Legislative Decree No. 2/1993 amending Law No.150/1992 regarding trade and possession of fauna and flora at risk of extinction
Made 1993-01-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- captive wild animals, international trade, endangered species, marking/identification, inventory, data collection/reporting, offences/penalties, protection of species, trade in species, wild fauna, biodiversity
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 1/10 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2 Testo del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione". (GU n.60 del 13-3-1993) Vigente al: 13-3-1993 AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In appendice e' riportato il testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto qui pubblicato. Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (a), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, (( o comunque detiene )) esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (b), e' punito con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto e' stato acquistato, e' punita con la sanzione 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 2/10 amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato. 3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, (( eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,)) e' consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' (( articolo VII, )) par. 3, della convenzione di Washington (c) ". Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (a), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (b), e' punito con le seguenti sanzioni: (( a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; )) b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda (( da lire venti milioni )) a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni". Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della sanita'". 1-bis. (( Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, )) (( n. 150, e' sostituito dal seguente: )) (( "6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, )) (( 2 e 3 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la )) (( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei )) (( milioni a lire diciotto milioni". )) 2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: "i necessari visti sui certificati di importazione" sono sostituite dalle seguenti: "i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione". APPENDICE Art. 3. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati. Art. 4. 1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (a), classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia. 2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 3/10 articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (b) . (( 3. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonche' nell' (( allegato C, parte 1 )) , del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (a) - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione (c) - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82 (a) . 5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa (( del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni. )) 6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington (c) . A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sara' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalita' di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. (( La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro". )) 2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1. 2-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del )) (( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) Art. 4-bis. (( 1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, )) (( e' inserito il seguente: )) " Art. 5-ter. - (( 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e )) (( 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di )) (( Washington (a), tenutesi rispettivamente a Losanna )) (( (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 )) (( al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale )) (( dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 )) (( settembre 1992 (b), pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane )) (( di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 )) (( giugno 1992 (c), pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici )) (( veterinari di confine, dovra' riportare su appositi moduli, )) (( conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della )) (( Conferenza di Losanna, la quantita' di ogni spedizione in )) (( importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, )) 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 4/10 (( appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del )) (( Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni )) (( (d), nonche' il numero di esemplari morti per ogni )) (( spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale )) (( alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di )) (( Washington (a). Il Ministro dell'ambiente, di concerto )) (( con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della )) (( sanita', stabilisce, con apposito decreto, le modalita' e i )) (( criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalita' di )) (( animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, )) (( in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione )) (( scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure piu' )) (( restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le )) (( specie maggiormente soggette a mortalita' durante il trasporto )) (( internazionale". )) (( 2 . Il decreto di cui all'articolo 5- ter, comma 1, della legge )) (( 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente )) (( articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) Art. 5. 1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (a), e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle spe cie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, (( aree protette, parchi nazionali,)) acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione". 1-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 )) (( febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente )) (( articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 5/10 Art. 6. 1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A , (( appendici I e II, )) nonche' nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (a), devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facolta' di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo' avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 (b). 1-bis. (( Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma )) (( 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la )) (( sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire )) (( cinquecentomila a lire due milioni". )) Art. 7. 1. Dopo l'articolo 8- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-ter. - (( 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della )) (( Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington )) (( (a), tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte )) (( le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle )) (( intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti )) (( all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e )) (( II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 )) (( dicembre 1982, e successive modificazioni ( b), sono sottoposte )) (( ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalita' )) (( stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto )) (( con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il )) (( Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche )) (( necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a )) (( carico delle singole ditte. )) 2. ((Entro il 31 marzo 1993,)) tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantita', il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, e' tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni". 1-bis. (( Il decreto di cui all'articolo 8-ter, comma 1, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del )) (( presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) Art. 8. 1. Dopo l'articolo 8- ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-quater. - (( 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede )) al pagamento del contributo annuale da versare al 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 6/10 segretariato CITES, il cui ammontare e' determinato in (( lire 240 milioni annui )) a decorrere dal 1993". Art. 9. 1. Dopo l'articolo 8-quater della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-quinquies. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalita' di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare: a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1; b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste (( dagli articoli 5, comma 1, e 5- bis, comma 4; )) c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5- bis, comma 8; d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3; e) la dichiarazione di idoneita' per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6; f) il certificato di conformita' per nascite o riproduzioni in cattivita' previsto dall'articolo 8- bis; g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, (( nonche' il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5 )) . 2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovra' essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3. 3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di (( lire 240 milioni )) relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington (a) . 