Ministerial Decree establishing biological rest areas in the coastal zones of Romagna and Marche Regions
Made 1999-10-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- prohibited fishing area, protection of species, fishery management and conservation, biodiversity
Where to read it
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Text
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DECRETO 20 ottobre 1999 file:///D/HTML/ita31817.htm[15.01.2025 18:02:37] Gazzetta Ufficiale n. 258 del 03-11-1999 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 20 ottobre 1999 Istituzione di zone di riposo biologico al largo delle coste romagnole e marchigianoromagnole. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante il piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997; Avuto riguardo alle risultanze della riunione interministeriale, tenuta in data 20 ottobre 1999, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che la normativa dinanzi citata prevede, tra le altre misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, quelle relative alla istituzione di zone di tutela biologica al fine di consentire la ricostituzione degli stock ovvero di tener conto di particolari situazioni di carattere contingente; Considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati in mare durante le operazioni legate alla crisi internazionale in Kosovo sono completate; Ritenuta la necessita' di assicurare da un lato la piu' ampia sicurezza dell'attivita' di pesca e dall'altro di consentire, per effetto della istituzione di zone e di tutela, la ricostituzione ulteriore degli stock ittici; Decreta: Art. 1. 1. Per i motivi in premessa indicati, con effetto immediato sono istituite le zone di riposo biologico individuate dalle seguenti coordinate geografiche: Zona A (al largo delle coste romagnole): a) lat. 44 20'00''- long. 13 16'00''; b) lat. 44 26'30''-long. 13 28'00''; c) lat. 44 08'30''-long. 13 52'00''; d) lat. 44 03'00''-long. 13 40'00''. Zona B (al largo delle coste marchigianoromagnole): Area circolare incentrata sul punto di coordinate Lat. 44 30'00''-long. 13 30'00'' avente raggio di sette miglia nautiche dal medesimo punto. Il presente decreto, avente carattere di urgenza, e' comunicato alle altre amministrazioni interessate ed alle associazioni professionali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1999 Il Ministro: De Castro