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Laws of Italy

Ministerial Decree concerning technical modalities for the enforcement of the closed season during 1996

Made 1996-07-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, seasons, fishing gear/fishing method, fishing area, subsidy/incentive, enforcement/compliance, fishery management and conservation

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  1. D.M. 15 luglio 1996 (1). Modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; Considerata la necessità di fissare, ai sensi dell'art. 9, comma 7, le modalità tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennità giornaliera, nonché i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 10 luglio 1996; Decreta: 1. 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico nell'anno 1996. 2. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «fermo biologico» l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, per il quale è corrisposto un premio da parte dello Stato; b) per «fermo tecnico» ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a) per il quale non è corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (2). (2) Riportata al n. B/XXVIII. 2. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, è disposto il fermo biologico temporaneo con le modalità specificate negli articoli seguenti. 2. Il premio di cui al comma 2 del precedente articolo è corrisposto a tutte le unità da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto. 3. Per le unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci. 4. Le disposizioni previste dal presente decreto non si applicano alle unità abilitate alla sciabica che possono esercitare la pesca nei periodi stabiliti dall'art. 3. 3. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante e iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 31 luglio al 13 settembre 1996. 2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, il fermo biologico obbligatorio è effettuato dal 31 agosto al 14 ottobre 1996. 3. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui è attuato il fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e volante a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi, ivi comprese le unità abilitate alla pesca oceanica, cui non si applicano le disposizioni del presente decreto. La violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni. 4. 1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e volante, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio del fermo, può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico e volante almeno per quaranta giorni dopo il periodo di fermo biologico, previo sbarco delle relative attrezzature. 5. 1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno. Gli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 1, possono essere effettuati dall'armatore anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima. 6. 1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stato iniziato il fermo. 3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni. 4. La nave che è stata posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio del fermo e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo, non è ammessa ai benefici del premio. 7. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tener conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua il fermo e, per quelle unità per le quali sia stato già rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo di iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 6. 8. 1. L'armatore, con istanza da presentare al capo del compartimento marittimo d'iscrizione, può richiedere che il pagamento del premio sia effettuato attraverso la cooperativa o l'associazione cui egli aderisce. 9. 1. Il premio di fermo biologico è corrisposto a condizione che l'unità da pesca: a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca; b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (3), all'esercizio della pesca a strascico e/o volante e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonché sia in armamento durante il medesimo periodo; c) risulti, per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo, convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente, nonché nella disponibilità dell'armatore o della società di armamento. 2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, già in possesso dell'armatore o della società di armamento, è necessario che l'unità sostituita risponda al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo oppure che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo, sostitutiva di altra nave, è di nuova costruzione è sufficiente che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti quello del fermo. 3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o società di armamento, è necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sarà corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico. 4. Il premio di fermo biologico è corrisposto inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento: a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto; b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca; c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo. 5. La rispondenza ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4 può essere dichiarata dall'armatore tramite autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4). 6. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito. 7. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorché non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attività di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto. (3) Riportata al n. B/XXVIII. (4) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. 10. 1. È corrisposta all'impresa di pesca un'indennità giornaliera nella misura di lire trentamila per ciascun componente l'equipaggio al quale deve comunque essere erogato dall'armatore il minimo monetario garantito dal contratto collettivo di lavoro. 2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. 3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alle tabelle A e B allegate al decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, nelle quali la lunghezza della nave è quella tra le perpendicolari. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali. 4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennità. 11. 1. Salvo i casi di forza maggiore o di sbarco volontario non è consentito lo sbarco dei membri dell'equipaggio nei dieci giorni precedenti e nei trenta giorni successivi il periodo di fermo biologico. 2. L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco. 3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il fermo stesso, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco. 4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo. 12. 1. Al termine del periodo di fermo l'autorità marittima competente rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato. 13. 1. Ai fini della corresponsione del premio la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. 1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 (5), una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6), nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi. 2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti. (5) Riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. (6) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. 15. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti l'armatore deve presentare, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato B. 16. 1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato. 17. 1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (7). 2. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio. 3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ...», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. (7) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui). 18. 1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato C; copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore. 19. 1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica. Il venerdì è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine (8). 2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il sabato e la domenica. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21. (8) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 1° agosto 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 20. 1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico e volante sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le seguenti modalità: a) le unità operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. In tali giorni non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse; b) le unità operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il sabato e la domenica. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine (8/a). 2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, agli attrezzi da posta, ai palangari e al sistema circuizione, nonché alle unità asservite a impianti di acquicoltura possono, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima. 3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonché al comma 1 del presente art. 20, non è consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e volante a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. (8/a) Comma così sostituito dal D.M. 9 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 16 novembre 1996, n. 269), in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 21. 1. Le unità abilitate alla pesca mediterranea nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. 2. A tal fine il capo del compartimento di iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca. 3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del canale di Sicilia. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omettono gli allegati) (9) (9) Gli allegati sono stati modificati con D.M. 1° agosto 1996 (Gazz. Uff. 16 agosto 1996, n. 191), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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