Decree of the Prime Minister amending the list of species that may be hunted contained in article 18, paragraph 1 of Act No. 157 of 11 February 1992
Made 1997-03-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, birds, protection of species, biodiversity
Where to read it
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Text
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D.P.C.M. 21 marzo 1997 Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. (G.U. n°98 Serie Generale del 29/04/1997). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed, in particolare, il comma 3, primo periodo, dell’art. 18, che prevede il recepimento dei nuovi elenchi comunitari delle specie cacciabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare l’allegato II; Vista la direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, che ha escluso dall’allegato II/2 della citata direttiva 79/409/CEE la specie "Pittima reale" (Limosa limosa), inserendovi, nel contempo, la ghiandaia (Garrulus glandarius), la gazza (Pica pica) e la cornacchia (Corvus corone); Considerato che l’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, relativo all’elenco delle specie cacciabili, ne ricomprende alcune non menzionate nell’allegato II della citata direttiva n. 79/409; Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°76 del 1° aprile 1994, le specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs) sono già state escluse dall’elenco delle specie cacciabili; Ritenuto di dover completare l’adeguamento dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 alla normativa comunitaria; Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente; DECRETA Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l’elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come indicato nell’art. 2. Art. 2 Sono escluse dall’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer Montanus); passera oltremontana (Passer Domesticus), colino della virginia (Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugilegus); taccola (Corvus monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima reale (Limosa limosa). Art. 3 Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 marzo 1997