Ministerial Decree amending Ministerial Decree of 26 July 1995 on fishing licences
Made 1996-01-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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Text
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DM 31/01/1996 Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 18 luglio, n. 167). -- Modificazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca. Preambolo Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Considerata la necessità di effettuare una integrazione al comma 4 dell'art. 22 ed una errata corrige al comma 2, punto 5, dell'art. 23 del decreto ministeriale sopra citato; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 27 ottobre 1995, ha reso parere favorevole all'unanimità; Decreta: Articolo 1 Art. 1. L'art. 22, relativo alle licenze in Sardegna, al comma 4 è integrato, dopo il punto, dalla seguente frase: <<L'autorizzazione del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10 tsl.>>. Articolo 2 Art. 2. Il comma 2, punto 5, dell'art. 23 è così corretto: <<5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei pescatori marittimi.>>. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.