Ministerial Decree implementing Directives No. 93/48/EEC of 23 June 1993, No. 93/64/EEC of 5 July 1993 and No. 93/79/EEC of 21 September 1993 of the Commission, on technical rules for the trade of fruit-trees propagating material and of fruit-trees destined to the production of fruit
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, international trade, seeds/planting material, inspection, fruits/edible nuts, standards
- Categories
- *, agriculture
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276. PIANTE COLTIVATE E PRODOTTI AGRARI (Difesa delle) C) Disposizioni relative alle sementi D.M. 14 aprile 1997 (1). Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1997, n. 126, S.O. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 92/34/CEE Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione deimateriali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recantenorme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da fruttodestinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n.91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente lemisure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed aiprodotti vegetali; Vista la direttiva n. 93/48/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda suirequisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da fruttodestinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva n. 92/34/CEE Consiglio; Vista la direttiva n. 93/64/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni diapplicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi delladirettiva n. 92/34/CEE Consiglio del 28 aprile 1992; Vista la direttiva n. 93/79/CEE della Commissione del 21 settembre 1993, recante modalità diapplicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materialidi moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 92/34/CEE Consiglio dell'8 aprile 1992; Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993,n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, a norma del decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697; Decreta: 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di pianteda frutto e delle piante da frutto, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato Idel presente decreto. 2. Il presente decreto si applica anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specieo ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi odelle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto. 2. Deroghe al campo di applicazione. 1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovatala destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali esufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE esuccessive modificazioni. 3. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute; b) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati allamoltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesti, nonché le piante da cui siprelevano detti materiali; c) «piante da frutto»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantateo trapiantate per la produzione di frutti; d) «materiali iniziali»: (pre-base o superélite) i materiali di moltiplicazione: prodotti secondo metodi generalmente considerati idonei per la conservazione dell'identità dellavarietà, comprese le pertinenti caratteristiche relative al valore pomologico che saranno stabilite conapposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, della direttiva92/34/CE, nonché per la prevenzione delle malattie; destinati alla produzione di materiali di base; conformi ai requisiti previsti per i materiali iniziali dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, dicui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante dafrutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezioneufficiale; e) «materiali di base»: (élite) i materiali di moltiplicazione: ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondometodi generalmente ritenuti idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese lecaratteristiche pertinenti relative al valore pomologico che saranno stabilite con apposito decretoministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 92/34/CE,nonché per la prevenzione delle malattie; destinati alla produzione di materiali certificati; rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi,di cui all'art. 4 e delle norme vigenti in Italia in materia di certificazione volontaria delle piante dafrutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezioneufficiale; f) «materiali certificati»: i materiali di moltiplicazione: ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali di base; rispondenti ai requisiti previsti per i materiali certificati dalla scheda relativa alla specie di cuitrattasi, di cui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria dellepiante da frutto; e dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezioneufficiale; g) «materiali C.A.C.» (Conformitas Agraria Comunitatis = Conformità Agricola Comunitaria): imateriali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che soddisfano i requisiti minimistabiliti per questa categoria, nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4; h) «materiali esenti da virus» (v.f. = virus free): i materiali di moltiplicazione e le piante da fruttoche sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciutia livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esentida sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservatiin condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da tutti i viruse agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi. Siconsiderano esenti da virus anche i materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea direttadai materiali suddetti, in un numero specifico di fasi, che nel corso di controlli effettuati nel periodovegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili avirus e che sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni.Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti inmateria di certificazione volontaria delle piante da frutto; i) «materiali virus-controllati» (v. t. = virus tested): i materiali di moltiplicazione e le piante da fruttoche sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciutia livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esentida sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservatiin condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da alcunigravi virus e agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cuitrattasi e che potrebbero ridurre l'utilità dei materiali. Si considerano virus-controllati anche i materialiottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero di fasi specifico, che nelcorso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti lapresenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e mantenuti in condizioniatte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito dalla schedarelativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti in materia dicertificazione volontaria delle piante da frutto; l) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delleseguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione,conservazione, condizionamento e commercializzazione; m) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenutii registri ed i documenti previsti; n) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato unavarietà; o) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita,vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o dipiante da frutto; p) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 536 (2); q) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile; r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile; s) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sottola sua responsabilità; t) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazieall'omogeneità della sua composizione e della sua origine; u) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1,lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (3), che effettuaanalisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità dellaproduzione; v) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, cheaccompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da essofissati; z) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territoriodella provincia ove è ubicata l'azienda (3/a). (2) Riportato al n. A/XXXIII. (3) Riportato al n. A/XLV. (3/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6). 4. Requisiti di commercializzazione. 