Decree of the President of the Republic 8 November 1991, n. 435. Approval of the Regulation for the safety of navigation and human life at sea
Made 1991-11-08 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Sea
- Keywords
- certification, classification/declassification, early warning system, enforcement/compliance, fishing vessel, harbour, hazardous substances, innovation, inspection, marine pollution, navigation, oil, authorization/permit, procedural matters, protection of environment, registration, pollution control
- Categories
- energy
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C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E Supplemento ordinario 41/a "G4zzett4 UjJlcitde., n. 17 tkl 22 geltlUlio 1992 - Serie g111ert1U Spedizlom, In abbonamento postale - Gruppo I ( 70% J GAZZETTA UFFICIAI~ DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 22 gennaio 1992 SI PUIILICA TUTTI I GIORNI NOI FESTIVI DIREZIONi E REO~ PRESSO Il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA • lfflCIO PllBIUCAZIONE U6GI E DKIIETI • VIA AIUUIA li - NIN aA AIIIIINISTIAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POUGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA omo STATO • PIAZZA G. VEtltll IO • otlN IOIIA - CEfflAllllO 15111 N. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435. Approvazione del regolamento per la sicurezza della naviga zione e della vita umana in mare. C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22·1·1992 Supplemento ordinario alla GAZZE1T A UFFICIALE Serie grnerale • n. 17 SOMMARIO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435. Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Pag. 9 REGOLAMENTO Libro I - DISPOSIZIONI GENERALI. Titolo I - Disposizioni preliminari. Capitolo I - Applicabilità del regolamento: Art. I - Denominazioni e definizioni . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 • Limiti e modalità di applicazione del regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art 3 • Aumento di passeggeri • Estensione di navigazione Art. 4 • Navi ad uso privato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 • Esclusioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . Art. 6 • Navi con caratteristiche nuove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. · 7 • Riparazioni, modifiche e trasformazioni . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Art. 8 • EquivaleDZA: ........................•.....•.......... Art 9 • Esenzioni . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . Art. 10 • Norme varie ................................ · ....... . Capitolo II - Tipi e destinazioni delle navi: Art. Il • Tipi di navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12 • Specie di navigazione .................................. . Art. 13 • Abilitazione di una nave a determinati servizi Art. 14 • Viaggi oltre i limiti di abilitazione . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . Art. 15 - Tipo approvato .........................•............ Art. 16 • Prove di navigazione . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Titolo II - Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione Capitolo I - Visite ed accertamenti: Art. 17 • Tipi di visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18 • Esecuzione delle visite Art. 19 • Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20 - Visite nei porti esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . , . . . . • . . . . Art. 21 • Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità ........ . Art. 22 - Visite iniziali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23 - Visita iniziale per la navigabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Art. 24 - Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi apparati motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Art. 25 - Visite periodiche e visite intermedie ...........•....•.......... Art. 26 • Visite periodiche ai galleggianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27 - Visite occasionali Art. 28 - Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, disi,ositivi e materiali . . . . . . . .. Art. 29 - Accertamenti per le annotazioni di sicurezza .................... . Art. 30 - Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed elTJCienza dei servizi di bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pag. 10 » 15 » 16 » 17 » 17 » 17 » 18 » 18 » 19 » 19 » 20 » 20 » 21 » 23 » 23 » 23 » 24 » 24 » 25 » 25 » 25 » 26 » 27 » 28 » 28 » 28 » 28 » 29 » 29 » 30 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 31 • Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili . . Art. 32 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite . . Art. 33 - Controlli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34 - Controllo speciale a navi nucleari ........ . Art. 35 - Piani da presentare alla commissione di visita . Capitolo II - Docunumti relativi alla sicurezza della navigazione: Art. 36 - Certificati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37 - Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri . . . . . . . . . . . . . Art. 38 - Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico Art. 39 - Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare . Art. 40 - Rapporto di sicurezza per le navi nucleari Art. 41 - Manuale di esercizio per le navi nucleari ............... . Art. 42 - Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico Art. 43 - Oggetto del certificato di esenzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44 - Oggetto del certificato di idoneità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45 - Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri Art. 46 - Oggetto delle annotazioni di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47 - Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite penodiche Art. 48 • Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza Art. 49 - Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza . Art. 50 - Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati . . . . . . . . . . Art. 51 - Modelli dei certificati ........................... . Art. 52 - Affissione a bordo dei certificati .................... . Art. 53 - Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati . Art. 54 • Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera Art. 55 - Dichiarazione di «tipo approvato» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ubro Il - CoSTRUZIONE E SISTEMAZIONI DELLA NAVE. Titolo I - Scafo e relative sistemazioni da alles1imento. Capitolo I - Robustezza strutturale e compartimentazione dello scafo; stabilità della nave: Art. 56 - Robustezza strutturale Art. 57 - Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri .. Art. 58 • Paratie stagne . . . . . . . . . . . . . . Art. 59 - Doppio fondo . . . . . . . . . . . . . . Art. 60 - Stabilità delia nave allo stato integro Art. 61 - Stabilità in allagamento . Art. 62 - Prova di stabilità . . . . . . . . . Art. 63 - Istruzioni sulla stabilità. . . . . . Art. 64 - Dispensa dalla prova di stabilità Capitolo li - Bordo libero: Art. 65 - Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo Art. 66 - Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale ............................................ . Art. 67 - Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico . Art. 68 • Draghe e bettoline portafango ............................. . Art. 69 - Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero Capitolo JJI - Sistemazioni varie di allestimento dello scafo: Art. 70 - Mezzi di governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71 - Armamento marinaresco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72 - Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verncelli di ormeggio e tonneggio . . . . . . . . Art. 73 - Trasmissione d'ordini dal ponte di comando .................... . 3 Pag. 30 » 30 » 31 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 35 » 36 » 36 » 36 » 37 » 37 » 37 » 37 » 38 » 38 » 39 » 39 » 39 » 40 » 40 » 40 » 40 » 46 » 46 » 48 » 48 )) 49 )) 49 )) 49 » 49 » 50 » 50 » 50 )) 50 » 50 )) 51 » 51 » 52 » 52 » 52 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE &rie ,-raie - n. 17 Art. 74 • Posizione delle installazioni di emergenza. . . Pag. S4 Art. 75 - Lampada per segnalazioni diurne . . . . . . . » 54 Art. 76 • Scaletta per piloti . . . . . . . . . . . . . . . . » 54 Art. 77 • Strumenti per la determinazione della stabilità e della robustezza dello scafo. . » S4 Titolo II - Apparato motore, macchinari ausiliari ed impianto elettrico: Art. 78 • Criterio generale per la costruzione e s1stemaz1one dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55 Capitolo I - Apparato motore e macchinari ausiliari: Art. 79- . Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione . . . . . . . . . . . . . . 55 Art. 80 • Mezzi di marcia indietro . . . . . . . . . . . . . . » SS Art. 81 - Punto di infiammabilità del combustibile liquido » 56 Capitolo II · Impianto elettrico: Art. 82 - Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 56 Titolo III - Protezione contro gli incendi: Art. 83 - Criterio generale per la protezione contro gli incendi. Capitolo I - Navi soggette alla convenzione: Art. 84 - Navi da passeggeri. . . . . . . • . .. Art. 85 • Navi da carico ............ . Capitolo II - Navi non soggette alla convenzione: Art. 86 • Navi da passeggeri. . . . . . . . . . . Art. 87 - Navi da carico . . . . . . . . . . . . . Capitolo III - Navi provenienti da bandiera estera: Art. 88 • Norme addizionali . . . . . . . . . . . . Capitolo IV - Mezzi di sfuggita. equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio: Art. 89 - Scale, corridoi e porte di sfuggita .. Art. 90 - Equipaggiamenti da vigile del fuoco. Art. 91 • Stazione antincendio . . . . . . . . . . Art. 92 - Squadra dei vigili del fuoco Titolo IV - Mezzi di safrataggio: Art. 93 · Criterio generale sui mezzi di salvataggio. Capitolo I - Caratteristiche dei mezzi di salvataggio e relative sistemazioni: )) )) )) » )) )) » » » )) » 57 57 58 59 60 61 61 63 63 64 65 Art. 94 • Caratterbtkhe e requisiti dei mezzi di salvataggio >· 66 Art. 95 • Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio. . » 66 Art. 96 • Deroghe .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . .. . . » 69 Art. 97 - Controlli iniziali e visite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69 Art. 98 - Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato . . » 70 Capitolo Il - Norme integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette: Art. 99 - Segnali di soccorso sul ponte di comando . . . . . . . . . . • . . . » 70 Art. I 00 • Controllo delle cassette per corredo farmaceutico . . . . . . . . . . . . . . • . . » 71 Art. 101 • Disposizioni per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986 » 71 Capitolo III - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla convenzione: Art. 102 - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale » 72 Art. 103 - Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73 Art. 104 • Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 74 4 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 105 - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106 - Cinture di salvataggio ....................... . Art. 107 • Salvagente anulari e relative boette luminose . . . . . . . . . . Art. 108 - Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso Art. I 09 • Apparecchio lanciasagole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. Il O - Segnali di soccorso sul ponte di comando . . . . . . . . . . . . Art. 111 • Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio. . . . . . . . . . . . Art. 112 • Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolo IV - Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione: Art. 113 • Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114 • Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o supenore a 50 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115 - Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate Art. Il 6 - Cinture di salvataggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117 - Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118 - Salvagente anulari e relative boette luminose Art. 119 - Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso. Art. 120 - Apparecchio lanciasagole ................... . Art. 121 - Segnali di soccorso sul ponte di comando ............ . Art. 122 • Dispositivo di sganciamento per le zattere di salvataggio Art. 123 - Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titolo V - Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento: Art. 124 - Cri terio generale di sicurezza . . Art. 125 • Esenzioni Art. 126 - Visite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Art. 127 • Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse Art. 128 - Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento .. Art. 129 • Certificati ...................... . Art. 130 • Ascensori per persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titolo VI - Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varie. Capitolo I - Dotazioni e sistemazioni nautiche: Art. 131 - Radar ..... Art. 132 - Girobussola . . . . . . . . . . . . . Art. 133 - Ecoscandaglio. . . . . . . . . . . . Art. 134 • Manutenzione e difetti di funzionamento . Art. 135 - Uso del pilota automatico . . . . . . . . . Art. 136 - Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche. Art. 137 - Tabelle bussole ......... . Art. 138 - Bussola magnetica normale . . . . . . . . . Art. 139 • Bussole magnetiche di governo. . . . . . . Art. 140 - Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche . . . . . . . . . Art. 141 - Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e venfiche periodiche delle stesse Art. 142 • Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni. Art. 143 • Altri strumenti di ausilio alla navigazione . . Capitolo Il - Dotazioni varie: Art. 144 • Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a naV1gaz1one mternaz1onale. lunga o breve, e nazionale 5 Pag. 7S )) 76 )) 76 )) 71 )) 77 )) 78 )) 78 )) 78 )) 79 » 81 )) 81 )) 82 )) 82 )) 82 )) 83 )) 83 )) 83 )) 84 )) 84 )) 85 )) 85 )) 86 )) 86 )) 87 )) 87 )) 88 )) 88 )) 89 )) 89 )) 90 )) 90 )) 90 » 91 » 93 )) 93 )) 94 )) 9S )) 96 )) 98 )) 98 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 Art. 145 • Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea e locale Pag. 99 Art. 146 - Dotazione degli apparati motori . . . . . . . . . . » 99 Art. 147 - Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 99 Titolo VII - Radiotelegrafia e radiotelefonia: Capitolo I - Prescrizioni: Art. 148 - Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche Art. 149 - Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche. Art. I 50 - Obbligo del ricevitore radiofonico . