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Laws of Italy

Legislative Decree No. 426 establishing sanctions for the implementation of Commission Regulation (EC) No. 2815/98 concerning marketing standards for olive oil

Made 1999-10-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
oils/oilseeds/fats, food safety and quality, packaging/labelling, offences/penalties, agricultural commodities
Categories
agriculture, softs

Where to read it

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Text

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  1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comunita', a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.

  2. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

  3. 3. Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la revoca del riconoscimento. file:///D/HTML/ita20403.htm[15.01.2025 18:01:07]

Legislative Decree No. 426 establishing sanctions for the implementation of Commission Regulation (EC) No. 2815/98 concerning marketing standards for olive oil · Nelum