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Laws of Italy

Ministerial Decree concerning the establishment of a national permanent emergency commission for the coordination of all the measures to be taken by the Autonomous Regions and Provinces against the foot-and-mouth disease and other contagious diseases

Made 1993-05-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. D.M. 4 maggio 1993 (1). Istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1993, n. 243. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, attuativo della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE; Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 gennaio 1991 (91/42/CEE) che stabilisce i criteri da osservare per la elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'art. 5 della direttiva 90/423/CEE; Vista la direttiva del Consiglio CEE dell'11 dicembre 1991 (91/685/CEE) recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991; Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, concernente la profilassi della peste suina classica; Visto il decreto 2 novembre 1991 relativo alla conferma del centro nazionale di referenza per lo studio e la diagnosi dell'afta epizootica e delle malattie vescicolari attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 22 novembre 1989 e del 5 giugno 1991; Considerato che la istituzione del mercato unico europeo presuppone necessariamente il controllo delle malattie trasmissibili degli animali tra le quali un ruolo importante è certamente svolto dall'afta epizootica e a tal fine vanno riviste le strategie attualmente adottate per la identificazione e la limitazione della diffusione di eventuali episodi infettivi in ambito nazionale ed internazionale; Rilevata la necessità di integrare le misure sanitarie di polizia veterinaria e gli interventi di profilassi contro l'afta epizootica e le altre malattie infettive e diffusive con appositi piani di emergenza previsti dalla normativa CEE; Ravvisata la necessità di istituire una commissione permanente di emergenza a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive contagiose, progetto di piani di emergenza comunitari del bestiame, nonché di fornire indicazioni e proposte al Ministero della sanità; Decreta: 1. 1. Per l'esecuzione dei compiti di cui in premessa, è istituita una commissione permanente di emergenza a livello nazionale. 2. La commissione nel quadro delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento previste dalla decisione comunitaria 91/42/CEE, citata in premessa, ha anche il compito di provvedere, in particolare, a: coordinare a livello nazionale tutte le misure di controllo adottate in ambito locale nei confronti delle malattie pianificate; riesaminare i criteri per l'elaborazione dei piani di emergenza contro l'afta epizootica, la peste suina classica che siano efficaci ed efficienti per la pronta estinzione di focolai di tali malattie; adeguare i suddetti piani in base alle raccomandazioni della Commissione CEE; verificare la puntuale osservanza delle disposizioni impartite all'autorità sanitaria competente; individuare altre amministrazioni pubbliche, che, comunque, siano interessate nelle azioni di controllo, lotta ed eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina classica; definire standards minimi dei centri locali di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina classica per la determinazione del personale, delle attrezzature e degli altri mezzi minimi necessari per l'esecuzione di piani d'emergenza antiaftosa ed antipestosa; proporre l'attivazione degli strumenti operativi indispensabili quale un moderno sistema informativo per una puntuale ed aggiornata situazione epidemiologica nazionale ed internazionale contro l'afta epizootica e le altre malattie infettive contagiose; proporre programmi di educazione sanitaria veterinaria per gli allevatori e corsi di preparazione professionale per veterinari. 2. 1. La commissione permanente di emergenza a livello nazionale e presieduta dal Direttore generale dei servizi veterinari o da un veterinario dirigente da lui delegato ed è composta come segue: un veterinario dirigente del Ministero della sanità; il direttore del laboratorio di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità; dai direttori dei centri nazionali di referenza per l'afta epizootica e per le malattie vescicolari, per le pesti suine, per la pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina e per altre eventuali malattie esotiche oggetto di piani comunitari; da due esperti in malattie infettive, profilassi ed epidemiologia designati dal Ministero della sanità. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. 3. La commissione, inoltre, per lo svolgimento dei compiti ad essa demandati, può essere integrata, su convocazione del presidente, oltre che da rappresentanti di altri uffici e servizi del Ministero della sanità, dai seguenti rappresentanti indicati dalle amministrazioni di appartenenza: Ministero dell'interno; Ministero della protezione civile; Ministero dell'ambiente; Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ministero del tesoro; Ministero della difesa; Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento attuazione delle politiche comunitarie; dai dirigenti dei servizi veterinari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; dai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali; dai docenti di malattie infettive delle facoltà di medicina veterinaria; da rappresentanti di associazioni degli allevatori. 4. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 5. Con apposito decreto verranno indicati i membri della commissione che rimangono in carica per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. 3. 1. Ai componenti della commissione ed al segretario non è corrisposto il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (3), e successive modifiche. 2. Agli effetti del trattamento economico di missione, gli estranei alla pubblica amministrazione sono equiparati al dirigente generale, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (4). (3) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (4) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. 4. 1. Ai centri nazionali di referenza, rispettivamente per l'afta epizootica e per le malattie vescicolari, le pesti suine, la pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina e per altre eventuali malattie esotiche oggetto di piani comunitari, è conferito l'incarico di costituire comitati di pronto intervento con il compito di intervenire prontamente sul campo in caso di comparsa rispettivamente di focolai di una delle suddette malattie, al fine di assicurare comportamenti corretti ed uniformi negli adempimenti di rapida estinzione dei focolai medesimi. 2. I comitati operano in permanente collegamento e sotto il diretto indirizzo della commissione. 3. Le spese relative al funzionamento dei comitati gravano sulle quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate agli istituti zooprofilattici sperimentali indicati come centri di referenza. 5. 1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.