Legislative Decree No. 161 implementing Council Directives No. 89/284/EEC of 13 April 1989 and No. 89/530/EEC of 18 September 1989 concerning common regulations on fertilizers to be applied in the European Community
Made 1993-02-16 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, fertilizers/nutrients, standards, classification/declassification, non-governmental entity
- Categories
- agriculture
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27-5-1993 TIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 122 DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161. Attuazione delle direttive 89/'284/CEE del Comiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti ii riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. S8 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Govemo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concementi ii riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi; Vista. la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni par lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per ii coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA ii seguente decreto legislativo: Art. l. I. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», e sostituito dal seguente: «Art. ( Classificazione dei fertilizzanti). - I. II termine "fertilizzante" comprende prodotti minerali, orgamc1 e organo-minerali, che si suddividono m "concimi" ed "ammendanti e correttivi". 2. I concimi minerali possono essere: semplici: azotati, fosfatici, potassici; composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK); a base di elementi secondari; a base di microelementi (oligo-elementi). 3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto fosfatici (NP). 4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo potassici (NPK). 5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione. 5 27-5-1993 GAZZETI A U FFICIALE DELLA REPUBBLICA 1T AlIANA Serie generate - n. 122 6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione. 7. Nei concimi liquidi in soluzione e tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge. 8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono consicjerate, in• quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.». Art. 2. I. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono sostituiti dai seguenti: «2. Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita prescritte dalla presente legge. 4. Elementi chimici de/la fertilita. Sono considerati "elementi chimici della fertilita": a) gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K); b) gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na); c) i "microelementi" (oligo-elementi) boro (8), co balto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).». Art. 3. I. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», e sostituito dal seguente: «Art. 3 ( Dichiarazioni). - I. II titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita, che dovranno essere specificate secondo ii "tipo" di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue: a) Azoto - Con ii nome ed ii simbolo chimico dell' elemento "Azoto (N)". Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'I %. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'al legato IB; b) Fosforo - Come "Anidride fosforica (P2O5)''. Titolo minimo dichiarabile: 10% P20 5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato I B; c) Potassio - Come "Ossido di potassio (K 20)". Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K 2O nei concimi composti. nei concimi organici e nei concimi organo-minerali; d) Calcio - Come "Ossido di calcio (CaO)'". Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO; e) Magnesio - Come "Ossido di magnesio (MgO)". Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO: f) Zolfo - Come "Anidride solforica (SO 3)". Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e consentita l'indicazione in "Zolfo elemento (S)'". Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S; g) Sodio - Come "Ossido di sodio (Na 2O)". Titolo minimo dichiarabile: 3% Na 2O; h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed ii simbolo chimico dell'elemento "Boro (B)". "Cobalto (Co)", "Rame (Cu)", "Ferro (Fe)", "Manganese (Mn)", "Molibdeno (Mo)", "Zinco (Zn)". I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati IA e IB; i) Sostanza organica - Come "Carbonio organico di origine biologica (C)", indipendentemente dalla "matri ce" di provenienza che dovra essere specificata secondo ii "tipo" di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7.5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato IC) dovra essere dichiarato, quando prescritto. ii titolo in "Sostanza organica"; I) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita, quando la dichiarazione del titolo e prescritta negli allegati I A e I B con ii nome ed ii simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).». Art. 4. I. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984. n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», dopo ii comma 2. vengono aggiunti i seguenti commi: «3. Concimi minera/i a base di elementi secondari. Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti. naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio. sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili degli elemenii chimici principali della fertilita. 6 !7-5-1993 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 122 4. Concimi minerali a base di microelementi ( oligo ilementi). Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita dichiara bili degli elementi chimici principali della fertilita.». Art. 5. 1. 11 comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», e sostituito dal seguente: «I. Concimi C.E.E. L'indicazione di "Concime CEE" puo essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato IA della presente legge. Alle modifiche dell'allegato IA si provvedera con decreto de! Ministro dell'agricoltura e delle foreste.». Art. 6. 1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli alle gati I B, IC, 2 e 3 e richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita. Art. 7. I. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», e sostituito dal seguente: «Art. 10 ( Commissione tecnico-consultiva per i fertiliz zanti). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. 2. Tale commissione, nominata con decreto de! Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente; c) due rappresentanti de! Ministero dell'industria, de! commercio e dell'artigianato; d) un rappresentante del Ministero della sanita; e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita; f) un rappresentante de! Ministero delle finanze; g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente; h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu rappresentative; I) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; . m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu rappresen tative; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzan ti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu rappresentative. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta piu uno dei componenti. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Art. 8. 1. Gli allegati IA, IB, IC, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono modificati come riportato nell'alle gato al presente decreto legislativo. Art. 9. 1. Dalla data di entrata in vigore de! presente decreto, e concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data. 11 presente decreto, munito de! sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 16 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente de! Consi glio dei Ministri COSTA, Ministro per ii coordi namento de/le politiche co munitarie FONTANA, Ministro dell'agri coltura e de/le foreste COLOMBO, Ministro degli af fari esteri CoNSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro de! tesoro categoria piu rappresentative; Visto, ii Guardasigilli: CoNSO 7