Ministerial Decree establishing additional provisions for the implementation of Regulation No. 820/97/EC regarding the labelling of beef and beef products
Made 1997-12-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, packaging/labelling, meat
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D.M. 22 dicembre 1997 (1) Modalità applicative supplementari del regolamento numero 820/97/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1998, n. 114. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del consiglio del 21 aprile 1997 ed in particolare il titolo II relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 1141/97 della commissione del 23 giugno 1997 recante modalità di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 820/97; Vista la nota n. 23646 del 6 ottobre 1997 con la quale, in conformità dell'art. 5 dell'innanzi indicato regolamento n. 1141/97, è stato notificato alla commissione UE che il Ministero per le politiche agricole è designato quale «Autorità competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; Ritenuta la necessità di disporre termini e modalità di applicazione supplementari per consentire agli operatori ed alle organizzazioni che intendono etichettare le proprie carni bovine di conformarsi dal 1° gennaio 1998 al citato regolamento n. 820/97; Ritenuta altresì l'opportunità di avvalersi per l'approvazione dei disciplinari, presentati dagli operatori e dalle organizzazioni, del parere di una apposita commissione; Decreta: 1. 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: «etichettatura»: l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, incluse la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto vendita; «carni bovine»: carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di animali della specie bovina, nonché frattaglie, elaborati in pezzi detti «onglests» e «hampes», fresche, refrigerate e congelate; «bovino allevato o ingrassato in Italia»: bovino mantenuto in azienda/e nazionale/i per il periodo antecedente alla macellazione non inferiore a quattro mesi per i vitelli ed a sei mesi per altri bovini; «organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di un settore diverso negli scambi di carne bovina; «autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore della filiera e quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; «controllo»: controllo esercitato ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve rispondere ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 non oltre il 31 dicembre 1999; «vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 820/97/UE e delle norme attuative del presente decreto. 2. 1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina ai sensi del regolamento UE n. 820/97 del 21 aprile 1997, deve, a seconda dei casi: a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente; b) essere regolato/a da uno statuto che non preveda discriminazione fra gli aderenti; c) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; d) essere in possesso di requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto; e) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole. 3. 1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue: a) disponibilità di un patrimonio zootecnico che garantisca un flusso di carne ai punti vendita in conformità con quanto previsto dal disciplinare; b) capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare da parte di tutti i componenti dell'organizzazione di filiera; c) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli spacci di vendita. 2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre: a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra carne venduta e la quantità di carne disponibile; b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato. 4. 1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero per le politiche agricole il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare domanda, redatta secondo le modalità dell'allegato 1, ed allegare: relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato; disciplinare come previsto all'art. 9; disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della UE o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento 820/97/UE, qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti Paesi; documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 5. 5. 1. L'organismo indipendente designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura deve rispondere ai criteri fissati dalla norma europea EN/45011 o avere messo in atto un progetto di adeguamento a tale norma da completare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999. 6. 1. È istituita presso il Ministero per le politiche agricole una apposita commissione con il compito di esprimere pareri in merito: all'approvazione dei disciplinari delle organizzazioni; alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti al precedente art. 5; alla revoca dell'approvazione dei disciplinari; alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente; alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui al successivo art. 9, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza; all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati membri dell'UE, esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale; alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari; alle modalità di interscambio dei dati secondo protocollo di standardizzazione; all'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare; alle modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 14. 2. La commissione ha, inoltre, la facoltà di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari. 3. La commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari. 7. 1. Della commissione fanno parte: due funzionari del Ministero per le politiche agricole di cui uno con funzioni di presidente; un funzionario del Ministero della sanità; un funzionario del Ministero dell'industria; quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nominati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti saranno integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario, appartenente al VII o VIII livello, del Ministero per le politiche agricole. 3. La commissione può avvalersi di esperti dei processi di qualità delle carni bovine. 8. 