Ministerial Decree extension of terms and derogation from the regulations of the agricultural sector following the urgent measures adopted for the containment and management of the epidemiological emergency from COVID-19
Made 2020-03-31 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole ALimentari e Forestali 31 marzo 2020 Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Agricultural and rural development, General
- Keywords
- coronavirus disease (COVID-19), agricultural development, apiculture/sericulture, business/industry/corporations, certification, hazards, financial agricultural measures, subsidy/incentive
- Categories
- *
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1. All'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 e' aggiunto il seguente comma: «Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 15 luglio 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 15 gennaio 2021».
2. All'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e' aggiunto il seguente comma: «Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non abbiano realizzato l'intera superfice oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 del presente articolo».
3. All'art. 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente trattino: «Limitatamente alla campagna 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, e' consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata.»
4. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente comma: «Limitatamente alla campagna 2019-2020 e' consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalita' sono definiti da Agea.»
5. All'art. 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 e' aggiunto il seguente comma: «Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».
6. Al decreto 12272 del 15 dicembre 2015 vengono apportate le seguenti modifiche: «Per il 2020, le date presenti negli articoli 7-bis e 8 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni sono cosi' modificate: - all'art. 7-bis: l'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovra' essere completata dalle Regioni entro 15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio. - all'art. 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate dal 15 febbraio al 30 maggio e le richieste ammissibili di cui al comma 2 sono raccolte entro il 15 giugno 2020». https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/7 19/06/2020 *** ATTO COMPLETO *** Art. 2 Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva
1. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'art. 27, paragrafi 9 e 10, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio.
2. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento e' dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria.
3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto 2019, il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell'OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l'annualita' 2019 e' prorogato al 30 maggio 2020.
4. All'art. 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull'attuazione del programma di attivita' per l'annualita' 2019-2020 e' prorogato al 1° giugno 2020.
5. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 e' considerata circostanza eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione «salvo in circostanze eccezionali». Art. 3 Deroghe settore zootecnia e apicoltura
1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, prevista dell'art. 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro, dell'11 dicembre 2009, non e' conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19.
2. I controlli e le verifiche in loco previsti nell'ambito delle attivita' di controllo di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalita' di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020.
3. In deroga all'art. 6, comma 3 e all'art. 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi, la validita' dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine e' prorogata fino al 31 dicembre 2020.
4. I controlli in loco di cui all'art. 11 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 25 marzo 2016, per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, sono svolti nella percentuale minima stabilita dalla relativa normativa unionale. Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/7 19/06/2020 *** ATTO COMPLETO *** Art. 5 Entrata in vigore ed applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne n. 529 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/7