Legislative Decree 17 October 2016, n. 201. Implementation of Directive 2014/89 / EU establishing a framework for maritime spatial planning
Made 2016-10-17 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2016 , n. 201 . Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy
- Subjects
- Energy, Environment, Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- coastal zone management, ecosystem conservation, marine area, protection of environment, marine spatial planning, aquaculture, fishery management and conservation, sustainable development, energy conservation/energy production, renewable energy, access-to-information, climate change, data collection/reporting, institution, international cooperation, management/conservation, maritime zone, transport/storage, mariculture, basic legislation, governance
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Art. 3. del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi. Definizioni 2. La pianificazione dello spazio marittimo è elaborata 1. Ai fini del presente decreto si intende per: ed attuata applicando l’approccio ecosistemico e tenendo conto: a) «acque marine»: a) delle peculiarità delle regioni marine, delle perti- 1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali de- nenti attività e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei re- finiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del lativi effetti sull’ambiente, nonché delle risorse naturali; decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni; b) degli aspetti economici, sociali e ambientali non- ché degli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e 2) le acque costiere quali definite dall’articolo 54, produttivi del mare; comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, c) delle interazioni terra-mare, anche mediante il ri- n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e corso agli elementi contenuti negli altri processi di piani- sottosuolo. ficazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un pro- le pratiche equivalenti, formali o informali. cesso mediante il quale vengono analizzate ed organizza- te le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire Art. 5. obiettivi ecologici, economici e sociali; c) «regione marina»: le seguenti regioni, come de- Elaborazione e attuazione della pianificazione terminate dall’articolo 4 della direttiva 2008/56/CE: dello spazio marittimo 1) Mar Baltico; 1. La pianificazione dello spazio marittimo è attuata 2) Oceano Atlantico nordorientale; attraverso l’elaborazione di piani di gestione, che indi- viduano la distribuzione spaziale e temporale delle perti- 3) Mare Mediterraneo; nenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, pre- 4) Mar Nero; senti e futuri, che possono includere: d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque ma- a) zone di acquacoltura; rine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi b) zone di pesca; i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridia- c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo no passante attraverso il faro di Capo Spartel, all’entrata sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risor- dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale se energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, energia da fonti rinnovabili; secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico; della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Bar- e) zone di addestramento militare; cellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gen- f) siti di conservazione della natura e di specie natu- naio 1979, n. 30, come modificata dall’atto finale della rali e zone protette; Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, g) zone di estrazione di materie prime; ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175; h) ricerca scientifica; e) «sottoregioni marine»: le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall’articolo 4 della i) tracciati per cavi e condutture sottomarine; direttiva 2008/56/UE: l) turismo; 1) il Mare Mediterraneo occidentale; m) patrimonio culturale sottomarino. 2) il Mare Adriatico; 2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; gestione dello spazio marittimo che include la valutazio- 4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale; ne ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui feno- previste. meni naturali o attività umane terrestri hanno impatto 3. I piani e programmi esistenti che prendono in con- sull’ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui siderazione le acque marine e le attività economiche e fenomeni naturali od attività umane marine hanno impat- sociali ivi svolte, nonché quelli concernenti le attività to sull’ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri. terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni — 3 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigo- presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono re del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con approvate con decreto del presidente del Consiglio dei le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo. ministri, previo parere della Conferenza permanente per 4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del pre- i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sente decreto le amministrazioni responsabili dei piani di Trento e Bolzano. e programmi di cui al comma 3 forniscono all’Autorità 4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente competente di cui all’articolo 8 le informazioni relative articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per agli stessi. la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov- vedono agli adempimenti previsti dal presente articolo 5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono ela- con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili borati dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7 e, prima a legislazione vigente. della approvazione, sono trasmessi al Tavolo intermini- steriale di coordinamento di cui all’articolo 6 che ne at- Art. 7. testa la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2. I Comitato tecnico piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato trasporti, previo parere della Conferenza permanente per tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, i piani di di Trento e di Bolzano. gestione dello spazio marittimo. 6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono ag- 2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle giornati secondo le modalità e le tempistiche definite dal- infrastrutture e dei trasporti è composto da: le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, e comunque a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrut- entro dieci anni dalla loro prima approvazione. ture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e
