Legislative Decree No. 49 implementing Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Made 2004-02-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, milk/dairy products, treated food, packaging/labelling, offences/penalties
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DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 49 Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana. (GU n. 49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n.30) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato definiti all'allegato I, destinati all'alimentazione umana. 2. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono. Art. 2. Aggiunte 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, e' consentita l'aggiunta di vitamine nella produzione dei tipi di latte di cui all'articolo 1, con l'applicazione delle norme di etichettatura stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. Art. 3. Conservazione 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, la conservazione dei prodotti di cui all'art. 1, si ottiene mediante: a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere a), b), c) e d); b) aggiunta di saccarosio per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g); c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2; d) aggiunta di lattosio in quantita' non superiore allo 0,03 per cento in peso per la produzione dei tipi di latte definiti all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g). Art. 4. Denominazioni di vendita e altre indicazioni 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita; b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione; c) sull'etichettatura figura la dicitura «non e' un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2; d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unita'. 3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate. Art. 5. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, e successive modificazioni. Art. 6. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Art. 7. Norme transitorie 1. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 16 luglio 2004. 2. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 17 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli