Ministerial Decree (Health Minister) 22 December 2011 Implementing Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. Modification to the permitted levels for Vanadium parameter
Made 2011-12-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2011 Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Water
- Keywords
- water quality standards, potable water, public health, hazardous substances, standards
- Categories
- minerals-critical
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 dicembre 2011 Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio. (11A16893) (GU n.4 del 5-1-2012) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto in particolare l'art. 11, commi 1) lettera a), e 2 del predetto decreto legislativo che, nel prevedere la competenza statale di modificare gli allegati I, II e III del decreto stesso, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione delle competenze tecnico scientifiche, attribuisce al Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente, l'esercizio di tale competenza; Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente, 10 novembre 1999, con il quale, in attesa dei risultati di studi approfonditi, per motivi precauzionali, e' stata fissata una concentrazione massima ammissibile per il parametro vanadio al valore di 50 µg/1; Considerato che il Consiglio superiore di sanita' - Sezione III il 26 luglio 2010 con riguardo alla richiesta di deroga per il parametro vanadio ex art. 13 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 per alcuni Comuni del massiccio etneo aveva evidenziato la necessita' di acquisire i dati presenti in letteratura e le risultanze degli studi sperimentali avviati dall'Istituto superiore di sanita'; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione III del 13 aprile 2011 che, tenuto conto dei risultati delle attuali conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimentale effettuato dall'Istituto superiore di sanita', ha individuato il valore parametrico di 140 µg/1 quale limite di presenza del vanadio nelle acque destinate al consumo umano senza effetti pregiudizievoli per la salute umana; Esperita, con nota del 1° giugno 2011, ai sensi dell'art. 6 del ricordato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la procedura di' informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in ordine alle informazioni, sui progetti di regole tecniche elaborate degli Stati membri dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 1. Il parametro Vanadio di cui all'Allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e' modificato come segue: | Vanadio | 140 | μg/l | Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2011 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini