Implementation of Legislative Decree No. 531 implementing EEC Directive No. 91/493/CEE on sanitary rules for the production and trade of fishery products,as per changes introduced by Directive 92/48/CE laying down the minimum hygene rules applicable to fishery products caught on board of certain vessels
Made 1998-07-29 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, international trade, fish products
- Categories
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29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 175 TEST! COORDINATI E AGGIORNATI Testo aFornato del decreto lemslativo 30 dicembre 1992, n. 53 , recante: <<Attuazione de a direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodott1 della pesca, tenuto conto delle modificbe apPortate dalla direttiva 92/48/CEE cbe sta bilisce le norme ig1eniche minime apPlicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune nav1». AVYERTENZE: II testo aggiomato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero della sanita ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto legislativo, integrate con le modifiche appor tate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto legislativo stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell' 11 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, inter venute successivamente: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, recante modifica zioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commer cializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 288 dell'll dicembre 1995; legge 16 luglio 1997, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 167 del 19 luglio 1997; decreto 31 dicembre 1996 concemente modificazioni all'alle gato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modi ficazioni, in attuazione della direttiva 95 /71 /CE in materia di produ zione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1996. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e /attime, esclusi i mammiferi acquatici, le ranee gli ani mali acquatici oggetto di altre norme relative alla pro tezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati; b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dal l'uomo fino al momento della loro commercializza zione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattivita fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia com merciale catturati nel loro ambiente naturale e conser vati vivi per essere venduti piu tardi non sono conside rati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplice mente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentarne la taglia o il peso; c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente; d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conserva zione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione; e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sotto posti ad una operazione che ne abbia modificato l'inte grita anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc; f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essicca zione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti; g) conserva: il procedimento che consiste nel con fezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi e sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla tempe ratura alla quale il prodotto e destinato ad essere con servato; h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sotto posti ad un procedimento di congelazione con cui e stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18 °C, previa stabilizzazione ter mica; i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un conte nitore o altro materiale idoneo; /) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche; m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o piu acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto; n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromo bili nonche le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo; o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, conge lati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti; 55 29-7-1998 GAZZElTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 p) commercializzazione: la detenzione o l'esposi zione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mer cato ad esclusione della vendita al dettaglio e della ces sione diretta, sul mercato locale, di piccole quantita da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore; q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunita di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi; r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salma stra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marina tossico in quantita tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto; s) nave officina: la nave a bordo della quale i pro dotti della pesca sono sottoposti ad una o piu delle seguenti operazioni seguite da un preconf ezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109: sfilettatura, affettatura, spellatura, tritatura, congela zione o trasformazione; non sono considerate navi offi cina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonche quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo. Riferimenti normativi: II D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita dei prodotti alimentari» ed e stato pub blicato nella Gazzella Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Art. 3. Prescrizioni 1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti : a) sono stati: 1) catturati ed eventualmente manipolati per ii dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e ii taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalo gate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II; 2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformita dell'articolo 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cot tura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispet tare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, paragrafo 5 e nel capitolo IV, punto IV, para grafo 7, lettera a). Queste navi sono oggetto di una regi strazione specifica da parte delle autorita competenti; b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'al legato; c) sono stati manipolati e, eventualmente, precon fezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato. II servizio veterinario della unita sanitaria locale, puo autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, ii travaso alla ban china dei prodotti freschi della pesca in recipienti desti nati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'in grosso riconosciuti; d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'articolo 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato; e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato; f) sono muniti di un contrassegno di identifica zione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato; g) sono stati immagazzinati e trasportati in condi zioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capi tolo VIII dell'allegato. 2. Quando e possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata ii piu rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. 3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercia lizzati se rispondono ai seguenti requisiti: a) la macellazione deve essere effettuata in condi zioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macella zione, devono essere conservati refrigerati o congelati; b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere da c) a g). 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche i requisiti di cui al comma I, lettere da c) a g). Riferimenti normativi: II D.Lgs. 30 gennaio 1992, n. 530, reca: «Attuazione delle direttiva 91 /492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi» ed e stato pubblicato nella Gazzel/a Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supple mento ordinario. Art. 4. Prescrizioni per animali vivi l. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni piu idonee alla sopravvivenza. Art. 5. Divieti l. Non possono essere commercializzati seguenti prodotti: a) pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae; b) prodotti della pesca contenenti biotossine quali la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli. 56 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 2. Norme particolareggiate sulle specie oggetto del presente articolo e sui metodi di analisi saranno stabi lite con decreto del Ministro della sanita in conformita con le disposizioni adottate dalla Commissione delle Comunita europee. Art. 6. Autocontrol/o 1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'articolo 7 prendono tutte le misure necessarie affinche, in tutte le fasi della produ zione dei prodotti della pesca, siano osservate le dispo sizioni del presente decreto. 