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Laws of Italy

Legislative Decree of 29 June 2010, n. 128 Amendments and additions to the Legislative Decree 3 April 2006, n. 152, containing norms in environmental matters, in accordance with article 12 of the Law No. 69 of 18 June 2009

Made 2010-06-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), environmental standards, international cooperation, integrated management, standards, protection of environment

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  1. Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 1. Premessa Il Codice ambientale, entrato in vigore il 29 aprile 2006, ha subito nel corso della XV legislatura numerose modifiche, in particolare per effetto dell’emanazione di due decreti correttivi (D.Lgs. n. 284/2006 e D.Lgs. n. 4/2008). L'articolo 12 della Legge 69/2009 aveva previsto una nuova delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale, da attuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge 308/2004. In attuazione della predetta delega, l’11 agosto 2010 è stato pubblicato in G.U. il D.lgs. n. 128/2010. Tale provvedimento apporta correzioni ed integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. 152/2006. In estrema sintesi, le modifiche alla parte Prima del Codice definiscono la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene,infine,inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale. All'interno della parte Seconda del Codice ambientale, si traspone la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) oggi contenuta nel D.Lgs. 59/2005, e si apportano alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Le correzioni ed integrazioni alla parte Quinta del Codice riguardano la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Di seguito l’analisi nel dettaglio di tutte le modifiche più rilevanti. 2. Le modifiche al Codice dell’ambiente articolo per articolo Articolo 1 Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 Il comma 1 modifica l’art. 2, comma 2, del TUA, inserendo, tra i criteri ai quali deve conformarsi la legge nel disciplinare la materia ambientale, il rispetto degli obblighi internazionali, in aggiunta al già richiamato rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. Il comma 2 modifica l’art. 3 del TUA, abrogando parte delle norme sulla produzione dei regolamenti successivi in quanto non più attuali. Vengono a tal proposito soppressi i commi 1 e 2 che prevedevano l’emanazione successiva all’entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti. Viene previsto che il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), allorquando si tratti di predisporre i provvedimenti per la modifica dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, sia acquisito entro 30 giorni dalla richiesta (comma 3, come sostituito). Il comma 3 modifica l’art. 3-bis, introducendo interventi di coordinamento con le restanti norme della parte prima e inserendo l’espresso riferimento al fatto che i principi generali sono adottati in attuazione non solo del dettato costituzionale, ma anche degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Viene specificato, inoltre, che eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni, devono garantire il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali ed anche delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. Il comma 4 modifica l’art. 3-quinquies, specificando che, qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza, la Regione possa esercitare il proprio potere sostitutivo. Articolo 2 Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 Il comma 1 modifica l’art. 4 del TUA. Con il richiamo alla c.d. direttiva IPCC (direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008) si introduce nel TUA anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005. Il comma 2 modifica l’art. 5 del TUA. Introduce alcune modifiche sulle definizioni, mutuate dal d.lgs. n.59/2005, risolvendo così questioni interpretative derivanti dalle differenti definizioni, presenti nel testo del TUA. Sostituisce la lettera b) del 1° comma fornendo una nuova definizione di VIA che, conformemente alle acquisizioni giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia, ovvero il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b. Introduce al comma 1 le lettere da i-bis) a i-nonies) con le quali fornisce le definizioni rispettivamente di sostanze, inquinamento, impianto, impianto esistente e nuovo, emissione, valori limite e norma di qualità ambientale. Vengono introdotte inoltre le lettere m-bis) e m-ter), rispettivamente riferite alle definizioni di verifica di assoggettabilità di un piano o programma e di parere motivato. La prima (che si va ad aggiungere alla verifica di assoggettabilità di progetti prevista alla lettera m) è la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. Il secondo viene descritto come il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni, che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente, sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. Importante, al livello di contenuto, il richiamo alla possibilità di indicare osservazioni e condizioni, comprese specifiche prescrizioni da ottemperarsi attraverso la modifica del piano, mentre prima, tale possibilità, ancorché divenuta prassi, non era espressamente prevista. Degne di attenzione le ulteriori specificazioni che vengono svolte circa: � il concetto di modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ovvero la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (lettera l-bis); � la definizione di autorizzazione integrata ambientale: ovvero, in sintesi, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (lettera o-bis); � quelle che per il TUA, vengono considerate “le autorità”. Alle figure, a tutt’oggi disciplinate, dell’autorità competente, procedente e proponente (lettere p-q-r non modificate) viene affiancata la figura del gestore (nuova lettera r-bis introdotta dalla novella), definito come qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico, determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso. Il comma 3 modifica l’art. 6 del TUA, introducendo, nel contesto VAS, la semplificazione dei piani delle autorità portuali, in una logica di snellimento delle procedure di autorizzazione di opere di interesse pubblico. Esso dispone che “per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica, per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”. In questa parte finale il legislatore ha ritenuto che Via e Vas possano essere accorpate. Per ciò che concerne la VIA si dispone che essa riguardi i progetti che possono avere impatti significativi e negativi (termine aggiunto dalla novella) sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Dopo il comma 11 vengono aggiunti una serie di commi (dal 12 al 17) che sembrano dettare disposizioni ancor più puntuali rispetto al passato in relazione