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Laws of Italy

Legislative Decree No. 195 implementing Directive 2003/4/EC on public access to environmental information

Made 2005-08-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto legislativo n. 195: Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Environment
Keywords
access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, governance, data collection/reporting, access-to-justice, basic legislation

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  1. 61 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adem pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003); Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante at tuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, re cante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac cesso ai documenti amministrativi e successive modifi che; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifi cazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifi cazioni, re cante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice del l’amministrazione digitale; Vista la preliminare deliberazione de l Consiglio dei Ministri, adot tata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del de creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei de putati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio ne del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL’ACCESSO DEL PUBBLICO * ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222) * La Direttiva citata è pubblicata sul volume n. 10 “L’accesso ai documenti amministrativi” - pag. 32. 62 Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto, nello stabilire i princìpi generali in materia di infor mazione ambientale, è volto a: a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fonda mentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fi ni della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a dispo sizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomu nicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fi ne, in particolare, l’uso delle tec nologie dell’informazione e della comunicazione. Art. 2 Defi nizioni 1. Ai fi ni del presente decreto s’intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modifi cati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifi uti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli ele menti dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposi zioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le atti vità che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività fi nalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usa te nell’àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la conta minazione della catena alimentare, le condizioni della vita uma na, il paesaggio, i siti e gli edifi ci d’interesse culturale, per quanto 63 infl uenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i conces sionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fi sica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organi smo pubblico; c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stes sa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fi sica o giuridica per suo conto; d) «richiedente»: la persona fi sica o l’ente che chiede l’informazione ambientale; e) «pubblico»: una o più persone, fi siche o giuridiche, e le associazio ni, le organizzazioni o gruppi di persone fi siche o giuridiche. Art. 3 Accesso all’informazione ambientale su richiesta 1. L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del pre sente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne fac cia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specifi cato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pub blica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustifi ca no. 3. Nel caso in cui la richiesta d’accesso è formulata in maniera eccessiva mente generica l’autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specifi care i dati da mettere a disposizione, prestan dogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la forni tura di informazioni sull’uso dei cataloghi pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c). 4. Nel caso in cui l’informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifi co, ivi compresa la riproduzione di documenti, l’au torità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: 64 a) l’informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o forma to, a norma dell’articolo 8, e facilmente accessibile per il richieden te; b) è ragionevole per l’autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l’autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifi uto dell’informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. 6. Nel caso di richiesta d’accesso concernente i fattori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l’autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d’analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l’informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata. 7. L’autorità pubblica mantiene l’informazione ambientale detenuta in for me o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. Art. 4 Cataloghi e punti d’informazione 1. Al fi ne di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell’in formazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell’informazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie dell’informazione ambientale dete nuta ovvero si avvale degli uffi ci per le relazioni con il pubblico già esistenti. 2. L’autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell’articolo 5. 3. L’autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto. Art. 5 Casi di esclusione del diritto di accesso 1. L’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pub blica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla qua le è possibile ottenere l’informazione richiesta; 65 b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle fi na lità di cui all’articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data appros simativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 2. L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbli che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’au torità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, se condo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fi scale, nonché ai diritti di pro prietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fi si ca, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua vo lontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazio ne delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informa zione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare. 3. L’autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambien tale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di acces so non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualo ra sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 66 6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifi utato in tutto o in parte, l’auto rità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifi uto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all’articolo 7. Art. 6 Tariffe 1. L’accesso ai cataloghi previsti all’articolo 4 e l’esame presso il detentore dell’informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito al l’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, relativamente al rilascio di copie. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’autorità pubblica può, in casi specifi ci, applicare una tariffa per rendere disponibile l’informazio ne ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata. 3. Nei casi in cui l’autorità pubblica mette a disposizione l’informazione ambientale a titolo commerciale e l’esigenza di garantire la continua zione della raccolta e della pubblicazione dell’informazione l’impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica. Art. 7 Tutela del diritto di accesso 1. Contro le determinazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all’articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della leg ge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all’articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni cen trali o periferiche dello Stato. Art. 8 Diffusione dell’informazione ambientale 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fi ni delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecno logie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 67 2. Per le fi nalità di cui al comma 1, l’autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l’informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’au torità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti le gislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l’ambiente; b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all’ambiente; c) le relazioni sullo stato d’attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; d) la relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’articolo 1, com ma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifi cazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell’ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che inci dono o possono incidere sull’ambiente; f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in ap plicazione delle norme sulla valutazione d’impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l’informazione, a norma dell’articolo 3; g) gli studi sull’impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell’ambiente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l’informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell’articolo 3. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico. 5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l’ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pub bliche, nell’àmbito dell’espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifi cazio ni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le in formazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all’informazio ne raccolta dall’autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica. 68 Art. 9 Qualità dell’informazione ambientale 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio garantisce, se pos sibile, che l’informazione ambientale detenuta dall’autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile. 2. Per le fi nalità di cui al comma 1, l’Agenzia per la protezione dell’am biente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifi che tecniche da approvare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207. Art. 10 Relazioni 1. A decorrere dall’anno 2005 e fi no all’anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l’autorità pubblica trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d’accesso all’informazione ambien tale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applica zione del presente decreto. 2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri torio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità defi nite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto. 3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione eu ropea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico. 4. La relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell’am biente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico. Art. 11 Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali. 1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organiz zativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali deb bono defi nire per l’attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unifi cata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’àmbito di tali accordi sono individuati: a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche; b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazio ne dell’articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di 69 protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunita ria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico; c) i criteri di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5; d) le modalità di produzione della relazione annuale sull’applicazione del presente decreto. Art. 12 Norme fi nanziarie e abrogazioni 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le auto rità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 2. Le autorità pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell’àmbito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fi ni le risorse uma ne, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. In ogni caso, dall’attuazione del presente decreto non devono deri vare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. 4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. 71 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1 e l’alle gato A; Vista la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio ne del 28 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini stro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli af fari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto ed àmbito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei do cumenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche am ministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. 2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al com ma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all’ammi nistrazione o all’organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DI DOCUMENTI NEL SETTORE PUBBLICO* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37) * La Direttiva citata è pubblicata sul volume n. 8 “L’accesso ai documenti amministrativi” – pag. 21. DECRETO LEGISLATIVO 24 GENNAIO 2006, N. 36 72 3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al com ma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall’articolo 11. 4. Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche ammini strazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la fi nalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discrimi natorie. Art. 2 Defi nizioni 1. Ai fi ni del presente decreto si intende per: a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici; b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personali tà giuridica, istituiti per soddisfare specifi che fi nalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è fi nanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle re gioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costi tuiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come defi nite all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La definizione di docu mento non comprende i programmi informatici; d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; e) riutilizzo: l’uso del dato di cui è titolare una pubblica ammini strazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fi siche o giuridiche, a fi ni commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’àmbito dei fi ni istituzionali; f) scambio di documenti: la cessione di documenti fi nalizzata esclu sivamente all’adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); g) dati personali: i dati defi niti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento ne goziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono 73 defi nite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche am ministrazioni o degli organismi di diritto pubblico; i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il docu mento che rappresenta il dato. Art. 3 Documenti esclusi dall’applicazione del decreto 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i seguenti docu menti: a) quelli detenuti per fi nalità che esulano dall’àmbito dei compiti isti tuzionali della pubblica amministrazione o dell’organismo di dirit to pubblico; b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società con trollate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di ser vizio pubblico; c) quelli nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricer ca; d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli arti coli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all’anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certifi ca zione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; g) quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà indu striale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Art. 4 Norma di salvaguardia 1. Sono fatte salve: a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) la disciplina sulla protezione del diritto d’autore di cui alla leg ge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente de 74 creto legislativo si applicano compatibilmente con le dispo sizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratifi cata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l’Accordo TRI PS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratifi cato con legge 29 dicembre 1994, n. 747; c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei docu menti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all’articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legisla tivo 6 settembre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull’accesso ai dati individuali di cui all’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Art. 5 Richiesta di riutilizzo di documenti 1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istitu zionali. 