplinare la commercializzazione sul territorio nazionale del sale alimentare, sia esso destinato al consumo diretto sia all'industria conserviera alimentare; Considerato che per tutelare la salute pubblica Þ necessario mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico e che in attesa che essi vengano definiti dalla Commissione della Unione europea, appare opportuno fare riferimento alla norma mondiale del Codex Alimentarius n. Codex STAN 150-1985; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche al sale alimentare originario dei Paesi Efta che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 10 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento: 1. Campo di applicazione. - 1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina di cui al decreto 10 agosto 1995, n. 562 (2), del Ministro della sanita' regola la produzione, la commercializzazione e l'importazione del sale alimentare, destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari. (2) Riportato alla voce MONOPOLI DI STATO. 2. Definizione. - 1. Il sale alimentare Þ il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali. 2. Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non puo'essere destinato alla alimentazione umana. 3. Requisiti. - 1. Il sale alimentare deve corrispondere ai seguenti requisiti: a) contenere non meno del 97%, calcolato sulla sostanza secca, di cloruro di sodio; b) contenere non pi¨ dello 0,5%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acqua; c) contenere non pi¨ dello 0,3%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acido cloridrico 0,1 M; d) non contenere contaminanti in quantita' tali da costituire pericolo per la salute del consumatore. In particolare per i seguenti contaminanti non possono essere superate le quantita' sotto riportate: arsenico: non pi¨ di 0,5 mg/kg, espresso come As; rame: non pi¨ di 2 mg/kg, espresso come Cu; piombo: non pi¨ di 2 mg/kg, espresso come Pb; cadmio: non pi¨ di 0,5 mg/kg, espresso come Cd; mercurio: non pi¨ di 0,1 mg/kg, espresso come Hg. 2. Il sale alimentare puo' contenere come costituenti secondari naturali, in quantita' variabili in funzione, dell'origine e del metodo di produzione, solfati, carbonati e bromuri di calcio, di potassio di magnesio e di sodio, nonchÚ cloruri di calcio, potassio e magnesio. 3. Nella produzione di sale alimentare possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (3). 4. Il controllo del sale alimentare immesso al consumo nel territorio nazionale, nonchÚ di quello presentato all'importazione viene effettuato sulla base di un piano predisposto congiuntamente dal Ministero della sanita' con il Ministero delle finanze e aggiornato annualmente. 5. Il prelevamento dei campioni di sale alimentare e le determinazioni analitiche di verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati secondo i metodi di campionamento e di analisi indicati nella norma del Codex Alimentarius ½STAN 150-1985+. Detti campionamenti e metodi di analisi sono periodicamente sottoposti ad aggiornamenti. (3) Riportato al n. A/CCXIII. 4. Vendita. - 1. Il sale alimentare destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita esclusivamente preconfezionato. 5. Etichettatura. - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (4), sull'imballaggio o sulla etichetta appostavi del sale alimentare destinato al consumo diretto devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) denominazione di vendita ½sale+ integrata dalla specificazione ½alimentare+ oppure ½per uso alimentare+ oppure ½da cucina+ oppure ½da tavola+; b) il tipo di estrazione dal quale il sale proviene (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale); c) la specificazione relativa alla forma di presentazione (fino, grosso) e all'eventuale processo di lavorazione. (4) Riportato al n. A/CLXXXIII. 6. Importazione. - 1. Il sale importato da Paesi non appartenenti alla Unione europea Þ soggetto alle condizioni previste dal presente decreto. 7. Mutuo riconoscimento. - 1. Le norme del presente regolamento non si applicano al sale alimentare legalmente prodotto o commercializzato in un altro Stato membro e a quello originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 8. Smaltimento scorte. - 1. E' consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni. 2. E' consentita altresý la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.