Art. 6. della tutela del territorio e del mare; c) due rappresentanti del Ministero delle politiche Tavolo interministeriale di coordinamento agricole, alimentari e forestali; 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è economico; costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito e delle attività culturali e del turismo; denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, f) un rappresentante delle Regioni designato dal- presso il Dipartimento per le politiche europee della Pre- la Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna sidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un area marittima di riferimento. Nel caso in cui più Regioni rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli fanno parte di una area marittima di riferimento, il Co- affari esteri e della cooperazione internazionale, delle mitato è composto da un rappresentante di ogni Regione infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, interessata. delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’am- 3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualità di osserva- biente e della tutela del mare e del territorio, dei beni cul- tore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle ri- turali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, unioni del Comitato tecnico possono partecipare, in quali- dell’istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del tà di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle fi- ogni qualvolta siano trattate le tematiche di competenza nanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autono- delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere mie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria. presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le 4. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse politiche europee della Presidenza del Consiglio dei mini- umane delle amministrazioni che lo compongono a le- stri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spet- gislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del tano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle am- emolumenti comunque denominati. ministrazioni che compongono il Comitato medesimo. Ai 2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita componenti del Comitato ed agli osservatori che parteci- la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità pano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, com- di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione mari- pensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque deno- na le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la minati. Le attività di segretaria del Comitato sono svolte predisposizione dei piani di gestione dello spazio marit- dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità timo e l’individuazione delle aree marittime di riferimen- portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo to, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni e per vie d’acque interne del Ministero delle infrastrutture terra-mare. e dei trasporti. — 4 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 5. Il Comitato informa annualmente il Tavolo intermi- 2. L’Autorità competente pubblica sul proprio sito nisteriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione istituzionale: dello spazio marittimo. a) una scheda di sintesi indicante l’attività compiuta 6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), per ogni sin- articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per golo piano di gestione; la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov- b) le proposte dei piani di gestione. vedono agli adempimenti previsti dal presente articolo 3. L’Autorità competente trasmette la documentazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili di cui al comma 2 alle amministrazioni centrali e perife- a legislazione vigente. riche, agli enti territoriali competenti per territorio e agli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, anche
Art. 8. al fine della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. 4. Chiunque può presentare all’Autorità competente Autorità competente osservazioni o pareri in forma scritta entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eserci- lettera b). Decorso tale termine, l’Autorità competente ta le funzioni di Autorità competente ai sensi del presente trasmette le osservazioni presentate al Comitato tecnico decreto. di cui all’articolo 7, che ne tiene conto ai fini dell’appro- vazione dei piani di gestione. 2. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l’Au- torità competente: 5. I piani di gestione approvati sono pubblicati sui siti istituzionali dell’Autorità competente, delle amministra- a) effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle zioni centrali e periferiche, degli enti territoriali compe- ordinanze dell’Autorità marittima, dei programmi e pro- tenti per territorio e degli altri enti coinvolti nel processo cessi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi di pianificazione, unitamente ad una dichiarazione di sin- marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti tesi nella quale l’Autorità stessa dà conto delle considera- a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e zioni che sono state alla base dell’approvazione dei piani delle esistenti valutazioni ambientali strategiche; di gestione, comprese le informazioni sulla partecipazio- b) invia alla Commissione europea e agli altri Stati ne del pubblico. membri interessati copia dei piani di gestione dello spa- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica- zio marittimo, compreso il pertinente materiale espli- no anche agli aggiornamenti dei piani di gestione. cativo esistente sull’attuazione della direttiva 2014/89/ UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonché gli Art. 10. aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla Utilizzo e condivisione dei dati pubblicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informa- 1. L’Autorità competente coordina la definizione, la ge- zioni di cui all’allegato della direttiva 2014/89/UE e le stione e l’aggiornamento del sistema informativo integra- relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste to a supporto dell’attività di pianificazione dello spazio hanno effetto; marittimo contenente, tra l’altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attività di cui all’arti- d) relaziona annualmente al Parlamento in merito colo 5 nonché i dati fisici marini relativi alle zone marine. alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di 2. Le Amministrazioni centrali e locali che detengono cui al presente decreto; le informazioni necessarie per i piani di gestione dello e) cura, con il supporto del Comitato di cui all’arti- spazio marittimo assicurano la collaborazione e garan- colo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani tiscono l’accesso ai dati all’Autorità competente, nel ri- di gestione dello spazio marittimo. spetto dei profili sensibili.
Art. 11.
