Ministerial Decree amending Ministerial Decree of 2 April 1996 concerning the fisheries and aquaculture plan 1994-1999
Made 1997-05-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, subsidy/incentive
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Text
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11-6-1997 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIAN A Serie generate - n. 134 DECRETO 8 maggio 1997. Modificazioni al decreto ministeriale 2 aprile 1996 riguar dante modalita attuative de! piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio de! 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione de! regolamento CEE n. 2052/88 per quanta riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto ii regolamento CEE n. 3699/93 de! Consiglio de! 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condi zioni degli interventi comunitari a finalita strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasfor mazione e commercializzazione <lei relativi prodotti; Visto ii piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato dalla Commissione europea con le decisioni C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C (94) 3760/6 de! 22 dicembre 1994; Visto ii proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacol tura 1994-1999, registrato alla Corte <lei conti 1'8 mag gio 1996, reg. n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122; Visto ii proprio decreto 3 giugno 1996, registrato alla Corte <lei conti ii 22 luglio 1996, reg. n. 2 Risorse agri cole, foglio n. 122, che ha modificato ii citato decreto ministeriale 2 aprile 1996 in conformita al parere espresso della Commissione europea con la nota n. 56253 de! 30 maggio 1996; Ritenuta l'opportunita di apportare ulteriori modifi che al decreto ministeriale 2 aprile 1996, al fine di fis sare disposizioni uniformi in materia di modifiche e varianti progettuali concernenti gli impianti di trasfor mazione, acquacoltura, attrezzature portuali,' zone marine protette e costruzione di pescherecci; Ritenuta la necessita di inserire espressamente la voce «reti di protezione dell'azione degli uccelli ittio fagi» fra le spese ammissibili degli impianti di acqua coltura; Ritenuta altresi la necessita di disciplinare le moda lita di accesso ai fondi disponibili per l'ammoderna mento (Misura 2.2) delle imbarcazioni da pesca. Decreta: Art. I. II punto 9 de! titolo «Costi non ammissibili» dell'alle gato 2/2/AC (Acquacoltura) e modificato nel modo seguente: «Acquisto di materiale non durevole, la cui durata non superi in genere un anno, ad eccezione delle reti di protezione dall'azione degli uccelli ittiofagi». Art. 2. La quarta alinea de! punto 3 (Documentazione amministrativa) dell'allegato 1 /1 /CP - Costruzioni concernente l'obbligo di presentazione dell'attesta zione, rilasciata dalla competente autorita marittima, di avvenuta riconsegna della licenza di pesca, e abro gata. Art. 3. Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/IT, 3/3/PP e 3/3/AC, concernenti adatta menti e variazioni progettuali, rispettivamente, degli impianti di trasformazione, delle attrezzature portuali e degli impianti di acquacoltura, sono modificati come segue: «L'amministrazione provvede alla concessione <lei contributi in applicazione di specifici criteri normativi, tecnici, economici e finanziari; i beneficiari sono tenuti, pertanto, ad una puntuale realizzazione del progetto presentato ed approvato. 11-6-1997 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generate - n. 134 Le eventuali modifiche introdotte al progetto appro vato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. L'ammissibilita delle spese relative alle modifiche stesse e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione. Le variazioni effettuate senza la suddetta comunica zione, riscontrate in sede di liquidazione de! contributo, potranno comportare la soppressione del contributo concesso». Art. 4. Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/CP e 3/3/BA, sono integrati con l'aggiunta dei seguenti capoversi: «Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministra z10ne. L'ammissibilita delle spese relative alle modifiche stesse e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione». Art. 5. II pun to 3 dell'allegato 3 / 3 / AP e modificato come segue: «Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministra z10ne. L'ammissibilita delle spese relative alle modifiche stesse e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione. II beneficiario dovra presentare istanza di modifica con l'indicazione dei lavori ai quali intende rinunciare tra quelli preventivati inizialmente, allegando i preven tivi dei nuovi lavori che intende realizzare. La richiesta di modifica deve essere motivata. L'amministrazione non autorizza modifiche dei lavori che comportino una variazione superiore al 50% dell'importo preventivato e ammesso. Non e consentito destinare eventuali risparmi, rispetto alla spesa preventivata e ammessa, per l'acqui sto di attrezzature o la realizzazione di lavori non pre ventivati inizialmente». Art. 6. 11 punto X dell'allegato 3/3/AP - Frequenza dei lavori di ammodernamento - e modificato come segue: «Fermo restando il limite massimo di spesa ammissi bile determinato in base ai parametri fissati dal Reg. CEE 3699/93, le imbarcazioni che siano state oggetto 23 del contributo per ammodernamento previsto dal Reg. CEE 2080/93 non possono usufruire di un ulteriore finanziamento, ai sensi dello stesso regolamento comu nitario, per lavori di ammodernamento. Non possono essere accolte le domande di contributo per l'ammodernamento di imbarcazioni che hanno fruito, nei cinque anni precedenti la data di presenta zione della domanda, di un finanziamento, sempre per ammodernamento, concesso ai sensi della normativa nazionale. Le istanze presentate prima della scadenza del sud detto termine saranno restituite agli interessati. Non saranno accettate istanze di ammodernamento di nuove imbarcazioni nei cinque anni successivi alla data di entrata in esercizio del peschereccio. L'amministrazione ha facolta di derogare alle pre scrizioni ed ai termini indicati nel presente articolo, qualora ricorrano casi di forza maggiore». Art. 7. L'art. 8, secondo comma, e integrato dal seguente capoverso: «II termine ultimo per l'accettazione delle relative spese e fissato al 31 dicembre 2001». II presente decreto e inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 1997 II direttore generale: AMBROSIO Registrato a/la Corte dei conti ii 22 maggio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 166 97A4515