Ministerial Decree establishing a Committee for national protected areas
Made 1992-07-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, protected area, governance
Where to read it
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Text
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DM 21/07/1992 Decreto Ministeriale 21 luglio 1992 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 187). -- Costituzione del comitato per le aree naturali protette. Preambolo Il Ministro dell'ambiente: Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 <<Legge quadro sulle aree protette>>; Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 394/1991, con il quale è istituito il comitato per le aree protette da costituirsi con decreto del Ministro dell'ambiente; Vista la nota della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 21 luglio 1992, prot. n. 586/CP1, con la quale è stato comunicato che nella riunione del 17 luglio 1992 la conferenza stessa ha designato a far parte del comitato per le aree naturali protette le regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. é costituito il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con la seguente composizione: il Ministro dell'ambiente, o Sottosegretario delegato, che lo presiede; il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o Sottosegretario delegato; il Ministro della marina mercantile, o Sottosegretario delegato; il Ministro per i beni culturali e ambientali, o Sottosegretario delegato; il Ministro dei lavori pubblici, o Sottosegretario delegato; il Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, o Sottosegretario delegato; il presidente della Regione Abruzzo, o assessore delegato; il presidente della Regione Basilicata, o assessore delegato; il presidente della Regione Piemonte, o assessore delegato; il presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta, o assessore delegato; il presidente della Regione Veneto, o assessore delegato; il presidente della provincia autonoma di Trento, o assessore delegato. Articolo 2 Art. 2. 1. I rappresentanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento, sono componenti del comitato per le aree naturali protette per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.