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Laws of Italy

Ministerial Decree amending the Annexes to Ministerial Decree of 31 January 1996 establishing protection measures against the introduction into the territory of the Republic of Italy of organisms harmful to plants or plant products

Made 1997-11-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases, fruits/edible nuts, vegetables/legumes
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 3-1-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 2 DECRETO 27 novembre 1997. Modificazioni agli allegati al decreto ministeriale 31 gen naio 1996 concernente misure di protezione contro l'introdu zione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposi zioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e succes sive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77 /93/CEE, de! 21 dicembre 1976, concernente le misure di prote zione contro l'introduzione negli Stati membri di orga nismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e succes sive modificazioni; Visto ii decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91 /683/CEE de! 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto ii decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concer nente le misure di protezione contro l'introduzione e la diff usione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto ii decreto ministeriale 6 marzo 1996, che rece pisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE de! 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione con tro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto ii decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE de! 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati de! decreto ministeriale 31 gennaio 1996 rela tivo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva della Commissione n. 96/14/CE de! 12 marzo 1996 che modifica alcuni allegati della diret tiva n. 77/93/CEE de! Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali econ tro la loro diffusione nella Comunita; Vista la direttiva della Commissione n. 96/15/CE de! 14 marzo 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comu nita; 65 3-1-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2 Vista la direttiva della Commissione n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone pro tette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita; Vista la direttiva della Commissione n. 97 / 14/CE del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77 /93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali econ tro la loro diffusione nella Comunita; Considerata la necessita di recepire le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97 / 14/CE del 21 marzo 1997, sopramenzionate; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1) all'allegato I, parte B, lettera d), il testo del punto 1 e sostituito dal seguente: 1. Beet necrotic yel low vein virus DK, F (Bretagna), Fl, IRL, P (Az zorre), S, UK 2) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 1 e sostituito dal seguente: 1. Anthonomus grandis (Bob) Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp., e cotone non sgranato EL, E (Andalusia, Catalogna, Estre madura, Murcia, Valencia) 3) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 3 e sostituito dal seguente: 3. Dendroctonus micans Kugelan Vegetali di Abies Mill., EL, IRL, UK(*) Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseu dotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con cortcccia, cortec cia di conifere separata dal tronco (*) (Scozia, Irlanda de! Nord, Jersey, In~ilterra: le seguenti con tee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cle veland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, 66 Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, !sole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud de! !unite meridionale dell'autostrada M4; Che shire: la zona della contea ad est de! limite orientale de! Peak District National Parke la zona della contea a nord de! limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord de! limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della con tea ad est de! limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est de! limite orientale de! Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est de! limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est de! limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est de! limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'in tera con tea ad eccezione de! distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est de! limite orientale della strada A52 (T); War wickshire: la zona della contea ad est de! limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud de! limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intcrsezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est de! limite orientale della Fosse Way Roman road). 4) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 6 e sostituito dal seguente: 6. a) Ips amitinus Eichhof b) lps cembrae Herr cj lps duplica tus Sahlberg d) Ips sexdenta tus Boerner e) lps typogra phus Heer Vegetali di Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, cortec cia di conifere separata daltronco Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseu dotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, cortec cia di conifere separata dal tronco Vegetali di Abies Mill, Larix Mill, Picea A. Dietr. e Pinus L, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, cortec cia di conifere separata dal tronco Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picca A. Dietr e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle scmenti, legname di conifere con corteccia, cortec cia di conifcre separata dal tronco Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseu dotsuga Carr, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di coniferc con corteccia separata dal tronco EL, F (Corsica), IRL, UK EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) EL, IRL, UK IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man) IRL, UK 3-1-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 2 5) all'allegato II, parte B, lettera a), ii testo del punto 8 e sostituito dal seguente: 8. Pissodes spp. (eu ropei) Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. E Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con cortec cia, corteccia di coni fere separata dal tronco IRL, UK, (N-IRL, Isola di Man, Jer sey) 6) all'allegato II, parte B, lettera a), ii testo del punto 9 e sostituito dal seguente: 9. Stemochetusman- Sementi di Mangifera giferae Fabricius spp. originarie di paesi terzi E (Granada e Malaga) P (Alen tejo, Algarve e Madera) 7) all'allegato II, parte B, lettera b), punto 1, la colonna di destra e modificata come segue: EL,E,P 8) all'allegato II, parte B, lettera c) ii punto 4 e sop presso; 9) all'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra ii termine «Algeria» e aggiunto dopo «i paesi terzi, esclusi»; 10) all'allegato III, parte B, punto 1, ii testo della colonna di destra e modificato come segue: E, F [Champagne Ardennes, Alsace ( escluso ii dipar timento del Bas Rhin), Lorraine, Franche-Comte, Rhone-Alpes (e scluso ii diparti mento del Rhone), Bourgogne, Au vergne (escluso ii dipartimento del Puy-de-Dome), Provence - Alpes Cote d'Azur, Cor se, Languedoc Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e !sole della Manica), A, FI. 11) all'allegato IV, parte B, punti 1 e 14.1, ii testo della colonna di destra e sostituito dal seguente: EL, IRL, UK(*) (•) (Scozia, lrlanda del Nord, Jersey, In~terra: le seguenti con tee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleve land, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northurnberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Che shire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord dei limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della con tea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada 8411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'in tera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); War wickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road). 12) all'allegato IV, parte B, punti 2 e 14.4, ii testo della colonna di destra e sostituito dal seguente: EL,IRL, UK 13) all'allegato IV, parte B, punti 3, e 14.6, ii testo della colonna di destra e sostituito dal seguente: IRL, UK 14) all'allegato IV, parte B, punti 4 e 14.2, ii testo della colonna di destra e sostituito dal seguente: EL, F (Corsica), IRL, UK 15) all'allegato IV, parte B, punti 5 e 14.3, ii testo della colonna di destra e sostituito dal seguente: EL, IRL, JUK N IRL, Isola di Man 16) all'allegato IV, parte B, punto 7, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseu dotsu~a Carr., di altezza supenore a 3 m, ad ecce zione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e modificata come segue: IRL, UK(*) (*) Scozia, lrlanda del Nord, Jersey, ln~terra: le seguenti con tee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleve land, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, !sole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Che shire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della con tea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester, la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B41 lA e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'in tera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); War wickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse 67 3-1-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2 Way Roman road, Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientate della Fosse Way Roman road). 17) all'allegato IV, parte B, punto 8, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill, Lam Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e modificata come segue: EL,IRL, UK 18) all'allegato IV, parte B, punto 9, il testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus Le Pseudot suga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad ecce zione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e modificata come segue: IRL, UK 19) all'allegato IV, parte B, punto 10, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Lam Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e modificata come segue: EL, F (Corsica) IRL, UK 20) all'allegato IV, parte B, punto 11, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseudot suga Carr., di altezza superiore e 3 m, ad ecce zione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e modificata come segue: EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) 21) all'allegato IV, parte B, punto 12, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi 22) all'allegato IV, parte B, punto 13, ii testo della colonna di sinistra e sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad ecce zione dei frutti e delle sementi 23) all'allegato IV, parte B, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra e modificata come segue: DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Az zorre ), S, UK 24) all'allegato IV, parte B, punto 21, lettera a), i1 testo della colonna centrale e sostituito dal seguente: che i vegetali sono origi nari delle zone protette di E, F Champagne Ardennes, Alsace (esclu so il dipartimento dei Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comte, Rhone Alpes (escluso il diparti mento del Rhone), Bour gogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puyde-Dome), Provence Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e lsole della Manica), A, FI 25) all'allegato IV, parte B, e aggiunto il nuovo punto 28.1 seguente: 28.1 Sementi di Constatazione ufficiale EL, E (Andalusia, Gossypium spp. che la lanugine del Catalogna, Estre seme e stata rimossa madura, Murcia, con acido Valencia) 26) all'allegato IV, parte B, punto 29, la colonna di destra e modificata come segue: E (Granada e Ma laga), P (Alen tejo, Algarve e Madera) 27) all'allegato V, parte A, sezione II, ii testo del punto 1.1 e sostituito dal seguente: I.I. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.; 28) all'allegato V, parte A, sezione II, punto 1.3, sono soppressi i termini: Persea americana P. Mill. dopo i termini Mespilus L.; 29) all'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.9 e sostituito dal seguente: 1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato; 30) all'allegato V, parte A, sezione II, e soppresso il punto 2.1 e il punto 2.2 diventa 2.1; 68 3-1-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31) all'allegato V, parte B, sezione II, ii testo del punto 6 e sostituito dal seguente: 6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato; 32) all'allegato V, parte B, sezione II, ii testo del punto 8 e sostituito dal seguente: 8. Parti di vegetali di Eucalyptus L'Herit; 33) all'allegato VI, lettera a), punto I, la colonna di destra e modificata come segue: Grecia, Spagna (Andalucia, Cataluna, Extremadura, Murcia, Valencia); 34) all'allegato VI, lettera a), punto 4, nella colonna di destra e cancellato ii termine Spagna; 35) all'allegato VI, lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra e cancellato ii termine Spagna; 36) all'allegato VI, lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini Grecia e Spagna; 37) all'allegato VI, lettera a), punto 15, ii testo della colonna di destra e modificato come segue: Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira); 38) all'allegato VI, lettera a), ii punto 17 e sop presso; 39) all'allegato VI, lettera b), punto I, nella colonna di destra e cancellato ii termine Italia; 40) all'allegato VI, lettera b), ii punto 3 e sop presso; 41) all'allegato VI, lettera c), ii punto 4 e sop presso; 42) all'allegato VI, lettera c), ii punto 5 e sop presso; 43) all'allegato VI, lettera d), punto I, ii testo della colonna di destra e modificato come segue: Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito; 44) all'allegato VI, lettera d), ii punto 3 e sop presso. Art. 2. E abrogata ogni altra disposizione in contrasto con ii presente decreto. 11 presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione. 11 presente decreto entrera in vigore ii giomo succes sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 1997 II Ministro: PINTO Registrato al/a Corte dei conti ii /7 dicembre /997 Registro n. 2 Politiche agrico/e, foglio n. 381 97A10516 69 Serie generale - n. 2 3-1-1998 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 2 31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998; h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1989, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita alla circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998. 2. La revisione e diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20. Art. 2. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, punti a), b), c), d), e), f), devono essere effettuate nel corso del l'anno 1998 secondo il seguente calendario: entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'imma tricolazione la cui ultima cifra e 1, 2 o 3; entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'im matricolazione la cui ultima cifra e 4, 5 o 6; entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e 7, 8 o 9; entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'im matricolazione la cui ultima cifra e 0. 2. Le operazioni di revisione di cui ai punti g), h), devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario: entro il 31 gennaio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 1; entro il 28 febbraio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 2; entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 3; entro il 30 aprile per i veicoli aventi targa di imma tricolazione la cui ultima cifra e 4; entro il 31 maggio per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 5; entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 6; entro il 31 luglio per i veicoli aventi targa di imma tricolazione la cui ultima cifra e 7; entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione le cui ultime cifre sono 8 e 9; entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra e 0. Limitatamente ai veicoli di cui al punto g) dell'art. 1, nee consentita la circolazione, in presenza di prenota zione effettuata entro le date di cui all'art. 2, per un periodo massimo di due mesi oltre tale termine di sca denza, ed inoltre per il giomo stabilito per la revisione. 3. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui e avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revi sione devono essere effettuate nei termini previsti ai commi 1 e 2 a seconda della categoria cui apparten gono, in base alla precedente targa d'immatricolazione. Roma, 30 dicembre 1997 II Ministro: BURLANDO 98A0003 70

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