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151 - Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche ... Art. 152 - Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche. Art. 153 - Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida . . . Art. 154 - Esenzioni Art. I 55 - Requisiti tecnici Art. 156 - Precauzioni speciali contro gli incendi. Capitolo II - Servizi d'ascolto: Art. 157 - Servizio di ascolto radiotelegrafico .......... . Art. I 58 - Servizio di ascolto radiotelefonico . . . . . . . . . . . Art. 159 - Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche Capitolo Hl - Giornali radio e varie: Art. 160 - Giornale radiotelegrafico Art. 161 - Giornale radiotelefonico ........................ . Art. 162 - Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico Art. 163 - Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica . Art. 164 - Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica Art. 165 - Ora di riferimento della stazione radioelettrica. Art. 166 - Altri obblighi . . . . . . . Art. 167 - Impianti non obbligatori . . . . . . . . . . . . . Art. 168 - Servizio meteorologico . . . . . . . . . . . . . . . li/oro III --- DtSP0SIZlONl SPE<:IALI PER PARTICOU.RI TIPI DI NAVI E PER GALLEGGIANTI. Titolo I - Nal'i cisterna: Art. I t-9 - Cisterne del carico ed altri locali pericolosi . Art. 170 - Impianto elettrico Art. 171 - ProteLione contro gli incendi .. Art. 172 - Po,taLioni per elicotteri . . . . . Art. 173 - Me,zi di salvataggio. . . . . . . ...... Titolo Il -· Nal'i tla passe!(!(eri cl,e tru.,porta110 1·eico/i per merci e il re/atfro persona/,•: Art. 174 - Limitazione del num~ro delle persone a bordo Titolo lii -· Nari atlihite al trasporto di autoveicoli: Art. 175 - Locali per il trasporto di autoveicoli . Art. 176 - Attcsta,ione di idoneità ...... . Titolo IV ..... Rin11>rclriatt>ri e ttal'i di safrat<11(1(io: Art. 177 . PruteLione contro gli incendi e mezzi di salvataggio Art. 178 - Caratteristiche dcli<, scalo e dell'apparato motore. Ari. 179 - Dispositivi di sganciamento. . . . . . . . . . . . . Art. 180 - Navi usate occasionalmente come rimorchiatori . Art. 181 - Navi rimorchiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ..... » 100 » 100 » 101 )) 101 )) 101 » 101 )) 102 )) 102 )) 102 » 103 )) 105 )) 105 » 106 )) 107 » 107 » 107 » 108 )) 109 » 109 )) 109 )) 109 » 110 » 110 » I IO » 111 » 112 » 113 » 114 » 11 s » IIS » 115 » 116 » 116 » 116 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 Titolo V - ,Va,·i da pesca: Art. 182 • Applicazione Art. 183 - Protezione contro gli incendi. Art. 184 • Stabilità ....... . Art. 185 • Mezzi di salvataggio. . . . . . Art. 186 • Segnali di soccorso ...... . Titolo VI - Nal'i ad uso pril'ato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonn. a propulsiane meccanica e di stazza lorda no11 superiore a 25 tonn. a propulsione dù•ersa da quella meccanica: Art. 187 - Scafo, apparato motore e impianto elettrico . Art. 188 • Protezione contro gli incendi. Art. 189 . Mezzi di salvataggio .... . Art. 190 • Dotazioni .......... . Art. 191 - Installazioni radioelettriche Titolo VII - Aliscafi e aeroscafi: Art. 192 • Disposizioni generali ..... . Art. 193 - Protezione contro gli incendi . Art. 194 • Mezzi di salvataggio ..... . Art. 195 - Dotazioni . . . . . . . . . . . . Art. 196 • Requisiti e norme speciali per gli aliscafi. Titolo VIII - Galleggiami: Art. I 97 • Disposizioni generali . . . . . . Art. I 98 - Protezione contro gli incendi . Art. 199 - Mezzi di salvataggio . . . . . . Art. 200 • Trasporto di merci pericolose ..... Libro IV - ÙRGA!<IZZAZIOSE DEI SERVIZI DI SICt:REZZA E :-!ORME SIJLLA SICl.REZZA DELLA NAVIGAZIONE. Capitolo I - Disposizioni generali: Art. 201 - Composizione e forza minima dell'equipaggio . Art. 202 • Preparazione dell'equipaggio Art. 203 - Ruolo di appello. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 204 - Libretto o scheda personale Art. 205 - Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri. Art. 206 - Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico .. Art. 207 - Imbarcazioni e battelli di emergenza Art. 208 - Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo. Art. 209 - Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio Art. 210 - Brevetti di marittimi abilitati .................. . Art. 211 - Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio .. Art. 212 - Compiti della squadra dei vigili del fuoco .......... . Art. 213 - Zone antincendio ......................... . Art. 214 - Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio Art. 215 - Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco Art. 216 - Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio. Art. 217 - Ronda ...................... . Art. 2 I 8 - Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti Art. 219 - Precauzioni sull'uso del combustibile liquido. Art. 220 • Manovra delle porte stagne. . . . . . . . . . . Art. 221 - Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone . Art. 222 • Capacità di manovra e distanze d'arresto Art. 223 - Posizione della nave . . . . . . . . . . . . . Art. 224 • Lavori a bordo di navi cisterna . . . . .. 7 Pag. 116 » 116 » 117 » 117 » 118 » 119 » 119 » 120 » 120 » 122 )) 122 )) 122 )) 122 )) 123 )) 123 » 124 » 124 )) 124 )) 125 )) 126 )) 126 )) 127 )) 128 )) 129 )) 131 )) 131 )) 131 )) 133 ,, 133 )) 133 )) 134 )) 134 )) 134 )) 135 )) 135 )) 135 )) 136 )) 136 )) 137 )) 137 )) 137 )) 137 )) 138 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 SllflP/emato ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE s.m ,-raie • n. 17 Capitolo II - Controlli alla partenza e durante la navigazione: Art. 225 • Chiusura delle boccaporte, portcllini cd altre aperture . . Art. 226 • Controlli delle chiusure stagne . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227 • Precauzioni per prevenire gli incendi Art. 228 · Altri controlli . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 229 • Mezzi di governo: verifiche e prove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Art. 230 • Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza .. Art. 231 • Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno . Capitolo III - Eserqtazioni e verifiche: Art. 232 • Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio. . Art. 233 - Appello per esercitazioni di abbandono nave Art. 234 • Appello per esercitazioni antincendio . . . . . . . . . . . . . . . Art. 235 • Esercitazioni per !'«uomo in mare» . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 236 • Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura. Art. 237 • Manovra delle porte tagliafuoco . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 238 • Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole Art. 239 • Verifiche cd esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo .. Art. 240 • Esercitazioni di segnalazioni ottiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241 • 'Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio ..... Art. 242 · Verifica delle pompe di sentina Art. 243 • Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri Art. 244 • Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico ........ . Capitolo IV Annotazioni sui libri di bordo: Art. 245 · Annotazioni sul giomale nautico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 246 • Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi Capitolo V - Disposizioni per i casi di emergenza: Art. 24 7 • Segnali di allarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 248 • Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave. Art. 249 · Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio . . . . . . . . . Art. 250 - Azione per il caso di emergenza di «uomo in mare». . . . . . . • . Art. 251 • Azione per il caso di incendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 252 • Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio . . . Art. 253 • Squadra antincendio . . . . . . . . . . . . . Art. 254 • Squadra di pronto intervento ....... . Capitolo VI - Norme sulla sicurezza della navigazione: Art. 255 • Informazioni per gli avvisi di pericolo . . Art. 256 • Separazione ed organizzazione del traffico . . Note ................................ . 8 Pag. 138 » 138 » 139. » 139 » 140 » 141 » 141 » 141 » 144 » 145 » 145 » 145 )) 146 » 146 )) 146 » 147 » 147 » 147 » 147 » 147 » 148 » 148 » 149 » 149 » 150 » 150 » !SI » ISI » 151 » 151 » 1S2 » 153 » 154 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie g-role • n. 17 LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435. Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e 4ella vita Ulll8ll8 in mare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a). della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974. e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; ti protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438; gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa; Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti; Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991; Visto l'art. 17, comma I, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria. del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA Il seguente decreto: Art. I. I. E approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Art. 2. I. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz:etra Ufficiale della Repubblica italiana. li presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma. addì 8 novembre 1991 Visto. il Guardasigilli: MARTf.LLI Regi.tirato alfa Ctmt dei ,·,mti il 14 xennuit> 1992 At1i di Gol~rnt1. rqistra n. 84, .fog/1'1 n. /4 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente dèl Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercanti/e DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Scorri, Ministro dell'interno ROONONI, Ministro della difesa BERNINI, Ministro dei trasporti V1zz1N1, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni BooRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'àrti· gtanato DE LORENZO, Ministro della sanità 9 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE &rie generale • n. 17 REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UM.lN.l IN 11.lRE Libro 1 Disposizioni generali Titolo I I>isposiz1oni preliminari Capitolo I Applicabilità del Regolamento Art. 1 Denommazioui e deffnidoni 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il signi ficato risultante dalle seguenti d•tinizioni che sono integrative o addi zionali a quelle della Convenzione: 1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a pnerare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; 2) Aliscafo; una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a pnerare nel moto di. avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio plle&giante: un mezzo plleggiante (che non sia un'im barcazione di salvataJgi.o, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, une cintura di cuilvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua ferma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acq~; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di al-:.&rme, che entra in aiione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in aziore quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefoni co; 8) Autorità Merittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari; 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umaM in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° IO C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generak • n. 17 novembre 1974 e relativo protocollo (1978) • resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 pupo 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel present3 reeolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o siate• mazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello cli emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3, lettera f) della legge; 10) Frequenze cli soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la racilotele• grafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di plle1giamento deve essere assunto com.e parallelo li galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1 ° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle pre• scrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente"; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossa• tura al di sotto del pon.te di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agU. effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo plleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; lS) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navip zione e della vita umana in mare; 16) IJnea limite: la linea tracciata almeno 76 miUimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremi• tà del massimo plleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleifgiamento deve essere considerato parallelo li piani di pllec• giamento del piano di costruzione. La lun1rhezza della nave li fini delle norme di cui sia alla reeola 28 del capitolo III della convenzio ne 1974 sia all'Art. 173 del presente reifOlamento, è quella misurata 11 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie geni!rale - n. 17 dalla faccia prodieN. del dritto di prora fuori tutto alla faccia pop piera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL '13/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero della Marina Mercantile; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermi co; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica à capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 2'1) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impie gata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolo si, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il tra sporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia à stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo pub essere abbreviata dall'espreuione "nave costruita"; 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla conven zione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 12 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa; 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, relative agli impianti e agli appa rati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radio comunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Teleco municazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di età inferiore ad un anno; 46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'al tezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della 13 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFRIOALE Serie generale • n. 17 faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); ae la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si consi dera l'asse di rotazione del timone; ll piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai plleigiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, aul piano di s1D1D1etria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso conside· rato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapo re acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo pi~ alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Regi stro Italiano Navale in base a quanto preV1Sto dal DLCPS del 22.1.1947 n° 340 e dal DM 10.6.1947 relativo all'applicazione dell'Art. 3 del citato DLCPS. 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomu nicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 55) Rimorchlatore: una neve progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene mano'Vl'ato un apparec chio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 14 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'Art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radio comunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Teleco municazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, mecca nica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispon dente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni interna zionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana piil. di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una unbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salva taggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua. Art. 2 Limiti e modalità di applicazione del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: (a) alle navi mercantili nazionali di cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle ammi nistrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di trup pe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza della naV1ga.zione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni. (b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere non soggette alla convenzione, che toccano porti italiani. A IS C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supple-nto ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 condizione di reciprocità, possono essere accettate per le predette navi certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali. (e) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani, limitatamente agli articoli nei quali tale applica zione è espressamente prevista. (d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previate apposite disposizioni applicabili solo a navi costruite in un determinato periodo. 2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa, tenendo conto della loro data di costru zione, le disposizioni del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a quelle stabilite dalla convenzione. 3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decor rere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le date suddette. 4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla prece dente normativa, da una nave costruita anteriormente alla data di entra ta in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente da essa posseduto, non possono essere comun que ridotti per effetto delle disposizioni del presente regolamento. 5. Per le navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di stazza, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza, sarà sempre considerata la serie più elevata. Art. 3 Aumento di passeggeri Estensione di navigazione 1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, pub concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione più estesa a navi costruite anteriormente al 1 ° luglio 1986 o alla data di entrata in. vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite poste riormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico aia ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste, nonchè alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima stessa abbia ritenuto di convocarla. 16 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Sttpple'1lffllo ordinario alla GAZZETI A UFFlt:IALE Serie generale • n. 17 Art. 4 Na-ri ad uso privato 1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeg geri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il Ministero pub esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizio ni giudicate non pratiche o non ragionevoli. e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte. Art. 5 Esclusioni 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonch6, in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri; b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio. Art. 6 Navi con caratteristiche nuove 1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, pub esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla sicui,;izza della navigazione di cui al libro IV - che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa à destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave ai reca. 3. Il Ministro per la Marina Mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per 11applicafione di disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acqu1Sito il parere del Comitato centrale per la aicurezza della navigazione. 17 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art • ., Riparazioni, modifiche e trasfOl'IIIIIZioui 1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo piil di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate "di grande importanza" dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative dotazioni. Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per trasporto di prodotti infiaromahili o di gas liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della conven zione e del presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1 ° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regola mento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero può concedere deroghe dall'osservanza delle disposizio ni di cui ai precedenti commi del presente punto. 4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasforma zioni, anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL 73/78 e al protocollo 78 della convenzione. Art • • BquivaleDS18 1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure è stabilita una particolare s.istemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del presente regolamento, può accettare in sostituzione, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accerta.menti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistema zione sia di carattere equivalente a quello richiesto. 18 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 9 F.senzioni Serle generale - n. 17 1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla comPQrtimentazione, alla stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle instal lazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, può esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino più di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformità alle disPoSizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento. Art. 10 Norme varie 1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissa lazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della Sanità; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salva gente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonché i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio amrnainJ\bili; d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvatag gio; e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori; f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare. 19 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 b) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi. nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti. 2. Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'Art. 41; e) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'Art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; b) rifiuti radioattivi: i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo. Capitolo Il Tipi e dectinaztoni delle navi Art. 11 Tipi di nan 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; e) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; b) aeroscafo; i) imbarcazioni a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della navigazione. Art. 12 Specie di navigazione 1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. J.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav. J.B.); 20 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 e) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N .IJ.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzio ne del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Fermo quanto disposto al libro Ili titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della navigazione. Art. 13 Abilitazione di una nave a determinati servizi 1. Una nave può essere abilitata ad uno o più dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di merci; e) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salva taggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile); d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca; f) rimorchio. 2. Una nave cisterna può trasportare altre merci oltre ai liquidi cui è particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6 e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare il trasporto di passeg geri in numero non superiore a dodici su nave che non è da passeggeri, purché provvista di congrw mezzi di salvataggio ed adeguate 21 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22·1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 sistemazioni per l passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile an nualmente. ,. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima. &. Sulle navi da passeggeri e, Umltatamente alla navigazione nazio nale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi del servizi di cui al comma 1 di questo articolo è consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che: a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equi paggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare; b) sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero pub essere aumen tato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia compartimentazione di galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvi venza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purchf tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; e) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilità dall'ente tecnico; ~) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali è consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipag gio; f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione steasa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il numero del conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato. 8. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfrut tamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale è con sentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali. 22 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 7. Il Ministero può autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare. 8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'arma tore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabi li, alla zona d'impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonché alla protezione contro gli incendi. Art. 14 Viaggi oltre i limiti di abilitazione 1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata. Art. 15 Tipo approvato 1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione e del presente regolamento richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materlali di cui alla Tabella A allegata al presente libro I, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel presente regolamento. Art. 16 Prove di navigazlolle 1. II capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico. pub auto rizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione. 23 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Titolo II Accertamenti e documenti :per la aicureua della navigazione Capitolo I Visite ed accertamenti Art. 17 Tipi di visite Serie generale • n. 17 1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneità della nave alla navigazione costituisce una visita. 2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: "visite> iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; "visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validità dei certifi cati di sicurezza, di idonejtà e delle annotazioni di sicurezza; ''visite intermedie", con intervalli piil. brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento; "visite occasionali", quando se ne verifichi la necessità come previsto dal successivo Art. 27. Art. 18 Esecuzione delle visite 1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo rappresen tante e, per navi estere, su riclùesta della competente autorità consola re. 2. Il capo del circondario marittimo, su riclùesta degli interessati di cui al precedente comma, può consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario venga completata in un altro porto, purchè la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui è provvi sta la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorità marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorità consolare su riclùesta del comandante della nave. 24 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 4. Fermo il disposto dell'Art. 27 della legge, l'ente tecnico effettua accertamenti tecnici pr<>Jirnlnarf ai lavori della commissione di cui all'Art. 28 della legge e degli organi di esecuzione delle visite di cui all'Art. 19 del presente regolamento in base ai quali rilascia apposita documenta zione. 