Ministerial Circular No. D/351 enforcing the common organization of the markets in the fodder sector
Made 1995-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, subsidy/incentive
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C:IRCOLARE 29 marzo 1995, n. D/351. Disposizioni applicative della normativa comunitaria concemente l'organi:,.z:uione comooe dei mercati ne! settore dei foraggi essiccati. Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e specia/e e alle province autonome di Trento e Balzano Al/'Ente per gli interventi nel mercato agrico!o - E.l.M.A. Agli enli regiona/i di sviluppo agricolo clelle regioni Agli ispellorati provincia/i dell'agrico/tura delle region/ Agli ispettorati provincia/i del/'alimentazione delle regioni Al Ministero de/le finanze - Dipartimento de/le dogane e imposte indirelle Direzione centrale servizi dogana/i - Div. XI S.D. Al Ministero de/ commercio con /'estero- Direzione generate import/export Divisione IV Alie pref-=tture Alla Co1,federazione nazionale dei co/tivatori dire/ti Alla Confederazione generale de//'agrico/tura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori ,(/ Coordinan1ento organizzazioni professional/ agrico/e italiane · A tulle le .utre organizzazioni professional/ agrico/e All'A~Jociazione naziona/e disidratatori foraggi verdi All'Associazione naziona/e sfarinatori jieni All'Associazione naziona/e per g/i alimenti zdbtecnici (Assa/zoo) A seguito dell'accordo politico raggiunto nel corso del negoziato relative ai prezzi agricoli e alle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1994/95, il Consiglio dei Ministri dell' Agricoltura dell' Unione Europea ha adottato il regolamento (CE) n. 603/95 del 21 febbraio 1995, 19 14-4-1995 GAZZETTA UFFIClALC DELLA REPUDBLICA ITALIANA Serie gcnerale - n. 88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L/63 del 21 marzo 1995, modif icato con regolamento in corso di pubblicazione, con il quale viene istituita una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96, sostituisce quella contemplata dai regolamenti. (CEE) n. 1117 /78, fat ta eccezione per gli articoli 7 e 8 che restano in vigore fino al 30 giugno 1995, e n. 1417/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, sono state determinate le modalita di applicazione della predetta organizzazione comune dei mercati. Sulla base della precitata normativa comunitaria, che consiste in un regime di aiuto alle imprese di trasformazione dei foraggi freschi e/o essiccati al sole da macinare, sono adottate le disposizioni nazionali di cui alla presente circolare che sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia. 1) IMPORTO, CORRESPONSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO la. Fatto salvo quanto ijtabilito ai successivi punti 13) e 14), detto aiuto e fissato in 68,83 ECU/tonn per i foraggi disidratati, per i prodotti disidratati ed i concentrati di proteine e, in 38,64 ECU/tonn per i foraggi essiccati al sole e macinati. Nel caso di una miscela, che esce dall'impresa, ottenuta con materie prime di verse da quelle sopra contemplate, l' aiuto puo essere richiesto solo per le quantita di foraggi essiccati in essa contenute. Nel caso di foraggi che escono dall' impresa, contenenti sostanze leganti, l'aiuto puo essere richiesto solo per la quota dei foraggi impiegati. lb. E' consentita, su specifica richiesta dell' impresa interessata e prescindendo dalla costituzione di deposito cauzionale, 1' erogazione dell' anticipo dell' aiuto nella misura del 60% dei predetti importi, e cioe 41,30 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successive punto 2), ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali detto anticipo e fissato a 23,18 ECU/tonn. L' anticipazione in causa puo essere richiesta nella misura dell' 80% degli importi globali dell' aiuto di cui sopra e cioe pari a 55,06 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'anticipazione stessa e pari a 30,91 ECU/tonn. 20 1441995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 88 In quest'ultimo caso, l'impresa di trasformazione dei foraggi deve costituire un deposito cauzionale a favore dell'EIMA presso uno degli Istituti di credito riconosciuti dallo stesso Ente, tr~smettendo a quest'ultimo apposita dichiarazione rilasciata da uno degli Istituti in causa. L' importo di det to de.posi to cauzionale e pari a 13, 76 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successive punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'importo di detto deposito e pari a 7,73 ECU/tonn. L'EIMA, sulla base dei riscontri effettuati dall'organo regionale di controllo competente per territorio, procede al versamento dell' anticipazione solo nel caso in cui risulta accertato il diritto dell' impresa di trasformazione a percepire l'aiuto comunitario di cui trattasi. Tuttavia, su specifica richiesta dell' impresa di trasformazione interessata, l'anticipazione puo essere corrisposta prima che sia stato verif icato il diritto del trasformatore all'aiuto comunitario, a condizione che sia stata effettuata, a favore dell' EIMA, la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorato del 10%. In quest' ultimo caso, la garanzia prestata copre qualsiasi altra eventualmente costituita in relazione alle domande di anticipo, il cui accoglimento e subordinate alla verifica del diritto all'aiuto. Al memento in cui e accertata la sussistenza del diritto all'aiuto, l'importo del deposito cauzionale a favore dell'EIMA e ricondotto, nella misura di 13,76 ECU/tonn e 7,73 ECU/tonn rispettivamente per i foraggi disidratati ed essiccati al sole. Conseguentemente, la cauzione eccedente, prestata in funzione dell' anticipazione effettuata in assenza dell' accertamento del diri t to all' aiuto, viene svincolata immediatament-e, mentre la parte restante viene confermata e svincolata solo al momenta della liquidazione del saldo. E' bene precisare che, anche nell'ambito del regime di anticipazione sopra descritto, una domanda in tal sense puO essere presentata solo a partire dal momento dell' uscita del prodotto dall'impresa di trasformazione. Si fa riserva di eventuali, ulteriori disposizioni complementari che potrebbero essere adottate dalla Commissione CE in ordine allo svincolo dell~ cauzioni sopra descritte. L' importo dell' anticipo e versa to entro 90 giorni a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda. Gli importi definitivi sono determinati dalla Commission,;; CE, sulla base delle informazioni ricevute, entro il 31 maggio 21 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e • n. 88 successi vo all a fine dell a campagna di commercializzazione in causa, dagli Stati membri in ordine alle quantita globali di foraggi essiccati per le quali e stato riconosciuto il diritto all'aiuto con riferimento alla campagna in questione. L' eventuale saldo di detto aiuto e corrisposto entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee del provvedimento che determina l'aiuto definitive. In sede di determinazione del saldo, si terra canto dell'applicazione delle penalita di cui ai successivi punti 10), 13) e 14) . Qualora, per effetto dell'applicazione delle penalita di cui sopra, l'irnporto totale dell'aiuto spettante all'irnpresa di trasformazione risulti inferiore a quello versato in anticipo, quest'ultirna provvede al rimborso della sornma eccedente percepita. A tal fine, nella dornanda di aiuto di cui al punto 9), nel caso che la stessa comporti una richiesta di anticipazione, l'irnpresa di trasformazione avra cura di sottoscrivere l'impegno a restituire, su richiesta dell'EIMA, le sornme eccedenti secondo i tempi e le rnodalita dallo stesso Ente determinati. 