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Laws of Italy

Decree on the certification of ear marks intended for the identification and registration of bovines

Made 2002-05-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock
Keywords
cattle, marking/identification, certification

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. DECRETO 28 maggio 2002 Certificazione di conformita' delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini. (GU n. 270 del 18-11-2002) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2001 di modifica degli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2001 di modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441; Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in particolare l'art. 3, comma 5; Decreta: Art. 1. 1. I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale tenuto dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, devono presentare un'attestazione ufficiale in corso di validita' rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle 0rove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche; resta ferma la facolta' del Ministero della salute, di sottoporre le marche auricolari in questione a perizia tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva conformita' alle caratteristiche tecniche sopra richiamate. 2. L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i fornitori gia' iscritti nel citato elenco ufficiale e contestualmente alla presentazione della domanda per coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nel predetto elenco; in mancanza, i fornitori gia' iscritti sono esclusi dall'elenco ufficiale e le nuove domande d'inserimento respinte. Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232

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