2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secon do le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento. 3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare del dato non ha l’obbligo di pro durre o di continuare a produrre documenti al solo fi ne di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico. 4. I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato. Art. 6 Formati disponibili 1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti. 2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettro nico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 11, e non ha 75 l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività ecce denti la semplice manipolazione. Art. 7 Tariffe 1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del l’economia e delle fi nanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. 2. L’importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei co sti effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffu sione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fi ni commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investi menti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente. 3. Nei casi di riutilizzo a fi ni non commerciali è prevista una tariffa dif ferenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, se condo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell’Ammini strazione competente, ove possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale. 5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell’articolo 4, com ma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli im porti delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3. Art. 8 Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo 1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal tito lare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettro nicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all’utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l’indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri indi viduati dal titolare medesimo con proprio provvedimento. 76 2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli sche mi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza. Art. 9 Strumenti di ricerca di documenti disponibili 1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, an che attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità prati che per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizza ti. Art. 10 Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni 1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2, non costituisce riutilizzo. 2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si appli cano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presen te decreto. Art. 11 Divieto di accordi di esclusiva 1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori po tenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l’erogazione di un servizio di interesse pubblico. 2. La fondatezza del motivo per l’attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell’Amministrazione in teressata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elet tronica, sui propri siti istituzionali. 3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell’eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. 77 Art. 12 Regole tecniche 1. La fornitura di documenti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall’allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifi ca alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Art. 13 Disposizione finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o mag giori oneri, nè minori entrate per la fi nanza pubblica. 79 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consulti va per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunio ni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni di seguito denominata: «legge». 2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del di ritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di en trata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei con fronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 12 APRILE 2006, N. 184 80 limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal di ritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tu telata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti ammini strativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica am ministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fi ne di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3 Notifi ca ai controinteressati 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinte ressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con racco mandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controin teressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, an che per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la rice zione della comunicazione di cui al comma 1. Art. 4 Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi. Art. 5 Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esi stenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’uffi cio dell’ammini strazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, speci fi care e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della 81 richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esi bizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità ido nea. 4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presen tata dal titolare dell’uffi cio interessato o dal responsabile del procedi mento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge. 5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffi ci relazioni con il pubblico. 6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del docu mento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interes sato a presentare richiesta formale di accesso. Art. 6 Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richieden te, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinte ressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’ac cesso formale, di cui l’uffi cio rilascia ricevuta. 2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa imme diatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato. 3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni conte nute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta gior ni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla pre sentazione della richiesta all’uffi cio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovar ne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funziona rio preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 82 Art. 7 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’uffi cio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L’esame dei documenti avviene presso l’uffi cio indicato nell’atto di ac coglimento della richiesta, nelle ore di uffi cio, alla presenza, ove neces saria, di personale addetto. 4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere aspor tati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specifi cate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge se condo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richie sta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. Art. 8 Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni 1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibil mente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplifi cate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consulta zione; c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle fi nanze; d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adot tando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita ac cidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi 83 supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. Art. 9 Non accoglimento della richiesta 1. Il rifi uto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via for male sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di acces so, con riferimento specifi co alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia suffi ciente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifi che esigenze dell’amministra zione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Art. 10 Disciplina dei casi di esclusione 1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dal le singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24. 2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2. Art. 11 Commissione per l’accesso 1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena co noscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge: a) esprime pareri per fi nalità di coordinamento dell’attività organiz zativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole ammi nistrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’or ganizzazione del diritto di accesso; b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12. 