2) CAMPO DI APPLICAZIONE A) Ad eccezione dei prodotti definiti all' allegato I del regolarnento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio e dei prodotti da foraggio da questi ultimi ottenuti, tranne il lupino dolce fino alla fioritura, rientrano nella categoria dei foraqqi disidratati i seguenti prodotti: COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forrna •di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99 : - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccarnento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio, nonche i prodotti contenenti fieno, 22 14-4-1995 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITAUANA Serie generale - n. &1 B} La categoria dei prodotti disidratati e cosi determinata: COD. N.C. ex 2309 90 98: - prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al successive punto D). C) Rientrano nella categoria dei foraggi essiccati al sole e macinati i seguenti prodotti: COD. N. C. ex 1214 10 00: farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata; COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99 : - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino altrimenti essiccati e macinati. D} Rientrano nella categoria dei concentrati di proteine i seguenti prodotti: COD. N.C. ex 2309 90 98: - concentrati di proteine ottenuti da succo di erba e di erba medica. Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario, i prodotti di cui alla lettera A), ad esclusione di quelli che abbiano subito un processo di macinazione per i quali l'umidita massima e fissata al 12%, devono rispondere ai seguenti requisiti: umidita massima 14% proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15% I prodotti di cui alla lettera B) devono rispondere ai seguenti requisiti: umidita massima 12% proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15% l-t-4-19')5 GAZZETTA UFFICIALE DcLLA REPllBBL1CA ITALIANA Serie gcnerale - n. 88 .....cc--=-= - '""'=" ~~ I prodotti di cui al punto C) devono rispondere ai seguenti requisiti: umidita massima 12% proteine grezze totali su sostanza secca minima 15% I prodotti di cui al punto D) devono rispondere ai seguenti requisiti: umidita massima 12% proteine grezze totali su sostanza secca minima 45% 3) CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al punto 2) , lettere A) , B}, C} e D} della presente circolare ha inizio il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successive. Pertanto, la campagna di commercializzazione 1995/96 inizia il 1 aprile 1995 e termina il 31 rnarzo 1996. 4) FATTO GENERATORE DEL TASSO DI CONVERSIONE AGRICOLO Il fat to generatore del tasso di conversione agricolo in· moneta nazionale dell' irnporto dell' aiuto espresso in ECU, interviene alla data alla quale i prodotti, di cui al punto 2} della pres~nte circolare, escono dall'impresa di trasformazione. Si considerano usciti dall'irnpresa i prodotti: a) che lascino come tali i locali od altri luoghi ubicati entro il recinto fisicamente delimitato dell'impresa di trasformazione; oppure: quando i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro detto recinto, ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie peril controllo dei foraggi immagazzinati e che sia state preliminarmente riconosciuto dall'EIMA; 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generu/e • n. 88 nel caso di una un.Lta mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino pr.ecedente; b) che lascino i locali o luoghi di deposito di cui alla lettera a) dopo essere stati miscelati con materie prime diverse da quelle menzionate all' articolo 1 del precitato regolamento (CE) n. 603/95 e diverse da quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui la miscela venga prodotta all' interno dell' impresa di trasformazione ai f ini dell a fabbricazione di alimenti composti per animali, e che, al memento dell' uscita dall'impresa di trasformazione, siano di gualita sana, alle esigenze dell' immissione animale; leale e mercantile, conformemente in commercio per l' alimentazione presentino le caratteristiche seguenti: tenore massimo di umidita: 12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di. macinazione, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati; 14% per gli altri foraggi disidratati; tenore minimo di proteine grezze totali su sostanza secca: 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati; 45% pe~ i concentrati di proteine. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione non possono essere reimmessi all' interno della stessa, di ogni altra impresa o luogo di immagazzinamento di cui alla lettera a). Tuttavia, per la sola campagna di commercializzazione 1995/96 i foraggi essiccati usciti da un'impresa possono essere immessi nei locali di un' altra impresa a condizione che questa operazione sia effettuata sotto il controllo e alle condizioni stabilite dall'organo regionale competente per territorio . ...... 25 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 A tal fine, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al predetto organo il giorno in c~i saranno effettuate le relative operazioni. L'organo regionale di controllo, tenuto conto dei precedenti impegni a.ssunti, puo richiedere che la verif ica abbia luogo in giorni diversi da quelli programmati dall'impresa. 5) TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'AIUTO L'aiuto di cui trattasi compete, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla presente circolare, alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati alle lettere A), B), c>' e D), ripresi al precedente punto 2), che rientrino in una delle seguenti categorie: a) imprese che hanno stipulate contratti con produttori di foraggi da essiccare; b) imprese che lavorano la propria produzione oppure, in caso di associazione di produttori, quella dei soci; c) imprese che sono approvvigionate da persone f isiche o giuridiche che presentino le garanzie previste al successive pun to 8) dedicate all a procedura di "riconoscimento II e che abbiano stipulate contratti con produttori di foraggi da essiccare; d) imprese che lavorano la produzione in canto terzi e cioe per canto dei produttori agricoli singoli od associati. Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specif ico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener canto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione, sono stati, a seguito della riforma della Politica Agricola Comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento· (CEE) n. 1765/92 In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione puo 26 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun'altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione. Pertanto, nella medesima campagna, l' impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non puo beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio e della compensazione di cui al pr·ecitato regolamento (CEE) n. 1765/92, con riferim•ento all a stessa superficie. Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, non puo validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specif ico aiuto per tonnellata di materia • prima trasformata. Pertanto, il produttore: a) o dichiara la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell' aiuto al reddito da questo previsto, ed in tal caso la superf icie in causa e la materia prima su di essa ottenuta non puo costituire oggetto di aiuto ai sensi della normativa comunitaria di cui alla presente circolare; b) o cede la essiccati ai fini presentare, a fronte compensazione di cui materia prima al trasformatore di foraggi dello specifico aiuto, astenendosi dal della superficie in causa, la richiesta di al suddetto regolamento (CEE) n. r765/92; c) o cede la materia prima al trasformatore, rappresentando a quest'ultirno di aver richiesto la cornpensazione al reddito di cui al gia citato regolamento (CEE) n. 1765/92 che esclude il diritto del trasformatore all' aiuto previsto per i foraggi essiccati. In sede di accertamento in campo, l' organo regionale di controllo a cio preposto avra cura di redigere apposito verbale, in contraddittorio con la parte interessata, che evidenzi in quale delle tre situazioni sopra rappresentate si colloca il coltivatore. Nello stesso verbale dovranno essere riportati gli estremi degli eventuali contratti di cessione dei foraggi verdi o 27 14-4-1995 GAZZETTA UFFIC:ALE DELLA REPU3BLICA lTALIANA Serie generate - n. 88 essiccati al sole da macinare, ciai qua.li risulti in modo inequivoco se la cessione in questione e effettuata nell' ambito di una delle fattispecie di cui alle lettere b) e c). Una copia di detto verbale va rimessa agli acquirenti di foraggi e alle imprese di trasformazione riconosciuti dall'EIMA. Per tener conto della deroga, che rinvia alla campagna di commercializzazione 1996/97 la procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione, la predetta notifica, nel corso della campagna 1995/96, sara effettuata a cura dell'organo regionale di controllo nei riguardi di tutte le imprese al momento operanti nel rispettivo territorio. Un'altra copia del medesimo verbale va rimessa all'EIMA che avri cura di effettuare i controlli incrociati tra le domande di compensazione al reddito e le domande di aiuto presentate nell'ambito del regime oggetto della presente circolare, in modo che sia salvaguardato il principio secondo il quale per la stessa superf icie e per la medesima campagna non puo che es sere accordato un solo aiuto~ E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel case di cessione all'impresa di trasformazione di rnaterie prime per le quali non e stata richiesta la compensazione al reddito, devono aver cura, nel loro interesse, di stabilire, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita ai trasformatori. Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei conseguenti accertamenti, l'EIMA provvedera ad organizzare le procedure di verif ica necessarie col legate al sistema integrate di gestione e di controllo di cui ai regolamenti n. 3508/92 en. 3887/92. Per una piu efficace azione di controllo, le imprese di trasformazione interessate sono tenute a trasmettere l' allegato alla presente circolare, denominate "modello FE", debitamente compilato e sottoscritto, all' organismo regionale competente e all'EIMA, entro il 15 setternbre di ogni anno. E' bene, comunque, precisare che nel caso di un' impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogizione della compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superf ici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 e successive modifiche ed integrazioni, nonche dell'aiuto specifico alla produzione di foraggi essiccati, si applicano la disposizione secondo la quale nessun aiuto e concesso, nonche le penalita supplementari previste in tal caso. 28 14-4-1995 GAZZETTA UFACJALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 88 6) SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME DI AIUTO I 1 regime di aiuto per i foraggi essiccati riguarda i soggetti seguenti: a) l'impresa di trasformazione dei foraggi verdi o essiccati al sole e da macinare che abbia stipulate un contratto di acquisto per detti prodotti con: ±1 produttore agricolo l'acquirente di foraggi da essiccare; b) l'acquirente che abbia stipulate un contratto di acquisto della materia prima con uno o piu produttori di foraggi verdi e/o essiccati al sole e da macinare, ai fini della successiva rivendita all'impresa di trasformazione; c) il coltivator~ che abbia stipulate con l'impresa di trasformazione un contratto di lavorazione della produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, ottenuta su terreni di sua pertinenza, in vista della riconsegna allo stesso coltivatore sotto forma di prodotto trasformato. 7) DEFINIZIONE DI "IMPRESA DI TRASFORMAZIONE", DI "ACOUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE" EDI "PARTITA DI FORAGGI" L'art. 2, parr. 2, 3 e 4 del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, fornisce la definizione di impresa di trasformazione, di acquirente di foraqqi e di partita di foraqqi. E' considerata impresa di trasformazione dei prodotti definiti alle lettere A), B), C) e D) del precedente punto 2) della presente circolare, l'impresa debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricole, che effettui: a) o la disidratazione dei foraggi freschi utilizzando un essiccatore che risponda ai seguenti requisiti: temperatura dell' aria all' entrata non inferiore a 93°c; durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore; 14-4-1995 GAZZETrA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 88 in caso di spessore di metro; essiccazione per strati di foraggio, ciascuno strata non superiore ad un b) o la macinazione dei foraggi essiccati al sole; c) o la fabbricazione ai concentrati di proteine ottenuti a partire da su~chi di erba e di erba medica. E' considerato acquirente di foraqqi da essiccare e da macinare la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricola, che acquisti presso i produttori agricoli i foraggi freschi da disidratare e/o quelli essiccati al sole e da macinare in vista della successiva consegna all'impresa di trasformazione. Per partita si intende una quantita pesata di foraggi disidratati, eventualmente macinati, o essiccati al sole e macinati, di qualita uniforme in ordine alle specie botaniche di appartenenza, al tasso di umidita e al contenuto proteico, che esce in un'unica volta dall'impresa di trasformazione. 8) RICONOSCIMENTO DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACOUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE Sono considerate imprese di trasformazione e acquirenti di foraggi da essiccare riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o commerciale che abbiano concluso contratti di acquisto e vendita dei prodotti indicati alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della presente circolare. Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, e stata istituita una apposita procedura di riconoscimento sia dell' impresa di trasformazione che dell'acquirente di foraggi da essiccare, e sono state determinate le modalita, le condizioni e i criteri del riconoscimento stesso. A) Impresa di trasformazione Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve depositare presso l'EIMA apposita domanda, entro il 31 marzo di ogni anno. 30 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio. L' EIMA, sulla base dell' esito dell' istruttoria effettuata dal predetto organo, adottera il conseguente provvedimento. Detta impresa, ai fini del riconoscimento, deve disporre: di impianti tecnici idonei alle operazioni di trasformazione prescelte (fabbricazione di concentrati di proteine e/o disidratazione dei foraggi verdi, eventualmente macinati, e/o macinazione dei foraggi essiccati al sole); di una capacita minima di immagazzinaggio determinata in relazione alle potenzialita di trasformazione; nel caso di trasformazioni plurime, di locali di deposito che consentano di tenere tra loro separati i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati. Le disposizioni relative al riconoscimento e quelle complementari a tal riguardo emanate dall' EIMA troveranno applicazione a partire dal 1 a0rile 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione. Indipendentemente dalla disposizione 9i cui sopra, l'impresa di cui trattasi e obbligata a rispettare, fin dalla campagna 1995/96, e ad assumere, rispettivamente, le seguenti condizioni e impegni: depositare contestualmente, entro il 31 agosto successive all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, presso l'organo regionale di controllo competente per territorio: a) i contratti di acquisto della materia prima; b) una copia, debitamente compilata, per la parte di rispettiva competenza, dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla presente circolare, denominate "modello FE". Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura del trasformatore, all'EIMA; 31 14-4-19()5 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate • n. 88 tenere una specifica contabiliti di magazzino giornaliera da cui risultino: a) le specie e le quantita di foraggi freschi destinate alla disi.dratazione ed, eventualmente, degli essiccati al sole, acquistate e pesate sistematicamente al momenta dell'entrata nell'impresa. Tuttavia, l' adempimento della pesatura, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/96, none richiesto aualora l' impresa di tras formazione non disponga di apposi ta M>Parecchiatura di pesatura. Cio significa che le imprese prive di detta apparecchiatura devono munirsene obbligatoriamente a partire dal 1° aprile 1996; b) le quantita e la qualita dei foraggi disidratati e/o macinati e dei concentrati di proteine al memento dell' uscita dall'impresa di trasformazione. Nel caso si tratti di trasformazione o macinazione di prodotti mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita di foraggi possono essere stimate in base alle relative superfici effettivamente seminate. Il tenore medic di umidita delle quantita di foraggi da disidratare viene determinate, per differenza, tra le quantita di foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti Inoltre, detta contabilita di magazzino deve riportare: la percentuale. di umidi ta constatata disidratare ed eventualmente da macinare essiccati al sole da macinare; per i e per foraggi da i f oraggi il riferimento al contratto e/o alla dichiarazione di consegna di cui al successive punto 10); la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa con l'indicazione delle quantita riferite a ciascuna data di uscita; il nurnero progressive relativo a ciascuna partita campionata; le giacenze di foraggi essiccati presenti nell' impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione. 32 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale • n. 88 Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una contabilita di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle seguenti produzioni: foraggi disidratati ed eventualmente macinati; foraggi essiccati al sole e macinati; concentrati di proteine; prodotti disidratati. Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed eventualmente macinate diverse da quelle previste al precedente pun to 2) della presente circolare, l' impresa di trasformazione e obbligata a tenere per tale produzione una contabilita di magazzino ugualmente separata; consentire, in qualsiasi momenta, l'accesso ai propri impianti agli incaricati del co~trollo, agevolandone al massimo l'azione di accertamento; tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonche una copia dei contratti di acquisto e vendita e ogni altro documento, anche di ordine contabile-finanziario, utile ai fini del controllo. B) Acquirente di foraggi da essiccare Ai fini del riconoscimento, l' acguirente di foraggi da essiccare e/o da macinare deve depositare presso l'EIM.~, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda. Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio. L' EIMA, sulla base dell' esito dell' istruttoria effettuata dal predetto organo, adottera il conseguente provvedimento. Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a: fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'EIMA, inerenti alla capacita di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa; depositare presso l' organo regionale di controllo competente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da maciqare. 33 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUllBLICA ITALIANA Serie generale • n. 88 In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e tenuto a rimettere i contratti in questiene al trasformatore, almeno quindici giorni prima del 31 agosto successive all' inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonche l'allegato alla presente circolare, denominate wmodello FE", debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto; tenere un registro di carico e scarico, debi tamente vidimato dall' organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche l'indicazione, per ciascuna partita, della quantita, del riferimento al contratto stipulate con il produttore che ha consegnato la merce e, se del case, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa; mettere a disposizione derl'organo regionale di controllo competente per territorio e dell' EIMA, la propria contabilita finanziaria; aqevolare le operazioni di controllo necessarie. Nel caso in cui un'impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi da essiccare manchi di osservare una o piu condizioni o impegni sopra citati, l' EIMA, tenuto conto della gravita dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minim.o di un anno e massimo di tre. Il predetto Ente provvedera ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della piu corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi. 9) DOMANDA DI AIUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE Al fine di peter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione e tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le rnodalita previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. 34 14-4-1995 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBDLICA !TALIANA Serie gcnera!e - n. 83 La domanda deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio entro 45 giorni successivi all a fine del mese nel quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto e ridotto dell"1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione e irricevibile e non puo dar luogo, in nessun caso, all' aiuto di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause dt forza maggiore di cui e detto al successive punto 15). Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una deterrninata campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere validamente depositate oltre il 15 aprile successive alla fine di detta campagna. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi: name, cognome, · indirizzo e firma del richiedente; partita IVA o codice fiscale del richiedente; quantita di foraggi essiccati per le quali l' aiuto e richiesto, suddivise per partita; qualita dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidita e di proteine; numero progressive attribuito alla partita di foraggi essiccati; data di uscita di dette quantita dall' impresa di trasformazione; data di pesatura e di campionamento delia partita; dichiarazione concernente -1' avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al memento dell'uscita dei foraggi dall'impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita; impegno a restituire le somme che, al memento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale anticipazione dell'aiuto accordato. 3S 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 88 10) CONTR1'.TTO DI ACQUISTO E DICHIARAZIONE DI CONSEGNA I contratti di acquisto dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le seguenti indicazioni: name, cognome e indirizzo delle parti contraenti; partita IVA o codice fisc~l~ dei contraenti; data di stipula; durata di validita; la superf icie investita e il consegnato da parte del produttore o all'impresa di trasformazione; cui raccol to deve es sere da parte dell' acquirente il prezzo da pagare al produttore; le rnodalita di pagarnento del prezzo di cessione modalita di consegna del prodotto; e le le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da rnacinare con l'indicazione della produzione prevedibile; l' identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasforrnare o essiccati al sole da rnacinare sulla base degli elementi contenuti nell' al legato alla presente circolare, denominate ttmodello FE". Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto di trasformazione per conto terzi, detto "contratto speciale di lavorazione'' concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o piu dei suoi aderenti, tale contratto deve, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, contenere i seguenti elementi: le quantitA stimate di prcdotto finite da ric0nsegnare al proprietario della materia prima; le spese di lavorazione da addebitare al prcprietario dei foraggi trasformati; 36 14-4-1995 GAZZETTA UFFJCIALE DELLA REPUBBLICA iTAUANA Serie gcr.era!e - n. 88 una clausola che obblighi il trasformatore, che e beneficiario del diritto all'aiuto, a trasferire, non riscosso, l' importo di detto aiuto al proprietario dei oggetto di trasformazione. l'unico appena foraggi Qualora un' impresa trasformi la propria produzione, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta ·apposita dichiarazione di conaegna che preveda almeno i seguenti elementi: la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna ha luogo successivamente alla data del suo deposito; le quantita di foraggi ricevuti o da ricevere; le specie botaniche dei foraggi da trasformare; nome, cognome ed indirizzo del socio aderente, nel case di associazione che effettua la consegna; partita IVA o codice fiscale delle parti; l' identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell' al legato alla presente circolare, denominate "modello FE" Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni Dresso un' 0 acguirente riconosciuto 0 , la dichiaraz ione di consegna deve contenere almeno i seguent i elementi: nome,.cognome e firma delle parti; partita IVA o codice fiscale delle parti; il numero di identificazione attribuito dall'EIMA all'acquirente riconosciuto; la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione e stata presentata; 37 14-4-1995 GAZZETIA UFF!CIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 le quantita di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli "acquirenti riconosciuti" e i produttori agricoli fornitori della merce, con l' annotazione del numero di riferimento di detti contratti; le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da ·macinare; l' identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell' al legato all a presente circolare, denorninato 11 modello FE". I contratti di cui trattasi devono essere conclusi per iscri tto almeno 15 qiorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 31 -luglio successive all' inizio della campagna di commercializzazione in causa. Una copia dei contratti e/o delle dichiarazioni sopra menzionati, unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate alla coltivazione dei prodotti in causa, deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio, al piu tardi alla data del 31 agosto successive all'inizio della campagna di commercializzazione. Quest'ultimo elenco deve essere rimesso in copia anche all'EIMA. . Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto, nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo se il ritardo non supera complessivamente i 20 giorni. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, il contratto e/o la dichiarazione di consegna sono irricevibili e non si fa luogo all'erogazione dell'aiuto richiesto. 11) ORGANI DI CONTROLLO Al controllo delle operazioni concernenti la concessione dell'aiuto comunitario di cui trattasi, sono deputati l'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricole (EIMA) ed i seguenti Uff ici locali a suo tempo designati, nel contesto del pregresso aiuto comunitario ai foraggi essiccati, dalle Regioni e di cui 38 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 all'art. 3 del D.M. 30 giugno 1982 e che, ad ogni buon fine, si precisano qui di seguito: nella provincia autonoma di Balzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura; nella provincia autonoma di Trento all' assessorato dell'agricoltura; nella regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati all'agricoltura; nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura; nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agrico~tura, gia ispettorati provinciali dell'agricoltura; nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura; nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura; nelle province della regione Marche ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, gia ispettorati provinciali agricoltura; nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione. 12) CONTROLLI a) Controlli amministrativi L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le·domande di aiuto presentate in mode da garantire il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni della presente circolare, avendo cura di accertare che le domande di aiuto in questione non si riferiscano a quantita di materie prime ottenute su superfici per le quali e 39 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA stata contestualmente richiesta la compensazione premi per la zootecnia previsti rispettivamente (CEE) nn. 1765/92 e 805/68 e successive integrazioni. Serie generale - n. 88 al reddito o i dai regolamenti modifiche