5. I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro delega ti, nel corso delle visite, hanno l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconveniente attinenti le norme del presente regolamento, verificatisi nel corso dell'esercizio. Art. 19 Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti 1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di va scello, assistito, secondo modalità concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Mini stero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonchè da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circonda rio marittimo anche il medico di porto può essere chiamato a dare Ja propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale. Art. 20 Visite nei porti esteri 1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonchè gli eventuali accertamenti di cui al secondo comma del 1' Art. 165 del codice della navigazione, sono eseguiti a cura dell'autorità consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in man canza, di quello più vicino dell'ente stesso. %. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o diffi coltà di comunicazioni con l'ufficio più vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorità consolare può farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalità italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire. Art. 21 Accertamenti per n rilascio e durata del certificato di navigabilità 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti 25 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziai'! di cui all'Art. 23. 2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'Art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secon do le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali. 3. Gli accertamenti di cui al precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo prov,,sorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille. 4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico. Art. 22 Visite Iniziali 1. Le visite :lniziaU sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale è richiesta l'abilitazione. 2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le navi co struite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regola mento, il Ministero può consentire che l'ispezione della carena aia effet tuata a nave galleggiante. I. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il .. teriale, i dlmensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausillarl, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, l mezzi di salvataggio, i dispositivi antincendio, i radar, le ecoaonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. •· Ai fini della visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti possono essere effettuati sulla base dei regola menti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate. 26 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 5. Nella visita iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti: a) le caldaie principali ed ausiliarie; b) le relative connessioni e tubolature di vapore; c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa; d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa; e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dell'apparato motore; f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo. 6. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Art. 23 Visita iniziale per 1a navigabilità 1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regola menti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale è destinata. 2. L'ente tecnico: a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla data di entra• ta in vigore del presente regolamento, può non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo scafo purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualità e le caratteristiche dei mate· riali stessi e la loro idoneità in relazione ai mezzi di collegamento adot• tati; b) per tutte le navi può non effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi), purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti certificati di collaudo: a) per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei materiali costituenti lo scafo purchè ai tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'appara• to motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, del macchinari ausillari i quali devono comun· que essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico. 27 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE &rie generale - n. 17 Art. 24 Visit.P in:lziali per costruzioni ID serie di navi di &tana lorda non superiore a 10 t,,,nneJJate e relativi apparati motori 1. Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e dei relativi apparati motori, la visita iniziale si effettua al solo prototipo, mentre le corrispondenti unità di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratte ristiche del prototipo. Art. t5 Vwte periodiche e ..Wte ID1erme.tie 1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Le visite intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all'Art. 41 del presente regolamento. Art. 26 Visite perJodiche ai gnDuggiMti 1. In occasione delle visite periodiche possono essere Olllffse, per i galleggianti destinati a servizi nei porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere eseeutte almeno ogni quattro anni. 2. Allorch~ trattasi di carene particolarmente protette, ell intervalli fra le visite della carena possono essere prolungati dall'autorità maritti· ma, su parere dell'ente tecnico. Cib deve risultare nella annotazione di sicurezza prevista dall'Art. 36 del presente regolamento. 3. Se un galleggiante deve affrontare naviga-zione in mare aperto e sono tresconi due anni dall'uJtima visita senza che sis stata effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere preventivamente eseguita. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, pub autorizzare la predetta navigezione a determinate condizioni al solo fine di consentire il trasfe rimento del galleggiante in altro porto per l'esecuzione de1la visita. Art. t'l Visite occas1onaB 1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo 1 casi, deve essere effettuata ogni volta che ai verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o 28 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 innovaziorù e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che la nave rispon de a tutte le prescriziorù vigenti. 2, Le navi di cui al successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando ciò sia ritenuto opportuno dall'autorità maritti ma o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o a macchinari della medesima vengono meno i requi siti in base ai quali sono state effettuate le annotaziorù di sicurezza di cui all'Art, 36. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il manterù mento delle condiziorù di sicurezza e navigabilità attestate dal certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validità delle annotaziorù di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale: a) le navi per la pesca ocearùca e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate; b) le navi ad uso privato; e) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate. Art. 28 Tipo app:rovato: equivalenza di appe.recchi, dispositivi e materiali 1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all'Art. 12 della legge deve essere corredata da una relazione tecrùca. 2. Il Mirùstero può incaricare l'ente tecrùco o altri enti particolar mente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale rico noscimento, salva in ogni caso la competenza del Mirùstero delle Poste e delle Telecomurùcaziorù per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici. Art. 29 Accertamenti per le annotazioni di sicurezza 1. Ai firù delle annotaziorù di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecrùco esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico. L'autorità marittima sente l'ente tecrùco in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accer tamenti tecrùci. 29 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 30 Visite di controllo aulla preparulone degli equipagl; sulla orpnizzazione ed efflMenra dei aervlzi di bordo Serle generale • n. 17 1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo se condo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo arma mento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impitgo commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi. 3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale. 4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai compo nenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave. Art. 31 Deficienze ed inconvenienti tempon,neemente tollerabili 1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita Ja commis sione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alJa elimina zione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine è proposto dall'ente tecnico che ne dà comunicazione all'au torità marittima o a quella consolare. In tali casi 1 certificati e le anno tazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorità marittima con validità limitata. Art. 32 Mantenimento delle condizioni dopo le ftdte 1. Dopo che una delle visite di cui all'Art. 17 è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al 30 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 IDacchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorità marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere i cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entità. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi idonea ad affrontare il 111are senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Art. 33 Controlli 1. L'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della legge, può farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalità con questo concordate ovvero può disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato. Art. 34 Controllo speciale a navi nucleari 1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per accedere nei porti nazio nali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nuclea re e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effet tuato da una commissione composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; e) un rappresentante del Ministero della Sanità; d) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); 31 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 e) un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della sosta della nave nell'area portuale. Art. 35 Piani da presentaJoe an. tCOmmissioae df 'rialta 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione df visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazfo• ne alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa l destinata, riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; e) l'impianto di esaurimento sentina; d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le trasmissioni degli ordini; n) i computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle pl'OCl!dure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresl alla verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: "efficace", "soddisfacente", "accettabile", "prescritto dall'amministrazio• ne", "approvato dall'amministrazione" e simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo eA aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occaaio• nali essi devono essere messi a di$posizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario. 3. Deve easere messo a disposizione della commissione ogni even tuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico. 32 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Capitolo Il Documenti relativi aJJa sicurezza della na'rigazioDe Art. 38 Certificati 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; e) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico": per le navi da carico di cui al precedente punto b) ; d) "certificato di bordo libero": per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate. la cui chiglia è stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia li stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente• destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali. e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnella• te in navigazioni internazionali; f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate. in navipzioni internazionali; g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare'': pei, le navi da passeggeri a propulsione nucleare in naviga• zioni sfa internazionali sia nazionali; h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucle• are: per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) "certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lèttere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o pià norme della legge o del presente regolamento; 1) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità": per le navi da passeggeri di cui all'Art. 45 del presente regolamento; 33 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETI A UFFICIALE Serle generale - n. 17 m) "certificato di idoneità": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonchè per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazio nali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) "annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galle,gianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'Art. 4 della legge e cioè: navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in naviga zioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navi gazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate. Art. 37 Oggetto del certificato di sicurezza per na'ri da passeggeri 1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; e) la galleggiabilità e la relativa compartimentazione; d) la stabilità; e) i mezzi di esaurimento; f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; b) i mezzi di trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; 1) i mezzi di sfuggita; ID) i mezzi di salvataggio; n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri stru· menti di segnalazione ottica o sonora) ; p) le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche; q) le sistemazioni e dotazioni varie; r) il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio. 34 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 38 Oggetto dei certificati di siCW'8zza di costrumone e per le dotazioni per navi da carico Serie generale - n. 17 1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescl'lzioni del presentii regola· mento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) ll materiale d'armamento; e) la stabilità; d) i mezzi di esaurimento; e) gli organi di governo; f) i mezzi di marcia indietro; g) i mezzi di trasmissione di ordini; h) le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi; i) 1 mezzi di sfuggita. 