3-bis. (( Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del )) (( decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992 ( b), )) (( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 210 del 7 )) (( settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste )) (( provvede all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi )) (( nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i )) (( varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di )) (( esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di )) (( Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente )) (( comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire )) (( 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno )) (( 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e )) (( 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo )) (( 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per )) (( l'anno 1993. )) )) 3-ter. (( Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il )) (( Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo )) (( forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli )) (( esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate )) (( nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione )) (( del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno )) (( 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si )) (( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo )) 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 7/10 (( 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per )) (( l'anno 1993. )) )) 3-quater. (( Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma )) (( 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il )) (( Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, )) (( conformemente a )) standard (( internazionali, degli esemplari )) (( previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante )) (( dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 )) (( milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere )) (( dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione )) (( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale )) (( 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per l'anno 1993. )) )) 3-quinquies. (( Ai fini dell'attuazione della presente )) (( legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite )) (( il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei )) (( controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di )) (( Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente )) (( comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire )) (( 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993". )) )) Art. 10. 1. Dopo l'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' inserito il seguente: "Art. 8-sexies. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato: a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976; b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni (a), qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato (( A, appendici I, II e III, )) e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni (a), che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio; d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine 'esemplare riprodotto in cattivita'' si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato; e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine 'esemplare nato in cattivita'' si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 8/10 ambiente controllato; f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate; g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione". Art. 11. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "Ministro delle finanze" sono aggiunte le seguenti:", il Ministro del commercio con l'estero". Art. 12. 1. In conformita' al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118 (a), i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualita' di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 1-bis. (( Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento )) (( degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e )) (( di quelle connesse al funzionamento della commissione )) (( scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 )) (( febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del )) (( Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della )) (( legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla )) (( medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni )) )) (( (b), (( nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei )) (( Ministri 29 febbraio 1992 (c), pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati )) (( di dieci unita' di personale, suddivise in tre unita' di ottava )) (( qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un )) (( funzionario amministrativo, quattro unita' di sesta qualifica )) (( funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due )) (( ufficiali ecologici, e tre unita' di quarta qualifica )) (( funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo. )) 1-ter. (( Fino all'effettiva copertura dei posti di organico )) (( previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure )) (( concorsuali e di mobilita' contemplate dalle vigenti )) (( disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti )) (( medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilita' ovvero )) (( da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti )) (( pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di )) (( appartenenza, nonche' da due esperti nominati dal Ministro )) (( dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti )) (( esperti e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del )) (( Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. )) Art. 12- bis. (( 1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, )) (( della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorita' )) (( scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), )) (( della convenzione di Washington. La commissione e' nominata con )) (( decreto del Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal )) (( medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La )) (( commissione e' composta da quindici membri scelti tra persone )) (( di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, )) (( botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti )) (( della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari )) (( che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione: )) (( a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, )) (( uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre )) (( scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle )) (( ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione )) (( zoologica italiana (UZI); )) (( b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' )) (( botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; )) 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 9/10 (( c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna )) (( selvatica (INFS); )) (( d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei )) (( scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari )) (( (ANMS); )) (( e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici )) (( ed acquari (UIZA); )) (( f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature- Italia (WWF);)) (( g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. )) (( 2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano )) (( un compenso ed un trattamento di missione nella misura )) (( determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto )) (( con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro )) (( dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono )) (( altresi' determinati il compenso ed il trattamento di missione )) (( spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui )) (( all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), )) (( nonche' ai componenti della Consulta tecnica per le aree )) (( naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della )) (( legge 6 dicembre 1991, n. 394 (b). )) (( 3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo )) (( 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, )) (( n. 29 (c). )) Art. 12-ter. (( 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma )) (( 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere )) (( dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo )) (( delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo )) (( 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per )) (( l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento )) (( relativo al Ministero dell'ambiente. )) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma )) (( 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e )) (( dell'articolo 12-bis, comma 2, valutato in lire 250 )) (( milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante )) (( riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di )) (( previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e )) (( corrispondenti capitoli per gli anni successivi. )) (( 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Art. 12-quater. (( 1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero )) (( dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, )) (( 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo )) (( Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di )) (( lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A )) (( tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei )) (( capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 )) (( rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 )) (( milioni. )) Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 4, comma 2) | RISERVATO ALL'UFFICIO | | Prot. domanda...............| | data........................| | posizione...................| 10/3/23, 6:31 PM *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 10/10 | | All'ufficio del Corpo forestale dello Stato ........................................... DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'APPENDICE I DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E NELL' (( ALLEGATO C, PARTE 1, )) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. Il sottoscritto, nome ............................. cognome .......................... indirizzo ................................... citta' ................ telefono ..................... legale rappresentante della ditta, ragione sociale ..................................................... indirizzo ........................................................... telefono ............... part. IVA .................................. Dichiara di detenere per le seguenti finalita' (1)............................ i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2): ................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... (1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro. (2) Indicare quantita' e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, ecc.), nonche' il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.