ed In pra tic a, l' EIMA veri f ichera, sulla documentazione fornita dall'organo regionale competente per territorio, che la domanda di aiuto: base della di controllo sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti; sia pervenuta entro il termine fissato; sia ritenuta attendibile sia sotto il profilo del corretto rispetto delle condizioni di ammissibilita, sia in ordine all'assenza di motivi ostativi alla sua accoglibilita. b) Controlli fisici Gli organi regionali di controllo di cui al punto 11 sono tenuti ~d effettuare sopralluoghi presso i trasformatori, presso gli acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli. Detti controlli sono effettuati attraverso la procedura del campionamento, devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuto presentate e vertere, in particolare, sulla verifica di tutte le informazioni fornite dall' impresa e rappresentate nei capitoli precedenti della presente circolare. Il campione di cui sopra e determinate sulla base dei seguenti elementi: importo dell'aiuto richiesto; sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti; natura ed entita delle irregolarita riscontrate in sede di sopralluogo negli anni precedenti. In aggiunta al campione di cui sopra, nel programma di controllo devono essere inserite: tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in essa contenuti; 40 14-4-1995 GAZZEITA UFF!CIALE DELLA REPURBLICA lTALIANA Serie !tenl'rale • n. 88 tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprGse riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita. L'organo regionale di controllo competente per territorio e tenuto in ogni caso a verificare, con periodicita mensile, per ciascuna impresa riconosciuta: la contabilita di magazzino; le giacenze di magazzino dei foraggi essiccati; la contabilita fiscale. Lo stesso organo di controllo precede parimenti al prelievo di campioni nella misura almeno del 5% del volume dei foraggi, sia per quanto concerne quelli disidratati e/o macinati, sia per quanto concerne gli stessi prodotti miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare. L' organo regionale di control lo, inol tre, e tenuto a verificare, almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione, tutta la documentazione finanziaria giustificativa delle operazioni realizzate dalle imprese riconosciute. L' esito degli apposito verbale interessata. accertamenti redatto in effettuati dovra risultare da contraddittorio con la parte c) Adempimenti dell' impresa di trasformazione ai f ini del controllo Al fine della piu efficace azione di controllo, l' imp:::-esa che trasformi i prodctti di cui alle lettere A), B), C) e D} del punto 2) della presente circolare, avra cura di effettuare, in caso di attivita che comporti da un lato la disidratazione ed eventua1mente la macinazione dei foraggi e/o fabbricazione dei concentrati di proteine e dall'altro la macinazione dei foraggi essiccati al sole, le relative lavorazioni in locali adeguatamente separati. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni sopra richiamate devono essere immagazzinati in luoghi adeguatamente separati. Inoltre, e vietato miscelare fra loro, all'interno dei locali dell' impresa di trasformazione, un prodotto di un gruppo con un prodotto dell'altro gruppo sopra menzionati. 41 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 88 L' impresa e obbligata a comunicare all' organo regionale di controllo competente per territorio, con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, l'uscita dei foraggi disidratati ed eventualmente macinati e dei foraggi essiccati al sole e macinati, precisando le prevedibili date di uscita e le quantita di ciascuna partita preventivamente identificata, attraverso numerazione progressiva. Le imprese di trasformazione sono tenute a mettere a disposizione dell' organo regionale di controllo competente per territorio, nonche dell'EIMA, la documentazione concernente: gl i element i che consentono di determinare la lore capacita di lavorazione; le quantita di. combustibile presenti nell'impresa all' inizio ed all a fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati; le ore di funzionamento degli essiccatoi ed eventualmente dei mulini per la ~acinazione degli essiccati al sole; l' acquisto del combustibile ed il consume dell' energia elettrica durar.te la ca~pagna di lavorazione. Nel case di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, essa mette a disposizione dell'organo regionale di controllo le fatture di vendita dei foraggi essiccati dalle quali risultino in particolare: la quantita, la specie, nonche il tenore di umidita e di proteine contenuti nei prodotti venduti; il cognome, il name e l'indirizzo dell'acquirente di detti prodotti. Nel case di un'impresa di trasformazione che lavori le materie prime appartenenti ai propri soci, ai quali i prodotti finiti sono riconsegnati, i buoni di uscita e ogni altro documento contabile riconosciuto dall'organo regionale di controllo dai quali risulti in particolare: la quantita, la specie, nonche il tenore di umidita e di proteine contenuti nei prodotti venduti; il cognome, il ncme e l'indirizzo di detti soci. 42 14-4-i995 GAZZETIA UFFJCJALE DELLA REPUDBL!CA lTALIANA Saie generale • n. 88 Nel caso di un' impresa di trasformazione, che produca foraggi essiccati per canto di un agricoltore al quale gli stessi sono consegnati, le fatture delle spese di lavorazione dalle quali risulti in particolare: la quantiti, la specie, nonche il tenore di umiditi e di proteine contenuti nei prodotti in causa; il cognome, il name e l'indirizzo dell'agricoltore interessato. L'impresa di trasforrnazione e tenuta, altresi, ad effettuare il prelievo del campione dei foraggi essiccati al momenta della loro uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umiditi e del contenuto in proteine grezze totali. Al momenta dell' uscita dall' irnpresa di trasformazione sia dei foraggi disidratati e/o essiccati al sole e macinati, sia dei foraggi miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare, occorre pesare la partita preventivamente numerata e prelevare un campione della stessa. Se 1' entiti di tale partita e uguale o inferiore a 100 tonnellate, il prelievo riguarda la totalita della quantiti in uscita; nel caso inverse il prelievo deve essere effettuato su ogni 100 tonnellate o frazione di esse. In caso di uscita o di miscelazione di p1.u partite di qualiti uniforme, e cioe di partite composte dalle stesse specie aventi il medesimo contenuto di umidita e proteine econ un peso totale inferiore o uguale a 100 tonnellate, viene prelevato un campione per ogni partita. Nel caso in cui i foraggi essiccati vengaho miscelati nell'impresa di trasformazione, con materie prime diverse da quelle contemplate al punto 2) della presente circolare, il prelievo dei campioni deve essere effettuato prima della miscelazione. La presa del campione e effettuata secondo il metodo di cui alla direttiva della Commissione del 1° marzo 1976 (76/371/CEE), mentre la determinazione dei valori dell'umidita e delle proteine deve essere effettuata rispettivamente secondo i metodi definiti nelle direttive della Commissione del 18 novembre 1971 (71/393/CEE) e del 27 aprile 1972 (72/199/CEE). 