2, All'esecuzione delle vicite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani; b) i mezzi di salvataggio; e) la scaletta per il pilota; d) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri stru menti di segnalazione ottica o sonora); e) girobussola, ecoscandaglio; f) impianto di gas inerte; g) le sistemazioni e le dotazioni varie. Art. 39 Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare 1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescl'l zioni indicate nell'Art. 37 del presente regolamento, alle altre prescl'l· zioni stabilite per le navi di questo tipo. 2. Il certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescri zioni indicate nell'Art. 38 del presente regolamento, alle altre prescri zioni stabilite per le navi di questo tipo. lS C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da carico a propulsione nucleare sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della legge. La commissione di visita di cui all'Art. 25 della legge deve essere integrata con un ispettore del corpo nazionale dei vigili del fuoco e con un esperto del Comitato nazio nale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA). Art. 40 Rapporto di aicuresza per le aa'ri nucleari 1. La nave nucleare deve essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irra· gionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie naviga 19ili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del Mini· stero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresl essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave. Art. 41 Manuale di esercizio per le aa'ri nucleari 1. Deve essere preparato un completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente informazioni e direttive per la condot ta della installazione nucleare con speciale riguardo alle norme da osser vare ai fini della sicurezza. Tale manuale deve essere sottoposto all'ap provazione del Ministero e deve sempre essere tenuto aggiornato. Alcune copie del manuale devono essere tenute a bordo della nave a disposizio ne del personale interessato. Art. 42 Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per aa'ri da carico 1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nav• da carico deve comprovare che la stazione radiotelegrafica, gli impianti radiogonio metrico e di radioguida, i radar della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelefonica della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparec 36 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 chi radio portati.U per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 3. Per le navi non dotate di stazione radiotelegrafica il certificato di sicurezza radiotelefonica deve comprovare anche che il radar, il radiogoniometro e la radioguida corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento. Art. 43 Oggetto del certificato di esenzinue 1. Il certificato di esenzione deve elencare le singole esenzioni con cesse. Art. 44 Oggetto del certificato di idoneità 1. Il certificato di idoneità deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili dell'Art. 37 ovvero dell'Art. 38, primo e terzo comma del presente regolamento. Art. 45 Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri 1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regola mento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvatag gio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un "allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri". 2. L"'allegato" deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi è alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso può sostituire il certificato di sicurezza o di idoneità solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed è valido linùtatamente al viaggio per il quale è stato rilasciato. Art. 46 Oggetto delle annotazioni di siCUl'eua 1. Le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 4 della legge comprovano che la nave è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico ad essa applicabili e vengono apposte sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. 37 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. f7 Durata del certificati e delle 8DllOtazloDi di aiallJ'eDa ed intenalli tra le 'risite periodiche Serie generale - n. 17 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabJli di tre mesi. 3. Le annotazioni di sicurezza banno validità non superiore a due anni. f. Gli altri certificati indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita dall'Art. 6 1 penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinno vo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in pià od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provve dimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la sca denza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotel•ll'll· fica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato pub essere ritirato e pub essere rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo. Art. 48 Rinnovo dei certificati e delle annotazioaf di sicurezm 1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite per il rilascio. 38 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E n-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 49 Decadenza dei certificati e delle annotazioui di sicureua 1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono se non ven gono eseguite le visite periodiche, incluse le intermedie, entro i termini di tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al primo comma dell'Art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi pre scritte nel secondo comma dell'Art. 9 della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchine e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si è verificato in porto. 3. L'autorità marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti oppor tuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entità dei fatti denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorità marittima o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, so spendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o all'effettua zione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve entità l'autorità marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove ciò non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, la stessa autorità può consentire al comandante di provvedere alla ripara zione di tali avarie lievi nel primo porto di approdo. Art. 50 Trasferimento di navi sprovviste dei prescr.itti certificati 1. L'autorità marittima che, nei casi previsti dall'Art, 10 della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave è diretta. Art. 51 Modelli dei certificati 1, I certificati di sicurezza sono conformi ai modelli approvati dal Ministero. 39 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 52 AfflasioDe a bordo dei certlflcati 1. Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben visibile e di facile accesso. Art. 53 Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati 1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicu rezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare. Art. 54 Documenti di siCUl'eua per le navi provenienti da bandiera estera 1. Nel caso di nazionalizzazione: a) di navi soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti con validità non superiore a 6 mesi, dopo aver accertato che la nave è in possesso di documenti validi di conformità alla convenzione e dopo aver constatato l'assenza di elementi che facciano ritenere che siano intervenute, dopo l'ultima V1Sita, varianti tali da rendere la nave ed il suo equipaggiamento non corrispondenti a quanto risulta dal pos sesso di tali documenti e, comunque, da rendere la nave stessa inidonea ad affrontare il mare; b) di navi non soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti di sicurezza per un unico viaggio verso un porto italiano ovvero verso un porto estero per l'esecuzione della visita iniziale dopo aver accertato che la nave è in possesso di validi documenti nazionali di sicurezza e dopo aver constatato che la nave è idonea ad affrontare il mare. 2. I documenti di sicurezza di cui al comma 1 non sono prorogabili e alla loro scadenza deve essere eseguita la visita iniziale, salvo per le navi acquistate all'estero e battenti bandiera di Paesi con i quali sussi stono specifici accordi in materia di sicurezza della navigazione per le quali il Ministero, sentito l'ente tecnico, pub concedere attenuazioni alle sopraindicate disposizioni. Art. 55 Dichiarazione di "tipo approvato• 1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di tipo approva to ai sensi dell'Art. 11 della legge deve essere corredata da una rela zione tecnica. 2. Fermo il disposto del secondo comma dell'Art. 11 della legge, il Ministero pub incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente quali ficati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale dichiarazione. ·- 40 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 3. Fermo il disposto del quinto comma dell'Art. 11 della legge, la dichiarazione di "tipo approvato" è rilasciata dal Ministro per la Marina Mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero. 4. Sono diclùarati di tiP.O approvato dal Ministero, ai sensi del• l'Art. 11 della legge, gli apparecchi, i dispositivi e i materiali delle singole voci dell'elenco di cui all1allegata Tabella, fermo restando il disposto dell'Art. 15 del presente regolamento. In tale elenco sono altresi indicate le convenzioni alle quali devono fare riferimento i relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente rego lamento. Il Ministero provvede, con propri decreti, ad aggiornare la Tabella stessa a seguito dell'entrata in vigore di emendamenti alla con• venzione successivamente al 1983. TABELLA (11[2) APPARECCHI, DISPOSITM, MATERIAIJ Apparecchi per la respirazione ( compresi i caschi e le maschere contro il fumo) Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina per imbarcazioni di salvataggio Apparecchi radio portatili (di competenza del Mi· nistero delle Poste e delle Telecomunicazioni) Apparecchi galleggianti Apparecchi lanciasagole Apparecchio di ausilio alla estrapolazione grafi ca automatica di dati radar (A.R.P.A.) Apparecchiatura per il rilevamento della direzio ne di provenienza di segnali emessi sulla fre quenza radiotelefonica di soccorso ( di compe tenza del Ministero delle Poste e delle Tele comunicazioni) Apparecchlo radiotelefonico ricetrasmittente ( di rompetenza cfel Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunica zioni) Battello di emergenza ( 3] Boccalini a doppio uso per le manichette antin cendio Boette luminose ad accensione automatica per salvagente anulari 41 CONVENZIONE SOLAS 74 SOLAS 74(83) SOLAS 74(83) SOLAS 74 sotAs 74(83) SOLAS 74(81) SOLAS 74(81) SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74(83) C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 APPARECCHI, DISPOSITM, IIATBKIALI Bussole magnetiche [4] Cinture di salvataggio Dispositivi di manovra delle porte atagne a scorrimento sostitutivi di quelli a mano con manovella a rotazione continua Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota Dispositivo per indicare velocità e distanza delle nave Dispositivo di messa a mare a caduta libera di mezzi di salvataggio collettivi Dispositivo a scivolo per la messa a mare delle persone Dispositivi automatici di sgancio di tipo idro statico per le rizze delle zattere di salva taggio Dispositivi di sganciamento per imbarcazioni di salvataggio Ecoscandagli Estintori di incendio portatili Estintori di incendio di grande capacità Girobussole Gru per le imbarcazioni di salvataggio [5] Gru per i battelli di emergenza [ 3 J Gru od altri dispositivi per la messa in acqua delle zattere di salvataggio (6) Imbarcazioni di salvataggio [5] Impianti a "sprinklers" (limitatamente alle teste spruzzatrici ed al sistema col quale vengono realizzate l'irrorazione automatica e le segnalazioni automatiche) Impianti avvisatori o rivelatori automatici di incendio (limitatamente alle teste sensibili ed al sistema col quale vengono realizzate le segnalazioni automatiche) Imphmto radiotelegrafico per le imbarcazioni di salvataggio ( di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) 42 CONVENZIONE SOLAS '14(81) SOLAS '14(83) SOLAS '14 SOLAS '14 SOLAS '14(81) SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14 SOLAS '14 SOLAS '14 SOLAS '14 SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14(83) SOLAS '14 SOLAS '14 SOLAS '14(83) C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERlALI Indicatore angolo di barra (7) Indicatore del numero di giri dell'elica (7) Indicatore del passo e del modo di funzionamento per eliche a pale orientabili e di manovra [7] Indicatore della velocità di accostata [7] Indumento di protezione termica Lampade elettriche di sicurezza Luce per le cinture di salvataggio Manichette antincendio Materiali non facilmente infiammabili per sotto fondi di rivestimento di ponte Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature penetranti in divisioni di classe "A e "B" Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature d'olio o di combustibile liquido Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature di esaurimento delle sentine situate entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido o nei locali di macchine o di caldaie, compresi i locali in cui sono sistemate casse di decantazione o pompe Materia secca sostitutiva della sabbia nelle "cassette sabbia" Pompe a mano per imbarcazioni di salvataggio Radars Radiogoniometri ( di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) Radio-faro per la segnalazione, in emergenza, della posizione di un mezzo collettivo di sal vataggio (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) Ripetitori delle girobussole Salvagente anulari Scalette per imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio Segnali a mano a stelle rosse Segnali di salvataggio 43 CONVENZIONE SOLAS 74(81) SOLAS 74(81 SOLAS 74(81) SOLAS 74(81) SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74 SOLAS 74 SOLAS 74 SOLAS 74 SOLAS 74 SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74(81) SOLAS 74(83) SOLAS 74(81) SOLAS 74(83) SOLAS 74(83) SOLAS 74 SOLAS 74 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 APPARECCHI, DISPOSITM, IIATBRJALI CONVENZIONE Segnali di soccorso per il ponte di comando SOLAS 74(83) Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le zattere di salvataggio SOLAS 74(83) Segnali fumogeni per salvagente anulari SOLAS 74(83) Specchi per segnalazioni diurne SOLAS 74(83) Tende per le imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74(83) Tute antincendio SOLAS 74 Tute per l'immersione in acqua SOLAS 74(83) Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie SOLAS 74 Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali autorimessa ed altri locali da carico destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione SOLAS 74 Verrkélli per imbarcazioni di salvataggio (5] SOLAS 74(83) Verricelli per battelli di emergenza (3] SOLAS 74(83) Verricelli per zattere di salvataggio [6] SOLAS 74(83) Zattere di salvataggio (6] SOLAS 74(83) Note alla Tabella: (1] Nella tabella le indicazioni abbreviate SOLAS 74, SOLAS 74(81) e SOLAS 74(83) stanno a significare rispettivamente: SOLAS 74 : la convenzione internazionale per la salvaguardia SOLAS 74(81) SOLAS 74(83) della vita umana in mare, con allegato, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 313 : la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.l(XLV) : la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.l(XLV) e nel 1983 dalla Risoluzione MSC.6(48). [2] Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di cui alla presente tabella, non di tipo approvato e sistemati a bordo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sosti tuzione per cattivo stato di conservazione. Per navi provenienti da bandiera estera il Ministero, sentito l'ente 44 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 tecnico, può autorizzare, caso per caso, il mantenimento a bordo di apparecchiature, dispositivi o materiali non riconosciuti di tipo approvato, previo accertamento della loro efficienza od idoneità, anche se tali apparecchiature, dispositivi o materiali sono sistemati a bordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (3) Per i battelli di emergenza di cui agli artt. 104, 105, 113.4, 114 d) e relativi dispositivi per la messa a mare non à richiesto il l'icono• sclmento di tipo approvato; à sufficiente che essi siano ritenuti idonei, per l'impieeo nei casi di emergenza, dal capo del circonda· rio marittimo. (4) Per le bussole magnetiche il tipo approvato à richiesto: per le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione più estesa della costiera nazionale o costiera internazionale, e per le navi da pesca di qualunque stazza abilitate all'esercizio della pesca mediterranea o oceanica. Per le altre navi à sufficiente che le bussole rispondano alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico, in relazione alle caratteristiche delle navi e dei viaggi da compiere. (5) Per navi abilitate a navigazione costiera ed inferiore non à richie sto che il riconoscimento di "tipo approvato" delle imbarcazioni di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74(83). Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. (6) Per navi abilitate a navigazione nazionale, a navigazione internazio· nale e nazionale costiera ed inferiore, nonchà per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applica· zione delle norme della SOLAS 74(83). (7) Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla .base dei regolamenti dell'ente tecnico. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire, caso per caso, l'installazione o il mantenimento a bordo di tale apparecchiatura anche in mancanza di apposita dichiarazione di Tipo Approvato. 4S C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Libro D ec.trastone e ••--zlmlf della M'ft Titolo! Scafo e l'eJative slsteaBzicml da allest:lmellto Capitolo J Robustem strottul'ale e compartlmnttazlone cJeUo acafo; stabUità della nave Art. 56 Robustezza strottul'aJe 1. I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, robu stezza adeguata alla navigazione ed al servizio cui la nave à destinata. Art. 57 Com.pa.rtfmentadone di gaJJeggia1>ilità delle 1111-vi da pauegpri 1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in funzione della lo.."'O lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il piil alto grado di compartimentazione di gallecgiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passec geri nei viaggi pii} lunghi, secondo quanto appreuo stabilito. 2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfa re alle norme cli compartimentazione della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse. 3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti hl relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: (i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti; 46 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 (ii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte le condizioni addizionali seguenti: se il numero di passeggeri il compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 60 per cento della lun ghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; se il numero di passeggeri il compreso tra 600 e 800 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 40 per cento della lun ghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; se il numero di passeggeri il compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi allagati; (ili) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette. in viaggi durante i quali non si allontani da porti più di quanto corrisponde ad un 'ora circa di naviga zione ed ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di galleggia bilità; (iv) le navi abilitate a navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessità di trasportare notevoli quantitativi di merèi non permette in pratica di richiedere una compartimenta zione con più di un compartimento allagato, può essere applica ta, in alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (ili) precedenti, la regola 5(e)(ii) del capitolo 11·1 della convenzione 1974; (v) al fini dei calcoli di compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (ili) precedenti devono essere usati i seguenti valori di permeabilità: cisterne, casse catene, spazi che nella condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di carico, pro'V'Viste , bagagli o posta. •••••••••. ~ •••••••••••••••••• locali macchine •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• tutti gli altri spazi ................................... 60\ 85\ 95\ c) le navi abilitate a navigazione locale che trasportino più di 350 passeggeri devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonchè costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorre 47 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 re dall'S agosto 1973, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che tra sportino più cli SO passeggeri, devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allaga to a meno che non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti più cli quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso non è fatto obbligo di compartimenta zione cli galleggiabilità; e) alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino a SO passeggeri nonchè a quelle abilitate alla navigazio ne locale non è fatto obbligo di compartimentazione cli galleggiabilità. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei registri nazionali anteriormente all'S agosto 1973 devono mantenere il grado cli compartimentazione che esse avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973 [*), per poter essere abilitate ad una navigazione più estesa di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la nuova specie di navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 ( •]. Art. 58 Paratie stagne 1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddi· sfare alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette e dei regolamenti dell'ente tecnico ad esse pertinenti. Art. 59 Doppio fondo 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'S agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale, oppure a naviga zione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti più di quanto corri l*J Data di entrata in vigore dal DPR 14 nol'elllbre 1972, n. 1154. 48 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 sponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non il richiesto ll doppio fondo. Art. 80 Stabilità della nave allo stato integro 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 2. Tutte le navi che in base all'Art. 13 comma 5 e all'Art. 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro tale da resi· stere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione. Art. 61 Stabilità in allagamento 1. Le navi da passeggeri di cui al precedente Art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condi zioni di stabilità prescritte dalla convenzione. Art. 62 Prova di stabilità 1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabi· lità: a) dopo il suo completamento; b) dopo ll completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità. Art. 63 Istruzioni sulla stabilità 1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni neces sarie perch6 egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adegua tezza della stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controlla• te dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero. 49 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Art. N Diapenaa dalla pro-va di stabilità 1. ll Ministero può eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilità una nave purchè l'ente tecnico disponga di elementi tali che le caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare Istruzioni pienamente valide. Capitolo n Bordo Libelo Art. 65 Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo 1. ll n. 3 della sezione Il dell'Art. 122 del regolamento apeclale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967 n. 579, è modificato nei nuovi termini previsti dal punto 3 della regola 51 della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, firmata a Londra il 5 aprile 1966 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presi dente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777. Art. 66 Navi abilitate a navigazione internazlonale tempo.ta.neamente destinate a navigazione nazionale 1. Il certificato di bordo libero emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua validità anche se le navi sono destinate temporaneamente a navigazione nazionale. Art. 67 Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle bnmersioni di cui all'Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'Art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. Art. 68 Draghe e bettoline portafango 1. Le draghe portafango devono avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di dragaggio o trasporto fanghi, so C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 posizionata in relazione alla stabilità ed alla robustezza secondo i regola• menti dell'ente tecnico. 2. Analoga prescrizione è posta per le bettoline portafango. Art. 69 Accertamenti per ll massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero 1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorità marittima o consolare ha facoltà di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione. dell'e· ventuale eccesso di carico da sbe.rcare, l'autorità marittima o consolare può richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedi zioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato. Capitolo In Sistemazioni varie di allestimento dello scafo Art. 'IO Mezzi di governo 1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferio· re a 200 tonnellate può avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocità della nave renda no possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone, la manovra stessa può essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone, deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. SI C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 'Il Anamento aarJnareaco Serie generale - n. 17 1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Art. '12 Obbligo della lll8DOff& a motoJoe per gli argani o llll•Unem delle ancore e per gli argani o verricelli di Ol'lll8sgio e tmr ggf-,. 1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni di ormeggio e tonneggio devono poteni eseguire aollecltamente, a prora ed a peppa, bnpiegando arpni o verricelli azionabili a motore. Art. '13 Tnt•!Pfe•loae d'ordlnl dal pcmte di ..... udo 1. Tutte le navi devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di comando al posto, nel locale !D8CCbinot o nella centrale dt comando, dal quale le macchine sono nc.,,ne]me'lte comandate; uno di tali mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, che fornisca un'indicazione visiva degli ordini tra• smessi e delle risposte fornite sia nei locali predetti sia sul ponte di comando; l'altro deve essere un pol"tavoce ovvero un telefono rispon· dente alle norme dell'ente tecnico. Devono essere sistemati appropriati mezzi di comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le macchine possono essere comandate. 