2. A tal fine dette persone procedono ad autocon trolli basati sui seguenti principi: a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati; b) definizione ed attuazione di metodi di sorve glianza e di controllo di detti punti critici; c) prelievo di campioni per analisi in un laborato rio riconosciuto dal Ministero della sanita, ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto; d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unita sanitaria locale competente per territorio. I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in parti colare, conservati durante un periodo di almeno due anni. 3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al com ma 2, lettera c), gli stabilimenti e le navi officina di cui all'articolo 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare ii laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi. I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed ii loro riconoscimento viene eff ettuato in base alla procedura dell'articolo 7. 4. II riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero del/a sanita. 5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1, evidenziano o fanno sospettare l'esi stenza di un rischio sanitario, ii servizio veterinario della unita sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. Sono fatte salve le misure previste dalf'art. 3, comma 4, def decreto /egislativo 30 gennaio 1993, n. 28. Riferimenti normativi: II D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle diret tive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zoo tecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applica bili negli scambi intracomunitari.» ed e stato pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario. II testo de! comma 4 dell'art. 3 de! sopra citato D.Lgs. e ii seguente: «4. Se esi ste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorita competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospen sione dell'autorizzazione.». Art. 7. Procedure di riconoscimento 1. Il Ministero della sanita riconosce l'idoneita degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso in base alla natura delle attivita esercitate o che si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita europee. 2. Il riconoscimento di idoneita delle navi officina e fatto di concerto con ii Ministero della marina mercan tile. 3. Al fine del riconoscimento di idoneita, i1 titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competent~ per terri~o rio istanza corredata dalla documentaz1one relat1va alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali pre visti dal presente decreto, unitamente al parere favore vole del servizio veterinario della unita sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanita. 4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione del l'istanza, la regione, dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanita dell'istanza, comprensiva del verbale di ispe zione, unitamente al parere di merito. 5. Sulla base degli atti istruttori, ii Ministero della sanita, entro novanta giorni dalla disponibilita della documentazione di cui ai comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia i1 riconosci mento di idoneita ed ii relativo numero CEE, oppure da comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi. 6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanita, la data prevista per ii completamento dei lavori d'adeguamento. 7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, ii Mini stro della sanita provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 8. // Ministero della sanita procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, al/a verifica dell'uniformita delle pro cedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali. 9. Le spese relative al/e veri.fiche effettuate dal Mini stero della sanita di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalita stabilite con provvedimento def Ministero della sanita. 10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ii Ministro della sanita indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3. 57 29-7-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 11. 11 Ministro della sanita, tenuto conto delle risul tanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi 5, 7 e 8 se i requisiti richiesti non sono piu soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabili menti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste. 12. 11 riconoscimento di idoneita degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato ave si inizi ad esercitare una attivita diversa da quella per la quale e stato rilasciato ii riconoscimento. 12-bis. II Ministero de/la sanita puo concedere ii rico noscimento provvisorio di idoneita su richiesta de/l'inte ressato, accompagnata da copia de/l'istanza di riconosci mento presentata ai sensi de/ comma 3 e da copia de/ parere favorevole de/ servizio veterinario de/l'unita sani taria locale ad essa a/legato. Art. 8. Deroghe 1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanita in conf or mita alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezza tura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni paste al capitolo IX dell'alle gato, beneficiare del termine supplementare di adegua mento indicato nell'istanza di deroga che non puo supe rare ii 31 dicembre 1997. Detti stabilimenti, navi offi cina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nel l'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel docu mento di accompagnamento o sulle etichette dei pro dotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga. 2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso di cui al comma 1 deb bona comunque assicurare che i prodotti da essi prove nienti soddisfino le norme igieniche del presente decreto. 3. 11 Ministero della sanita pubblichera, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la lista degli stabili menti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui e stata concessa la deroga di cui al comma 1. 4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della marina mercantile in conformita alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 6222031 del 23 novembre 1992 e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare del termine supple mentare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga e non superare ii 31 dicembre 1995. 5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti collettivi per le aste di cui al comma 1, devono curare di presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 nei tempi necessari prima della scadenza della deroga. Art. 9. Vigilanza e control/o sanitario 1. II Ministero della sanita, ii Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unita sanitarie locali e le capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto. 2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti e subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unita sanitarie locali competenti per ter ritorio. 3. II servizio veterinario della unita sanitaria locale, di concerto con le capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un con trollo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condi zioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformita a quanta prescritto dall'allegato. 4. II servizio veterinario della unita sanitaria locale competente per territorio assicura: l'ispezione degli stabilimenti di cui all'articolo 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare: a) ii rispetto delle condizioni di riconoscimento; b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca; c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonche l'igiene del personale; d) la corretta applicazione dei bolli; ii controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste; la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione. 5. II servizio veterinario della unita sanitaria locale competente per territorio esegue ii controllo dei pro dotti della pesca anteriormente alla loro commercializ zazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collet tivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono ido nei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformita a quanta previsto al capitolo V dell'allegato. 6. Le modalita del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanita in conf ormita a decisioni della Comunita econormca europea. 