Ministerial Decree amending the Annex to Ministerial Decree of 4 August 1969 containing the list of active substances allowed in the preparation of feed supplements to be used in the therapy of some animal diseases, for what concerns sulphamidics
Made 1991-08-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, animal feed/feedstuffs
Where to read it
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Text
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DM 12/08/1991 Decreto Ministeriale 12 agosto 1991 (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 278). -- Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie, per quanto riguarda i Sulfamidici. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonchè i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Atteso che nonostante l'azione intrapresa per intensificare i controlli sulle carni di suino, si riscontra ancora la presenza di residui dei Sulfamidici; Ritenuto di dover agevolare il controllo sull'impiego delle sostanze medicamentose nei mangimi, da parte delle unità sanitarie locali; Ritenuto che alcune regioni hanno avviato misure intese a contenere l'inquinamento ambientale degli allevamenti di suini; Rilevato che i principi attivi appartenenti al gruppo dei Sulfamicidi sono consentiti nei mangimi medicati per suini, senza limiti di età per le enteriti batteriche; Considerato che le citate affezioni ricorrono soprattutto nei primi sei mesi di vita del suino e che esistono altri principi attivi, in proposito, aventi pari efficacia; Atteso che, d'altra parte, per i trattamenti individuali sono utilizzabili le analoghe specialità medicinali per uso veterinario; Ritenuto opportuno limitare l'uso dei Sulfamidici in questione ai suini di età non superiore a sei mesi; Atteso che è quindi necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di registrazione di integratori medicati per mangimi per suini, contenente Sulfamidici, concedendo tuttavia un periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 6, sub c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato, in materia sanitaria; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. 1. Con il presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione degli integratori medicati per mangimi per suini, a base dei Sulfamidici. 2. É tuttavia consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti, degli imballaggi e delle confezioni. Articolo 3 Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Allegato Al gruppo dei Sulfamidici, alla colonna <<Specie e categorie di animali>>, la parola << Suini>> è sostituita con la dicitura <<Suini fino a sei mesi di età>>.