Ministerial Decree laying down sanitary measures on mountain grazing, transhumance and pasture of ovine and caprine animals
Made 2000-11-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, grazing, sheep/goats, pests/diseases, pastoralism, animal production
Where to read it
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Text
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DECRETO 13 novembre 2000 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione uffici... file:///D/HTML/ita31683.htm[15.01.2025 18:02:31] MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 13 novembre 2000 Norme sanitarie relative all'alpeggio, alla transumanza e al pascolo vagante degli ovini e caprini. IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni, in particolare l'art. 25; Considerato che la situazione epidemiologica nazionale relativa alla brucellosi ovina e caprina impone la adozione di specifiche norme che consentano lo spostamento per motivi di alpeggio, transumanza e pascolo vagante esclusivamente a greggi in possesso della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ovina e caprina; Considerato inoltre che e' opportuno integrare la documentazione di scorta degli animali della specie ovina e caprina che si spostano per motivi di alpeggio, transumanza o pascolo vagante con il numero di codice identificativo aziendale, e che e' altresi' necessario mantenere nota delle movimentazioni avvenute; Decreta: Art. 1. 1. A partire dal 1 gennaio 2001 possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. Art. 2. 1. A partire dal 1 gennaio 2001, sui certificati che scortano gli ovini e caprini che si spostano per alpeggio, transumanza o pascolo vagante, deve essere riportato il codice identificativo dell'azienda. 2. A partire dal 1 gennaio 2001, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deve essere tenuto un registro, su supporto cartaceo o informatico, nel quale devono essere registrati gli spostamenti degli ovini e caprini per alpeggio, transumanza o pascolo vagante. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 220