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Laws of Italy

Law-Decree 22 March 2021, n. 42. Urgent measures on health regulations in the field of food safety

Made 2021-03-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto-Legge 22 marzo 2021 , n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
beverages, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. — 1 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7224-3-2021 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 42 . Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di mo dificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legi slativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti set tori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot tata nella riunione del 19 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole ali mentari e forestali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislati vo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»; b) alla lettera c) , le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni». Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente de creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari co della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle ri sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi slazione vigente. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 2021 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Con siglio dei ministri CARTABIA, Ministro della giustizia SPERANZA, Ministro della sa lute PATUANELLI, Ministro delle politiche agricole alimen tari e forestali Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 21G00048

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