2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fi ni dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modifi cazioni e della predisposizione di normati ve comunque attinenti al diritto di accesso. 84 3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concer nenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fi ne, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modifi cazione. Art. 12 Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso 1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti ammi nistrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notifi cato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silen zio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dal l’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silen zio rigetto; b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove indivi duati già in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già in dividuati nel corso del procedimento, notifi ca ad essi il ricorso. 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presen tazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Sca duto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 85 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittima to o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclu de la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’eventuale prov vedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compati bile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge. Art. 13 Accesso per via telematica 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presi dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifi cazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni. Art. 14 Disposizioni transitorie e fi nali 1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonchè in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso. 86 2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’ar ticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifi che disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela. 3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Art. 15 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Re pubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge. 2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o mag giori oneri per il bilancio dello Stato. 87 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, isti tuita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi che ed integrazio ni, é composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri: due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispet tive Camere; quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organo d’autogoverno; due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Di partimento della funzione pubblica; il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Mini stri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo del Dipartimento per il coordinamento amministra tivo). La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi é stata ricostituita con D.P.C.M. 15/07/2005 e D.P.C.M. 22/9/2006 Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi: on. Enrico Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione; cons. Luigi Gallucci Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che co stituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto; sen. Emilio Nicola Buccico componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica; sen. Edoardo Pollastri componente designato dal Presidente del Se nato della Repubblica; on. Fabio Baratella componente designato dal Presidente della Ca mera dei Deputati; on. Giancarlo Laurini componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati; cons. Tommaso Alibrandi presidente di sezione del Consiglio di Sta to, componente designato dal Consiglio di Stato; avv. Ignazio Francesco Caramazza avvocato dello Stato, componen te designato dall’Avvocatura Generale dello Stato; dr. Salvatore Russo presidente di sezione del Tribunale di Noce ra Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Ma gistratura; DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 22 SETTEMBRE 2006 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 88 cons. Giorgio Putti consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti; prof. dr. Claudio Franchini docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; prof. dr. Carlo Colapietro docente ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Mi nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; dr.ssa Barbara Torrice dirigente di seconda fascia del ruolo del Mi nistero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 89 Art. 1 1. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno sette componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 3. Alle sedute della Commissione partecipano gli esperti. Art. 2 1. Il Presidente può nominare, nell’ambito dei componenti della Commis sione, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedi mento; in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Pre sidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal componente della Commissione più anziano d’età. 2. Il Presidente nomina i relatori per le questioni da discutere in commis sione. 3. Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferi bili, sottoponendoli alla ratifi ca della Commissione nella seduta succes siva. 4. Il Presidente può rispondere direttamente ai quesiti posti, qualora sia possibile applicare principi affermati in precedenti deliberazioni della Commissione, dandone comunicazione alla Commissione nella seduta successiva. Art. 3 1. Il supporto all’attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell’Art. 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modi fi cazioni. 2. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo provvede al coor dinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi ne cessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all’organiz zazione dell’archivio dei regolamenti di cui all’Art. 11, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184, al servizio di segreteria delle sedute della Commissione, alla massimazione delle deliberazioni della Commissione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad esso demandata dalla Commissione. Art. 4 1. L’ordine del giorno delle singole sedute della Commissione e delle Sot tocommissioni è stabilito dal Presidente ed è comunicato, di norma e salvo motivi d’urgenza, a cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riu nione. 2. La documentazione relativa alla seduta viene spedita, unitamente all’or dine del giorno, al Presidente ed al Relatore. REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 12 APRILE 2006 90 Art. 5 1. Di ogni riunione della Commissione e delle Sottocommissioni è redatto un verbale sommario, a cura del Segretario. 2. I verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono posti in approvazione nella seduta successiva. Art. 6 1. La Commissione può istituire al proprio interno Sottocommissioni ovve ro gruppi di Lavoro, i cui Presidenti sono nominati dal Presidente della Commissione. 2. Le competenze di ciascuna Sottocommissione sono stabilite dal Presi dente della Commissione, che provvede a ripartire gli affari tra Commis sione, Sottocommissioni o Gruppi di Lavoro. 3. Alle sedute delle Sottocommissioni ed ai lavori dei Gruppi di Lavoro possono partecipare gli esperti. 4. Le proposte di deliberazione delle Sottocommissioni o dei Gruppi di la voro, espresse a maggioranza dei membri presenti sono poste all’ordine del giorno della Commissione nella seduta immediatamente successiva e si intendono approvate, salvo che almeno uno dei componenti ne chieda la discussione, depositando altresì la proposta emendativa e le relative motivazioni presso la Segreteria. Art. 7 1. La Commissione, ove ravveda la necessità, dispone la comunicazione del ricorso ai controinteressati. In caso di urgenza a tale adempimento può provvedere, salvo ratifi ca, la struttura della Presidenza del Consi glio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzio namento della Commissione. 2. Il termine per la decisione del ricorso è interrotto dalla comunicazione di cui al comma precedente, ed è sospeso durante il periodo 1 agosto – 15 settembre, ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria una ri chiesta istruttoria o interlocutoria. 3. In caso di urgenza, la Commissione può disporre che alle parti venga immediatamente comunicato il solo dispositivo della decisione, con ri serva di comunicare la relativa motivazione nei venti giorni successivi.

Legislative Decree No. 195 implementing Directive 2003/4/EC on public access to environmental information · Nelum