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Laws of Italy

Ministerial Decree containing the fourth updating of Ministerial Decree of 11 February 1987 concerning the list of countries and relative marine zones from which the import of depurable edible lamellibranchia is allowed

Made 1991-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, molluscs, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. DM 29/11/1991 Decreto Ministeriale 29 novembre 1991 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 290). -- Quarto aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987, concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie. Preambolo Il Ministro della sanità: Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi; Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse; Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987, 6 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1988, 27 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989 e 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie; Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza; Decreta: Articolo 1 Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto -- con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria -- le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine, i periodi dell'anno in cui è consentita l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987 ed i tempi di depurazione obbligatoria cui gli stessi devono essere sottoposti, è cosintegrato: Venezuela: area marina: Baia la Restinga (Isola di Margarita); specie molluschi: Tivela mactroides (vongola venezuelana); periodo di importazione: da gennaio a dicembre; tempo di depurazione: 48 ore.

Ministerial Decree containing the fourth updating of Ministerial Decree of 11 February 1987 concerning the list of countries and relative marine zones from which the import of depurable edible lamellibranchia is allowed · Nelum