43 14-4-19~5 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA fTALIANA Serie generate - n. 88 A tal proposito, si precisa che il prelievo dei campioni di cui trattasi deve riguardare tutte le partite di prodotto finito per le quali sono presentate le dornande di aiuto. A questo fine, le singole partite prodotte devono risultare identif icabili con l' apposizione su di esse di un nurnero progressive. Il prelievo dei carnpioni da sottoporre ad analisi per singola partita e per singola specie di prodotto deve essere esegui to secondo le disposizioni di cui al de ere to interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165 del 15 giugno 1978, in contraddittorio tra il funzionario di controllo ed il rappresentante delle ditte interessate. Inoltre, gli stessi carnpioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piornbati; due di essi, recanti il nurnero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli Istituti pubblici che,saranno indicati dall'EIMA in sede di ernanazione delle disposizioni complementari di competenza, mentre i restanti carnpioni sono conservati dall'impresa interessata. Il tenore di urnidita e quello di proteine totali vengono determinati secondo i vigenti metodi ufficiali di analisi per gli alimenti destinati ad uso zootecnico. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertarnento e stato eseguito conformemente alle disposizioni riguardanti detti metodi ufficiali. Subito dopo il campionarnento e prima ancora dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'irnpresa. I risultati delle analisi hanno valore vincolante e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione interessata. Gli aiuti potranno essere erogati per le sole partite di foraggi essiccati che dalle analisi risultino conforrni ai requisiti richiesti dalla presente circolare. 13) OUANTITA' MASSIMA GARANTITA (QMG) COMUNITARIA E NAZIONALE - PENALITA' IN CASO DI SUPERAMENTO Al fine di contenere la produzione di foraggi essiccati, e stata istituita, con riferimento alle quantita medie prodotte nella Comunita nelle carnpagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94, una quantita massirna garantita comunitaria {QMG) pari a 44 14-4-1995 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 4. 394. 000 tonnellate per i foraggi disidratati e una quantita massima garantita comunitaria (QMG) pari a 443.500 tonnellate per i foraggi essiccati al sole e macinati. Le suddette quantita massime garantite sono state ripartite fra i singoli Stati membri in funzione della media delle rispettive produzioni constatate nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94. Le quantita massime garantite di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole da macinare attribuite all'Italia per singola campagna di commercializzazione sono, rispetti vamente, pari a 523.000 tonnellate e 162.000 tonnellate. Qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, la quantita di foraggi essiccati prodotti nella Comunita e per la quale un aiuto e state richiesto superi la quantita massima garantita comunitaria fino al 5%, l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto, in tutti gli Stati membri, della percentuale di splafonamento constatata. Qualora, invece, lo splafonamento constatato della quantita massima garantita comunitaria risulti superiq.re al 5%, l'importo dell'aiuto viene ulteriormente ridotto negli Stati membri in cui la produzione ha superato la rispettiva quantita nazionale garantita maggiorata del 5% in misura proporzionale all' entita dell'eccedenza. L'importo delle riduzioni in causa e determinate dalla Commissione dell' Unione Europea successivamente al 31 maggio di c iascun anno, secondo la procedura di cui all' art. 1 7 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consigl~o. 14) TOLLERANZE E PENALITA' Nel caso in cui dalle operazioni di co~~rollo emerga che la quantita di foraggi essiccati indicata in una o piu domande di aiuto risulti inferiore a quella effettivamente uscita dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto e calcolato sulla base della quantita effettivamente uscita diminuita di due volte l'eccedenza riscontrata. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza di cui trattasi e superiore al 20% d~lla quantita effettivamente uscita dall'impresa, nessun aiuto e concesso. Le disposizioni sopra richiamate in ordine ai limit:i di tolleran.za non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave. 45 14-4-1995 GAZZFTTA UFF!Clt\LE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie gener.1/e - n. 88 Infatti: nel caso di f alsa indicazione di quantita in una o piu domande di aiuto formulata per negligenza grave, l' impresa di trasformazione e esclusa dall'aiuto per dette domande; nell'ipotesi di falsa indicazione di quantita in una o piu domande di ai u to, formula ta deliberatamente, l' impresa di trasformazione e esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione in causa, in relazione alla domanda o alle domande contestate e, per quella successiva, nel limite delle stesse quantita oggetto di penalizzazione. 15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti d~ll'attuazione della nuova organizzazione comune di mercato illustrata nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanta invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressarnente le seguenti cause di forza maggiore: a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell' ambito del sistema del regime di aiuto; b) l'incapacita professionale di lunga durata degli stessi; c) l'espropriazione della dotazione di trasformazione e di conservazione dell'irnpresa, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momenta della presentazione della domanda di aiuto; d) la calami ta naturale grave che colpisce in rnisura rilevante gli impianti di trasforrnazione e/o conservazione dei prodotti. I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con cornunicazione scritta, all'EIMA, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal memento in cui l' interessato e in condizione di pater adempiere a tale obbligo. 46 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUR!llICA lTALlANA Nel case di cui al punto a) e chiaro che quest' ultima disposizione non si appl;lca, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall' EIMA sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell' impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo comportare l' ampliamento del termine in misura illimitata, trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli. Altre cause di forza maggiore possono essere r.i.conosciute, sentito l'EIMA, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - d'intesa con le Autorita comunitarie. E' bene, comunque., -rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolam~ntazione comunitaria dovra essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta uff iciale delle Comunita europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal sense gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: la forza maggiore costituisce un'eccezione alla generale del rispetto rigoroso della normativa · vigente pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo; regola e va, la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, puo essere considerata come una concretizzazione del principio di prop9rzionaliti, alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ; le prove, richieste agli interessati forza maggiore, devono essere incontestabili. 