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Laws of Italy

Ministerial Decree governing the aid regime to be applied to the sector of processed vegetables and fruits as per EEC Regulation No. 426/86

Made 1991-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, financial agricultural measures, cooperative/producer organization, subsidy/incentive

Where to read it

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  1. DM 06/08/1991 Decreto Ministeriale 6 agosto 1991 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 188). -- Disciplina del regime di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al regolamento CEE n. 426/86. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati; Visto il proprio decreto ministeriale 27 luglio 1990 con il quale sono state dettate regole di comportamento per i destinatari di vari regolamenti comunitari e, tra questi, il regolamento n. 1599/84 e sue modificazioni, nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento CEE n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che abroga il regolamento CEE n. 1599/84 e che, ai fini di una maggiore chiarezza ed in occasione di nuove modifiche del predetto regolamento, procede alla revisione totale della normativa concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, e sue modificazioni, relativo ai requisiti ed alle categorie di classificazione dei fichi secchi; Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della Commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pere Williams sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1290/85 della Commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pesche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 2022/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro; Visto il regolamento CEE n. 2117/90 della Commissione, del 24 luglio 1990 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per prodotti trasformati a base di pomodoro; Visto il regolamento CEE n. 2036/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare ai produttori per taluni pomodori conferiti all'industria; Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del decreto ministeriale 27 luglio 1990 al fine di garantire una corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Atteso che occorre provvedere in conformità; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Le norme del presente decreto: disciplinano l'applicazione del sistema permanente di aiuto alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati; attuano i controlli indicati dal regolamento CEE n. 1558/91 e prescrivono quelli demandati allo Stato membro dal citato regolamento. Articolo 2 Art. 2. Gli aiuti alla produzione sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1558/91 e nelle misure previste dai regolamenti annuali CEE adottati in attuazione del regolamento CEE n. 426/86. Articolo 3 Art. 3. Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli. Gli organismi chiamati ad esercitare i controlli di cui al regolamento CEE n. 1558/91 concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono: A) Regioni o enti pubblici da esse designati per: il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli per i fichi secchi; la conformità dei fichi secchi consegnati ai trasformatori alle norme di qualità riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 1709/84; accertare le trasformazioni dei quantitativi di materia prima consegnata in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo; i controlli sistematici nell'impresa di trasformazione della quantità in peso netto e della qualità della materia prima introdotta in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del regolamento CEE n. 426/86, durante la campagna di trasformazione; i controlli per sondaggio delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate; i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini delle imprese, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonchè i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 10; la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonchè quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 8; i controlli accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondano a quelle riportate nella domanda di aiuto; verifica di eventuale trasformazione di pomodoro fuori quota, che dovrà risultare effettuata in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota; la verifica di produttore agricolo e delle superfici dallo stesso investite a coltura per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli oggetto di contratti di vendita al trasformatore o di impegno di conferimento alle strutture cooperative di trasformazione; le verifiche, se ritenute necessarie, degli atti e dei registri speciali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, delle cooperative agricole di produzione e trasformazione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione. B) L'Istituto nazionale per le conserve alimentari - INCA, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità esistenti. C) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli dei prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate, ai produttori agricoli che abbiano stipulato contratti di trasformazione. D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e manodopera impegnata. E) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione ottenuta e manodopera impiegata nelle cooperative di trasformazione. Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio della trasformazione, disporre controlli straordinari avvalendosi, d'intesa con i Ministeri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa. Articolo 4 Art. 4. Qualifica di produttore agricolo. Le persone giuridiche, ovvero, le cooperative di produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato 1-bis del regolamento CEE n. 426/86, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato suindicato, correlabile ai quantitativi commercializzati. All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto. Agli effetti del presente decreto si intende per produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-bis del regolamento CEE n. 426/86. Articolo 5 Art. 5. Cooperative di produzione. Le cooperative agricole di produzione e commercializzazione, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli, dovranno istituire per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione ed ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali, alla data di ogni conferimento. I pagamenti effettuati dall'industria secondo termini e modalità prescritte nell'art. 15 del presente decreto, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante bonifico bancario o mandato di pagamento. Le cooperative agricole dovranno rilasciare al socio, al momento di ogni conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal socio per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire controlli amministrativi incrociati. In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo dovrà essere effettuato da parte dell'industria, entro i termini e con le modalità previste, direttamente ai singoli agricoltori, previo nulla-osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale. Articolo 6 Art. 6. Contratti di trasformazione. I precontratti ed i contratti di trasformazione debbono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 6 del regolamento CEE n. 1558/91. I contratti predetti devono altresì indicare l'associazione dei produttori, se trattasi di prodotti diversi dai fichi secchi, scelta dal produttore agricolo associato o meno, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori ortofrutticoli. In tale caso i contratti dovranno indicare l'unione scelta dall'associazione dei produttori e le clausole di penalizzazioni, ovvero di risarcimenti, liberamente stipulate tra le parti contraenti. La cessione dei contratti è ammessa, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, solo ed esclusivamente in casi di comprovata necessità, debitamente giustificati e, comunque, non oltre il limite massimo del 15% della quantità contrattata per ogni singolo contratto e destinazione. Per le cooperative di trasformazione è parimenti ammessa la compensazione tra i soci entro lo stesso limite del 15%, previsto per le associazioni dei produttori. Le cooperative di trasformazione debbono utilizzare la materia prima prodotta dai soci. Nei casi di comprovata necessità il Ministero può autorizzare su richiesta motivata della cooperativa l'acquisto di materia prima al di fuori della base sociale entro il limite massimo del 25% del quantitativo previsto nell'impegno di conferimento. Articolo 7 Art. 7. Disposizioni per i trasformatori. Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle Unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonchè sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazioni dei produttori ed alle unioni: un esemplare di ciascun precontratto e contratto definitivo di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato; -- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varietà, del prodotto ad essi consegnato; -- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato, se trattasi di pomodoro. Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio. Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali. A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori previa loro espressa indicazione all'istituto finanziario dell'ente o degli enti che nelle diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli -- di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario. Per il pomodoro il pagamento avverrà per il 30% del prodotto conferito entro il 25 agosto, il 5 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre in modo che l'importo corrisposto da parte della industria alla associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo dovrà avvenire entro il 15 dicembre oppure, in unica soluzione, entro il 10 novembre. Un esemplare dei precontratti e dei contratti definitivi di trasformazione di cui al precedente art. 6, deve comunque essere trasmesso, da parte delle imprese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di categoria ed allo stesso produttore agricolo singolo od associato in quanto parte contraente. Nel caso di cooperative di trasformazione tali esemplari che assumono la forma di impegni di conferimento, devono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza ed alla unione dei produttori prescelta per la certificazione del pagamento del prezzo minimo. Per la campagna 1991-92 la copia da inviare alle unioni dei produttori può essere inviata successivamente alla scadenza regolamentare. Alle rispettive associazioni di categoria dovranno, altresì, essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 8 del presente decreto nonchè quelle dei libri paga, risultanze che debbono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga. É fatto divieto alle organizzazioni rappresentanti le imprese di trasformazione, sia private che cooperative, di rilasciare la certificazione di cui all'art. 15 a trasformatori che non abbiano aderito ad una di esse prima dell'avvio delle operazioni di trasformazione. Della eventuale adesione di cui sopra dovrà essere data comunicazione alla regione competente per territorio e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli Divisione V. Articolo 8 GR}Art. 8. Disposizioni particolari per industrie di trasformazione. É fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare: a) nella parte riguardante il carico: le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente in azienda distinte per oggetto o di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte ed i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite; numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento, oggetto di contratto di trasformazione; numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore. A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà, altresì, essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali che deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato dalla bolletta; copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata; indicazione del conferente ed estremi del precontratto e del contratto; quantità di prodotto rifiutata perchè non conforme all'art. 10 del regolamento CEE n. 1558/91; quantità di prodotto passato alla trasformazione. Per quanto riguarda il pomodoro, deve, altresì, risultare l'indicazione varietale del prodotto, la relativa destinazione ed il residuo ottico di cui al regolamento CEE n. 2036/91; b) nella parte riguardante lo scarico: la quantità di prodotto ottenuta giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto; la quantità di prodotto condizionato distinto per grado di concentrazione nel caso di concentrato di pomodoro; per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Di tali vendite dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla regione in modo da consentire i necessari controlli quantitativi durante la trasformazione. Le registrazioni delle vendite possono essere effettuate con riferimento ai documenti giustificativi ove questi ultimi contengano i dati richiesti. Il trasformatore conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di eventuali clausole aggiuntive scritte. Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalla autorità nazionale che consentano a questa di svolgere le operazioni di controllo suddette previste. Se il controllo o l'ispezione di cui sopra non possono essere eseguiti per causa imputabile al trasformatore, malgrado l'ingiunzione di rendere possibile tale controllo e tale ispezione, nessun aiuto è versato per la campagna in questione. Articolo 9 Art. 9. Prezzo qualità-materia prima per il pomodoro. Ove le parti contraenti siano addivenute all'accordo di considerare il 100% nel prezzo minimo, la misurazione del residuo ottico risponde ai soli fini statistici e solo per la campagna 1991-92 ed andrà annotato sul solo registro di carico. Nel caso, invece, il prezzo minimo venga commisurato al residuo ottico valutato con il rifrattometro occorrerà annotare il residuo ed il relativo prezzo minimo nelle bolle di consegna nonchè il solo residuo nel registro di carico. Ove vi sia contrasto fra le parti sul valore del residuo determinato, l'accertamento va rimesso a colleghi arbitrali costituiti a livello regionale e composti da un funzionario della regione, da un rappresentante della parte agricola e da un rappresentante della parte industriale. Ai fini della determinazione del residuo ottico si procederà, presso l'industria, al prelevamento del campione rappresentativo di ogni carico conferito, in presenza della parte agricola o di un suo rappresentante. Articolo 10 Art. 10. Disciplina per la trasformazione fuori quota. La eventuale trasformazione fuori quota di pomodoro dovrà necessariamente avvenire in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota, intesa in senso globale di trasformazione per destinazione e per tutti i quantitativi, previo controllo regionale sul prodotto già trasformato in quota. Di tale eventualità si dovrà dare, pertanto, espressa comunicazione alla regione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla propria organizzazione di rappresentanza precisando, altresì, la quantità di materia prima da trasformare e la destinazione della stessa, con l'obbligo della relativa tenuta dei libri contabili di cui al precedente art. 8. La campagna di trasformazione cesserà, comunque entro il 10 ottobre di ogni anno. Articolo 11 Art. 11. Denunce di quantità di prodotti rimaste invendute. Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento CEE n. 426/86 e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, prima dell'inizio della campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla regione competente per territorio eventuali quantità rimaste invendute oppure vendute e non ancora consegnate ai destinatari giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura. Articolo 12 Art. 12. Disposizione per i nuovi trasformatori. Ai sensi del regolamento CEE n. 1558/91 i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuti per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, devono far pervenire apposita domanda scritta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V, entro il 15 gennaio di ogni anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto. Tale domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della descrizione degli impianti che si intendono utilizzare, specificandone la capacità lavorativa, nonchè di una planimetria dalla quale sia possibile individuare le linee di trasformazione. I nuovi trasformatori dovranno necessariamente essere proprietari delle strutture e dell'impianto; le une e l'altro dovranno essere di nuova costituzione e pienamente funzionanti al momento del sopralluogo, avere una capacità di trasformazione tale da consentire l'inserimento dell'impresa nel mercato ed offrire sufficienti garanzie di stabilità e continuità nell'attività di trasformazione. Articolo 13 Art. 13. Comunicazioni. Le comunicazioni previste dal regolamento CEE n. 1558/91 vanno fatte, nei modi e nei tempi stabiliti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli Divisione V, nonchè alle regioni competenti per territorio. Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto comunitario. Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuti comunitari, dovranno comunicare alle regioni e all'Istituto nazionale per le conserve alimentari la settimana in cui avrà inizio la trasformazione. Tale comunicazione, scritta, dovrà pervenire agli uffici competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di tale operazione. Tale obbligazione si dà per adempiuta quando l'operatore prova di avere inviato detta comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine sopraindicato. In casi eccezionali e debitamente motivati le regioni potranno accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente ma in tal caso l'aiuto non sarà concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritenga di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'aiuto stesso. Articolo 14 Art. 14. Spostamenti di destinazione del pomodoro. Sono ammessi, durante le operazioni di trasformazione del pomodoro, spostamenti di destinazione entro il limite massimo del 25% del pomodoro destinato a <<pelato intero in conserva>> verso il <<concentrato>> e/o gli <<altri prodotti>> o del 5% del pomodoro destinato a <<concentrato>> verso gli <<altri prodotti>> ovvero del 5% del pomodoro destinato ad <<altri prodotti>> verso il <<concentrato>>. Le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla regione competente per territorio ed all'A.I.M.A., apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce la campagna di trasformazione. Ciascun trasformatore potrà usufruire di un unico spostamento di quota. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela - Divisione V, comunicherà all'A.I.M.A., per i successivi adempimenti di competenza, gli spostamenti realizzati nei modi e nei termini sopraindicati. Articolo 15 Art. 15. Modalità di pagamento della materia prima. Il pagamento della materia prima sarà effettuato attraverso bonifico bancario da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti, e con bonifico o mandato di pagamento bancario dalle associazioni di produttori ai propri soci singoli, o cooperative e dalle cooperative ai soci singoli per il prodotto conferito, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolla di entrata, all'impresa di trasformazione. Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative cureranno che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci. In ogni caso è fatto divieto alle banche di effettuare qualsiasi pagamento a persona munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero ascendente o discendente in linea diretta. La responsabilità delle associazioni di produttori nei confronti dei soci singoli delle cooperative aderenti, cessa nel momento in cui ha effettuato il pagamento in favore della cooperativa e dei singoli soci. Le cooperative e/o le associazioni dei produttori che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalità stabilite come sopra, non potranno più accedere ai benefici comunitari o nazionali. Gli importi che le industrie pagano agli organismi associativi di produttori per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'A.I.M.A. A tal fine le associazioni dei produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione, sulla base delle documentazioni di conferimento, con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare i pagamenti agli associati, nel rispetto del prezzo minimo, prima della presentazione della domanda di compensazione all'A.I.M.A. con bonifico bancario o mandato di pagamento. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci saranno regolati da partite contabili a parte. Articolo 16 Art. 16. Compiti e ruolo delle unioni nazionali e delle associazioni dei produttori ortofrutticoli. É demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo pagato per il prodotto in quota e del prezzo pagato per il prodotto fuori quota, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate alle associazioni dei produttori medesime. Le istruzioni e le indicazioni programmatiche che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto dovessero dare alle associazioni dei produttori, avranno carattere dispositivo. É fatto quindi obbligo alle associazioni di rispettarle. Nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede alla revoca del riconoscimento. Le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto o di impegno di conferimento, nel rispetto dei prezzi minimi stabiliti dai regolamenti CEE, nonchè, l'avvenuto pagamento del pomodoro trasformato fuori quota, trasmettono al trasformatore entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento una certificazione in tal senso sia per il prodotto trasformato in quota che per quello trasformato fuori quota. Articolo 17 Art. 17. Adempimenti delle regioni. Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 3, trasmettono al trasformatore, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare: i quantitativi di materia prima entrati in azienda, le quantità nette di prodotti finiti distinguendo quelle ottenute da materia prima consegnata in esecuzione di contratti di trasformazione nonchè il quantitativo di prodotto finito trasformato fuori quota e la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto ai sensi del successivo art. 20. Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro in riferimento soprattutto ai limiti quantitativi imposti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno, altresì, trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro distinti per varietà e destinazione -- ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonchè su quelli oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e di trasformazione. Per l'espletamento dei compiti di accertamento della produzione agricola, le predette regioni dovranno fornirsi di particolari sistemi informativi di elaborazione dei dati, utili anche ai fini dei controlli che le regioni stesse debbono attuare per la verifica degli interventi di mercato. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli sono obbligate a fornire alle predette regioni le informazioni necessarie, pena l'esclusione dalla contrattazione per la campagna successiva ovvero l'accesso agli interventi di mercato. Le regioni dovranno, inoltre, istituire commissioni arbitrali che possano dirimere eventuali conflitti tra associazioni di produttori ed industrie di trasformazione per quanto riguarda essenzialmente il residuo ottico del pomodoro conferito. Ogni commissione sarà composta da un rappresentante delle associazioni dei produttori, da un rappresentante delle organizzazioni dei trasformatori e da un funzionario professionalmente qualificato della regione competente per territorio. Articolo 18 Art. 18. Compiti dell'Istituto nazionale conserve alimentari. Gli accertamenti di conformità dei prodotti ortofrutticoli, che usufruiscono degli aiuti comunitari, alle norme di qualità minima previste dalla regolamentazione CEE, sono affidati direttamente all'I.N.C.A., ente di diritto pubblico istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260. Detto Istituto espleterà i controlli su tutto il territorio nazionale, con visita alle imprese aventi causa, possibilmente almeno a cadenza settimanale, assicurando, comunque, il controllo del 15% dei quantitativi dei prodotti finiti. Articolo 19 Art. 19. Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro. Per quanto attiene gli adempimenti degli ispettorati provinciali del lavoro e la natura dei controlli dagli stessi effettuati restano valide le disposizioni di cui agli articoli 4 lettera B) e 21 del decreto interministeriale del 4 settembre 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1985. Articolo 20 Art. 20. Compiti delle associazioni nazionali di categoria industriale, delleassociazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo e delle associazioni dei produttori. Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali riconosciute di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, accertata, per ciascuna azienda di trasformazione, la rispondenza tra produzione ottenuta in rapporto all'efficienza e potenzialità degli impianti di trasformazione, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, sull'impiego dei contenitori dei prodotti ortofrutticoli trasformati e sulla manodopera impiegata da ciascuna impresa, rilasceranno certificazione di congruità al trasformatore interessato. Tale certificazione viene rilasciata previe visite di accertamento di cui una effettuata prima dell'inizio della trasformazione, una o più nel corso della trasformazione ed una al termine delle operazioni di trasformazione. É fatto obbligo alle associazioni dei produttori di inviare, in sede di contrattazione definitiva, gli elenchi dei soci conferenti pomodoro nonchè pesche e pere con la indicazione delle superfici investite e relativi dati catastali, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla regione competente per territorio, entro la stessa data prevista per l'invio dei contratti definitivi. Articolo 21 Art. 21. Incombenze a carico del trasformatore e del produttore. Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia dalla Commissione CEE che dalle autorità nazionali. Il trasformatore deve conservare le prove di pagamento per tutta la materia prima acquistata in virtù dei contratti di trasformazione per un periodo minimo di cinque anni. Deve conservare, altresì, per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto della materia prima e di vendita del prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto. Le bollette di consegna della materia prima dovranno contenere tutte le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario e complessivo, rilasciate dal trasformatore al produttore agricolo e dovranno da quest'ultimo essere conservate per almeno tre anni. Articolo 22 Art. 22. Rapporto fra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto. Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del regolamento CEE 1558/91 le industrie di trasformazione dovranno applicare la seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto: Prodotto trasformato ottenuto Materia prima riferito a 1 kg netto impiegata in kg------------------- Concentrato di pomodoro 28/30 in residuosecco ...................................5,20 Succo di pomodoro con tenore in estrattosecco uguale o superiore a 4,5 ma in-feriore a 7 .............................1,05 Pelati interi e pelati surgelati interi ..1,10 Pelati non interi e pelati surgelati .....1,10 Passata di pomodoro con tenore in estrattosecco uguale o superiore a 7 ma inferiorea 8 .....................................1,35 Passata di pomodoro con tenore in estrattosecco uguale o superiore a 8 ma inferiorea 10 ....................................1,62 Passata di pomodoro con tenore in estrattosecco uguale o superiore a 10 ma inferio-re a 12 .................................1,97 Fiocco di pomodoro ....................... 17,32 Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70% Per le opere Williams allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%. Articolo 23 Art. 23. Disposizioni in merito alle domande di aiuto. Le domande di aiuto alla produzione vanno presentate, da parte dei trasformatori, all'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - A.I.M.A. Per i fichi secchi il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto: a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di novembre; b) la seconda per i prodotti trasformati entro la fine di febbraio; c) la terza per i prodotti trasformati entro la fine di maggio; d) la quarta per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna. Le domande di aiuto di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera d) deve essere presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva. Per le prugne secche reidratate il trasformatore presenta tre domande di aiuto per ogni campagna: a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre; b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di aprile; c) la terza per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna. Le domande di aiuto di cui alle lettere a) e b) sono presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo di trasformazione e la terza entro il 30 novembre della campagna successiva. Per ciascuno degli altri prodotti, per i quali è fissato un tasso determinato di aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato entro il 1° febbraio della campagna di cui trattasi. I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati. Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del termine previsto dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., per decadenza. Articolo 24 Art. 24. Contenuto della domanda per i trasformatori singoli. 1. La domanda di aiuto deve recare: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto; c) il peso netto delle materie prime ripartite per contratti di trasformazione, utilizzate per ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b); d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità. 2. La domanda di aiuto deve essere corredata di: a) fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che quest'ultimo ha ricavato almeno un prezzo minimo; b) attestato rilasciato dall'unione delle associazioni dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte. Tale attestato sarà rilasciato dalle regioni nel caso di fichi secchi; c) dichiarazione della regione competente per territorio attestante la regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore; d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento e avviamento al lavoro nonchè quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro nonchè, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito; f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità di prodotto rimasto invenduto, ai sensi del precedente art. 11. La domanda di premio deve essere corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'art. 3 par. 1-bis del regolamento CEE n. 426/86, sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72. Articolo 25 Art. 25. Domanda per i trasformatori associati. Nel caso di cooperative agricole, che siano al tempo stesso di produzione e di trasformazione, la domanda di aiuto deve riportare: a) la denominazione e sede sociale; b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo quelli ai quali si applica un tasso determinato di aiuto; c) il peso netto delle materie prime -- ripartite per impegni di conferimento e contratti -- utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera b); d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità; e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa; f) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; g) certificato del tribunale, di data non inferiore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili; h) elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato; i) impegni di conferimento con la certificazione dell'Unione nazionale prescelta attestante che la cooperativa ha corrisposto ai soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte; l) copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantità globali, distinte per varietà di prodotto ed il prezzo attribuito o già corrisposto. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda del bilancio consuntivo e preventivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi; m) al bilancio dovrà essere allegato un elenco facente parte integrante dello stesso nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CEE, liquidato dalla cooperativa di trasformazione ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto; n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati parte integrante di esso; o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino; p) dichiarazione della cooperativa di trasformazione, nel caso la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonchè quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatori e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro nonchè, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; q) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla manodopera e quantità dei prodotti finiti; r) copia dell'avvenuta denuncia delle eventuali quantità di prodotto rimaste invendute, effettuata ai sensi del precedente art. 11. Articolo 26 Art. 26. Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale. Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto nonchè di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla lavorazione del prodotto fresco, salvo che trattasi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale. I trasferimenti di attività di trasformazione da una impresa all'altra possono avvenire solo attraverso fusione o cessione di azienda. Articolo 27 Art. 27. Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione. Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice ovvero in forma esplicita su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile. La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V, prima dell'inizio della campagna di trasformazione. Articolo 28 Art. 28. Sospensione cautelativa ed azioni di recupero. Se un aiuto è stato riscosso o versato indebitamente l'A.I.M.A. procede al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino alla data del recupero. Il tasso di interesse applicato è quello previsto dalle norme nazionali per analoghe operazioni. Ove si accerti che l'aiuto alla produzione per un dato prodotto, chiesto da un trasformatore per una determinata campagna di commercializzazione, supera l'ammontare dovuto e, sempre che il divario sia imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o ad una negligenza del trasformatore, l'ammontare citato viene ridotto: del 10% se il divario è compreso tra il 5 e il 10% dell'ammontare stesso; del 40% se il divario è compreso tra il 10 e il 30%. Se il divario è superiore al 30%, non viene concesso nessun aiuto alla produzione per la campagna in questione e i trasformatori perdono inoltre ogni diritto ad aiuti alla produzione per la campagna successiva. Nel caso in cui l'aiuto alla produzione sia già stato corrisposto, l'A.I.M.A. recupera gli importi versati nella misura in cui superino l'ammontare finanziario dovuto, ridotto come sopra indicato, fermi restando gli interessi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo. In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 426/88 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti -- comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli -- di eventuali illeciti. Articolo 29 Art. 29. Il decreto ministeriale 27 luglio 1990 è abrogato.

Ministerial Decree governing the aid regime to be applied to the sector of processed vegetables and fruits as per EEC Regulation No. 426/86 · Nelum