a Via, Vas e Aia. In particolare il comma 12 prevede che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole, che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. Il comma 13, in relazione all’autorizzazione integrata ambientale, dispone che essa è necessaria per: a) i progetti di cui all'allegato VIII (riguardante le categorie di attività industriali sottoposte al provvedimento); b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. Il comma 14 stabilisce che per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII già citato, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del TUA (che si riferisce alle procedure per il rilascio dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). Il comma 15 dispone che per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10 (ovvero 150 gg. o 180 gg. in caso di conferenza di servizi) . Il comma 16, riferendosi all’'autorità competente, dice che nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Infine il comma 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Il comma 4 modifica l’art. 7 del TUA, introducendo modifiche che si rendono necessarie in quanto coerenti con l’originario d.lgs. n. 59/2005 in materia di AIA e con il d.l. n. 7/2002, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. La novella aggiunge dopo il comma 4 i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4-bis indica il campo di applicazione dell’AIA statale, alla quale sono sottoposti i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. Il comma 4-ter indica il campo di applicazione dell’AIA regionale, alla quale sono sottoposti i progetti di cui all'allegato VIII (sono le categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12), che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto (sono le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale) e loro modifiche sostanziali. In riferimento al comma 5, poiché attualmente il d.lgs. n. 59/2005 non prevede, per il rilascio dell’AIA in sede statale, un concerto fra più Ministri, si è ritenuto di mantenere ferma tale peculiarità. Infatti, il periodo aggiunto dal d.lgs. in esame prevede che in sede statale, il provvedimento di AIA sia rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La modifica al comma 7 aggiunge alle competenze delle Regioni e degli enti locali il compito di disciplinare sia ulteriori eventuali nuove modalità purché compatibili con il TUA, per l’individuazione di piani e programmi o progetti da sottoporre a Vas, Via e Aia e per lo svolgimento della relativa consultazione, sia le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di Via e Aia e dei pareri motivati in sede di Vas di propria competenza, nel rispetto dei limiti del TUA e dell’art. 29 della 241/1990. Con l’aggiunta del comma 9 si è reso necessario ribadire la portata applicativa delle disposizioni che costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia ambientale nel definire standard uniformi di tutela, rispetto al potere legislativo regionale. Al riguardo, gli interventi proposti sono in linea con le indicazioni della Consulta che ha esplicitamente affermato che: “spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come entità organica, dettare cioè le norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerata come parti del tutto” e che “…la disciplina unitaria complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore…”(cfr ex multis Corte Cost. n. 104/2008). I commi 5 e 6 modificano l’art. 8 del TUA. La prima modifica riguarda la rubrica dell’articolo che diviene “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS”. Nei commi da 1 a 4 ne vengono specificati compiti e attribuzioni. Viene poi aggiunto, dopo il comma 8, l’art. 8- bis che disciplina la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC (norma ricognitiva della Commissione IPPC). Essa svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. Il comma 7 modifica l’art. 9 del TUA. Le modifiche di questo articolo prevedono l’applicazione integrale anche alle procedure di rilascio AIA (oltre che a Via e Vas) della legge sul procedimento amministrativo. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto infatti si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 241/90. Il comma 8 modifica l’art. 10 del TUA sulle norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti. Al fine di eliminare gli inconvenienti attualmente derivanti dalle scarne previsioni in tema di coordinamento AIA-VIA, si è ritenuto di inserire una precisazione specificamente dedicata alle ipotesi di VIA c.d. “eventuale”. In sostanza, nei casi di VIA obbligatoria il proponente dovrà chiedere solo la VIA (in luogo dell’AIA), mentre nei casi di VIA eventuale egli dovrà necessariamente procedere allo screening, e a seconda dei risultati chiederà la VIA (in caso di esito positivo, e allora la VIA sostituirà anche in questo caso l’AIA) oppure l’AIA (in caso di esito negativo, e allora non vi sarà problema di rapporti tra VIA e AIA). Inoltre, sono stati modificati i riferimenti normativi, per adattarli all’inserimento nel d.lgs. n. 152/2006 delle norme già contenute del d.lgs. n. 59/2005. Di conseguenza non saranno più avviate due separate procedure, per la VIA e per l’AIA: infatti, una volta accertato che la VIA – o perché obbligatoria per legge, o a seguito di esito positivo della verifica di assoggettabilità – deve “far luogo” all’AIA, il proponente è obbligato a presentare fin da subito la documentazione completa anche delle informazioni richieste ai fini dell’AIA. Anche a livello regionale, in omaggio ai principi di semplificazione, si è ritenuto opportuno prevedere come obbligatorio che laddove le due autorità competenti (per VIA e AIA) coincidano, la prima faccia luogo della seconda. Infatti il comma 2 dell’articolo in esame come modificato dispone che le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. Il comma 9 modifica l’art. 11 del TUA, introducendo norme volte a chiarire che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso (né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura). Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (nuovo comma 3). Il comma 10 modifica l’art. 12 del TUA, introducendo, ai fini di coordinamento con la disciplina modificata dal d.lgs. n. 4/2008, una modifica formale al primo comma dell’art.12. Inoltre, vi si prevede, in via generale, il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali (…l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma). Dopo il comma 5 viene aggiunto altresì il comma 6 ove viene stabilito che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. Il comma 11 modifica l’art. 13 del TUA. Le modifiche tendono esclusivamente a specificare che nell’ambito della fase di consultazione finalizzata alla redazione del rapporto ambientale, il termine di 90 giorni decorre dall’invio della relazione preliminare alle Autorità individuate (vedere nuovo comma 2). Il comma 12 modifica l’art. 14 del TUA, sostituendo integralmente il 4° comma. La nuova disposizione prevede che, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con le altre procedure di consultazione previste nell’articolo in esame. In sintesi si chiarisce che l’eventuale momento partecipativo - relativo ad osservazioni da presentare in forma scritta (vedere a tal proposito il comma 3), controdeduzioni ed altro, previsto dalle specifiche discipline di settore, (come ad esempio in materia di strumenti urbanistici) - si deve tendenzialmente coordinare con le consultazioni di cui al presente articolo, e che in ogni caso i termini massimi previsti dalla normativa in materia di VAS vanno rispettati. Per completezza si deve evidenziare che i termini previsti dal d.lgs. n. 152/2006, 60 giorni per le osservazioni e 90 per decidere sulle stesse, sono sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla legge n. 1150/1942 in materia di PRG. Il comma 13 modifica l’art. 15 del TUA. Nel 1° comma si dispone che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. Particolarmente importante il richiamo all’istituto del silenzio-inadempimento, introdotto espressamente dalla novella legislativa, rispetto alla formulazione precedente dell’art.15 ove non ve n’era traccia. Infatti, la mancata pronuncia dell’autorità competente ha in tal caso un effetto di arresto procedimentale (senza il parere VAS, ove necessario, il procedimento di formazione del piano o del programma non può infatti andare avanti). Pertanto, al fine di permettere la conclusione del procedimento, con questa modifica si recepisce il condivisibile orientamento giurisprudenziale che considera esperibile il rimedio avverso il silenzio-inadempimento anche quando questo riguardi atti endoprocedimentali, quale è il parere VAS, laddove si verifichi un sostanziale effetto di “blocco” del procedimento, e non siano possibili interventi sostitutivi. Considerata poi, l’importanza della fase di monitoraggio, per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, si è ritenuto di introdurre una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma. Ciò è previsto dal nuovo comma 2 dell’articolo in esame ove si dispone che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. Il comma 15 modifica l’art. 18 del TUA, sostituendo il comma 1, 2° capoverso, dell’articolo. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La modifica si rende necessaria per rafforzare il ruolo di verifica successiva dell’attuazione del piano o del programma, con particolare riferimento agli impatti significativi sull’ambiente. Il comma 18 modifica l’art. 22 del TUA che disciplina la fase propedeutica e preliminare, non alternativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale (c.d. procedura di scoping). Si prevede, pertanto, una forma di collaborazione tra proponente ed autorità competente nella fase della predisposizione dello studio di impatto ambientale, documento base sul quale viene condotta la valutazione di impatto ambientale. In particolare, si precisa che tutta la documentazione possa essere presentata dal proponente non solo in formato elettronico, ma, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche con supporto cartaceo. In relazione alla durata della fase di consultazione la nuova norma interviene superando un’ambiguità interpretativa del precedente dettato normativo. Viene stabilito, infatti, che entro sessanta giorni si consuma la fase delle consultazioni tra il proponente e l’autorità competente e solo dopo si passa ad una fase successiva in cui l’autorità competente è tenuta a pronunciarsi sulle condizioni per l’elaborazione del progetto. In questo modo la procedura di scoping viene suddivisa in due diverse parti: una iniziale di consultazione che dura 60 giorni e l’altra successiva per la quale non si prevede alcun termine tassativo di conclusione. La fase successiva, pertanto, prevista dal comma 4, ha solo un significato endoprocedimentale, interno alla fase di scoping. Il comma 19 interviene disciplinando con significative innovazioni la fase di presentazione dell’istanza per la valutazione dell’impatto ambientale da parte del proponente di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nello specifico i progetti da sottoporre allo screening sono trasmessi in formato elettronico e, solo nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, eliminando il contestuale e precedente obbligo di esibizione di un congruo numero di copie cartacee. Per quanto riguarda il profilo procedimentale, si precisa che l’amministrazione nella fase iniziale di procedibilità dell’istanza sia tenuta a verificare anche l’avvenuto pagamento del contributo dovuto da parte del proponente. In applicazione del principio di economia procedimentale è stata inserita, inoltre, una procedura di salvataggio delle istanze incomplete. Infatti l’Amministrazione competente ha la facoltà di chiedere un’integrazione della documentazione entro il termine di trenta giorni ( o quello ulteriore richiesto dal proponente in caso di integrazioni più complesse). Se il proponente rimane inerte, l’istanza si intende ritirata, in aderenza alla realtà fattuale, piuttosto che “non presentata”. Il comma 20 modifica in modo sostanziale la disciplina della fase della consultazione contenuta nell’articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Contestualmente alla presentazione del progetto da sottoporre a valutazione dell’impatto ambientale è prevista una fase di pubblicità del procedimento per mezzo della pubblicazione a mezzo stampa e anche sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione di inizio del procedimento disciplinata dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sul suo sito web, l'autorità competente deve pubblicare la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni del pubblico, le eventuali controdeduzioni del proponente e le modifiche eventualmente apportate al progetto. Dal punto di vista procedimentale si prevede che se il proponente richiede di modificare gli elaborati e l’amministrazione intende concederli, il termine è di quarantacinque giorni, prorogabile solo per giustificati motivi. Se i nuovi elaborati modificati contengono modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ne viene ordinata la pubblicazione, a seguito della quale sono riconosciuti ulteriori sessanta giorni per eventuali e ulteriori informazioni. Il comma 21 innova la disciplina relativa alla fase propria della valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione contenuta nell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il proponente ritenga di apportare modifiche sostanziali alla documentazione, viene concesso un ulteriore termine alle amministrazioni per la presentazione del loro parere. Data la rilevanza del ruolo delle regioni nel procedimento, il termine per il parere delle regioni interessate è stato allungato da sessanta giorni agli attuali novanta. Fondamentale dal punto di vista procedimentale è la disciplina contenuta nel nuovo comma 3 bis in cui si consente espressamente all’autorità competente di concludere il procedimento anche nel caso in cui le amministrazioni interessate non rendano il parere nei termini di legge. Il comma 22 interviene apportando modifiche alla fase della decisione contenuta nell'articolo 26, del TUA. In particolare sono riordinati i termini endoprocedimentali e di conclusione del procedimento. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale deve essere ordinariamente concluso nel termine di 150 giorni dalla pubblicazione dell’istanza. L’autorità competente può sospendere il predetto termine per un periodo di 45 giorni prorogabili su istanza del proponente solo per giustificati motivi nel caso in cui l’amministrazione ritenga di dover chiedere al proponente un’integrazione della documentazione. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazione, l’amministrazione non deve dar corso all’ulteriore valutazione. Se le modifiche apportate dalla nuova documentazione esibita dal proponente sono ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, l’autorità ne dispone la pubblicazione e deve attendere sessanta giorni per poter valutare le eventuali osservazioni. Non è più ammessa una integrazione spontanea della documentazione. E’ stata superata la rigida previsione dei termini (non è più previsto il termine massimo di 330 giorni), in quanto si è ritenuto che termini definiti a priori non siano sostanzialmente funzionali all’interesse pubblico. I termini delle procedure di valutazione non possono essere predeterminati in astratto in quanto molto dipende dal grado di accuratezza con cui è redatto il progetto iniziale, dalla esistenza di fasi endoprocedimentali, dal grado di collaborazione istituzionale e dal rilievo delle osservazioni fatte. La nuova normativa, infine, prevede che la tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione sia disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo Il comma 23 attiene alla parte successiva alla fase decisoria, ossia quella del monitoraggio (articolo 28 del Codice), in cui viene coinvolto, oltre al sistema delle agenzie ambientali, anche l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Infine nel caso in cui le attività in fase di realizzazione risultino avere impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento reso, imponendo ulteriori prescrizioni. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può in via cautelativa ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. Il comma 24 introduce nel D.Lgs 152/2006 la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata prima contenuta del D.Lgs. 59/2005, dando seguito ad un parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 5 novembre 2007, n. 3838. Pertanto, dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il Titolo III-bis. In particolare l’articolo 29-bis, relativo all’individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI (relativo alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea), dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e della loro diffusione al pubblico ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e nel rispetto dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si prevede, inoltre, che con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4. Viene soppressa la commissione di esperti per l’adozione delle linee guida istituita con dm 15 febbraio 2007. Essa è sostituita dalla commissione Ippc di cui all’articolo 10 del Dpr. 10/2007. L’articolo 29 ter disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione integrata ambientale, sostituendo i riferimenti all’Apat con quelli all’Ispra, aggiorna il riferimento alla normativa in materia di segreto di Stato. Le novità più rilevanti riguardano l’introduzione della verifica di procedibilità delle domande come previsto dall’articolo 23 in sede Via, la previsione di un termine entro cui presentare le integrazioni richieste dall’autorità competente, in mancanza delle quali l’istanza si considera non presentata. L’articolo 29-quater è relativo al contenuto della procedura per il rilascio dell’Aia con alcune novità: E’ introdotto l’obbligo, non più la facoltà, da parte dell’autorità competente di convocare apposita conferenza dei servizi in cui invitare, oltre ai ministeri già previsti, il ministero del lavoro e delle politiche sociali e il soggetto richiedente l’Aia; È prevista una maggiore pubblicità delle informazioni anche a carico dell’autorità competente, utilizzando il sito web istituzionale; E’ statuito l’obbligo di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione unicamente nell’ambito della conferenza, per evitare che le amministrazioni presentino le proprie deduzioni in momenti successivi, con allungamento dei tempi procedimentali; Salvo quanto diversamente concordato, viene introdotto un termine massimo di 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle osservazioni per la conclusione della Conferenza; Viene introdotta una nuova scadenza temporale per la fase decisoria dell’Aia che nella fase ordinaria è di 150 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso di richiesta di integrazioni della documentazione nell’ambito della conferenza di servizi è 180 giorni. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies; Viene introdotta la possibilità di presentare ricorso avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 1034/1971 disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo; Ogni Aia deve indicare espressamente anche le autorizzazioni sostituite; Nel caso di particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, possono essere conclusi, specifici accordi volontari tra le PA e i soggetti gestori dei relativi impianti, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente deve assicurare il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In questa ipotesi particolare i termini di conclusione del procedimento sono raddoppiati. L’articolo 29-quinquies prevede la possibilità di emanare, attraverso uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sempre d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni relative all’aia da parte delle autorità competenti. L’articolo 29-sexies riproduce quasi integralmente l’articolo 7 del d.lgs. 59/2005 relativo alla autorizzazione integrata ambientale. Gli articoli da 29-septies a 29-terdecies riproducono gi articoli del D.Lgs, 59/2005, apportando solo modifiche di carattere formale, inserendo la nuova denominazione degli enti richiamati e richiamando i nuovi decreti ministeriali adottati. In particolare l’articolo 29-terdecies, relativo allo scambio di informazioni prevede che esse avvengano attraverso l’Ispra e non più attraverso l’osservatorio Ippc che avrebbe dovuto essere istituito ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 59/2005 con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti per la conservazione e gestione dei dati ambientali. Queste funzioni sono state attribuite all’Ispra nell’ambito dei propri fini istituzionali. Il comma 26 apporta delle importanti modifiche all'articolo 32, del TUA, introducendo obblighi di consultazione transfrontaliera. Il presupposto per l’attivazione della consultazione è che debbano essere valutati paini o programmi (Vas) o progetti e impianti (Via e Aia) dalla cui realizzazione possano derivare impatti rilevanti sull’ambiente di un altro stato o che vi sia esplicita richiesta di un altro stato che si sente colpito da eventuali ricadute negative di tipo ambientale. L’attuale disciplina prevede che sia inviata l’intera documentazione relativa al piano, programma, progetto o impianto in un’unica soluzione. Viene eliminato il riferimento alla “sintesi della documentazione” in quanto in evidente contrasto con quanto previsto dalle norme comunitarie che, invece, prevedono che sia nella fase della notifica che della consultazione debba essere trasmesso allo stato ogni documento oggetto di valutazione. Riguardo alla notifica si specifica che la predisposizione e la distribuzione di tutta la documentazione è compito di chi avvia la procedura di valutazione ambientale (il proponente, gestore ed autorità procedente) senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questa precisazione è stata fondamentale per evitare che possano sorgere dubbi sul soggetto a cui spetta svolgere queste attività e sostenerne la relativa spesa. Viene, inoltre, collegato l’inizio della consultazione transfrontaliera all’effettivo avvio della consultazione delle autorità ambientali e del pubblico. La consultazione ha effetti quando ciascuno Stato trasmette al Ministero dell’ambiente i pareri e le osservazioni formulate dalle proprie autorità ambientali e dal pubblico. La trasmissione degli atti deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura oppure secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le relative informazioni. Prima della modifica si prevedeva la trasmissione solo delle decisioni relative ai progetto sottoposti a Via, non quelle relative a piani e programmi sottoposti a Vas. Va, inoltre, evidenziato come la precedente disciplina sottoponeva la procedura per l’informazione e partecipazione del pubblico del paese interessato al diritto italiano. Ora si privilegia una procedura negoziata nei termini e nelle modalità definite dai due stati secondo quanto previsto dalla Convenzione di Espoo e dalle direttive ambientali. Il comma 27 inserisce un nuovo articolo relativo alla consultazione transfrontaliera nell’ambito della procedura Aia. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea o nel caso in cui uno Stato dell'Unione europea ne faccia richiesta, in quanto ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati relativi alla domanda di Aia nel momento stesso in cui essi sono messi a disposizione del pubblico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente. Il comma 28 interviene inserendo un nuovo comma all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo agli oneri istruttori. Viene precisato che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore secondo quanto definito da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si precisa che gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Infine si precisa che gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. Il comma 29 prevede il termine di un anno per l’adozione di un DPCM di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia di VIA. Nell’ambito delle attività da svolgere con il supporto del sistema delle Agenzie ambientali, la modifica prende atto della soppressione dell’APAT e dell’istituzione dell’ISPRA. Infine, sono recepite le disposizioni relative alle norme tecniche in materia di AIA. Il comma 30 inserisce nell’articolo 35 (Disposizioni transitorie e finali) del Codice alcune disposizioni presenti nel testo originario e nel d.lgs. n. 59/2005 che regolavano aspetti di disciplina transitoria. Da ultimo, in coerenza con la scelta di inserire la disciplina in tema di AIA nella Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, sono stati introdotti anche i relativi Allegati. Articolo 3 Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 Il D.Lgs 128/2010 apporta delle modifiche sostanziali anche alla parte riguardante le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera del Codice ambientale (titolo V) attraverso un riordino ed una riforma delle numerose norme che in precedenza disciplinavano gli impianti e le emissioni in atmosfera. Il comma 1 riscrive, in primo luogo, l’articolo 267 del D.Lgs 152/2006 includendo, nel campo di applicazione del Titolo V, anche gli impianti di incenerimento e di coincenerimento e di altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, così come già previsto dal D.Lgs 133/2005. A tali impianti viene, infatti, subordinato il procedimento autorizzativo (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti) di cui all’articolo 208 del Codice ambientale. Come nella disposizione precedente, viene mantenuta la previsione secondo cui l’autorizzazione ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni aggiungendo la frase ai fini sia della costruzione che dell’esercizio. Altro elemento di novità consiste nell’aggiunta, nelle definizioni dell’articolo 268 del codice ambientale, dei composti organici volatili (COV) ai commi b) e d), mentre viene leggermente modificato il concetto di impianto (sistema fisso e destinato ad una specifica attività) e introdotto il concetto di stabilimento (come il complesso unitario e stabile, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o attività). Quest’ultimo viene inteso come un singolo impianto o insieme di impianti gestito da un unico gestore e che effettua una o più attività responsabili di emissioni. La relazione illustrativa al D.Lgs 128/2010 chiarisce le modifiche all’articolo 268 del Codice ambientale in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale. Infatti: la valutazione di impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, è un’autorizzazione ambientale “unica” che deve essere espletata prima della realizzazione di un’opera rientrante tra le categorie elencate negli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006. Ai sensi dell’articolo 26, la VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni ambientali che devono essere rilasciate prima della realizzazione e dell’esercizio delle predette opere. Tra queste autorizzazioni rientrano, tra le altre, anche l’autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di cui alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006). Esaurita la fase di realizzazione dell’opera, la normativa sulla VIA non trova più applicazione salvo che per l’effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ivi stabilite ovvero per le eventuali disfunzioni del caso concreto (i.e. impatti ambientali non previsti e conseguente aggiornamento della VIA) ovvero per le modifiche che il gestore volesse realizzare. In sede statale, dette verifiche possono essere svolte dal Ministero dell’ambiente, che può avvalersi dell’ISPRA ovvero delle Agenzie ambientali, nell’ambito dei propri fini istituzionali ovvero sono svolte dall’amministrazione regionale su indicazione dello stesso Ministero, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Durante la fase di esercizio, le discipline settoriali che regolano le singole autorizzazioni ambientali sostituite o coordinate dalla VIA riprendono vigore e, pertanto, le autorità competenti sono titolate ad effettuare i controlli ivi previsti. A differenza della VIA, infatti, dette autorizzazioni si riferiscono principalmente alla fase di esercizio dell’opera e sono rinnovabili a seguito del decorso del tempo. Il comma 3 apporta modifiche all’articolo 269 semplificando l’azione amministrativa e rendendone più efficaci i controlli. Secondo tale articolo, l’autorizzazione viene rilasciata, come si è visto in precedenza e si vedrà anche più avanti, con riferimento allo stabilimento e non solo ai singoli impianti - o attività - in quanto parti di uno stabilimento. Non sono sottoposti ad autorizzazione, di cui all’articolo in esame, gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, gli impianti sottoposti ad autorizzazione ambientale integrata, gli stabilimenti le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull’inquinamento atmosferico, gli impianti destinati alla difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, gli impianti di distribuzione di carburante per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 276 e 278. Appare di senso comune che il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro comporta una nuova procedura di autorizzazione. In caso di inosservanza si può ricorrere alla fattispecie di reato, così come previsto dall’articolo 279. Il comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 128 allarga, poi, i poteri discrezionali dell’amministrazione in sede di conferenza di servizi (limitatamente ai soli stabilimenti nuovi per i quali esistono evidenti motivi di interlocuzione con le altre autorità competenti a decidere circa l’insediamento della struttura). In sede di rinnovo dell’autorizzazione, viene aperto un nuovo procedimento (questo può essere, anche, imposto dall’autorità competente, prima dei termini stabiliti, qualora si renda necessario il rispetto di nuovi limiti). Il rinnovo dell’autorizzazione, da farsi ogni 15 anni, può riguardare i singoli impianti di uno stabilimento oppure tutto lo stabilimento. Per non dar luogo ad interpretazioni discordanti, all’articolo 270 (modificato dal comma 4 dell’articolo 3 del Decreto di modifica del Codice), viene precisato meglio le modalità di convogliamento delle emissioni diffuse aventi caratteristiche analoghe nell’ambito di uno stabilimento, in un unico punto di emissione. Infatti, nel caso ci siano più punti di emissione, l'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. Il comma 5 riscrive i primi sette commi dell’articolo 271 del codice ambientale disciplinando, in maniera più articolata, i valori limite di emissioni e le prescrizioni degli impianti e delle attività degli stabilimenti. A differenza del previgente codice, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti (anteriori al 1988 e quelli nuovi) sono individuati, attraverso decreto interministeriale, sulla base delle migliori tecniche disponibili. Il nuovo comma 3 dell’articolo 271 del Codice ambientale detta i principi generali a cui devono attenersi le regioni e le province autonome in materia di valori limite e prescrizioni tenendo conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria che possono essere più restrittivi rispetto a quelli contenuti negli allegati I, II, II e V della parte V del Codice. I commi 8, 9 e 10 sono stati soppressi in quanto le prescrizioni ivi contenute sono state convogliate nei nuovi commi dell’articolo 271. Si precisa che, a differenza del vecchio articolo, al comma 7 viene contemplata la possibilità, nel corso dell’autorizzazione, di fissare limiti più restrittivi. Altre importanti modifiche all’articolo 271 riguardano l’estensione dell’autorizzazione non solo nei periodi di avvio o fermo dell’impianto, in cui i valori limite possono essere superiori ai consentiti, ma anche nei periodi in cui si verifichino anomalie o guasti agli impianti, così come disposto dal nuovo comma 14. In caso di superamento del tetto consentito delle emissioni in atmosfera, in cui si può configurare la fattispecie di reato, il nuovo comma 20 chiarisce che il superamento dei limiti tabellari è integrato soltanto se i controlli effettuati dall’autorità competente (generalmente le agenzie per la protezione ambientale e le autorità giudiziarie) accertano una difformità tra i valori limite prescritti ed i valori misurati sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'allegato V alla parte quinta del Codice e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Nel caso ci sia difformità tra i risultati effettuati secondo i metodi prescritti nell’autorizzazione (a cui si riferiscono i controlli del gestore dell'impianto) e quelli effettuati dall’autorità competente, quest’ultima provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione. Il comma 6 apporta modifiche sostanziali all’articolo 272 del TUA. Secondo la nuova disposizione non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del Codice. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative regionali provinciali (nel caso delle provincie autonome). Infine, gli elenchi dell’allegato IV possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. Modifiche vengono apportate anche ai commi 2 e 3 dell’articolo 272. Oltre all’aggiunta della parola “stabilimenti”, che integra (e, talvolta, sostituisce) il concetto di impianto in tutto il testo, rimane invariata la parte riguardante la procedura semplifica per ottenere le autorizzazioni attraverso l’adozione modelli di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I commi 7, 8 e 9 modificano, rispettivamente, l’articolo 273 (grandi impianti di combustione), l’articolo 274 (raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione) e l’articolo 275 (Emissioni di COV) del TUA, introducendo piccole novità per il coordinamento dei testi. I commi 10 e 11 apportano modifiche di dettaglio rispettivamente agli articolo 276 (controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti). All’articolo 276, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole “comma 10”; dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b) , sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all’autorizzazione di cui all’articolo 269”. Il comma 12 modifica l’articolo 278 del Codice ambientale in merito all’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Anche