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Laws of Italy

Legislative Decree No. 130 making provisions for the protection or improvement of freshwater for the conservation of fishery resources

Made 1992-01-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture, Water
Keywords
inland fisheries, fishery management and conservation, freshwater pollution, standards, data collection/reporting, access-to-information, offences/penalties, water quality standards, water resources management, pollution control

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  1. DLT 25/01/1992 Num.130 Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 41, del 19 febbraio). Attuazione della direttiva (CEE) n. 659/78 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Art. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto riguarda la qualità delle acque dolci superficiali e si applica alle acque designate e classificate come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Articolo 2 Art. 2. Definizioni. 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per <<acque dolci superficiali>>: a) le <<acque correnti o stagnanti>> naturali, in cui vivono o possono vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto od eliminato, pesci appartenenti a specie indigene che presentano una diversità naturale o a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle autorità competenti secondo il presente decreto. 2. Si intendono come: a) <<acque salmonicole>>: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; b) <<acque ciprinicole>>: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille. Articolo 3 Art. 3. Ambito di applicazione. 1. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali, utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonchè i canali artificiali adibiti ad uso plurimo e quelli appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue industriali. Articolo 4 Art. 4. Prima designazione e classificazione. 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto ciascuna regione, con proprio atto di designazione, (1) da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede ad individuare nel rispettivo territorio le acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. 2. Con successivo provvedimento, da adottarsi entro un anno dalla data di designazione le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità in linea con quelli imperativi previsti nell'allegato I al presente decreto, siano classificate come acque dolci <<salmonicole>> o <<ciprinicole>>. 3. Nell'ambito dei piani regionali di risanamento di cui all'art. 10, lettera c), le regioni stabiliscono programmi specifici per mantenere e/o adeguare le qualità delle acque designate e classificate ai valori riportati nell'allegato I al presente decreto ed alle relative note esplicative. (1) [ cosi' rettificato in Gazz. Uff. 25 maggio 1992 n.121] Articolo 5 Art. 5. Criteri per la designazione. 1. Ai fini della designazione di cui all'art. 4, dovranno, essere privilegiati: a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, di parchi e riserve naturali regionali; b) i laghi naturali e artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali; c) le acque dolci comprese nelle zone umide dichiarate <<di importanza internazionale>> ai sensi della convenzione di Ramsar sulla protezione delle zone umide, nonchè quelle comprese nelle <<oasi di protezione della fauna>>, istituite dalle regioni ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968; d) le acque dolci che, ancorchè non comprese nelle due precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico o ambientale in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzioni ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione. 2. La designazione e la classificazione, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico rilevante ai sensi del presente decreto, ferma restando la possibilità di designare e classificare nello stesso corpo idrico tratti come <<acqua salmonicola>> e tratti come <<acqua ciprinicola>>. Articolo 6 Art. 6. Successive designazioni e revisioni. 1. Le regioni controllano periodicamente le operazioni di rilevamento e di classificazione delle acque dolci superficiali e provvedono alla redazione degli elenchi di cui all'art. 7, integrando ed aggiornando, ove necessario, i dati già acquisiti nel corso delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. 2. Al di fuori dell'ipotesi precedente, le regioni possono sottoporre a revisione la designazione e la classificazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti. Articolo 7 Art. 7. Elenchi delle acque superficiali. 1. Le regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono a formare appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate, da aggiornare ogni due anni e da inviare con la stessa cadenza al Ministero dell'ambiente che ne curerà la raccolta a livello nazionale. 2. Detti elenchi devono contenere almeno i seguenti dati: a) caratterizzazione della qualità delle acque secondo i parametri fisico-chimici, di cui all'allegato I, e delle destinazioni d'uso del corpo idrico, attuali o previste; b) vocazioni piscicola e principali specie ittiche esistenti; c) obiettivi di gestione da perseguire in funzione della protezione o del miglioramento. Articolo 8 Art. 8. Accertamento della qualità delle acque. 1. Le acque designate e classificate si considerano conformi alle disposizioni di cui al presente decreto quando i relativi campioni prelevati con la frequenza minima riportata nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri di qualità conformi ai limiti imperativi indicati alle relative note esplicative dell'allegato I, per quanto riguarda: a) 95% dei campioni prelevati,quanto ai parametri: pH, B0D5,(1) ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale, rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari nel 100 dei campioni prelevati; b) i valori indicati nell'allegato I per i parametri: temperatura ed ossigeno disciolto; c) la concentrazione media fissata per il parametro: materie in sospensione. 2. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle osservazioni riportate nell'allegato I non sono presi in considerazione se avvengono a causa di piene, alluvioni o altre calamità naturali. 3. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri e/o le relative note esplicative riportati nell'allegato I non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita oppure sia dovuta all'inquinamento e adottano le misure appropriate. 4. Ai fini dell'accertamento della conformità di cui al comma 1: a) la frequenza dei campionamenti stabilita nell'allegato I può essere ridotta ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente migliore (1) di quella riscontrabile, per i singoli parametri dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1; b) possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o rischio di deterioramento. 5. Ai fini di una più estesa valutazione delle qualità delle acque, le regioni possono promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate. A tale scopo per le acque correnti viene utilizzato l'indice biotico esteso (IBE) riportato nell'allegato II. 6. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente in funzione, soprattutto, delle condizioni ambientali locali. (1) [cosi' rettificato in Gazz. Uff. 27 luglio 1992 n.175] Articolo 9 Art. 9. Competenze dello Stato. 1. Competono al Ministero dell'ambiente le funzioni concernenti: a) l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto; b) la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti, dell'osservanza dei termini stabiliti nel presente decreto e della compatibilità dei piani regionali, quando si riferiscano a bacini idrografici a carattere interregionale; c) l'integrazione del piano generale di risanamento delle acque previsto dall'art. 2, lettera c), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa, opportunamente integrati dalle regioni per i fini di cui al presente decreto; d) la tenuta e l'aggiornamento, sulla base dei dati forniti dalle regioni, dell'elenco nazionale delle acque dolci superficiali, designate e classificate ai sensi del presente decreto; e) l'elaborazione e la comunicazione dei dati informativi alle Comunità economiche europee, contenuti in una relazione particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche essenziali da presentare ogni due anni e per la prima volta entro quattro anni dalla prima designazione completa a livello nazionale. 2. Competono al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le funzioni concernenti: a) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle modalità per la classificazione e la redazione degli elenchi delle acque dolci superficiali da assoggettare alla disciplina stabilita dal presente decreto nonchè delle metodiche di rilevamento delle caratteristiche delle acque, anche ai fini del comma 6 dell'art. 8; b) la modifica dei valori limite e dei metodi di campionamento ed analisi contenuti nell'allegato I, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecniche ed ai successivi aggiornamenti previsti dalle Comunità economiche europee. 3. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di inosservanza totale o parziale da parte delle regioni degli obblighi derivanti dal presente decreto, possono, previa diffida sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri proposte per il compimento dei necessari ed urgenti atti sostitutivi. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno modificate le disposizioni del presente decreto, anche in recepimento delle modifiche non tecniche apportate alla normativa comunitaria di settore. Articolo 10 Art. 10. Competenza delle regioni. 1. Competono alle regioni le funzioni concernenti: a) la direzione ed il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali individuate in base ai criteri generali di cui agli articoli 4 e 5 ed ai criteri e metodologie di cui all'art. 7; b) la loro designazione, classificazione, iscrizione negli appositi elenchi e successive revisioni, nel rispetto dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 9; c) l'integrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani regionali di risanamento delle acque, previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, per le finalità di cui al presente decreto, in particolare con prescrizioni integrative o restrittive della vigente normativa sugli scarichi immessi nelle acque dolci superficiali designate e classificate e sugli usi delle medesime acque; d) la concessione di deroghe, quanto al rispetto dei parametri contrassegnati come (o) nell'allegato I, per circostanze meterologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri stabiliti nel medesimo allegato, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo, sempre che si tratti di acque dolci superficiali, designate o classificate; e) la determinazione delle opere necessarie per la riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle disposizioni del presente decreto. 2. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'ambiente tutti i provvedimenti e gli atti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) nonchè a trasmettere i dati informativi richiesti per l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera e). 3. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione. Articolo 11 Art. 11. Competenze delle province. 1. Spetta alle province, sentiti i comuni e le comunità montane interessate, l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di classificazione, nonchè l'elaborazione delle proposte di designazione e classificazione delle acque dolci superficiali, di cui al presente decreto. 2. Le province effettuano, altresì: a) il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto; b) il controllo degli scarichi di cui all'art. 6, lettere a), b), e c) della legge 10 maggio 1976, n. 319, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni regionali di cui all'art. 10, lettera c) del presente decreto. 3. Le province si avvalgono dei servizi di igiene ambientale delle competenti unità sanitarie locali, nonchè dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Articolo 12 Art. 12. Danno ambientale. 1. Fatto salvo quanto disposto con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo determina il peggioramento delle caratteristiche di qualità delle acque dolci superficiali, designata o classificata è tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere prescritte con provvedimento motivato dalle competenti province per eliminare il danno provocato e prevenirne le future insorgenze. Articolo 13 Art. 13. Ordinanze d'urgenza. 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci superficiali, designate e classificate ai sensi del presente decreto, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle medesime acque. Articolo 14 Art. 14. Sanzioni. 1. Chiunque cagiona il peggioramento delle caratteristiche di qualità delle acque dolci superficiali designate o classificate è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o (1) con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Alla stessa pena soggiace chi non osserva le prescrizioni integrative o restrittive adottate dalla regione ai sensi dell'art. 10, lettera c). 3. Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 13 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o (1) con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. (1) [cosi' rettificato in Gazz. Uff. 25 maggio 1992 n.121] Allegato 1 (Si omettono gli allegati).

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