7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbio logici secondo le modalita ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V. Art. 10. Control/i da parte de/la Commissione de/le Comunita europee 1. Esperti della Commissione delle Comunita euro pee possono procedere a controlli sugli impianti nazio nali; in particolare possono controllare se gli stabili menti, le navi officina, i mercati all'ingrosso e gli 58 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 175 impianti collettivi per le aste riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente decreto e segnatamente quelle dell'allegato. Art. 11. Controlli interni 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonche a/le misure di salvaguardia da applicare da parte dell'autorita sanitaria competente, si app/icano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. Riferimenti normativi: Peril titolo del D.Lgs. del 30 gennaio 1993, n. 28, vedi ai rife rimenti normativi dell'art. 6. Art. 12. Controlli all'importazione 1. L'importazione di prodotti de/la pesca e eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 2. In attesa che la Commissione delle Comunita euro pee stabilisca le condizioni particolari per l'importa zione di prodotti della pesca valgono le norme attual mente vigenti. 3. 11 Ministro della sanita attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunita ai sensi del comma 2. Riferimenti normativi: II D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e intro dotti nella Comunita europea.» ed e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario. Art. 13. Misure transitorie 1. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste in possesso di rego lare autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e che abbiano presentato apposita istanza in conformita all'articolo 7 entro novanta giorni da tale data, possono continuare la propria attivita fino al riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. Art. 14. 1. I servizi veterinari del Ministero della sanita e quelli delle regioni e delle provincie autonome coope rano reciprocamente per l'adempimento degli obblighi comunitari con particolare riguardo alla programma zione ed alla pianificazione veterinaria anche attraverso lo scambio di dati e notizie e l'eventuale concertazione. 2. I servizi veterinari di cui al comma 1 anche al fine di un organico controllo del territorio, sono strutturati in maniera omogenea esplicando le funzioni di compe tenza anche nei campi della sanita animate, del con trollo dei prodotti di origine animate e destinati agli animali, dell'igiene degli allevamenti e dell'ambiente. Art. 15. Sanzioni ed abrogazioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e punito con la sanzione pecuniaria ammini strativa consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni a sessanta milioni. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 e punito con la sanzione pecuniaria ammi nistrativa da lire due milioni a dodici milioni. ALLEGATO Capitola I DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI I. Condizioni generali di igiene app/icabili ai prodotti de/la pesca a bordo de/le navi da pesca. 1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conser vazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potr~bbero trasmettere alle der rate proprieta nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilita e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca. 2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei pro dotti della pesca devono essere perfettamente puliti e in particolare non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina. 3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il prima possibile all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualita o alla salubrita dei prodotti. 4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizza zione di strumenti pungenti e tollerata per lo sposta mento di pesci di grande taglia o per quelli che compor tano un rischio di ferimento peril manipolatore, purche le carni dei prodotti in questione non siano danneg giate. 5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il piu rapida mente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tut tavia per le navi da pesca in cui la refrigerazione non e 59 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per piu di otto ore. 6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizza zione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione. 7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere eff ettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita. 8. Quando i pesci sono decapitati e/ o eviscerati a bordo tali operazioni devono essere eff ettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondan temente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati. 9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in con tatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rive stiti con un materiale impermeabile imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfetta mente puliti. 10. II personale addetto alle operazioni di manipola zione dei prodotti della pesca e tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti. II. Condizioni supplementari di igiene applicabili a/le navi da pesca. 1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle tem perature prescritte dal presente decreto. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riser vati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati. 2. II rivestimento interno delle stive e delle cisterne e stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso e costi tuito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana. 3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca. 4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei pro dotti devono poterne assicurare ii mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare con sentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in per fette condizioni di pulizia. 5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procedera a una disinfezione o all'eliminazione di insetti e roditori. 6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca. 7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3. Nel caso di congelazione in salamoia, que st'ultima non deve costituire una fonte di contamina zione per i pesci. 8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti: a) le cisterne devono disporre di installazioni ade guate per poter essere riempite di acqua di mare e per ii relativo scarico, nonche di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura omogenea; b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della temperatura, la cui sonda e posta nella parte di cisterna in cui la tempe ratura e piu elevata; c) ii funzionamento del sistema di cisterne o di contenitore deve assicurare un grado di refrigerazione che possa far raggiungere i 3°C alla massa di pesci e acqua di mare al piu tardi sei ore dopo ii carico e 0°C al piu tardi dopo sedici ore; d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i conteni tori debbono essere completamente svuotati e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per ii loro riempimento deve essere utiliz zata dell'acqua di mare pulita; e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, l'indica zione della data e del numero della cisterna. Tali regi strazioni debbono essere tenute costantemente a dispo sizione dell'autorita preposta al controllo. 9. Ai fini del controllo l'autorita competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati conf orme mente ai punti 7 e 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amovibili e che non eser citano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare refrigerata. 10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare che i pro dotti della pesca vengano lavorati e manipolati da per sone che potrebbero contaminarli sino a quando non sara dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La sorveglianza medica di queste persone e disciplinata dalla legislazione nazio nale in vigore nello Stato membro interessato. 60 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 175 III. Requisiti in materia di costruzione e di attrezzature de/le navi officina. 