in questo caso, si fa una netta distinzione tra impianto e stabilimento diffidando, sospendendo o revocando l’autorizzazione al singolo impianto o attività in cui si sono verificate eventuali irregolarità. Per questo motivo, un riferimento alla chiusura dell’intero stabilimento potrebbe essere fuorviante in quanto tale risultato si verificherebbe soltanto se le violazioni interessassero tutti gli impianti e tutte le attività presenti nello stabilimento e la revoca si estendesse, pertanto, all’autorizzazione dell’intero stabilimento. La distinzione tra impianto e stabilimento ha delle ripercussioni anche sul sistema sanzionatorio di cui all’articolo 279 del Codice, depenalizzano o penalizzando la sanzione. Il comma 13 apporta modifiche al comma 1 dell’articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 aumentando le pene per chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dal comma 8 dell’articolo 269 del Codice. In sostanza, valgono le stesse di chi continua l’esercizio di un impianto o di un’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Chi, invece, sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Il comma 2 dell’articolo 279 viene così riscritto (aggiungendo, alla parte riguardante la violazione dei valori limite di emissioni, gli allegati II, II e V e scrivendo ex novo l’ultimo periodo): Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Il comma 14 (disposizioni transitorie e finali) modifica in più punti l’articolo 281 del Testo unico ambientale in merito, soprattutto, ai termini e alla modalità di presentazione della domanda di autorizzazione. Però, come dice la stessa relazione illustrativa al Decreto, le disposizioni correttive e integrative apportate ai commi 3 e 4 dell’articolo 281 del D.Lgs. 152 sono dirette ad assicurare una migliore chiarezza espositiva, senza modificare la sostanza delle attuali disposizioni e a riformulare alcuni termini di adeguamento. Per gli stabilimenti in esercizio autorizzati ai sensi del DPR 203/1988 e per quelli che ricadono nel campo del titolo I della parte V del Codice, viene introdotto il termine di 8 mesi (10 mesi in caso di in caso di integrazione della domanda di autorizzazione) per il pronunciamento dell’autorità competente sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006. I termini per la presentazione dell’autorizzazione sono così modificati: entro il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. Altra modifica riguarda il comma 2 dell’articolo 281. Non sono sottoposti, infatti, alla procedura autorizzativa, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione è stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale - ai sensi dell'articolo 269, comma 8 prima del termine previsto, l'autorità competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione. Il comma 15 apporta modifiche anche l’articolo 282 del Codice ambientale in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Invece, gli impianti civili con potenza uguale o superiore a 3 MW sono sottoposti, dato che le loro emissioni in atmosfera sono del tutto simili a quelle dei normali impianti industriali, alle disposizioni del titolo I della parte V del Codice. Il comma 16 modifica l’articolo 283, comma 1, lettera f) in merito alla definizione dell’autorità competente rinviando a quanto prescritto dal D.Lgs 192/2005: la conformità delle opere deve essere asseverata dal direttore dei lavori e presentata al comune di competenza (che definisce le modalità dei controlli, accertamenti e ispezioni). Vengono modificate, poi, le definizioni di generatore di calore (qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore), di impianto termico civile (impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi); di modifica dell’impianto (qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità) e di installatore (il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37). Il comma 17 modifica integralmente l’articolo 284 del Codice. Il nuovo articolo è suddiviso in due commi. Il primo dice che nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore deve verificare e dichiarare che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal DPR 412/1993. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. Il secondo comma dice che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del Codice, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 412/1993 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione. Al fine di garantire un più elevato livello di tutela contro l’inquinamento prodotto dai sistemi di riscaldamento e di conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze ambientali di ciascun territorio, si attribuisce inoltre ai piani regionali di qualità dell’aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico costruttivi (articolo 285) e di imporre valori limite di emissione più severi di quelli statali (articolo 286). Al fine di garantire un più elevato livello di tutela contro l’inquinamento prodotto dai sistemi di riscaldamento e di conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze ambientali di ciascun territorio, si attribuisce inoltre ai piani regionali di qualità dell’aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi (articolo 285) e di imporre valori limite di emissione più severi di quelli statali (articolo 286). Il comma 18 interviene sull’articolo 285 del TUA, al fine di conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze ambientali di ciascun territorio, attribuendo anche alle caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria, il potere di imporre nuovi requisiti tecnici. Il comma 19 modifica l’articolo 286 del TUA “Valori limite di emissione” imponendo nel comma 1, oltre al rispetto dei valori limite previsti dalla parte II dell’Allegato IX, già previsto dal menzionato articolo 286, anche i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’ aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. Lo stesso comma 19 sostituisce il comma 4 dell’ articolo 286 del TUA aggiungendo al dovere di verifica dei valori limite di emissione da parte dell’ installatore che la documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Il comma 20 modifica l’articolo 287 del Codice al fine di recepire le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 24 luglio 2009, che ha rilevato alcuni profili di incostituzionalità nella vigente formulazione, per violazione della competenza regionale in tema di formazione. In particolare è trasferito alle regioni del potere di rilasciare i patentini per la conduzione degli impianti termici civili e di tenere il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici attraverso una autorità individuata dalla legge regionale. Il comma 21 apporta modificazioni all’articolo 288 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di “Controlli e sanzioni”. In particolare viene incluso nell’elenco dei soggetti sanzionabili il committente, che è sanzionato