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Laws of Italy

Legislative Decree No. 101 laying down further provisions on the modernization of the agricultural sector, as per article 1, paragraph 2 of Act No. 38 of 2003

Made 2005-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, non-governmental entity, subsidy/incentive

Where to read it

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  1. DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n.101 Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005 testo in vigore dal: 30-6-2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Norme in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. Art. 1. Imprenditore agricolo professionale 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa; b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.». 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' soppressa; b) alla lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le societa' cooperative,»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.». 3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: «4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.». 4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo. 5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.». Art. 2. Societa' agricole 1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «nuova» e' soppressa; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario». 2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.». 3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.». Art. 3. Conservazione dell'integrita' fondiaria 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione. 11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1. 11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.». Art. 4. Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: «13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. 13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. 13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria. 13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.». 2. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.». 3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato. 4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.». 4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita' informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma. 5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5». 6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale». Capo II Norme in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole Art. 5. Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese 1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.». 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Legislative Decree No. 101 laying down further provisions on the modernization of the agricultural sector, as per article 1, paragraph 2 of Act No. 38 of 2003 · Nelum