Legislative Decree No. 89 implementing the Special Statute of Valle d'Aosta Region on public waters
Made 1999-03-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Water
- Keywords
- public water, water supply, potable water, water resources management
Where to read it
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Text
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D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 89 (1). Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1999, n. 85. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione peritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nelle sedute del 9 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei lavori pubblici; Emana il seguente decreto legislativo: 1. 1. Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative. 2. La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. 3. La regione Valle d'Aosta provvede alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ad uso irriguo e potabile ed alla compilazione dei relativi elenchi supplettivi. 2. 1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative.