Legislative Decree No. 154 of 26 May 2004 on the modernization of the fishery and aquaculture sector as per article 1, paragraph 2 of Act No. 38 of 7 March 2003
Made 2004-05-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, n. 154. Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, aquaculture, fishery management and conservation, institution, policy/planning, subsidy/incentive, research, special fund, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1 DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Vigente al: 25-3-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilita'. Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)) Art. 3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 2 della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'. 3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)) Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)) Art. 6. Imprenditore ittico 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'articolo 3. 2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le 3 cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.". Art. 7. Attivita' connesse 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo"; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo"; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' 4 autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.". Art. 8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea 1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni. Art. 9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d). 2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione. 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive; f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario; i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa; 5 l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Art. 10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria. 2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((6)) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((6)) AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". Art. 12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche 1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione. 2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati. 3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle 6 politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici. 4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni produttive. 5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. 6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale. 7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento. Art. 13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo 1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Art. 14. Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e 7 dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime; b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita' da pesca o asservite ad impianti; c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1. 3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis. 4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarine. 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto. 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Art. 14-bis. (((Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura).)) ((1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone. 2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamita' naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in 8 qualsiasi forma giuridica costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione. 5. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese. 7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale d'intervento; c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; d) tipo di produzione e/o di strutture; e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi. 8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.)) Art. 15. Comunicazione istituzionale 1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero. 2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed 9 informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile. Art. 16. Promozione della cooperazione 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di: a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura. Art. 17. Promozione dell'associazionismo 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura. Art. 18. Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni. Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)) Art. 20. Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale 1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura: a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima; b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di 10 imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile. Art. 21. Intesa tra Stato e regioni 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 22. Dotazioni finanziarie 1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 23. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Art. 23-bis (((Disposizioni transitorie).)) ((1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992.))