1. L'Autorità competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE n. 820/97 è il Ministero per le politiche agricole che, sulla base del parere della commissione di cui al precedente art. 6, ha il compito di: approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi dalla presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si è pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato; autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 5; revocare l'approvazione dei disciplinari; revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente; notificare alla commissione UE l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari; monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura. 9. 1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. 2. Il disciplinare deve indicare, in particolare: le informazioni che s'intendono fornire in etichetta di cui all'art. 11; le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro; gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'organizzazione; i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011 o aver messo in atto un progetto di adeguamento a tale norma da completare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999; le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione del marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti; il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo; i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare; l'organismo indipendente designato ai controlli previsti. 10. 1. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero per le politiche agricole, eventuali inadempienze al disciplinare. Provvede, inoltre, alla denuncia all'autorità giudiziaria nel caso accerti eventuali violazioni alla normativa vigente. 11. 1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina non può contenere informazioni sull'animale da cui sono ottenute le carni, diverse da quelle che figurano nel seguente elenco: a) Paese o azienda di nascita (denominazione e sede); b) Paese o azienda (denominazione e sede) in cui ha avuto luogo tutto o parte della fase di ingrasso (l'ingrasso parziale va specificato); c) Paese o macello (denominazione e sede) dove è avvenuta la macellazione; d) numero di identificazione e sesso dell'animale; e) metodi di ingrasso e altre informazioni relative alla alimentazione; f) informazioni sulla macellazione, quali: età alla macellazione; data di macellazione; periodo di stagionatura delle carni; g) altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole ivi comprese quelle relative alle tecniche di allevamento; h) numero o codice che permetta l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro, sufficiente a consentire la veridicità delle informazioni (detto numero può essere il numero di identificazione dell'animale). 2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare, oltre al nome o il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione, almeno le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), h) del precedente comma 1. 3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), deve riportare almeno l'indicazione di «Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia». 4. Se le carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca esclusivamente le informazioni comuni a tutte le carni. 12. 1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 11, riporta la denominazione completa del punto vendita convenzionato e relativo codice univoco. 2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro. 3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attività, per i punti vendita non esclusivisti. I punti vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione e vendita separata; devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione. Per i punti vendita esclusivisti l'introduzione del sistema deve essere garantita entro il 31 dicembre 1999. Nelle more della completa introduzione del sistema automatico nei punti vendita esclusivisti, le informazioni previste dall'etichetta devono essere esposte al pubblico su apposito modello previsto dal disciplinare ed in ogni caso deve essere adottato un sistema che garantisca un nesso fra l'animale e la carne esposta alla vendita. 13. 1. Ciascuna organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare su base informatica: a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione; c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; d) l'identificazione dei lotti commerciali e rilascio delle schede per il funzionamento del sistema automatico per l'etichettatura; e) l'elenco dei dettaglianti con il rispettivo codice univoco di identificazione; f) lo scarico dei lotti commerciali e relative schede di cui al precedente punto d). 2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Ministero per le politiche agricole sentita la commissione di cui all'art. 6. 14. 1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, è svolta dal Ministero per le politiche agricole quale «autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome. 15. 1. L'organizzazione è tenuta alla conservazione della documentazione cartacea necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni. La documentazione informatizzata deve essere conservata almeno per cinque anni. 16. 1. Dell'organizzazione non possono far parte, fino al 31 dicembre 1999, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (2), o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'art. 2 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati. 2. Il divieto di cui al comma 1, permane: per un periodo di tempo di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative; per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalla data della sentenza di condanna. 3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al precedente comma 1, può avvenire per autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3). 4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero per le politiche agricole, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera. (2) Riportato alla voce Zootecnia. (3) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. 17. 1. È vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi rispettivamente alla «protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari» e «alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari». 18. 1. L'adesione al sistema di etichettatura delle carni bovine, previsto dal presente decreto, è a carattere volontario. 19. 1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare conforme al regolamento numero 820/97/UE, approvato o in via di approvazione dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, potrà continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4. 2. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (4), e reso conforme al regolamento n. 820/97/UE, potrà continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4. (Si omette il modello della domanda di cui all'articolo 4) (4) Riportato alla voce Regioni.