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Laws of Italy

Decree on procedures related to control of marketing of fish products, pursuant to Ministerial Decree of 10 November 2011

Made 2011-12-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 28 dicembre 2011 : Procedure e modalita' attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Regolamento(CE) n. 1224/09.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
fish products, internal trade, inspection, registration, food safety and quality

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Text

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  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 dicembre 2011 Procedure e modalita' attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09. (GU n.11 del 14-1-2012) IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»; Visto il Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; Visto il Regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visto in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, che prevede che le procedure e le modalita' attuative degli adempimenti ivi recati vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 citato in premessa, il presente decreto individua le procedure e le modalita' attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 2. Con il presente decreto sono adottati, altresi', i modelli cartacei dei documenti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dello stesso decreto ministeriale 10 novembre 2011. Art. 2 Definizioni Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, ai fini del presente decreto si intende per: a) «denominazione commerciale»: denominazione in lingua italiana di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002 come successivamente modificato; b) «denominazione scientifica»: denominazione latina di genere e specie del prodotto di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002; c) «codice FAO alfa3»: codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca); d) «zona geografica di cattura»: Geographical Sub Area (GSA), tra quelle definite nella Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2. Art. 3 Suddivisione in partite Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonche' numero progressivo per anno solare riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001). Art. 4 Registrazione Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformita' all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 sono tenuti a registrarsi, accedendo all'apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalita' individuate nell'Allegato «A» del presente decreto, inserendo le informazioni ivi indicate. Art. 5 Dichiarazioni di assunzione in carico 1. La dichiarazione di assunzione in carico in formato cartaceo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformita' al modello di cui all'Allegato «B» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorita' marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico. 2. Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Dichiarazioni di assunzione in carico». Art. 6 Note di vendita 1. La nota di vendita in carico in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformita' al modello di cui all'Allegato «C» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorita' marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco. 2. Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella nota di vendita devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Note di vendita». Art. 7 Documento di trasporto Il documento di trasporto di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformita' al modello di cui all'Allegato «D» al presente decreto e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorita' marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco. Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. Roma, 28 dicembre 2011 Il direttore generale: Abate Allegato A REGISTRAZIONE Gli operatori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011, devono effettuare la registrazione accedendo all'apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/09 prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it. I servizi predisposti nell'area riservata saranno accessibili solo dopo il perfezionamento del processo di registrazione. Al fine di attivare la procedura iniziale di registrazione l'operatore deve: inserire il proprio cognome ed il proprio nome; indicare un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni; - creare un codice identificativo dell'utente; creare una password; se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento d'identita'; se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nonche' copia elettronica di un valido documento d'identita' del legale rappresentante; prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Al termine della procedura iniziale di registrazione sara' inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato un collegamento di accesso attraverso il quale l'operatore potra' portare a termine la registrazione mediante l'inserimento delle seguenti informazioni: se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza; se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di costituzione, forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e nome del legale rappresentante, nonche' luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza dello stesso. Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverra' attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sara' comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso. In caso di esito negativo della verifica dei dati trasmessi, l'Amministrazione procedera' all'annullamento della registrazione ed alla cancellazione dei dati inseriti, dandone comunicazione al medesimo indirizzo di posta elettronica. L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare ogni ulteriore controllo idoneo a garantire la corrispondenza, la correttezza, la veridicita' e l'aggiornamento delle informazioni inserite ai fini della procedura descritta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli operatori saranno raccolti e gestiti a cura della societa' S.I.N. S.p.A., per conto della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e dalla prima utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura potra' utilizzare tali dati per le finalita' connesse alle attivita' di controllo della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Reg. (CE) 1224/09, del Reg. (UE) 404/11, nonche' delle altre norme comunitarie e nazionali vigenti in materia. L'operatore registrato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Parte di provvedimento in formato grafico

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