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Laws of Italy

Decree on the characteristics and conditions to be fulfilled for the purpose of inclusion in the national catalogue of agricultural and vegetable species: implementation of Commission Directive 2011/68/EU

Made 2011-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 20 luglio 2011: Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant variety, seeds/planting material, certification, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 DECRETO 20 luglio 2011 Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011. (11A13602) (GU n. 244 del 19-10-2011 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003; Vista la direttiva 2011/68/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole e di ortaggi; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2011/68/UE; 2 Decreta: Art. 1 L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato della direttiva 2011/68/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE». Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Roma, 20 luglio 2011 Il Ministro: Romano Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 3

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