Legislative Decree No. 534 implementing Directive No. 91/630/CEE on the protection of swine
Made 1992-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal welfare, animal production, swine, offences/penalties
Where to read it
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Text
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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (1). Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso. 2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso; 2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione; 3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito; 4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta; 5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli; 6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale; 7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento; 8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane; 9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore; 10) autorità competente: il Ministero della sanità secondo quanto previsto all'art. 9. 3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfare almeno i requisiti seguenti: a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a: 1) 0,15 m2 per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 m2 per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 m2 per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 m2 per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 m2 per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 m2 per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1 m2 per i suini di peso medio superiore a 110 kg. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende. 3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996, tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 può essere autorizzata dall'autorità competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predetto termine. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli. 4. 1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi almeno alle disposizioni generali stabilite nell'allegato; tuttavia, sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato, sentite le associazioni protezioniste del luogo. 5. 1. Salvo che per l'adozione di misure più severe, le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo le procedure comunitarie per tener conto dei progressi scientifici. 6. 1. Il Ministero della sanità adotta, sentita la conferenza delle regioni, piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale. 2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il Ministero della sanità informa la commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel territorio. 7. 1. Per essere importati nella comunità gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria quale quello previsto dal presente decreto. 8. 1. Il Ministero della sanità fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della commissione CEE che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni. 9. 1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità. 3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 4. Il Ministero della sanità comunica alla commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623 (4). (3) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA. (4) Riportata al n. H/XX. 10. [1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e regionali nonché per la perequazione del trattamento economico con riguardo alle funzioni esercitate. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del Ministero della sanità delle stesse indennità di cui fruisce il personale del Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti] (5). (5) Abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. 11. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, e dell'art. 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (Si omettono gli allegati)