Art. 9. Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi Partecipazione e accesso del pubblico 1. L’Autorità competente, d’intesa con il Ministero de- 1. L’Autorità competente assicura la consultazione e gli affari esteri e della cooperazione internazionale, sen- la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di tito il Comitato tecnico di cui all’articolo 7, assicura la elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di ge- cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle stione di cui all’articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comun- rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi. que, prima della loro approvazione, in conformità a quan- 2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si to previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condividono bacini marini è finalizzata a garantire la co- parte I e parte II, nonché dal decreto legislativo 14 marzo erenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione 2013, n. 33. L’Autorità competente consente a chiunque dello spazio marittimo della regione o sottoregione mari- l’accesso, anche in formato digitale, ai documenti e alle na medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare informazioni, anche in formato digitale, in base ai quali degli aspetti di natura transnazionale ed è realizzata trami- sono state elaborate le proposte dei piani di gestione. te strutture regionali di cooperazione istituzionale esisten- — 5 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 ti, come le convenzioni marittime regionali, reti o struttu- AVVERTENZA: re di autorità competenti degli Stati membri o altri metodi Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio- che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della è svolta in conformità del diritto e delle convenzioni in- Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. ternazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. cooperazione istituzionale regionale. Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Art. 12. Note alle premesse: L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione Clausola di invarianza finanziaria legislativa non può essere delegato al Governo se non con determina- zione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov- aventi valore di legge ed i regolamenti. vedono agli adempimenti previsti dal presente decreto L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà le- con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi- a legislazione vigente. tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà La direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo è pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di Il testo dell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (delega al osservarlo e di farlo osservare. Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubbli- Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016 cata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita: “Allegato B MATTARELLA (art. 1, comma 1) R ENZI, Presidente del Consi- 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 lu- glio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani glio dei ministri destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); DELRIO, Ministro delle infra- 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del strutture e dei trasporti 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di rece- COSTA, Ministro per gli af- pimento 10 aprile 2014); fari regionali e le auto- 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu- gno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative nomie all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (cam- pi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, PADOAN, Ministro dell’eco- paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva nomia e delle finanze 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016); GENTILONI SILVERI, Ministro 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ago- sto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che degli affari esteri e della sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di cooperazione internazio- recepimento 4 settembre 2015); nale 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot- tobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedi- ORLANDO, Ministro della mento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto giustizia europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per- GALLETTI, Ministro dell’am- sonale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di biente e della tutela del recepimento 27 novembre 2016); territorio e del mare 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot- tobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parla- MARTINA, Ministro delle po- mento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di litiche agricole alimenta- trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mo- biliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ri e forestali della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, re- lativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione CALENDA, Ministro dello svi- alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE luppo economico della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 no- FRANCESCHINI, Ministro dei vembre 2015); beni e delle attività cultu- 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabi- rali e del turismo lisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo uma- Visto, il Guardasigilli: ORLANDO no (termine di recepimento 28 novembre 2015); — 6 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no- ni di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali vembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua (termine di recepimento 30 settembre 2016); e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2016); 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (termine di 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no- recepimento 22 maggio 2017); vembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai 24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modi- fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e fica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepi- 10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mento 1º gennaio 2016); 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa 25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il si- (termine di recepimento 3 luglio 2015); stema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termi- ne di recepimento 18 gennaio 2016); 26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità 11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 no- dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salva- vembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento eu- guardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento ropeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 21 maggio 2018); accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 1º luglio 2015); per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che sta- e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti bilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abro- 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 feb- privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); braio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepi- Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparec- mento 21 marzo 2016); chiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepi- 14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mento 12 giugno 2016); 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Par- 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei lamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamen- diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei la- to (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e voratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015); 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubbli- 15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ci (termine di recepimento 27 novembre 2018); 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al con- 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del trollo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revi- 19 aprile 2016); sioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepi- mento 17 giugno 2016); 16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni de- 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del gli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli (termine di recepimento 19 aprile 2016); articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di rece- direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/ pimento 19 aprile 2016); CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 di- 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli cembre 2014); Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti il- 20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del lecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il re- 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli golamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a 18 dicembre 2015); essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (ter- 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mine di recepimento 19 aprile 2016); 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione 21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepi- 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli mento 1º gennaio 2016); Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del mate- 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del riale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione 22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 mag- 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadi- gio 2016); — 7 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la colti- 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del vazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territo- 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che rio (senza termine di recepimento); modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, (termine di recepimento 3 luglio 2016); dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di recepimento 6 maggio 2015).”. paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepi- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 mento 29 novembre 2016); (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at- 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubbli- 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE cata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita: relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di ser- «Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative vizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In re- cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del lazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giu- europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti gno 2016); legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepi- 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del mento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezza- di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo ture a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non pre- 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 vedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle delegazione europea. società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modi- dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con com- fica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario petenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimen- esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Mini- to 15 agosto 2017); stri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu- sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in glio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’ammi- marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); nistrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concer- alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depo- deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti sitario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previ- 18 marzo 2016); sti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot- parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i de- tobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili creti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot- i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che tobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto ri- precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o guarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle di- rettive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni del traffico navale e d’informazione (termine di recepimento 18 novem- parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non bre 2015); intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esi- genza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costitu- 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del zione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazio- ni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); espressi entro venti giorni. 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di cia- modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo recepimento 31 dicembre 2015); può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che at- integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato tua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adot- tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei ca- tare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai pitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea (termine di recepimento 31 dicembre 2016); di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ot- che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislati- tobre 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2014/32/UE del vi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla portata dei contatori dell’acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); legge di delegazione europea. — 8 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dal- biliti dall’art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall’art. 20 la legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quin- della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro to comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni an- delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e che accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a materie infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrati- emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. ve sono determinate dalle regioni; 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen- e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già at- decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con tuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei depu- non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corri- tati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritra- spondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione smissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.” della direttiva o di altro atto modificato; «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attua- f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’art. 31 si tiene zione del diritto dell’Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega; a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra am- all’art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraver- all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture ammini- so le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di strative, secondo il principio della massima semplificazione dei proce- sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le dimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per e dei servizi; salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la ce- lerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti individuazione dei soggetti responsabili; per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdot- te le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimen- riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle to, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che ri- norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione guardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani ri- c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non spetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di rego- può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini lazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi italiani.”. dell’art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle mi- sure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pe- d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove sca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 è pubblicato decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409. le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei La direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzional- mente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alterna- La direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tiva all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammen- 93/12/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121. da per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codifica- previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti ta), è pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20. del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (Te- somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è previ- sto rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 28 ottobre sta per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi 2014, n. L 307. da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e La decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015, massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono deter- che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da minate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è pubbli- specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impon- cata nella G.U.U.E. 17 febbraio 2015, n. L 41. gono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legisla- La legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale tivi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione defini- e idrografici), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1960, n. 52. tiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, La legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idro- nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. carburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma conti- Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che ser- nentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e virono o furono destinate a commettere l’illecito amministrativo o il coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), è pubblicata nella Gaz- reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti sta- zetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194. — 9 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Con- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della venzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio conseguenti sanzioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1976), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, S.O. 2007, n. 261, S.O. La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della mare), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazio- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di pro- ne territoriale nella Comunità europea - INSPIRE ), è pubblicato nella cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini- Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O. strativi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della di- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protet- rettiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel te), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.. campo della politica per l’ambiente marino), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, Il decreto legislativo 3 marzo /03/2011, n. 28 (Attuazione della n. 28, S.O. direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle diretti- La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della ve 2001/77/CE e 2003/30/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto 28 marzo 2011, n. 71, S.O. finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto a New York il 29 luglio 1994), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 19 dicembre 1994, n. 295, S.O. della legge 4 giugno 2010, n. 96), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26. La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione dell’At- to finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disci- protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi pro- plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, tocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995), è pubblicata nella trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi- Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1999, n. 140, S.O. nistrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, Il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 (Attuazione della diret- nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore materia di energia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre di zolfo dei combustibili per uso marino), è pubblicato nella Gazzetta 2004, n. 215. Ufficiale 12 agosto 2014, n. 186. La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della di- ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale), è pubblicata nella rettiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. (Norme regolamentari relative all’applicazione della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l’adesione alla con- La legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato venzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima), è pubblicata istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1977, n. 305. protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), è pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del La legge 23 ottobre 2009, n. 157 (Ratifica ed esecuzione della Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno), è Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293. Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 no- Il testo dell’art. 29 del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133 (Mi- vembre 2009, n. 262. sure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbli- che, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emer- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della genza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, così recita: industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relati- va alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo «Art. 29 (Pianificazione strategica della portualità e della logi- aperto o sotterranee), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre stica). — 1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e 1996, n. 293, S.O. logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazio- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della ne alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica pro- portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è dotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettrici- adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro- tà), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O. posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strate- 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, gico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto n. 45, S.O. recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della di- dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamen- rettiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di tari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, monitoraggio e di informazione sul traffico navale), è pubblicato nella decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 1-bis. All’art. 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia am- le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve es- bientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, sere valutata, con priorità, la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «è S.O. n. 96. valutata con priorità la». — 10 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti 2) il Mare Adriatico; alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali pre- e) strategia per l’ambiente marino: strategia da sviluppare ed sentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli in- attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata confor- terventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, memente all’art. 7; corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e f) stato ambientale: stato generale dell’ambiente nelle acque dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l’inserimen- geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni to nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall’art. 13, commi 4, 5, 6 e 7 umane all’interno o all’esterno della zona considerata; del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazio- g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque mari- ni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramen- ne tale per cui le stesse preservano la diversità ecologica e la vitalità di to della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrin- tra l’Europa e l’Oriente.”. seche e tale per cui l’utilizzo dell’ambiente marino si svolge in modo La legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge, con sostenibile, salvaguardandone le potenzialità per gli usi e le attività delle modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale è definito in misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei de- pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocrati- scrittori qualitativi dell’allegato I; ca, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quan- produttive), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, titativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle n. 262, S.O. acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in Il decreto del Ministero della Marina mercantile 12 luglio 1989 (Di- relazione a ciascuna regione o sottoregione marina; sposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o ar- i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche indivi- cheologico) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1989, n. 175. duate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi; Note all’art. 1: l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso il Per i riferimenti normativi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, si rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provo- veda nelle note alle premesse. care effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi Note all’art. 3: marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, limitazioni alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle citato nelle note alle premesse, così recita: acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e ne riducano la funzione «Art. 3 (Definizioni ). — 1. Ai fini del presente decreto si appli- ricreativa e o, in generale, la compromissione dell’uso sostenibile dei cano le seguenti definizioni: beni e dei servizi marini; a) acque marine: m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che 1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali, fino ai confini sviluppo e dell’attuazione di strategie per l’ambiente marino; della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in confor- mità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accor- economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale di internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica; dell’ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in par- ticolare, la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la 2) acque costiere già definite nella parte terza del decreto regione costiera del Mediterraneo del 1995.”. legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fon- dali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell’am- Il testo dell’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, biente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra citato nelle note alle premesse, così recita: normativa nazionale di settore; «Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). — 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/ delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestio- geografici: ne delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, non- 1) Mar Baltico; ché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo 2) Oceano Atlantico nordorientale; dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 3) Mare Mediterraneo; di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del 4) Mar Nero; servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come deli- su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, mitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche se- all’entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello condo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le compo- Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previ- nenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici sto dall’art. 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell’am- per i vari settori di impiego dell’acqua. biente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); 3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazio- nale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono 1) il Mare Mediterraneo occidentale; stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, — 11 — 7-11-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 260 dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì ridu- che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politi- zioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle ca per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo marino) è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164. o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con Per i riferimenti normativi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, si le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiorna- veda nelle note alle premesse. mento dei canoni ha cadenza triennale. Per i riferimenti normativi della legge 27 maggio 1999, n. 175, si 4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano econo- veda nelle note alle premesse. mico-finanziario di cui all’art. 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’art. 10, Note all’art. 8: comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/89/UE, si veda nelle per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. note alle premesse. 5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Con- Note all’art. 9: venzione e del relativo disciplinare. La Parte prima e la Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, sono rispettivamente così compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli dome- rubricate: stici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistri- «Parte prima disposizioni comuni e principi generali»; buzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residen- «Parte seconda procedure per la valutazione ambientale strategi- ze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende ca (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (via) e per l’auto- artigianali, commerciali e industriali. rizzazione integrata ambientale (IPPC)». 7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 marzo 2013, degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni me- n. 33, si veda nelle note alle premesse. desimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.”. 16G00215 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI dell’economia e delle finanze), sentito il Ministero della MINISTRI 23 settembre 2016. sanità (ora Ministero della salute); Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, com- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- ma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno nistri del 9 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Uf- 2014. ficiale n. 169 del 21 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo IL PRESIDENTE n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2014 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI la compartecipazione regionale all’I.V.A. nella misura del 58,57 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato Visto l’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, re- nel 2012, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto cante disposizioni in materia di federalismo fiscale; speciale e delle risorse UE; Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 feb- Visto l’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, braio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di fe- n. 95, che al comma 2, lettera a), prevede l’abrogazione deralismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei del comma 12 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali n. 549; all’imposta sul valore aggiunto, con l’aumento della com- Visto l’art. 9, comma 9, del decreto-legge 19 giugno partecipazione all’accisa sulle benzine e con l’aumento 2015, n. 78, che, nel rinviare all’anno 2017 i meccanismi dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF; di finanziamento delle funzioni regionali come discipli- Visto l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legisla- nati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha con- tivo che prevede l’istituzione di una compartecipazione fermato per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di ripartizio- delle regioni a statuto ordinario all’I.V.A.; ne della compartecipazione all’IVA come disciplinati dal Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabi- decreto legislativo n. 56 del 2000; lisce che la predetta quota di compartecipazione all’I.V.A. Considerata la necessità di procedere alla ripartizione è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio della compartecipazione all’IVA per l’anno 2014, rin- dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bi- viando al successivo decreto del Presidente del Consiglio lancio e della programmazione economica (ora Ministro dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, — 12 —