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Laws of Italy

Ministerial Decree amending Presidential Decree of 11 February 1994, No. 241, implementing Directive No. 93/52/EEC amending Directive No. 89/556/EEC regarding intracommunity exchanges and the import from third countries of embryos of animals of the bovine species

Made 1996-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, animal reproduction, international trade, cattle
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. DM 29/01/1996 Decreto Ministeriale 29 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 80). -- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, regolante l'attuazione della direttiva n. 93/52 CEE recante modificazione alla direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. Preambolo Il Ministro della sanità: Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n. 89/556; Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 93/52 CEE; In applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, è modificato nel modo seguente: A) All'art. 1, il comma 2 è così sostituito: <<2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei>>. B) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g): <<g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)>>. C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) è così sostituita: <<a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226>>. D) All'art. 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8: <<8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalità e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)>>. Articolo 2 Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12. 2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministerial Decree amending Presidential Decree of 11 February 1994, No. 241, implementing Directive No. 93/52/EEC amending Directive No. 89/556/EEC regarding intracommunity exchanges and the import from third countries of embryos of animals of the bovine species · Nelum