1. Le navi officina devono disporre almeno: a) di una zona di raccolta riservata all'imbarco dei prodotti della pesca, progettata e suddivisa in reparti di dimensioni sufficienti in modo da pater sepa rare una serie di carichi. La zona di raccolta ed i suoi elementi smontabili devono essere facili da pulire. Essa deve essere progettata in modo da proteggere i prodotti dall'azione del sole o delle intemperie nonche da qua lunque fonte di insudiciamento o di contaminazione; b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti di lavoro conforme alle norme d'igiene; c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare le preparazioni e trasforma zioni dei prodotti della pesca in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti; d) di reparti destinati alla conservazione dei pro dotti finiti di dimensioni sufficienti, progettati in modo da pater essere facilmente puliti. Se a bordo funziona un'unita di trattamento dei rifiuti, una stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali sottopro dotti; e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di confezionamento, separato dai locali adi biti alla preparazione ed alla trasformazione dei pro dotti; f) di attrezzature speciali per evacuare diretta mente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in un recipiente a tenuta stagna riservato a tal fine, i rifiuti e i prodotti della pesca non idonei al consumo umano. Se tali rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere disinf ettati, devono es sere previsti locali separati, adibiti a tal fine; g) di un impianto che consenta l'approvvigiona mento di acqua potabile ai sensi del decreto del Presi dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concer nente la qualita delle acque destinate al consumo umano o di acqua di mare pulita sotto pressione. La bocca di pompaggio dell'acqua di mare deve essere situata in modo che la qualita dell'acqua pompata non possa essere alterata dal rigetto in mare delle acque reflue, dei rifiuti e dell'acqua di raffreddamento dei motori; h) di un adeguato numero di spogliatoi, lavabi e latrine; queste ultime senza accesso diretto ai locali in cui sono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia nonche di asciugamani che soddisfino le esigenze in materia di igiene; i rubinetti dei lavabi non devono pater essere azionati a mano. 2. Nei reparti in cui si procede alla preparazione e alla trasformazione o congelazione/surgelazione dei prodotti della pesca sono necessari: a) un pavimento che sia nel contempo antisdruc ciolevole e facile da pulire e da disinfettare, dotato di dispositivi che agevolino l'evacuazione delle acque. Le strutture e gli apparecchi fissati al suolo devono essere muniti di ombrinali di dimensioni sufficienti ad impe dire che vengano ostruiti con residui di pesce e ad age volare lo scolo delle acque; b) pareti e soffitto facili da pulire, in particolare per quanta riguarda le tubature e i canali o condotti elettrici che Ii attraversano; c) circuiti idraulici disposti o protetti in modo da evitare che un'eventuale fuga d'olio contamini i pro dotti della pesca; d) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori; e) un'illuminazione sufficiente; f) dispositivi per la pulizia e la disinf ezione degli utensili, delle attrezzature e degli impianti; g) dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani i cui rubinetti non devono essere azionati a mano, forniti di asciugamani da usarsi una sola volta. 3. I dispositivi e gli utensili di lavoro come ad esem pio tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasporta tori, macchine per l'eviscerazione, la sfilettatura, ecc. devono essere realizzati in materiali resistenti alla cor rosione dell'acqua di mare, facili da pulire e da disinfet tare ed essere in buono stato di manutenzione. 4. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre: a) di installazioni con capacita frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura con forme alle disposizioni del presente decreto; b) di installazioni con capacita frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzinaggio ad una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto. Le stive di magazzi naggio devono essere munite di un termog-rafo facil mente leggibile. IV. Norme igieniche per la manipo/azione e la conserva zione dei prodotti de/la pesca a bordo. 1. A bordo della nave officina deve esservi una per sona qualificata, responsabile dell'applicazione delle buone pratiche di fabbricazione dei prodotti della pesca. Essa deve essere investita dell'autorita necessaria a far rispettare le disposizioni stabilite dal presente decreto. Inoltre, tiene a disposizione degli agenti addetti al controllo il programma d'ispezione e di veri fica dei punti critici applicato a bordo, un registro nel quale sono annotate le sue osservazioni nonche le regi strazioni termiche eventualmente richieste. 2. Le norme igieniche generali applicabili ai locali e alle attrezzature sono quelle stabilite al capitolo III, punto II, parte A, del presente allegato. 61 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 3. Le norme igieniche generali applicahili al perso nale sono quelle stahilite al capitolo III, punto II, parte B, del presente allegato. 4. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfi lettatura devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stahilite al capitolo IV, punti 1.2, 1.3 e 1.4 del presente allegato. 5. Le operazioni di trasformazione dei prodotti de/la pesca effettuate a bordo devono essere rea/izzate in ottemperanza a/le norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti II, 2) e 3); /Ve V def presente a/legato. 6. II confezionamento e l'imhallaggio dei prodotti della pesca a hordo devono essere realizzati in ottempe ranza alle norme igieniche stahilite al capitolo VI del presente allegato. 7. La conservazione dei prodotti della pesca a hordo deve essere effettuata in ottemperanza alle norme igie niche stahilite al capitolo VIII, punti 1 e 2, del presente allegato. Capitolo II NORME APPLICABILI DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO 1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di sca rico e di sharco devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in huono stato di manu tenzione e di pulizia. 2. Occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sharco; si deve, in particolare, provvedere a che: lo scarico e lo sharco siano effettuati rapida mente; prodotti della pesca siano posti immediata mente in un amhiente protetto alla temperatura appro priata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto ii ghiaccio nei mezzi di trasporto, nei locali di magazzinaggio o di vendita o in uno stahili mento; non vengano utilizzate attrezzature ne si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti com mestihili dei prodotti della pesca. 3. Le parti di impianti collettivi per le aste e di mer cati all'ingrosso in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita devono: a) essere coperte e avere pareti facili da pulire; b) avere un pavimento in materiale impermeahile, facile da lavare e da disinf ettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e avere un disposi tivo per l'evacuazione igienica delle acque reflue; c) essere provviste di installazioni sanitarie con un numero sufficiente di lavahi e latrine a sciacquone. I lavahi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonche di asciugamani da usare una sola volta; d) essere sufficientemente illuminate per agevo lare l'esame dei prodotti della pesca di cui al capitolo V; e) non essere utilizzate ad altri fini durante l'espo sizione o il deposito dei prodotti della pesca; non devono circolarvi veicoli emittenti gas di scarico che possono influire negativamente sulla qualita dei pro dotti della pesca, ne accedervi animali indesiderahili; f) essere regolarmente pulite, almeno dopo ogni vendita; ogni qualvolta vengono utilizzate, le casse devono essere pulite e sciacquate all'interno ed all'e sterno con acqua potahile o con acqua di mare pulita; se necessario, occorre procedere ad una disinf ezione; g) essere provviste di cartelli hen visihili con divieto di fumare, sputare, here e mangiare; h) poter essere chiuse e mantenute chiuse qualora l'autorita competente lo ritenga necessario; i) disporre di un impianto di approvvigionamento d'acqua che soddisfi le condizioni del capitolo III, punto 1.7 del presente allegato; j) disporre di speciali contenitori a tenuta stagna in materiale resistente alla corrosione per collocarvi i prodotti della pesca non destinati al consumo umano; k) qualora non dispongano di propri locali in loco o nelle immediate vicinanze, disporre in funzione dei quantitativi esposti per la vendita, di un locale suffi cientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso dell'autorita competente, e del materiale necessario all'esercizio dei controlli. 