Ministerial Decree establishing additional measures in order to ensure the permanent surveillance of the spongiform encephalopathies of the animals
Made 1997-01-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, research
Where to read it
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Text
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DM29/01/1997 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali. DM29/01/1997 Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale; Decreta: DM29/01/1997 Art. 1. 1. Presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità. 2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1. DM29/01/1997 Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a: a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale; b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2; c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali; d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità; e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali; f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria; g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali. DM29/01/1997 Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996. DM29/01/1997 Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DM29/01/1997 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1997 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali. DM29/01/1997 Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1996, n. 532, concernente il potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1991, relativo al riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale centro di referenza nazionale; Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica favorevole nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina debba essere adeguatamente salvaguardata a fini di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; Considerata la necessità di potenziare l'attuale sistema di sorveglianza per le patologie neurologiche degli animali sul territorio nazionale; Decreta: DM29/01/1997 Art. 1. 1. Presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate viene attivata una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità. 2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono ad attivare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di clinici e/o neuropatologi veterinari universitari, le unità locali di intervento per le encefalopatie spongiformi animali in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale e ne comunicano i referenti all'unità nazionale di cui al comma 1. DM29/01/1997 Art. 2. 1. L'unità nazionale di cui all'art. 1, comma 1, provvede a: a) predisporre e proporre al Ministero della sanità il protocollo tecnico operativo di intervento per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi animali sul territorio nazionale; b) coordinare e verificare l'attività delle unità locali di cui all'art. 1, comma 2; c) curare l'aggiornamento professionale dei referenti delle unità locali nel campo clinico, neuropatologico e anatomo-istopatologico delle encefalopatie spongiformi degli animali; d) curare, attraverso le unità locali, la formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e libero professionisti, e l'informazione degli allevatori e degli altri utenti in materia di encefalopatie spongiformi animali, sottoponendo apposito programma all'approvazione del Ministero della sanità; e) tenere un registro nazionale delle encefalopatie animali; f) fornire costantemente dati aggiornati sulla situazione epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria; g) proporre le misure preventive e/o repressive che dovessero eventualmente rendersi necessarie a fini di tutela della sanità animale dalle encefalopatie spongiformi animali. DM29/01/1997 Art. 3. 1. Le spese per il funzionamento delle unità di cui all'art. 1 graveranno su apposito capitolo del Ministero della sanità, da istituire nell'esercizio corrente con la procedura e la dotazione prevista dall'art. 2 della legge n. 532 del 21 ottobre 1996. DM29/01/1997 Art. 4. 1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.