nel caso in cui non mette a disposizione del responsabile dell’ esercizio e della manutenzione dell’ impianto l’atto e l’elenco dovuti. L’installatore è sanzionato se non redige l’atto di cui all’articolo 284 comma 1, o lo fa in modo incompleto o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’ impianto o del soggetto committente. Il responsabile dell’ esercizio e della manutenzione dell’ impianto è sanzionato se non redige o redige in modo incompleto l’ atto di cui all’ articolo 284 comma 2. Rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro. Le modifiche al comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 288 specificano che per i soggetti destinatari della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’ articolo 285, detta sanzione sarà sicuramente applicabile in quanto tenuti all’ osservanza del disposto dell’ articolo 284, comma 1 e comma 2. Con le modifiche apportate al comma 5, i controlli effettuati dall’autorità competente includono il rispetto delle disposizioni previste dal nuovo testo dell’articolo 293 relativamente ai combustibili utilizzati qualora gli stessi siano considerati rifiuti. La modifica al comma 7 corregge la potenza termica nominale dell’ impianto termico civile, la cui conduzione senza patentino fa scattare la sanzione, a 0.232 MW rispetto ai precedenti 0.322 MW. Inoltre viene individuata l’ autorità competente ad irrogare la suddetta sanzione. Con le modificazioni apportate al comma 8 il legislatore stabilisce che i controlli sono effettuati dall’ autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 22 apporta modificazioni ai commi 1, 2 e 3 ed introduce il comma 4 dell’ articolo 290 del d.lgs. n. 152 del 2006 “Disposizioni transitorie e finali”. Viene soppresso il comma 1 che prevedeva per la modifica e l’ integrazione dell’ Allegato IX alla Parte V, il ricorso alla decretazione amministrativa concertata secondo le modalità previste dall’ art. 181, comma 5. Il comma 2 del citato articolo 290 viene modificato al fine di attualizzare il riferimento normativo alla disciplina applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia e agli interventi di nuova costruzione per l’ installazione di impianti termici civili centralizzati individuata dai piani e dai programmi di qualità dell’ aria previsti dalla vigente normativa. Il comma 3 dell’ articolo 290, come modificato, precisa che per gli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3, continuano ad applicarsi la legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002. Infine comma 22 dell’ art. 3 del D.Lgs 128/2010 introduce il comma 4 all’articolo 290 del Codice che demanda ad un DM del Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, la disciplina dei requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0.035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’ allegato X alla Parte V del D. Lgs 152 n.152 del 2006. Il medesimo DM dovrà prevedere che nella certificazione sia attestata l’idoneità dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto e sia assegnata , in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Inoltre il Decreto dovrà individuare le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell' aria. Inoltre, pur non introducendo particolare meccanismi finanziari o incentivanti, prevede che i programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l’installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore. Il comma 23 integra il comma 1 dell’ articolo 293 del TUA “Combustibili consentiti” anche al fine di precisare il rapporto che intercorre in materia di combustibili, tra la parte quarta e la parte quinta del citato decreto. In particolare al comma 1, che rinvia all’Allegato X della parte quinta relativamente ai combustibili che possono essere utilizzati negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti civili di potenza termica inferiore al valore soglia, specifica che i materiali e le sostanze elencate nel citato Allegato X non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Il comma 24 modifica in più parti l’articolo 294 del TUA dal titolo “Prescrizioni per il rendimento di combustione”. Il comma 1 viene integrato dalla specifica relativa alla potenza termica nominale di ciascun focolare che, ai fine di applicazione dello stesso comma 1, è da intendersi tale anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell’articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto. La seconda modifica interviene nel comma 2 e riguarda principalmente l’ esclusione rispetto all’ applicazione del comma 1 agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW. La terza principale modifica riguarda il comma 3 del citato articolo 294 del TUA dove viene ridotta la potenza termica nominale per singolo focolare ad un valore di 1,16 MW, rispetto al precedente di 1,5 MW, per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del TUA che devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Viene inoltre introdotta la prescrizione secondo la quale detti impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Il comma 25 apporta modificazioni all’articolo 296 del Codice, relativo alle “Sanzioni”. Nello specifico interviene modificando il comma 1, lettera b) con l’abrogazione delle parole “per chi ha effettuato la messa in commercio”. Il comma 26 inserisce, nell’articolo 298 del TUA, contenente le “Disposizioni transitorie e finali”, il comma 2–ter che prevede l’istituzione di una commissione per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del decreto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso comma 26 prevede che l’istituzione della Commissione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e disciplina la composizione della stessa, per cui prevede due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri ed un rappresentante del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I commi 27, 28, 29 e 30 apportano modificazioni opportune agli allegati alla parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma 31 indica quale tra le autorizzazioni in vigore deve considerarsi come autorizzazione dello stabilimento al fine di qualificarlo come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo, nel caso in cui i singoli impianti o le singole attività siano stati oggetto di distinte autorizzazioni. Il comma 33 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dello Sviluppo Economico, la disciplina dei requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina e stabilisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la soppressione del paragrafo 3 dell’allegato VII alla parte quinta del Codice relativo ad “Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione”.

Legislative Decree of 29 June 2010, n. 128 Amendments and additions to the Legislative Decree 3 April 2006, n. 152, containing norms in environmental matters, in accordance with article 12 of the Law No. 69 of 18 June 2009 · Nelum