1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitoriaccreditati e purché soddisfi i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II. 2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materialidi moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cuiall'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2,indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato. 3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non èapplicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momentodella sua commercializzazione. 5. Requisiti fitosanitari dei materiali. 1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almenoall'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità,nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e comepianta da frutto; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegatoII del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati. 2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al commaprecedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamentesottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato. 3. Per il materiale di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni: a) deve derivare da materiale iniziale che dopo essere sottoposto a controlli ed analisi mediantemetodi adeguati non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi virus-simili o malattie elencatinell'allegato II; b) deve essere controllato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e deve apparire sostanzialmenteprivo di sintomi di detti virus, organismi virus-simili o malattie; c) in caso di innesto, dev'essere innestato su portainnesti che non siano sensibili ai viroidi. 6. Requisiti fenologici dei materiali. 1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneoall'impiego come pianta da frutto o come materiale di moltiplicazione. 7. Requisiti di identità varietale. 1. Il materiale deve essere commercializzato con un'indicazione della varietà cui appartiene. Qualora,nel caso dei portainnesti non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibridointerspecifico in questione. 2. La varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere: a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione dellenuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (4), o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro; b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al puntoprecedente. 3. Gli elenchi di cui alla lettera b) del comma precedente devono essere accessibili all'organismoufficiale competente e devono contenere: a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti; b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato; c) le descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni,conformemente a quanto indicato in allegato III, per i generi e le specie ivi indicati; d) le indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altrevarietà maggiormente somiglianti. I punti b) e d) del presente comma non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti allacommercializzazione del materiale. Ciascuna varietà deve essere descritta utilizzando, ove possibile, la denominazione assunta in altriStati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati. 4. Il materiale C.A.C. deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie cui appartiene e, secommercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo ilcomma 2, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà. 5. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui al comma 2, lettera a), il fornitore deve utilizzare ladenominazione ufficiale della varietà. 6. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti deicostitutori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi del comma 2, lettera a), si deve utilizzare,finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto. 7. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, conformemente al comma 2, lettera b), irequisiti di cui al comma 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliatecontenute negli elenchi tenuti dai fornitori. 8. La domanda di iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (4), deve essere presentata conformemente all'allegato IV,corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unioneprotezione novità vegetali (U.P.O.V.). 9. Quanto previsto dai commi precedenti non comporta per l'organismo ufficiale alcun obbligo,quando l'aspetto varietale non è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'allegato III. 10. Le varietà di fruttiferi possono essere registrate ufficialmente anche qualora il loro materiale siastato commercializzato sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decretopurché provviste di una descrizione ufficiale. 11. L'iscrizione di cui al comma precedente scade il 30 giugno 2000 a meno che non sia nelfrattempo confermata perché la varietà soddisfa i requisiti di cui all'allegato II A), oppure confermatacon apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, delladirettiva 92/34/CEE, con una descrizione dettagliata qualora sia stata registrata ufficialmente inalmeno due Stati membri. (4) Riportato al n. A/XLV. (4) Riportato al n. A/XLV. 8. Obblighi del fornitore. 1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve: a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente inmateria di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismoufficiale competente; b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornitedall'organismo ufficiale competente; c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione diispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonché dei relatividocumenti; d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici: la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo diproduzione; la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazionee delle piante; la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni; il piano ed il metodo di coltivazione; le cure colturali generali; le operazioni di moltiplicazione; le operazioni di raccolta; l'igiene; i trattamenti; l'imballaggio; l'immagazzinamento; il trasporto; l'amministrazione; e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenentiinformazioni esaurienti circa: le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase diproduzione, ceduti a terzi, nonché tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresieventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante; gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati; altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile; f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente. 2. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti adaltri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materialiceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagnadi commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna checonsenta la lettura di quanto scritto in precedenza. 3. I dati relativi al comma 1, lettera e) primo trattino, possono essere riportati nel registro previstodalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni. Tutta ladocumentazione di cui al primo comma lettera e) deve essere conservata per almeno un anno dallacessione dei relativi vegetali. 4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nociviprevisti nella direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni o la presenza, in un quantitativo tale dapregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II, il fornitore neinforma immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone oqualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione. 5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodottied imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare traccedurevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiestadell'organismo ufficiale competente. 9. Accreditamento del fornitore. 1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al Serviziofitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportatonell'allegato V. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi alregistro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (5), puòessere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato V. Qualora il fornitoreabbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quelle ove è situata la sede legale, deveinoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centroaziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionalicompetenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, nonappena acquisito. 2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccolicoltivatori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (6) (7). 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento edaccertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalitàcome riportato nell'allegato VI e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cuiall'allegato VII, provvede all'accreditamento del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigladella provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandonecomunicazione all'interessato. (5) Riportato al n. A/XXXIII. (6) Riportato al n. A/XLV. (7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6). 10. Accreditamento dei laboratori. 1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e dirispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto devono presentaredomanda al servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specievegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare. 2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi del presente decreto,devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnosticheindicate nell'allegato VIII ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori cheintendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per ladeterminazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici, in quest'ultimocaso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al commaprecedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato IX, devono essere allegati: curriculum del personale tecnico-scientifico; elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili; eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore. 3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato,deve acquisire specifica autorizzazione. 11. Obblighi dell'organismo ufficiale competente. 1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momentoopportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare chesiano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto. 2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, imetodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) ponendo particolare attenzioneai seguenti elementi: a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati; b) affidabilità di tali metodi; c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e dicommercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi; d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli. 3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso deilaboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda deicasi, che: a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo lafrequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento; b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimentostatisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare; c) i campioni vengano prelevati da persone competenti; d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, letterad) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (6). 4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi diproduzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare chesiano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto. 5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori eprovvede, entro novanta giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandonesuccessivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni, almeno una volta l'anno, nei laboratoriautorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione etrasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni. (6) Riportato al n. A/XLV. 12. Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale. 1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materialisono tenuti in partite separate. 2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio,dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti:composizione della partita e origine delle sue varie componenti. 13. Documento di commercializzazione. 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente inpartite sufficientemente omogenee e: a) qualificato come materiale «C.A.C.» e accompagnato dal documento di commercializzazionerilasciato dal fornitore; b) oppure qualificato come materiale di «pre-base», di «base» o «certificato» secondo i requisitiprevisti dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 e relative norme tecniche applicative, e certificatotale dall'organismo ufficiale competente. 2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della suacommercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione, conformealle indicazioni previste all'allegato X, rilasciato dal fornitore oppure, nei casi previsti alla lettera b) delcomma precedente, accompagnato da idonea cartellinatura rilasciata sotto il controllo dell'organismoufficiale competente. 3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà esserechiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti. 4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE esuccessive modificazioni, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento dicommercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati sianochiaramente separati. 5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa aldocumento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguentiindicazioni: denominazione dell'azienda fornitrice; denominazione botanica; varietà. 6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunquecorredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente. 14. Divieto di restrizioni commerciali. 1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sonosoggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspettisanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto. 15. Importazioni da Paesi terzi. 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, l'importazione dimateriali da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteriequivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momentodell'importazione. 2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza perdeterminate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata ladocumentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stessegaranzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, ilsubstrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e sianoequivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante da frutto prodotti in Italiae conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto. 3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinatiPaesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia. 16. Disposizioni per l'organismo ufficiale. 1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previsteall'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto,l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformitàalle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazionenell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari eforestali. 2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena siaaccertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alleprescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto. 17. Prove ed analisi di verifica sul materiale. 1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni perverificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto,anche nel settore fitosanitario. 2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attivitàtrasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalitàda questo emanate. 18. Norme transitorie. 1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data dipubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro il 31 gennaio 1998 alle disposizioni in essocontenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato VI si ritengono soddisfatti (8). 2. Il materiale prodotto nelle campagne precedenti l'entrata in vigore del presente decreto può esserecommercializzato, fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, anche se non èstato sottoposto alle procedure di controllo previste. In tal caso è fatto obbligo di indicare suldocumento di commercializzazione la campagna di produzione del materiale stesso. (Si omettono gli allegati) (9) (8) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6).Successivamente il D.M. 16 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63) ha disposto chel'applicazione del presente decreto venga sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, neiconfronti dei fornitori che non si siano potuti adeguare a dette misure. (9) Gli allegati sono stati modificati dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998,n. 6).