4. Una volta sharcati o eventualmente dopo la prima vendita, i prodotti della pesca devono essere immedia tamente inoltrati al luogo di destinazione, nelle condi zioni stahilite dal capitolo VIII del presente allegato. 5. Tuttavia, se non sono soddisfatte le condizioni fis sate al punto 4, i mercati in cui i prodotti della pesca sono eventualmente depositati, prima di essere esposti per la vendita o dopo la vendita e in attesa di essere inoltrati al luogo di destinazione, devono disporre di depositi isotermici di capacita sufficiente, conf ormi ai requisiti di cui al capitolo III, punto 1.3 del presente allegato. In questo caso, i prodotti della pesca devono essere conservati ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente. 6. Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II eccettuato ii punto BJ.a) del presente allegato si applicano «mutatis mutandis» ai mercati in cui i pro dotti della pesca sono esposti per la vendita o deposi tati. 7. I mercati all'ingrosso in cui sono esposti alla ven dita o depositati i prodotti della pesca sono soggetti alle stesse disposizioni previste nel presente capitolo, ai punti 3 e 5 e alle disposizioni del capitolo III, punti 1.4, 1.10 e 1.11 del presente allegato. Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II del presente allegato si applicano «mutatis mutandis» ai mercati all'ingrosso. 62 29-7-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 175 Capitolo III REQUISITI GENERALI DEGLI STABILIMENTI A TERRA I. Requisiti generali in materia di locali e attrezzature. Gli stabilimenti devono avere almeno: 1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per poter esercitare le attivita professionali in condizioni igieni che appropriate. Essi devono essere progettati e dispo sti in modo da evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e da separare nettamente il settore pulito da quello insudiciato; 2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti considerati: a) un pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque o munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque; b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resi stenti ed impermeabili; c) un soffitto facile da pulire; d) porte in materiale inalterabile, facile da pulire; e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori; f) un'illuminazione sufficiente; g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di asciuga mani da usare una sola volta; h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti; 3) nei depositi isotermici in cui sono conservati prodotti della pesca: quanto disposto al punto 2), lettere a), b), c), d) edf); se del caso, un impianto frigorifero sufficien temente potente da garantire il mantenimento dei pro dotti nelle condizioni termiche previste dal presente decreto; 4) dispositivi appropriati di protezione contro ani mali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc); 5) dispositivi e utensili di lavoro (ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori e coltelli) in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare; 6) contenitori speciali a perfetta tenuta, in mate riale resistente alla corrosione, per collocarvi i prodotti non destinati al consumo umano e un locale adibito al deposito di questi contenitori, qualora essi non siano scaricati almeno alla fine di ogni giorno di lavoro; 7) un impianto che fornisca acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o, se del caso, acqua di mare pulita o depurata mediante un sistema appropriato, sotto pres sione e in quantita sufficiente; tuttavia, in via eccezio nale, e autorizzato un impianto di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raf freddamento di impianti frigoriferi a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di con taminazione dei prodotti. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere hen distinte da quelle utiliz zate per l'acqua potabile o per l'acqua di mare pulita; 8) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme vigenti; 9) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonche di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti dei lavabi non devono essere azionati a mano; 10) un locale sufficientemente attrezzato che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantita di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente; 11) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfe zione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impon gono la pulizia e la disinf ezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorita competente; 12) negli stabilimenti in cui sono tenuti animali vivi, ad esempio crostacei e pesci un impianto che garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza, ali mentato con acqua di qualita tale da non trasmettere agli animali sostanze od organismi nocivi. II. Norme igieniche generali. A. Norme igieniche generali per locali e attrezzature. 1. I pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi nonche le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere tenuti in condi zioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evi tare possibili contaminazioni dei prodotti. 2. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfet tanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possono essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti. 3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti della pesca. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione simultanea o in momenti diversi di altri prodotti alimentari, previa autorizza zione dell'autorita competente. 4. L'uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Pre sidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di acqua di mare pulita e d'obbligo in qualsiasi caso; tutta 63 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 175 via in via eccezionale, e autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincen dio e il raffreddamento di impianti a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di con taminazione dei prodotti. 5. I detersivi, i disinfettanti e sostanze simili devono essere autorizzati dall'autorita competente e utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature e sui prodotti. B. Norme igieniche generali peril personale. 1. 11 personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare: a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonche copricapi puliti che raccolgano completa mente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione di prodotti della pesca soggetti a contaminazione; b) ii personale addetto alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti della pesca deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro; le ferite alle mani devono essere coperte da una medicazione stagna; c) e vietato fumare, sputare, here e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti della pesca. 2. 11 datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la lavorazione e la manipola zione dei prodotti della pesca alle persone che potreb bero contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attivita. All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavora zione e alla manipolazione dei prodotti della pesca sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione o, per i Paesi terzi, dalle garanzie particolari che saranno stabilite secondo la procedura comunitaria. Capitolo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MANIPOLAZIONE DEi PRODOTTI DELLA PESCA NEG LI ST ABILIMENTI A TERRA I. Disposizioni per i prodottifreschi. 1. Se non vengono distribuiti, spediti preparati o tra sformati immediatamente dopo essere arrivati nello stabilimento, i prodotti refrigerati non confezionati devono essere conservati o esposti sotto il ghiaccio nel deposito isotermico dello stabilimento. Va reimmesso ghiaccio ogni qualvolta sia necessario; il ghiaccio utiliz zato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi, che ven gono conservati puliti e in buono stato di manuten zione. I prodotti freschi preconfezionati devono essere refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffredda mento meccanico che permetta di ottenere condizioni di temperatura analoghe. 2. Le operazioni come la decapitazione e l'eviscera zione, qualora non siano state effettuate a bordo, devono essere effettuate in condizioni igieniche soddi sfacenti. I prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua potabile o con acqua di mare pulita subito dopo tali operazioni. 