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Laws of Italy

Ministerial Decree 22 May 2020 on further provisions relating to the extension of terms and derogations from the agricultural sector legislation following the urgent measures adopted for the containment and management of the epidemiological emergency from COVID-19

Made 2020-05-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 maggio 2020 Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Agricultural and rural development, General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), hazards, viticulture/oenological practices, vegetables/legumes, collecting/harvesting, agricultural commodities, agricultural development, apiculture/sericulture, business/industry/corporations, crops, agricultural extension, farming, oleaginous plants, subsidy/incentive
Categories
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  1. Art. 1 Deroghe settore vitivinicolo 1. L'art. 1, comma 1, decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, e' modificato come segue: «1. Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 30 agosto 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle domande di aiuto e' fissato al 15 febbraio 2021». 2. L'art. 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' modificato come segue: «b) se escludere dall'intervento alcune zone viticole, i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica o determinate varieta' di cui al comma 2, lettera a)». 3. All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' aggiunto il seguente comma: «5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la medesima superficie vitata ammessa all'aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, puo' accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.». 4. All'art. 5, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 2020 secondo modalita' applicative predisposte da Agea coordinamento in accordo con le regioni.». 5. All'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, citato in premessa e' aggiunto il seguente comma 3-bis: «3-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020 i controlli di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 25 luglio 2020.». 6. All'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, l'aiuto forfetario, di cui all'art. 47, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 60% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.».

  2. Art. 2 Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli 1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/8 9/24/2020 *** ATTO COMPLETO *** 12272, in scadenza nel 2020 e' prorogata di un anno. 2. E' concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto, di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualita' 2020.

  3. Art. 3 Deroghe settori ortofrutticolo e olivicolo 1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020. Restano ferme le disposizioni relative alle modifiche relative all'aiuto finanziario nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita' dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 3. In deroga all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le domande di pagamento parziale per l'anno 2020 possono essere presentate, rispettivamente, nei periodi 1° maggio-30 giugno e 1° ottobre-30 novembre. 4. In deroga all'art. 19, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019, per l'anno 2020 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in una unica soluzione nel mese di maggio 2020, ferme restando tutte le altre condizioni definite al capitolo 21 dell'allegato al predetto decreto. 5. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 citato in premessa, e' sostituito dal seguente: «2. Le organizzazioni dei produttori gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile». 6. Per l'anno 2020, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori. 7. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 7443 del 12 luglio 2019 e' prorogato al 30 agosto. 8. All'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera j) del https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/8 9/24/2020 *** ATTO COMPLETO *** decreto ministeriale n. 7442 del 12 luglio 2019, la data del «30 giugno 2020» e' sostituita con «31 ottobre 2020».

  4. Art. 4 Deroghe settore apicoltura 1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016 citato in premessa, le azioni possono essere portate a termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, le amministrazioni partecipanti al programma, comunicano all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario entro il 15 giugno 2020. AGEA coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 giugno 2020, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. 3. Limitatamente all'annualita' 2020, le amministrazioni partecipanti al programma trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio 2021 la relazione annuale sullo stato di attuazione del sottoprogramma di cui all'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016.

  5. Art. 5 Entrata in vigore ed applicazione 1. Il presente decreto entra in vigore il 22 maggio 2020. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 566 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 8/8

Ministerial Decree 22 May 2020 on further provisions relating to the extension of terms and derogations from the agricultural sector legislation following the urgent measures adopted for the containment and management of the epidemiological emergency from COVID-19 · Nelum