16) MISYRI TRANSITORIE che invocano la Il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, abroga i regolamenti n. 1528/78 en. 2743/78. 47 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 88 Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti, relative all a gestione dell' aiuto in vigore durante la campagna di commercializzazione 1994/95, restano in vigore fino alla def inizione dei rapporti concernenti le domande di aiuto correlate alla detta campagna di commercializzazione. Le disposizioni di cui al titolo II del regolamento 603/95 del Consiglio, relative agli scambi con i Paesi terzi, entrano in vigore il 1° luglio 1995. ******************** L' EIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali Officio cereali e piante proteiche, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Commissione, in corso di pubbl~cazione, rispettando lo scadenzario dallo stesso previsto. >>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<~<<<<<<<<<<< Per quanta non espressamente contemplate dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare. Registrata a/la Corte dti conti il 4 aprlle 1995 Registro n. 1 Risorse agricole. foglio n. 74 48 II Ministro: LUCHETTI 14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 88 =::e•~=========================================-===·-=::::===== ENTE DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCA TO AGRICOLO E.I.M.A. • VIA PALESTRO. 81 • 00185 ROMA MODELLO FE FORAGGI DA ESSICCARE CAMPAGNA 01 COMMERCIALIZZAZIONE 19 .•.••. / .•.•.• !Plano da aHeo•,. ai contratti dei foraggi da uliccerel I "f 0 OOMANOA 01 COMPENSAZIONE AL REDOITO !Reg. CEE ,,~ 1765 921 I .N' ! I tulurna domanaa presentatll COGNOME O AAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA c=][=:J g1orno mese OOMICIUO O SEDE LEGALE INDIR!ZZO E NUMERO CIVICO COMUNE IMPRESA 01 TRASFORMAZIONE RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE inno I !Anno dt 01esen1az1one1 COMUNE 01 NASC!TA PARTITA IVA SESSO CODICE FISCALE EJ D TELEFONO TELEFONO PREFISSO FAX 00/\CIICI lhOES~AZKlNEFINAI.£ DaPROIJOTTq. rT7 UJ J OISIORATAZIONE GD FIENI MACINATI (net ceso di stipula di contratto di coltivaz1onel MOOAUTA' 01 CESSION£ DEL PRODOTTO nT7 L.;j J L3[J LAVORAZIONE DELLA PROPRIA PRODUZIDNE LAVORAZIONE DELLE PRODUZIONI DEi PROPRI ADEAENTI !COOPERATIVE) Lill [][] LAVDRAZIONE OEI PROOOTTI ACOUISTATI SULLA BASE 01 CONTRATTI DI COLTIVAZIONE LAVORAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA UN ACQUIRENTE NON PRODUTTDRE SUPERFICIE TOT ALE AZIENDALE attari In fede SUPERFICIE TOT. A FDRAGGERE (da nsiccarel ettari are 3 TOT ALE MODEL LI ...... 1 ALLEGATI In feda PROV. CJ NUMEAO ettan .,. ena:i are enan ertari a:e lfirma del rappresentante ktgale deU'impresa di trasformaz1one) {hrma det produttore o del rappresentante legM dell'u,enda egricola• Fttto I giorno mesa anno 49 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale • n. 88 MOOELLO FE1 PART/TA !VA COOICE FISCALE DfL PAODUTTCAE DEL PRODUTTORE . ~ I .. I I 2 3 C 4 - 5 " COMUNE c. DATI CATASTAU 0 SUPERFICIE SUPERFICIE COUiCt: p N CATASTALE A fORAGGERE !STAT CENOMINAZ10NE A s FOGL!O PARTrCHLA sue o DELLA OA TRASFORMARE l R E u PARTICELLA Prov Comune T z. z. Ettari Are Cod. Ettan i>rr: ' I I i ; l I I >---· Ulnna def produttore o dei rapp,e.sentante legale dell' azienda agricola) 50 14-4-1995 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA JTALIANA Serie generale - n. 8S NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DA ALLEGARE Al CONTRA TTI DEi FORAGGI DA ESSICCARE Domanda di compensazione al reddito (Reg. CEE n.1765/92) Riportare ii numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito presentata ed ii relativo anno di presentazione. QUADRO A - AZIENDA SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda agricola) Riquadro 1. lndicare la partita IVA, ii cognome o la ragione sociale del produttore. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati ii nome, ii sesso, ii codice fiscale, la data di nascita, ii comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore. Riquadro 2. DOMICILIO o SEDE LEGALE Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore. SEZ. II (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione) Riquadro 1. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE lndicare la Partita IVA e la ragione sociale dell'impresa di trasformazione (o dell' acquirente). Riportare inoltre i dati re.lativi all'ubicazione dell'impresa o dei magazzini di stoccaggio dell' acquirente. QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO Riquadro 1. Barrare la casella corrispondente al tipo di desfinazione del prodotto indicato in domanda. Riquadro 2. MODALIT A DI CESSIONE DEL PRO DOTTO Barrare la casella corrispondente alla modalita di cessione del prodotto indicato in domanda e riportare la superficie interessata a tale produzione. Riquadro 3. Riportare, negli appositi spazi, la superficie totale aziendale espressa in ettari ed are, e la superficie totale a foraggcre (da essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati. Riquadro 4. Riportare ii numero total€ di modelli FE1 allegati al presente mcdello. QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SIJPERFICI INTERESSATE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE Riportare la Partita IVA e/o ii Cadice fiscale del produttore. Riquadro 1. COMUNE lndicare ii codice lstat della provincia e del comune in cui e ubicata la particella; indicare inoltre, per esteso, la denominazione del comune. SI .14-4-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate • n. 88 ==================================== r.iquedro 2. Cl1SI PARTICOLARI Ne! caso in cui non si e a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella e interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.93 indicarne ii motivo utilizza11do la seguente codifica: rio;dino fondiano; 2 - zona copcrta da scoreto militarc; 3 == uso civico; 4 === zona demaniale; :; == particell::i interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1993; G == ex-catasto austroungarico (catasto tabellare). Si rnmrncnta di nllegarc al!a domanda una documentazione giustificativa. F;t,:;u::;:!1rJ 2. DA"i"i CATASTALI lndicare i ri1uim~rnti catastc:li della particella: sezione censuaria (so!o per i comuni nei quali e presente) rn.:me:ro dsl fcglio di mappa; nurnc,o de!!a particella; c-v--;ntua!e $Uba!terno. f:iqu;:,tft.J 4. TIPO DI CONDUZIONE b:icc:.re ii tipo di conduzione dolla particella utilizz.1ndo i seguenti codici: 1 - in r::;roprieta; 2 - a mc:zadria; 3 - in affitto; 4 - altre forme. Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA lndicare la superficie catastale della particella espressa in ettari ed are. R/quadro 7. SUPERFICI A FORAGGERE lndicare nella colonna "Cod." la foraggora coltivata utilizzando i seguenti codici: 1 - erba medica; 2 - trifoglio; 3 - lupinella; 4 • lupino; 5 • veccia; 6 - altri prodotti simili. lndicare per ogni particclla o porzione di particella omogenea (cioe riferita alla stessa foraggeral la superficie utilizzata, espressa in ettari ed are. Una particella deve quindi cssero indicata piu di una volta se su di essa insistono colture fora9gere diverse. 9SA2134 S2