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Laws of Italy

Law No. 195 of 1976 amending and supplementing Act No. 1096 of 1971 regulating the seed sector

Made 1976-04-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge 20 april 1976 No. 195: Modifiche e integrazioni alla Legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, plant variety, packaging/labelling, vegetables/legumes, floriculture, internal trade, classification/declassification
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 1/16 LEGGE 20 aprile 1976, n. 195 Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera. (GU n.124 del 12-5-1976) Vigente al: 11-6-1976 Capo primo SEMENTI PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge. Art. 2. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie: I - categoria: di base; II - categoria: certificata; III - categoria: standard. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base. Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge. II. - Categoria certificata. a) Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche', per 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 2/16 quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge; b) tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. III. - Categoria standard. a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Art. 3. I prodotti sementieri appartenenti a varieta' iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle categorie di base, certificata e standard, previste dal precedente articolo 2. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta ad un cartellino che deve recare le indicazioni del nome ed indirizzo della ditta produttrice, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge. Il colore del cartellino e' bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Le sementi appartenenti alla categoria standard e le piccole confezioni di sementi della categoria "certificata" devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della categoria "certificata" e giallo scuro per quelle della categoria standard. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice. Art. 4. I registri di varieta' sono suddivisi: a) secondo le varieta', le cui sementi possono essere certificate 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 3/16 in quanto "sementi di base" o "sementi certificate", o controllate in quanto "sementi standard"; b) secondo le varieta', le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard". Art. 5. In conformita' alla direttiva delle Comunita' europee n. 458 del 29 settembre 1970, l'istituzione dei registri di varieta' per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge e' obbligatoria. Ai fini dell'iscrizione nei registri di varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard", possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le congiunzioni pratiche attinte durante la coltivazione. Per le stesse varieta', che sono notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970, non e' richiesto il mantenimento mediante selezione conservatrice. Art. 6. Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi" delle Comunita' europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', salvo che la coltura di tale varieta' possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varieta' o specie, oppure che detta varieta' non risulti distinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970. Art. 7. Dal 1 luglio 1977, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente articolo 6, puo' prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate". Art. 8. Gli imballaggi delle sementi delle categorie di "base" e "certificata", ad eccezione delle piccole confezioni, debbono essere chiusi ufficialmente in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. Nel caso in cui si debba procedere ad aperture e chiusure successive di imballaggi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data delle medesime e gli organismi che le hanno effettuate. Art. 9. Gli imballaggi di sementi della categoria standard ed i piccoli imballaggi della categoria "certificata" devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini. A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria "certificata", prodotte in 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 4/16 Italia, possono essere rilasciati cartellini ufficiali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni: 1) Normativa CEE. 2) Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi. 3) Numero di riferimento del lotto. 4) Categoria. Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Art. 10. Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Art. 11. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di "base" non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente articolo 10, per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il produttore deve garantire una determinata facolta' germinativa che, per la commercializzazione, deve essere indicata nel cartellino, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere indicato il numero di riferimento al lotto. Art. 12. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di "base" a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di "base", e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge. Art. 13. Le sementi delle specie elencate all'allegato n. 3 della presente legge, provenienti direttamente da sementi di "base" certificate in Italia e raccolte in un altro Stato delle Comunita' europee, od in un Paese terzo, possono essere certificate in Italia se sono state assoggettate, sui loro campi di produzione, ad una ispezione in loco per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, relativa alla coltura, e sempre che, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate. Le disposizioni del precedente comma sono altresi' applicabili alle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di "base" che rispondono, all'atto di un esame ufficiale, ai requisiti prescritti per le sementi di "base". Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunita' europee, e che: 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 5/16 a) per gli esami ufficiali delle varieta', offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri; b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri; c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identita', per il contrassegno e per il controllo; sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunita' europee. Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita' europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Art. 14. Nel caso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a causa di difficolta' generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale e' quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso e' di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti. Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di "base.", "certificata" e standard appartenenti a varieta' non iscritte ne' nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi" delle Comunita' europee, ne' nei "Registri nazionali". Art. 15. I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi standard devono: a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attivita'; b) tenere una contabilita' relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni; tale contabilita' deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi standard; c) tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dalla ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varieta' per le quali non e' prescritta una selezione conservatrice; d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni. L'obbligo di cui alla lettera c) e' applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori. Le operazioni di cui ai precedenti punti b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi. Art. 16. 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 6/16 Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo. Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potra' essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identita' e di purezza della varieta'. Art. 17. Le sementi standard delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, gia' confezionate prima dell'entrata in vigore della legge medesima, possono essere vendute o messe altrimenti in commercio entro un anno dalla sua entrata in vigore. Capo secondo MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DA FIORE E DA ORTO Art. 18. Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unita' di vendita (collo) puo' contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varieta', specie e generi diversi. Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione "bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore". Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varieta' o di diverse varieta', purche' siano osservate le norme sulla calibrazione. Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio"; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo. L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonche' quella del marchio ufficiale di controllo e' facoltativa. Art. 19. In deroga a quanto previsto dall'articolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purche' sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni: genere; specie; varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 7/16 secondo la varieta' od il colore) o, se necessaria, la menzione "miscuglio"; categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096. S'intendono in "stato di riposo vegetativo" anche gli organi riproduttivi che hanno gia' iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi. Capo terzo NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096 Art. 20. I primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti: "La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata: a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede; b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato; c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati". Il sesto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641". Art. 21. L'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento il ricorso all'assessorato regionale della agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni". 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 8/16 Art. 22. L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate. I produttori di sementi, sotto la loro responsabilita' possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purche' anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso". Art. 23. L'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonche' della varieta', dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantita', il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilita' con relativa data di determinazione. La germinabilita' non e' richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6. Le disposizioni di cui la precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1 luglio 1926, numero 1361. Nel caso di miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresi' indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio e' destinato, nonche' il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varieta'. Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilita'. Resta comunque fermo che: a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge; b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. La dichiarazione della germinabilita' non e' richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6. 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 9/16 Ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui e' stata eseguita la coltivazione. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovra' essere apposta sull'involucro e sui cartellini. Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso. E' fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. I miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonche' i nomi della specie e, se identificate, delle varieta', il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilita' e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo. Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. Il regolamento di esecuzione della presente legge determinera', per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione. A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo". Art. 24. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41". Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti: "Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11". 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 10/16 Art. 25. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto il seguente comma: "Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per la agricoltura e le foreste puo' altresi' autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 ne' nei cataloghi di varieta' delle Comunita' europee". Art. 26. Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' preceduto dai seguenti primo e secondo comma: "L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati". Art. 27. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonche' le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino". Allo stesso articolo 17 e' aggiunto il seguente ultimo comma: "In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organi che le hanno effettuate". Art. 28. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse". Al terzo comma dello stesso articolo 19 dopo le parole: "che la presiede," sono aggiunte le parole: "da tre tecnici designati dalle regioni,". Il quarto comma dello stesso articolo 19 e' sostituito dal seguente: "La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41". 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 11/16 L'ultimo comma del medesimo articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute". Art. 29. All'articolo 21 della, legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale". Art. 30. L'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varieta' nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varieta' iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi. L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo". Art. 31. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica sara' approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporra', tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo. Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto puo' essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA". Art. 32. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo". Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: "tre tecnici agricoli delle regioni". Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti: "I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 12/16 Art. 33. Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Art. 34. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, e' punito con la multa stabilita in misura proporzionale di L. 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a L. 100.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato". Art. 35. L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente". Art. 36. L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, puo' autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico. I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria". Art. 37. Il Governo e' delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche che potranno essere apportate alle direttive del consiglio delle Comunita' europee in vigore, limitatamente alle specie ed alle varieta' delle sementi. Art. 38. Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 13/16 n. 1096, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Art. 39. Le norme della presente legge valgono fino alla entrata in vigore delle norme che le regioni emaneranno a seguito dei decreti delegati di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Art. 40. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 aprile 1976 LEONE MORO - MARCORA STAMMATI - DONAT CATTIN - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO ALLEGATO 1 CARTELLINO UFFICIALE (articolo 3) per le sementi di base e le sementi certificate a) Indicazioni prescritte: 1) Normativa CEE; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) Mese ed anno della chiusura ufficiale; 4) Numero di riferimento del lotto; 5) Specie; 6) Varieta'; 7) Categoria; 8) Paese di produzione; 9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi. b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67. N. B. - E' sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni di cui alla lettera a) numeri 4, 5 e 6. ALLEGATO 2 CARTELLINO DEL PRODUTTORE (articolo 3) per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate" a) Indicazioni prescritte: 1) Normativa CEE; 2) Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio d'identificazione; 3) Mese ed anno della chiusura; per i piccoli imballaggi, anno della chiusura; 4) Specie; 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 14/16 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Numero di riferimento del responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard); 8) Numero di riferimento al lotto certificato (per i piccoli imballaggi di sementi della categoria "certificata"); 9) Paese di produzione (esclusi i piccoli imballaggi); 10) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dei semi dichiarato (esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 gr); 11) Le indicazioni prescritte dall'articolo 13 del regolamento di applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non previste ai punti precedenti; b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono (esclusi i piccoli imballaggi): mm 110 x 67. Cartellino ufficiale per sementi di generazioni precedenti a quelle di "base" (articolo 12). a) Indicazioni prescritte: 1) Normativa CEE; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) Numero di riferimento del lotto; 4) Specie; 5) Varieta'; 6) La dicitura "sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti alle sementi della categoria "sementi certificate". b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67. ALLEGATO 3 ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI "REGISTRI DI VARIETA'" E' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE. Allium cepa L. Cipolla Allim porrum L. Porro Anthriscus cerefolium Hoffm. Cerfoglio Apium graveolens L. Sedano Asparagus officinalis L. Asparago Beta vulgaris L. var. cycla (L) Bietola da coste Ulrich Beta vulgaris L. var. esculenta L. Bietola da orto Brassica oleracea L. var. acephala Cavolo laciniato DC. subvar. laciniata L. Brassica oleracea L. convar. botrytis Cavolfiore (L.) Alef. var. botrytis Brassica oleracea L. convar. botrytis Cavolo broccolo (L.) Alef. var. italica Plenck Brassica oleracea L. var. bullata Cavolo di Bruxelles subvar. gemmifera DC. Brassica oleracea L. var. bullata DC Cavolo verza e var. sabauda L. Brassica oleracea L. var. capitata L. Cavolo cappuccio bianco f. alba DC. Brassica oleracea L. var. capitata L. Cavolo cappuccio rosso f. rubra (L.) Thell Brassica oleracea L. var. gongy- Cavolo rapa lodes L. Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell Rapa primaverile Rapa autunnale Capsicum annuum L. Peperone Cichorium endivia L. Indivia riccia e scarola 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 15/16 Cichorium intybus L. var. foliosum Cicoria Bisch. Citrullus vulgaris L. Anguria Cucumis melo L. Melone Cucumis sativus L. Cetriolo - cetriolino Cucurbita pepo L. Zucchino Daucus carota L. sap. sativus Carota (Hoffm.) Hayek Foeniculum vulgare P. Mill. Finocchio Lactuca sativa L. Lattuga Petroselinum hortense Hoffm. Prezzemolo Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L. Fagiolo Pisum sativum L. (escl. P. arvense L.) Pisello Raphanus sativus L. Ravanello Scorzonera hispanica L. Scorzonera Solanum lycopersicum L. (Lycoper- Pomodoro sicum esculentum Mill.) Solanum melongena L. Melanzana Spinacia oleracea L. Spinacio Valerianella Locusta (L.) Betcke (v. Valeriana olitoria Polt.) Vicia faba major L. Fava da orto ALLEGATO 4 CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti: a) devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente; b) le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie; c) lo stato colturale del campo di produzione nonche' lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identita' e della purezza varietale nonche' dello stato sanitario; d) le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti: A) specie di Beta e Brassica: 1) rispetto a fonti di polline estraneo che puo' provocare una notevole degradazione delle varieta' della specie di Beta e Brassica: a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . m 1.000 b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . m 600 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che puo' incrociarsi con varieta' delle specie Beta e Brassica: a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . m 500 b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . m 300 B) altre specie: 1) rispetto a fonti di polline estraneo che puo' provocare una notevole degradazione di varieta' di altre specie risultanti da impollinazione incrociata: 11/1/2020 *** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 16/16 a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . m 500 b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . m 300 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che puo' incrociarsi con varieta' di altre specie risultanti da impollinazione incrociata: a) per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . m 300 b) per le sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . m 100 Tali distanze possono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile: e) la presenza di malattia e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata soltanto nella misura piu' limitata possibile.

Law No. 195 of 1976 amending and supplementing Act No. 1096 of 1971 regulating the seed sector · Nelum