3. Le operazioni come la sflilettatura e l'affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contami nazione o l'insudiciamento dei filetti e delle trance ed eseguite in un luogo diverso da quello in cui hanno luogo la decapitazione e l'eviscerazione. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro piu de/ tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalle contaminazioni tramite imballaggio ade guato. 4. Le viscere e le parti che possono costituire un peri colo per la salute pubblica sono separate e tenute distanti dai prodotti destinati al consumo umano. 5. I contenitori utilizzati per la loro distribuzione o la conservazione di prodotti della pesca freschi devono essere costruiti in modo da garantire la protezione dei prodotti dalla contaminazione e la loro conservazione in condizioni igieniche soddisfacenti e, in particolare, da agevolare l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. 6. In mancanza di dispositivi speciali per la loro eva cuazione continua, i rifiuti devono essere posti in reci pienti a perfetta tenuta muniti di coperchio e facili da pulire e da disinfettare. I rifiuti non devono accumu larsi nei locali di lavoro. Essi devono essere rimossi e trasportati continuamente oppure ogni volta che i con tenitori sono pieni e almeno al termine di ogni giornata di lavoro nei contenitori o nel locale separato di cui al capitolo III, punto 1.6 del presente allegato. I recipienti, i contenitori c/ o ii locale riservati ai rifiuti devono essere accuratamente puliti e, se del caso, disinfettati dopo ogni utilizzazione. I rifiuti depositati non devono costituire una fonte di contaminazione per lo stabili mento o di disturbo per la zona circostante. II. Disposizioni per i prodotti conge/ati. 1. Gli impianti devono avere almeno: a) installazioni con capacita frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura ai livelli fissati nel presente decreto; b) installazioni con capacita f rigorifera in grado di mantenere prodotti nei locali di magazzinaggio ad una temperatura non superiore a quelle previste dal presente decreto, qualunque sia la temperatura esterna. Tuttavia tenendo conto delle necessita tecniche legate al metodo di congelazione e di manutenzione di questi prodotti per i pesci interi congelati in salamoia e desti 64 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 175 nati alla fabbricazione di conserve, temperature piu ele vate di quelle previste dal presente decreto, comunque non superiori a - 9 °C, possono essere tollerate. 2. I prodotti freschi da congelare o surgelare devono soddisfare i requisiti previsti nel punto 1 del presente capitol 0. 3. I locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo facilmente leggibile. L'elemento sensi bile del termometro deve essere posto nella zona in cui la temperatura e la piu elevata. I grafici delle registra zioni devono essere tenuti a disposizione delle autorita di controllo almeno per la durata di conservazione del prodotto. III. Disposizioni per i prodotti decongelati. Gli stabilimenti che procedono alla decongelazione devono rispettare le condizioni seguenti: 1) i prodotti della pesca devono essere decongelati nel rispetto di condizioni igieniche appropriate. Occorre evitare possibilita di contaminazione e provve dere ad un'efficace evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Durante la decongelazione, la tempera, t~ra dei prodotti non deve aumentare in misura ecces s1va; 2) una volta decongelati, i prodotti devono essere manipolati rispettando le condizioni stabilite dal pre sente decreto; qualora vengano sottoposti ad opera zioni di preparazione o di trasformazione, queste devono essere eseguite al piu presto. Se sono immessi direttamente sul mercato, deve figurare sull'imballag gio un'indicazione chiaramente visibile concernente lo stato decongelato del pesce, in conformita al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. IV. Disposizioni per i prodotti trasformati. l. I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasfor mare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti L II e III de! presente capitolo. 2. Gli eventuali trattamenti praticati, destinati a ini bire lo sviluppo di microrganismi patogeni o che costi tuiscono un elemento importante per garantire la con servazione del prodotto, devono essere scientificamente riconosciuti: se il trattamento viene praticato su pro dotti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, che non abbiano formato oggetto di una stabu lazione o di una purificazione, esso deve essere appro vato secondo la procedura comunitaria entro un ter mine di quattro mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di uno Stato membro. 11 responsabile dello stabilimento deve tenere un regi stro con i trattamenti praticati. Occorre, in funzione del tipo di trattamento applicato, registrare e control lare i tempi e la temperatura <lei trattamenti termici, il tenore di sale, il pH, il tenore di acqua. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorita competente per un periodo almeno uguale a quello di conservazione del prodotto. 3. I prodotti la cui conservazione e garantita soltanto per un periodo limitato successivo ad un trattamento quale la salagione, l'affumicamento, l'essiccazione o la marinatura devono recare, sull'imballaggio, una scritta chiaramente visibile nella quale devono figurare le con dizioni di magazzinaggio, in conformita del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Devono essere inol tre rispettate le disposizioni seguenti: 4. Conserve. Nel caso della fabbricazione di prodotti della pesca sottoposti a sterilizzazione in recipienti ermeticamente chiusi, occorre badare a che: a) l'acqua utilizzata per la preparazione delle con serve sia potabile; b) il trattamento termico sia conforme ad un cor retto procedimento definito in base a criteri importanti quali il tempo di riscaldamento, la temperatura, il riem pimento, la dimensione del recipiente, ecc., di cui va tenuta debita registrazione. 11 trattamento deve essere in grado di distruggere o rendere inattivi gli organismi patogeni nonche le spore dei microrganismi patogeni. L'impianto di riscaldamento deve essere dotato di dispositivi di controllo per verificare che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento termico adeguato. A seguito del trattamento termico, i reci pienti devono essere raffreddati con acqua potabile, salvo la presenza di eventuali additivi chimici utilizzati secondo buona tecnica industriale per contrastare la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori; c) il fabbricante esegua controlli supplementari per sondaggio per accertarsi che i prodotti trasfor mati abbiano subito un trattamento termico idoneo mediante: prove d'incubazione: l'incubazione dura sette giorni a 37 °C o dieci giorni a 35 °C o qualsiasi altra combinazione equivalente; l'esame microbiologico del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in altro laboratorio riconosciuto; d) dalla produzione giornaliera vengano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica. Devono essere previste a tale scopo attrezza ture idonee per l'esame di sezioni perpendicolari delle aggraffature dei recipienti chiusi; e) venganc eseguiti controlli per accertare che i recipienti non siano danneggiati; f) su tutti i recipienti sottoposti ad un trattamento termico in circostanze praticamente identiche venga apposto un contrassegno per identificare il lotto, con formemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 5. Affumicamento. Le operazioni di affumicatura devono essere realiz zate in un locale separato o in un luogo particolare munito se necessario di un sistema di ventilazione atto ad evitare che i fumi e il calore della combustione si 65 29-7-1998 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 175 propaghino negli altri locali e luoghi in cui vengono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca. a) I materiali utilizzati per la produzione di fumo per l'affumicamento del pesce devono essere immagaz zinati in un luogo discosto dal reparto di fumigazione e utilizzati in modo da non contaminare i prodotti. b) I materiali utilizzati per la produzione di fumo mediante combustione di legno dipinto, verniciato, incollato o trattato con conservanti devono essere vie tati. c) Una volta affumicati, i prodotti, prima di essere confezionati, devono essere rapidamente raffreddati alla temperatura richiesta per la loro conservazione. 