Legislative Decree No. 71 implementing Directive 97/76/CE with regard to the rules applicable to minced meat, meat preparations and certain other products of animal origin
Made 2000-02-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality
- Categories
- *
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 71 Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale. (G.U. n. 74, 29 marzo 2000, Serie Generale) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5."; b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, è aggiunta la seguente lettera: "e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale."; c) all'allegato C, il capitolo III è sostituito dal seguente: "Capitolo III Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomaci, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati. Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni: 1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano; 2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3oC; 3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio; 5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.". Art. 2. Riferimenti 1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.