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Laws of Italy

Legislative Decree No. 232 amending Legislative Decree No. 158 of 2006 implementing Directive 2003/74/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists

Made 2007-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Legislativo n. 232: Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
MRL-maximum residue limit, hormones/steroids, drugs, animal health, food safety and quality, meat

Where to read it

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Text

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  1. DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 232 Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (GU n. 291 del 15-12-2007 ) testo in vigore dal: 30-12-2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana: il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336."; b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "androgene o gestagene", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante"; c) all'articolo 10, comma 1, lettera a), il numero 2), e' sostituito dal seguente: "2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;"; d) l'Allegato II, titolato "Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria", e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Minsitri Bonino, Ministro per le politiche europee Turco, Ministro della salute D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lanzillotta, Ministro per affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli, Mastella