6. Salagione. a) Le operazioni di salagione devono essere ese guite in luoghi diversi e sufficientemente discosti da quelli in cui si eseguono le altre operazioni. b) II sale utilizzato per la preparazione dei pro dotti della pesca deve essere pulito e conservato in modo da evitare possibili contaminazioni. Non deve essere riutilizzato. c) I recipienti di salatura devono essere costruiti in modo da proteggere i prodotti della pesca dalla con taminazione durante l'intero processo di salagione. d) I recipienti e i reparti di salatura devono essere puliti prima di tale operazione. 7. Prodotti di crostacei e molluschi cotti. La cottura di crostacei e di molluschi deve essere eff ettuata come segue: a) dopo ogni operazione di cottura si procede al raffreddamento rapido dei prodotti, utilizzando a tale scopo acqua potabile o acqua di mare pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio di fusione; b) la sgusciatura deve essere effettuata in condi zioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani e tutti i piani di lavoro devono essere puliti con cura, nel caso invece di operazioni meccaniche le macchine devono essere pulite a intervalli frequenti e disinfettate dopo ogni giorno di lavoro. Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere immediatamente congelati o refrigerati ad una temperatura che impedisca lo sviluppo di agenti patogeni e conservati in locali appositi; c) il fabbricante deve effettuare regolarmente con trolli microbiologici della sua produzione, rispettando le norme che saranno stabilite conformemente al capi tolo V, punto 4, del presente allegato. 8. Polpa di pesce. La polpa di pesce ottenuta mediante separazione meccanica delle lische deve essere elaborata nelle seguenti condizioni: a) la spinatura deve essere effettuata senza indu gio dopo la sfilettatura utilizzando materie prime prive di intestini, se vengono utilizzati pesci interi, occorre prima eviscerarli e lavarli; b) le macchine utilizzate devono essere pulite ad intervalli frequenti e comunque almeno ogni due ore; c) una volta elaborata, la polpa deve essere, al piu presto possibile, congelata o incorporata in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabiliz zante. V. Disposizioni relative ai parassiti. 1. Durante la produzione e prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca e l'asportazione dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci che presentano manifestatamente paras siti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. Le modalita del con trollo sono adottate secondo la procedura comunitaria. 2. I pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 destinati ad essere consumati tal quali devono inoltre essere sot toposti ad un trattamento di congelazione a tempera tura pari o inferiore a 20 °C all'interno del pesce per almeno 24 ore, trattamento che deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito. 3. I pesci e prodotti ittici seguenti sono soggetti alle condizioni di cui al punto 2: a) i pesci che vanno consumati crudi o pratica mente crudi, come le aringhe giovani (maatje); b) le specie seguenti se devono essere sottoposte ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del pesce e inferiore a 60 °C: aringhe, sgombri, sbratti, salmoni selvatici dell'Atlantico e del Pacifico; c) le aringhe marinate e/o salate se ii trattamento praticato non garantisce l'inattivazione delle larve di nematodi. L'elenco suddetto puo essere modificato sulla scorta di dati scientifici, secondo la procedura comunitaria. Secondo la stessa procedura sono fissati i criteri che consentono di definire i trattamenti conside rati sufficienti o insufficienti per distruggere i nema todi. 4. I produttori devono accertare che i pesci e i pro dotti ittici di cui al punto 3 o le materie prime destinate alla loro preparazione abbiano subito, prima di essere immessi al consumo, il trattamento di cui al punto 2. 66 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 5. I prodotti della pesca di cui al punto 3 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del fabbricante che indichi il tratta mento al quale sono stati sottoposti. Capitolo V CONTROLLO SANITARIO E SORVEGLIANZA DELLE DISPOSIZIONI DI PRODUZIONE I. Sorveglianza generale. Le autorita competenti 1st1tmscono un sistema di controllo e di sorveglianza per verificare se le disposi zioni del presente decreto vengono rispettate. Tale sistema comprendera in particolare: 1) un controllo dei pescherecci, fermo restando che tale controllo potra essere effettuato al rientro in porto; 2) un controllo delle condizioni di sbarco e di prima vendita; 3) un'ispezione degli stabilimenti a intervalli rego lari, in particolare per accertare: a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento; b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca; c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonche l'igiene del personale; d) la corretta applicazione dei bolli; 4) un controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste; 5) la verifica delle condizioni di conservazione e di trasporto. II. Disposizioni specifiche. I. Controlli organolettici. Fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, ogni lotto di prodotti della pesca deve essere presentato per verifica all'auto rita competente al momento dello sbarco o anterior mente alla prima vendita per verificare se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale verifica consiste in un esame organolettico effettuato mediante campio natura. I prodotti della pesca che rispettano, circa le condizioni di freschezza, le norme comuni di commer cializzazione fissate in applicazione dell'art. 2 del rego lamento (CEE) n. 3796/81 sono considerati conformi ai requisiti organolettici richiesti per il rispetto del pre sente decreto. Per i prodotti della pesca che non sono oggetto di un'armonizzazione nell'ambito del regola mento (CEE) n. 3796/81, la Commissione puo even tualmente fissare requisiti organolettici specifici. L'e same organolettico e ripetuto dopo la prima vendita dei prodotti della pesca se si e constatato che i requisiti del citato regolamento non sono rispettati o qualora lo si ritenga necessario. Dopo la prima vendita i prodotti della pesca devono soddisfare almeno i requisiti minimi di freschezza stabiliti in applicazione del regolamento sopra citato. Qualora dall'esam~ organolettico risulti che non sono idonei al consumo umano, saranno presi provvedimenti affinche i prodotti della pesca in que stione vengano ritirati dal mercato e denaturati in modo da essere resi impropri al consumo umano. Se l'e same organolettico fa sorgere dubbi sulla freschezza dei prodotti della pesca, si puo ricorrere ai controlli chi mici o microbiologici. 2. Controlli parassitologici. Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci che pre sentano manifestamente parassit.i e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. Le modalita di controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria. 3. Controlli chimici. A. Si prelevano campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per controllare i parametri seguenti: a) ABVT (azoto basico volatile totale) e TMA-N (trimetilamina azoto): i valori di questi parametri devono essere precisati per categorie di specie secondo la procedura comunitaria; b) !stamina: si prelevano da ciascun lotto nove campioni, per i quali: il tenore medio non deve superare 100 ppm; due campioni possono avere un tenore supe riore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm; nessun campione deve avere un tenore supe riore a 200 ppm. Questi valori limite si applicano unicamente a pesci de/le seguenti Jamiglie: Scombridae, Clupeidae, Engrauli dae e Coryphaenidae. Tuttavia i pesci di queste famiglie che abbiano subito un trattamento di maturazione enzi matica in salamoia possono presentare tenori di ista mina piu elevati che non possono tuttavia superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientifica mente riconosciuti, quale, ad esempio, il metodo di cro matografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC). B. Contaminanti presenti nell'ambiente acquatico. Fatta salva la regolamentazione comunitaria in materia di protezione e di gestione delle acque, soprat tutto per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente acquatico, i prodotti della pesca non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantita tali che l'assorbi mento alimentare calcolato sia superiore alla dose gior naliera o settimanale ammissibile per l'uomo. Il Mini stero della sanita elabora un piano di sorveglianza per controllare il livello di contaminazione dei prodotti della pesca ad opera dei contaminanti. 67 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generate - n. 175 C. I metodi di analisi da utilizzare per i1 controllo dei criteri chimici, nonche i piani di campionamento e i livelli da rispettare per quanta riguarda i criteri chimici, sono quelli adottati dalla Comunita. 4. Controlli microbiologici. Ove sia necessario per la tutela della salute umana, dovranno essere fissati, conformemente alla procedura comunitaria, criteri microbiologici comprendenti piani di campionamento e metodi di analisi. Capitola VI lMBALLAGGIO 1. Le operazioni di imballaggio devono essere eff et tuate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contami nati. 2. I materiali di imballaggio ed i prodotti che pos sono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in partico lare devono essere: tali da non alterare le caratteristiche organolet tiche delle preparazioni e dei prodotti della pesca; tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana; sufficientemente solidi da garantire una prote zione efficace dei prodotti della pesca. 3. I materiali di imballaggio non possono essere riuti lizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinf ezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati per i prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permet tere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. 4. Prima di essere utilizzati, i materiali di imballaggio devono essere immagazzinati in un settore separato dal reparto di produzione e protetti in modo da non essere insudiciati o contaminati. Capitola VII Identificazione Fatte salve le disposizioni def decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ii bollo o i documenti di accom pagnamento devono permettere, ai fini di eventuali con trolli, di risalire all'origine dei prodotti de/la pesca com mercializzati. A tale scopo sulla confezione o, nel caso di prodotti non confezionati, sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni: ii paese di spedizione indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola; per i paesi de/la Comunita tali sono: B-DK-D-EL-E-F-IRL-I-L-NL-AT-P FI-SE- UK; l'identificazione de/lo stabilimento, mercato ittico all'ingrosso, impianto collettivo per le aste o de/la nave officina per mezzo de/ numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui al capitolo I, punto II, 7, per mezzo de/ numero di identificazione de/la nave; una de/le sigle seguenti: CE - EC - EG - EK EF-EY. Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile da/l'e sterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ul tima. Capitola VIII CONSERVAZIONE E TRASPORTO 1. Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle temperature stabi lite dal presente decrcto, e precisamente: i prodotti della pesca freschi o decongelati non che i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, alla temperatura del ghiaccio in fusione; i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve ad una temperatura stabile di -18 °C, o infe riore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3 °C al massimo, durante il trasporto; i prodotti trasformati alle temperature indicate dal fabbricante, oppure qualora le circostanze lo esi gano, fissate secondo la procedura comunitaria. 2. Allorche i prodotti della pesca congelati sono tra sportati da un deposito frigorifero verso uno stabili mento autorizzato per essere decongelati fin dal loro arrivo al fine di essere preparati o trasformati e la distanza da percorrere e breve, ossia non supera 50 km o un'ora di tragitto, l'autorita competente puo accor dare una deroga alle condizioni di cui al punto 1, secondo trattino. 3. I prodotti non possono essere depositati o traspor tati con altri prodotti che possano pregiudicarne la salubrita o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione soddisfacente. 4. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possono essere rispettate le temperature stabilite dal presente decreto. Se per refri gerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre provve dere a che l'acqua di fusione del ghiaccio venga eva cuata onde evitare che rimanga a contatto con i pro dotti. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare. 5. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che 68 29-7-1998 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 un'accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti della pesca non saranno contaminati. 6. E vietato trasportare i prodotti della pesca in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfettato. 7. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca · immessi vivi sul mercato non devono avere effetti nega tivi su tali prodotti. Capitolo IX PUNTI DELL'ALLEGATO CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DEROGHE E CONDIZIONI EVENTUAL MENTE APPLICABILI IN CASO DI DEROGA Capitolo 1, parte III 1, del/'al/egato. l. Punto la): a condizione chc i prodotti siano al riparo dal sole, dalle intemperie e da qualsiasi fonte di insudiciamento o di contaminazione. 2. Punto le): a condizione che sia evitata una conta minazione dei prodotti. 3. Punto Id) prima fase: a condizione che i prodotti finiti siano conservati a bordo alle condizioni di tempe ratura richieste. 4. Punto lg) ultima fase: a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dalle acque reflue, dai rifiuti o dall'acqua di raffreddamento dei motori. 5. Punto lh): a condizione che il personale che mani pola i prodotti della pesca possa lavarsi le mani, dopo essersi servito delle latrine. 6. Punto 2a): a condizione che i pavimenti siano puliti e disinfettati in modo adeguato. 7. Punti 2b), c) e d). 8. Punto 2g) per quanto concerne i rubinetti e gli asciugamani. 9. Punto 3: a condizione che i dispositivi e gli utensili di lavoro siano mantenuti in buono stato. Capitolo II del/'a/legato. 10. Punto 3a): a condizione che le pareti siano tenute pulite. 11. Pun to 3b): a condizione che i pavimenti vengano puliti dopo ciascuna vendita. 12. Punto 3c) prima fase. 13. Punto 3e): veicoli emittenti gas di scarico: a con dizione che i prodotti contaminati dai gas di scarico siano ritirati dal mercato. 14. Punto 3j): a condizione che i prodotti non desti nati al consumo umano non possano contaminare i prodotti della pesca o esservi mescolati. 15. Punto 3k). 16. Punto 7): nella misura in cui questo punto si richiama al punto 3 dello stesso capitolo e al punto 10 del capitolo III, sezione I. Capitolo IIL parte I, del/'allegato. 17. Punto 1: a condizione che i prodotti finiti non pos sano essere contaminati dalle materie prime o dai rifiuti. 18. Punto 2a): a condizione che il pavimento sia debi• tamente pulito e disinfettato. 19. Punto 2b): a condizione che le pareti siano tenute pulite. 20. Punto 2c): a condizione che il soffitto non sia fonte di contaminazione. 21. Punto 2d). 22. Punto 2e): a condizione che i prodotti non siano alterati o contaminati dai vapori. 23. Punto 2g): a condizione che il personale abbia a disposizione i mezzi necessari per lavarsi le mani. 24. Punto 3. 25. Punto 5: per quanto riguarda i materiali resistenti alla corrosione, a condizione che siano tenuti puliti i dispositivi e gli utensili di lavoro. 26. Punto 6: a condizione che i prodotti non possono essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi. 27. Punto 10. Capitolo IV de/l'allegato. 28. Parte I, punto 1: per quanto concerne l'obbligo di conservare i prodotti nel deposito isotermico dello sta l>ilimento a condizione che i prodotti siano rimessi sotto ghiaccio, se necessario, per un periodo non supe riore a dodici ore o che possano essere messi in un deposito isotermico non appartenente allo stabilimento ma situato in prossimita dello stesso. 29. Parte I, punto 6: per quanto concerne l'obbligo di porre i rifiuti in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dai rifiuti o dai loro scarichi. 30. Parte IV, punto 5, primo comma: a condizione che sianc prese tutte le precauzioai atte ad evitare che i prodotti della pesca in fase di preparazione o conservati siano danneggiati dai fumi. 31. Parte IV, punto 6a): a condizione che i prodotti della pesca in fase di preparazione o di conservazione non siano danneggiati dalle operazioni di salatura. Riferimenti normativi: II D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concemente la qualita delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 del!a legge 16 aprile 1987, n. 183», ed e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, supplemento ordinario. Peril titolo de! D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 109, vedi riferi menti normativi all'art. 2. Per ii titolo del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 530, vedi rife rimenti normativi all'art. 3. 98A3858 69