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Laws of Italy

Ministerial Decree implementing Commission Directive No. 96/18/EC of 19 March 1996

Made 1996-08-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, cereals/grains/rice, standards, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 4-9-1996 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie gcnera/e - n. 207 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALi DECRETO 23 agosto 1996. Recepimento della direttiva della Comm.issione ~!81~~~1 19 marzo 1996. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALi Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamcnto delle politiche riguardanti l'appartenenza dcll'Italia alle Comunita europee ed adeguamento dell'ordinamento intemo agli atti normativi comunitari; Visto in particolare !'art. 20, comma I, della leggc 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con dccreti dci Ministri interessati sara data attuazione alle direttivc emanate dalla Comunita economica europea per le parti in cui si modifichino modalita esecutive e caratt6ristichc di ordine tecnico di altre direttivc della Comunita economica europea gia recepite nell'ordinamcnto nazio nale; Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione ddk sementi di piante foraggcre e successive rnodifo:hc; Vista la direttiva 96/ 18/CE della Commi:;sione, ch:: modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE, l'alk gato III della direttiva 69/208/CEE e l'allegato III ddla direttiva 70/458/CEE; Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 96/18/CEE de! 19 marzo 1996 alle norme vigenti in materia di commercializzazionc delle sementi di foraggere e di specie ortive, dcvono esscre recepite nella legislazione itaJiana e prescntano caratteri stiche di ordine esclusivamente tecnico; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, conccrncnte la discip1ina dell'attivita sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre I 971, n. 1096; Visto ii dccreto dcl Prcsidentre dclla Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante ii regolamento di esecuzione delta legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed intcgrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 398, nonche con decreto del Ministro per ii coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente delta Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e to maggio 1982, n. 517, nonche ii decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per ii coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; · 3 4-9-1996 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Considerando che Ia direttiva 96/18/CE ha modificato Ia direttiva 66/401/CEE nella colonna 2, allcgato III; la direttiva 69/208/CEE, nella colonna 2, allegato III; Ia direttiva 70/458/CEE, punto 1, allcgato III, relativamcn te al peso massimo di un lotto; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 96/18/CE ai sensi dell'art. 20, comma I, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183; Dccreta: Art. I. Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzionc della legge n. 1096 de! 25 novembre 1971, alla lettera B), foraggere, colonna 2, la cifra «20» e sostituita dalla cifra «25» per quanto riguarda le specie: Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Pisum sativum Vicia faba Vicia sativa Art. 2. Ncll'allegato II del decreto del Prcsidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamentQ di esecuzione della legge n. 1096 dcl 25 dicembre 1971, alla lettera E), piante oleaginose e da fibra, colonna 2, Ia cifra «20» e sostituita ogni volta dalla cifra «25», e la cifra «IO» e sostituita dalta cifra «25», per quanto riguarda ii Carthamus tinctorius. Art.,h Nell'allegato II del decreto del Presidcnte della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, alla lcttera F), piante ortive, peso massimo di un lotto, ii testo e cosi modificato: a) sementi di Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba . . . . . . . . . . . . : . . 25 t b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba . . . . . . 20 t c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano. . . . . . . . . . . . . . 10 t II peso di un lotto non puo eccedere di oltre ii 5% il peso massimo prescritto. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore lo stesso giomo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia/e della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 1996 II Ministro: PINTO 96A5647 4 Serie general<! - n. 207

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