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Laws of Italy

Law 28 January 1994, n. 84 Reorganization of port legislation

Made 1994-01-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale.
Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Sea
Keywords
harbour, classification/declassification, legal proceedings/administrative proceedings

Where to read it

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  1. 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 1/20 LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale. (GU n.28 del 4-2-1994 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 19-2-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. 2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato. Art. 2. (Organizzazioni portuali, autorita' portuali e autorita' marittime) 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes sive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. 2. Sono autorita' portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6. 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione. 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 2/20 Art. 3. (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto. Art. 4. (Classificazione dei porti) 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. 3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti; b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 3/20 competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5. Art. 5. (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale) 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, pre via intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla regione. 5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. 6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III. 8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorita' portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 4/20 rispettivi statuti. Le autorita' portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorita' portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento. Art. 6. (Autorita' portuale) 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attivita' esercitate nell'ambito portuale, anche in riferiemnto alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attivita'; b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. 3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato. 4. Il controllo di leggittimita' sulla gestione dell'autorita' portuale e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dell'autorita' portuale mediante gara pubblica. 6. Le autorita' portuali non possono in alcun caso, ne' direttamente ne' attraverso la costituzione o la partecipazione in societa' esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e di ogni altra attivita' strettamente 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 5/20 connessa. 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. 8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1 gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi. Art. 7. (Organi dell'autorita' portuale) 1. Sono organi dell'autorita' portuale: a) il presidente; b) il comitato portuale; c) il segretario generale; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'autorita' e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora: a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera a); c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. 4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 6/20 nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto. Art. 8. (Presidente dell'autorita' portuale) 1. Il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorita' portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo. 3. Il presidente dell'autorita' portuale: a) presiede il comitato portuale; b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale; c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale; d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa; e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessini di cui all'articolo 6, comma 5; f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo; h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle rela tive norme di attuazione; i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3; l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 7/20 cui all'articolo 17; m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale, e provvede, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate. Art. 9. (Comitato portuale) 1. Il comitato portuale e' composto: a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede; b) dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente; c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze; d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; f) dal presidente della provincia o da un suo delegato; g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati; h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato; i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 16 e 18, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari e degli autotrasportatori operanti nell'ambito del porto, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria; l) da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, designati, con elezione a scrutinio segreto con voto singolo, dai lavoratori stessi. 2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, non si procede alla nomina dei relativi componenti. In tale caso, il comitato e' comunque regolarmente costituito. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il comitato portuale: a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati; b) adotta il piano regolatore portuale; c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5; 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 8/20 f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i); g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3; h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale; i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano; l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10; m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23. 4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'. 5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti. Art. 10. (Segretariato generale) 1. Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. 2. Il segretario generale e' nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. 3. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. 4. Il segretario generale: a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa; b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' portuale; c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale; d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato portuale; f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa; g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali; h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 9/20 2. 5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo. 6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico operativa e' di diritto privato ed e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre supplementi, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 3. Il collegio dei revisori dei conti: a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione; c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri. Art. 12. (Vigilanza sull'autorita' portuale) 1. L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico operativa; c) alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5. 3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive. Art. 13. (Risorse finanziare delle autorita' portuali) 1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite: a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita' portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine; b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 10/20 c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni; d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; e) da entrate diverse. 2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. Art. 14. (Competenze dell'autorita' marittima) 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. Art. 15. (Commissioni consultive) 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorita' portuale, dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l), e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati dalle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli 16 e 18, nonche' da tre rappresentanti eletti dai lavoratori delle imprese operanti in porto; la commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita' portuale, ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. 2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 16. (Operazioni portuali) 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 11/20 portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. Art. 17. (Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale) 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 12/20 2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto. 3. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci delle associazioni esclusivamente le imprese operanti nel porto. Le associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui all'articolo 16, nonche' di svolgere attivita' di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le associazioni sono soggette al controllo delle commissioni regionali per l'impiego anche avvalendosi dei poteri dell'Ispettorato del lavoro, sull'osservanza, nella fornitura di mere prestazioni di lavoro svolte in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, delle condizioni previste dalla presente legge e dai contatti ed accordi collettivi applicabili, nonche' sulle condizioni igieniche e di sicurezza in cui operano i lavoratori in tal modo impiegati. 4. Sono organi delle associazioni di cui al comma 2 e, a norma dello statuto, ne regolano l'attivita': a) l'assemblea dei soci; b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci; c) il direttore, nominato dal comitato. 5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorita' nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16, nonche' i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impiegati presso imprese. Art. 18. (Concessione di aree e banchine) 1. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima' danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali nonche' di attivita' relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 13/20 spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. Art. 19. (Autonomie funzionali) 1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attivita' produttiva con personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attivita' produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attivita' industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse. Art. 20. (Trasformazione in societa' delle organizzazioni portuali) 1. I presidenti delle autorita' portuali, all'atto della nomina, sono altresi' preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali. Contestualmente cessano dalle 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 14/20 loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni. 2. I presidenti delle autorita' portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, nonche' un esperto in materia societaria, nominato dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno in entrata in vigore della presente legge, e delle autorita' portuali successivamente a tale data. 3. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dal loro insediamento se il primo termine e' piu' breve, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono: a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione; b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate; c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime. 4. Fino alla data di cui il comma 3 i presidenti assicurano la continuita' della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti alle organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti. 5. L'amministrazione dei beni demaniali, gia' attribuita alle organizzazioni portuali, e' trasferita alle autorita' portuali, non appena insediate, nella cui circoscrizione territoriale i beni insistono. 6. Le autorita' portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarita' dei beni e nella totalita' dei rapporti attivi e passivi. 7. Nei porti sedi di organizzazioni portuali, ove non si costituisca, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'autorita' portuale, le funzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono esercitate dall'autorita' marittima. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Art. 21. (Trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali) 1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano: a) in una societa', secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) ovvero, in una societa', secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una societa' o una cooperativa per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una societa' o 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 15/20 una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro. 2. Le societa' o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative costituite dalla societa' di cui al comma 1, lettera b), debbono avere separati bilanci, una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 3. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. Art. 22. (Agevolazioni fiscali) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile. Art. 23. (Disposizioni in materia di personale) 1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie a gruppi portuali, transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21. 2. Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorita' portuale, risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorita' portuali. 3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 16/20 risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma. 4. Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale. 5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria. 6. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, concedono alle societa' ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea dei lavoratori di cui al comma 3. Art. 24. (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro) 1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero gia' posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme. 2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unita' sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni. 3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 17/20 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanita', un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali. 4. Ai lavoratori gia' cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno 1994. 6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58. Art. 25. (Norme assistenziali) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze e del tesoro, imporre a carico degli speditori e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed e' devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269. 2. La gestione speciale di cui al comma 1 e' amministrata dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale. 3. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente. 4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 18/20 vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonche' l'amministrazione e la contabilita' della gestione di cui al comma 1. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269. Art. 26. (Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali) 1. Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1. 4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature. 6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 27. (Norme transitorie e abrogative) 1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre. 3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della seguente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attivita' coerente 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 19/20 con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui e' affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 18. 5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonche' di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire da quelli esigibili dal 1 gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1991. 6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti. 7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato. 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresi' abrogati, a partire dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108; 109; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro primo titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. Art. 28 Copertura finanziaria 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. 2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1. 4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 2/13/2018 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie generale/originario 20/20 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 5. Il gettito della tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio 1994. Per i porti ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. 7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. 8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7. 9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 29. (Interventi vari) 1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unita' di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione. 3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO

Law 28 January 1994, n. 84 Reorganization of port legislation · Nelum