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Laws of Italy

Ministerial Decree 8 June 2020 on temporary modification to the decree of 14 October 2013, containing national provisions for the implementation of EU regulation no. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality regimes for agricultural and food products in the field of PDO, PGI and TSG

Made 2020-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 giugno 2020 Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants, General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), hazards, risk assessment/management, certification, internal trade, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale non si applicano gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013.

  2. 2. Nella vigenza del presente decreto l'art. 7, comma 8 e l'art. 22, comma 9 sono sostituiti dal seguente: «in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale e provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione».

  3. 3. Il soggetto richiedente la domanda di registrazione di una DOP, IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo ad una DOP, IGP o STG assicura la massima divulgazione ai comuni dell'area geografica interessata, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori e agli operatori economici interessati della stesura finale del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini dell'opposizione, entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.

  4. 4. I termini per proporre opposizione di cui all'art. 9, comma 2 e all'art. 24, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 sono aumentati a sessanta giorni.

  5. 5. Il presente decreto ha efficacia anche per i procedimenti di riconoscimento o modifica gia' avviati e interrompe i propri effetti a decorrere dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2020 Il Ministro: Bellanova https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-08&atto.codiceRedazionale=20A03523&tipoSerie=serie… 2/2

Ministerial Decree 8 June 2020 on temporary modification to the decree of 14 October 2013, containing national provisions for the implementation of EU regulation no. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality regimes for agricultural and food products in the field of PDO, PGI and TSG · Nelum