Ministerial Decree concerning the prohibition of selling parts or products of rhinoceros
Made 1991-01-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto Ministeriale 17 gennaio 1991 - Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- endangered species, wildlife products, offences/penalties, protection of species, trade in species, biodiversity
Where to read it
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Text
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D.M. 17 gennaio 1991 (1). Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1991, n. 22. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975 con la quale Þ stata ratificata detta convenzione; Visto l'art. XI della convenzione suddetta che delega alla conferenza degli Stati parte l'adozione di misure per assicurare l'efficacia della conservazione delle specie in natura; Vista la riduzione 6.10 adottata dalla sesta conferenza degli Stati parte della convenzione svoltasi a Ottawa, Canada, dal 12 al 24 luglio 1987, che vieta il commercio di prodotti di rinoceronti, come principale causa della distruzione delle popolazioni naturali di questa specie; Considerato che la vendita degli esemplari di corni di rinoceronte esistenti presso i magazzini privati in Italia anche se a livello di poche unita' puo' comportare effetti contrari alla conservazione delle specie in natura; Decreta: 1. E' vietata la vendita di parti e prodotti di rinoceronte, in particolare dei corni interi o sotto ogni altra forma. 2. Qualsiasi vendita delle parti e prodotti di cui all'articolo 1 in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto sara' considerata in violazione della legge n. 874/1975 e comportera' il ritiro delle merci da parte del servizio CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il loro esclusivo utilizzo ad uso didattico-scientifico. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.