2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito, dalla convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono non essere installati per piccole navi, quando è possibile comunicare agevolmente a voce con la plancia. 3. Quando non sia agevole altra segnalazlbne diretta, deve essere assicurata, conformemente ai regolamenti dell'ente tecnico, la possibilità di comunicazione degli ordini tra n ponte di comando ed 1 posti di manovra a prora ed a poppa; deve anche essere previsto un efficace sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave. 52 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 4. Le navi non soggette alla convenzione di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere provviste, in luogo del telegrafo, di un porta voce, ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo e, in aggiunta, di un dispositivo sonoro di trasmis sione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine, provvisto di mezzo di confel'lll8. dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo. 5. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda infe riore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordine: a) Navi senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia: telegrafo oppure dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo; b) Navi con personale di guardia in macchina: telegrafo e portavoce o telefono; in luogo del telegrafo può essere sistemato un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza ade guata alla rumorosità del locale macchine e provvisto di mezzo di confer ma dell'ordine ricevuto. 6. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda infe riore a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini: a) per le navi di cui al comma 5 punto a) : un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale mac chine e provvisto. di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; b) per le navi di cui al comma 5 punto b): un portavoce ed un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumo rosità del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; e) per le navi i cui motori possono essere comandati solo dal timoniere oppure ove timoniere e motorista siano a vista reciproca non lt richiesto alcun dispositivo di trasmissione ordini. 'I. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entra ta in vigore del presente regolamento, abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un mezzo di comunicazione di emergenza costituito da un apparecchio ricetrasmittente fisso o portatile, o di ambedue i tipi, per le comunicazioni tra le stazioni di comando ed i punti di riunione e di imbarco delle persone sui mezzi collettivi di salvataggio. 53 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 Art. 74 Posizione delle m-teJJezkml di 4IID8l'pJIZ& 1. Sulle navi da passeggeri in navigazione internazionale e nazionale, indipendentemente daJ numero di passeggeri, e su quelle abilitate agli altri tipi di navigazione, se trasportano più di 300 passeggeri, Ja fonte di energia elettrica, le pompe di incendio, le pompe di sentina, instaJJa• te per l'emergenza, le batterie di bombole di co 2 per l'estinzione degli incendi e tutte le altre instaJJazioni di emergenza essenziali per Ja sicurezza della nave, ad eccezione di quelle che servono specificamente gli spazi a proravia della paratia di collisione, devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione e sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Art. 75 Lampada per segnalazioni diurne 1. Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, abilitate a navi· gazione internazionale o alla navigazione nazionale, devono avere a bordo una lampada per segnalazioni diurne il cui funzionamento non deve dipendere unicamente dalla fonte principale di energia elettrica della nave. Art. 76 Scaletta per piloti 1. Tutte le navi abilitate a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota devono avere una scaletta per i piloti come prescritto dalla convenzione. 2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma, anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo approvato. Art . .,., Strumenti per Ja determfnazlone della stabflftà e della robustezza dello scafo 1. Il Ministero può autorizzare l'installazione su particolari tipi di navi di apparecchiature atte alla determinazione delle caratteristiche di stabilità e di robustezza longitudinale. 54 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Titolo II Apparato motore, 1D&ccbmari ausiliari ed impianto elettrico Art. 78 &rie generale • n. 17 Criterio generale per Ja costruzione e si•temazfone dell'apparato motore, dei maccbinari ausiliari e dell'impianto elettrico 1. Su tutte le navi le caratteristiche, Ja costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. Capitolo I Apparato motore e maccbinari •usiJie:ri Art. 79 Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regnJamen1o e loro cosb-l•done 1. I macchinari, le calrlaie e gli altri recipienti in pressione con i relativi sistemi di tubolature ed accessori devono essere progettati e costruiti in modo che essi risultino idonei al servizio al quale sono destinati. 2. Essi inoltre devono essere sistemati e protetti in modo da ridur re al minimo il pericolo per le persone imbarcate, con particolare riferi mento alle parti in moto, alle superfici calde, alle parti in pressione e ad altre fonti di rischio. 3. Particolare considerazione deve essere data all'affidabilità di componenti non duplicati ed essenziali per Ja propulsione. Devono essere provveduti mezzi idonei affinchli le macchine di propulsione ed i servizi ausiliari essenziali possano riprendere il loro normale funzionamento anche dopo l'avaria di un macchinario ausiliario, anche se con una limitata riduzione della potenza propulsiva rispetto a quella normale, considerando Ja sicurezza globale della nave. Art. 80 Mezzi di marcia ID.dietro 1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale. ss C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare che l'apparato motore di propul sione abbia la capacità di invertire, in condizioni di manovra normali, la direzione della spinta del propulsore in un tempo tale da arrestare entro una distanza ragionevole l'abbrivo della nave partendo dalla massima velocità di esercizio in marcia avanti. La documentazione relativa ai risultati delle suddette prove deve essere disponibile per l'uso del comando di bordo. Art. 81 Punto di infi•lDJD81>ilità del combustibile liquido 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammahilità non inferiore a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'Art. 193. 2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C, è consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a condi zione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile è mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°c rispetto al punto di infiammahilità del combustibile stesso. 3. L'uso di combustibile liquido avente punto di tr:,ffammaliilità inferiore ai valori sopra riportati, come il petrolio greggio, è consentito, sulle navi da carico, purchli il combustibile non sia conservato nei locali maccl:ùne e l'impianto del combustibile col'l'lSponda alle norme dell'ente tecnico. 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di i'r•fiammalillità inferiore a 43°C è anche consentito su navi propulse da motori fuoribor do di potenza inferiore a 18,4 kW. 5. I punti di wfiammaliilità di cui ai precedenti commi si intendo,1.0 determinati col sistema a vaso chiuso. Capitolo n Impianto elettrico Art. 82 Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione 1. Le installazioni elettriche devono essere tali che: i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzionamento ed abitabilità ordinarie siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di emergenza; 56 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 i servizi essenziali per Ja sicurezza siano assicurati nelle varie condi zioni di emergenza. 2. Tutte le navi sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare più di un utente ausiliario indispensabile alla pro pulsione od alla sicurezza della nave devono essere provviste di due gruppi elettrogeni principali. 3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere tali da garantire la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti, difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive. Titolo III Protezione contro gli incendi Art. 83 Criterio generale per la protezione contro gli incendi 1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive all'ambiente. Capitolo I Navi soggette alla convenzione Art. 84 Navi da passeggeri 1. Le navi costruite a decorrere dal 1 ° luglio 1986 devono soddi sfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare alle norme della 57 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) le manichette antincendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi sia rischio di spargimento di combusti bile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Devono inoltre essere previste prolunpe metalliche il cui numero e caratteristiche sono stabiliti nei Ngolamenti dell'ente tecnico; b) nel caso di navi che trasportano meno di 36 passeggeri devono essere soddisfatte le prescrizioni del comma 2 del successivo Art. 85 che risultino aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel p1'88ente articolo. Art. 85 Navi da carlao 1. Le navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986 devono soddi sfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2 comma 'l, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) devono almeno soddisfare alle norme sulla estinzione incendi della convenzione 1948 per navi nuove, anche se la loro chiglia era già stata impostata il giorno dell'entrata in vigore di tale convenzione; b) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali da carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, tali dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali e la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi e dei relativi cofani; e) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combusti bile liquido, le pompe del servizio del combustibile liquido ed altre simili pompe; d) tutte le tubolature del combustibile liquido che, se danneggiate, porterebbero alla fuoriuscita del combustibile da un deposito, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio giornaliero, situati sopra il doppio fondo, devono essere munite di un rubinetto o di una valvola direttamente sistemati sulla cassa o sul deposito. Tali rubinetti o valvole, in caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti depositi o casse, devono poter essere chiusi da una posizione sicura, ubicata al di fuori del locale stesso. Nel caso particolare di depositi-cisterna situati in gallerie assi, gallerie tubi, o in locali similari, ferma restando la sistemazione delle valvole in corrispondenza di detti depositi, 58 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 l'intercettazione dei depositi stessi, in caso di incendio, pub essere effettuata tramite una valvola addizionale sistemata sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del locale similare, Se tale valvola addizionale è sistemata nel locale macchine, essa deve essere manovrabile da una posizione esterna a tale locale; e) se vi sono a bordo radiatori elettrici, essi devono essere fissi in opera e costruiti in modo da ridurre al minimo il pericolo d'incendio. Non sono ammessi radiatori il cui elemento riscaldante sia cosi esposto che, a causa del calore da esso sviluppato, tende, o altri oggetti simili possano carbonizzarsi o prendere fuoco; f) le manichette da incendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi è rischio di spargimento di combustibi le, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Tali navi devono inoltre essere dotate di prolunghe metalliche per i suddetti boccalini, nel numero e con le caratteristiche stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico; g) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 4000 tonnellate, nel caso che le paratie dei corridoi dei locali alloggio non siano in acciaio o costruite con pannelli di classe B, devono essere sistemati vicino all'estremità di ogni percorso di sfuggita estintori addizionali a schiuma da 9 litri o equivalenti. Capitolo Il Navi DOD soggette alla convenzione Art. 86 Navi da passeggeri 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale co stiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1 ° luglio 1986; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie concernenti la protezio ne antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. S9 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. Le navi costruite anteriormente alla data cli entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 'I, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi cli stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate abilitate a navipzione naziona le costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regola menti dell'ente tecnico in relazione alla data di costruzione delle stesse; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, eccetto quelle di cui al punto e) devono soddisfare le norme della convenzione in relazione alla data di costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco e propagazione cli incendi derivante da opportuna ubicazione dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della nave e dalla riduzione del numero delle potendall sorgenti cli ignizione; e) le navi in navipzione nazionale costiera o litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante f quali non ai allo1'tanino da porti pit di quanto corrisponde ad un'ora circa d1 navipzione e le navi in navtp zione nazionale locale, aventi stazza lorda uguale o superiore a 100 tonnellate o cli quals1aai stazza che truportino pià di 350 passeggeri devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione incendio nel locale macchine ~rrispondente ai ngolamenti dell'ente tecnico ovvero, se ciò non • ritenuto possibile dall'ente tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata esternamente al locale 88Cebfne. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in naviga zione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabiliace a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e cli BOCOOrso. Art. 87 Navi da earfco 1. Le navi costruite a decorrere dalla data cli entrata in v1fON del prèsente regolamento cli stazza lorda inferiore a 500 tonnellate abilitate a navipzione internazionale e quelle di qualsiasi stazza abilitate a naviga zione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data suddetta. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della conven zione per navi costruite a decorrere dal 1 ° luglio 1986. a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragione vole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 60 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE &rie generale • n. 17 2. Le navi costl'tlite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando 11 disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea devono COl'l'ispondere alle norme di cui all'Art. 85, comma 2; b) navi di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea e quelle aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate in navigazione internazionale devono essere dotate di una pompa da incendio; e) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e navi a vela di qualunque stazza: per l'applicazione della norma di cui al precedente comma 2-b) la pompa incendio pub essere azionata dai motori di propul sione o a braccia. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in naviga zione speciale, 11 Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso. Capitolo Ili Navi provenienti da bandiera estera Art. 88 Norme addizionali 1. Le navi da passeggeri, che trasportano più di 36 passeggeri, pro venienti da bandiera estera, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e iscritte nelle matricole o nei regi stri nazionali posteriormente al 10 settembre 1980, abilitate alla naviga zione nazionale o internazionale, oltre ad essere rispondenti alle pre scrizioni del comma 2 delltArt, 84 o dell'Art. 86, devono soddisfare almeno alle prescrizioni della parte F del capitolo 11-2 della convenzione 1974, concernenti le navi costruite tra 11 19 novembre 1952 e 11 26 maggio 1965, anche se esse siano state costruite prima di tale periodo ed anche se dette prescrizioni comportino sostanziali alterazioni struttu rali. Capitolo IV Mezzi cli sfuggita, equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio Art. 89 Scale, corridoi e porte di sfuggita 1. In tutti l locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nel locall In cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'ap 61 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 parato motore e delle caldaie e nelle gallerie usi devono essere prev.lste scale, scalette, corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto 19'13: a) ll numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia per locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a circa 50 metri quadrati l'ente tecnico, in sede di approvazione del piano sui mezzi di sfuggita di cui all'Art. 35, può accettare un solo mezzo di sfuggita se ciò I giustificato dal tipo e dall'ubicazione dei locali interessati e dal numero delle persone che normalmente possono esservi alloggiate o prestarvi servizio; b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed ll numero delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio per passeggeri ed equipaggio, salvo quanto precisato alla successiva lettera e), devono soddisfare alle norme seguenti: (i) devono esserci: almeno 1 scala per ogni locale, o gruppo di locali, destinati a 50 persone o meno; almeno 2 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; almeno 3 scale, più tante altre scale quante sono le centinaia ( o frazione) di persone oltre le 200, per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone; (ii) per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella sopra indicata; (lii) non sono ammesse scale, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri può essere considerata una scala doppia in quanto percorribile da due persone affiancate; (iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata adeguata all'alzata, che per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del pre sente regolamento non deve essere inferiore a 25 centimetri. In ogni caso i passaggi devono essere reaUuati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente, m caso di allarme, le persone prove nienti da diversi locali inferiori per raggiungere i ponti supe riori. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra mdicato, tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. 62~ C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 e) I mezzi di sfuggita dai locali ove l'equipaggio presta normalmen• te servizio, dal locale apparato motore, dal locale caldaie e dalle gallerie assi, nonchè dai locali di alloggio di navi da carico e assimilabili, di lunghezza inferiore a 30 metri, devono avere larghezza non inferiore a 400 millimetri e scalini con pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di scala o di scaletta; d) Le scale interne ed i relativi sostegni devono essere di acciaio o di altro materiale idoneo in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Sulle navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973, fermo il disposto dell'Art. 2, comma 7, le scale interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che trasportano più di 150 passeggeri, nonchè quelli sotto il ponte esposto delle navi da carico aventi stazza lorda maggiore di 4000 tonnellate devono essere di acciaio o altro materiale idoneo in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 4. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare sistemazioni di mezzi di sfuggita diverse da quelle sopraindicate che abbiano efficacia equivalente al fine di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 90 Equipaggiamenti da vigile del fuoco 1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione aventi le caratte• ristiche prescritte dalla convenzione. 2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipaggia menti da vigile del fuoco secondo le norme della convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, senza cabine per pas• seggeri, abilitate a navigazione non più estesa di quella nazionale co stiera, che possono non avere gli equipaggiamenti predetti. 3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 400 tonnellate devono essere sistemati equipaggiamenti da vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto specificato: l su navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate 2 su navi di stazza lorda compresa tra 500 tonnellate a 30000 ton nellate 3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000 tonnellate. Art. 91 Stazione antincendio 1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve esse11e accentrato in un locale denominato "stazione antincendio". 63 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. La stazione antincendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni: almeno 3 equipaggiamenti da vigile del fuoco; 2 maschere con filtl'O polivalente; 2 coperte di amianto; 2 estintori portatili; un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50 per cento di quelle che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo; 2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell'Art. 92; 1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere; 4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza;. 1 robusto palo di ferro ad unghia (pi6 di porco); 1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali; 1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso ponti, cofani e paratie divisionali antincendio; 1 estintore a co2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere prontamente usato. 3. Per le navi da passeggeri di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate possono essere prescritte dal Ministero più di una stazione antincendio e dotazioni aggiuntive a quelle di cui al precedente comma 2, su proposta del capo del circondario marittimo. 4. La stazione antincendio deve avere congrua capacità ed essere provvista di tutte le sistemazioni per la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. 5. La stazione antincendio deve essere dotata di mezzi di comunica zione (telefono o portavoce) con il ponte di comando. Art. 92 Squadra dei vigili del fuoco 1. Sulle navi che a norma· del precedente Art. 91 sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una "squadra dei vigili del fuoco" alla quale è preposto un ufficiale di coperta. 2. La squadra dei vigili del fuoco è costituita dal capo squadra in genere un carpentiere - e dal numero sottoindlcato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista: 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate; 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10000 tonnellate fino a 20000 tonnellate; 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnel late fino a 10000 tonnellate. 3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli elementi ritenuti più idonei per il 64 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 complesso delle qualità morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramen to inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'Art. 212. 4. Il personale che costituisce Ja squadra dei vigili del fuoco Indossa la divisa della propria categoria contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due asce Incrociate ed un elmo su fondo rosso, oppure da un bracciale azzurro con le lettere V. F. 1n rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della stazione antincendio ed i! esente dal servizio notturno; di giorno presta 11 servizio inerente al proprio grado, qualifica e categoria. 5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il ponte di comando. 6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20000 tonnellate Ja comunicazione telefonica o con portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri. 1. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve com prendere un corredo individuale, quale descritto nelta convenzione, ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre: 1 estintore portatile; 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere; 1 maschera con filtro polivalente. Titolo IV Mezzi di salvataggio Art, 93 Criterio generale sul mezzi di salvataggio 1. La consisten~ ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere stabiliti secondo le pertinenti norme della convenzione per le navi ad essa soggette e del preaente regolamento e, salv~ le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipag gio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilità e stabilità e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate. 65 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Capitolo I Caratteristiche dei mezzi cli Alwtaggio e Nlative siBtemerionf Art. 94 Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio Serie generale - n. 17 1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relati vi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della con venzione per le navi ad, essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, salvo quanto stabilito ai successivo Art. 96. 2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da materiale retroriflettente per facilitare il loro ntrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali dispositivi aevono essere sistemati entro il 1 ° luglio 1991. s. Quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi non deve servire più di sei zattere. Per le naVl costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente tecnico, può aumentare tale numero a sette in relazione alle caratteristiche della nave e della sua navigazione. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata tn vigore del presente regolamento di lunghezza superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione più estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di emerger:za, almeno una imbarca1jone di salvataggio deve essere a motore e deve poter essare recuperata rapidamente. Art. 95 Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio 1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da consentire un loro rapido e sicuro impiego e, per quanto possibile, m posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto necessario. a giudizio dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, devono essere previste sistemazioni per la loro protezioné contro danni da colpi di mare. 2. I mezzi di salvataggio, ad eccezione di quelli progettati per essere messi a mare a caduta libera, devono essere sistemati a bordo in zone ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di messa a mare sicura, tenendo conto, in particolare, della distanza dall'elica e dalle parti dello scafo con i fianchi sensibilmente rientranti, in modo che l'operazione stessa venga effettuata, per quanto possibile, lungo i fianclù verticali. 66 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22·1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 Se le zone predette interessano Ja parte prodiera della nave, devono trovarsi a poppavia della paratia di collisione. 3. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere messi a mare mediante dispositivi di tipo approvato, ad eccezione di quelli: (i) - sui quali l'imbarco avviene da un ponte che si trova a meno di 4,5 metri al di sopra del rniolmri galleggiamento previsto per Ja nave, in condizioni di esercizio; che abbiano massa minore o uguale a 185 chilogrammi; che siano sistemati a bordo in modo da essere messi a mare direttamente dalla propria posizione in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale, fino a 10°, e di sbandamento trasversale, su un lato o sull'altro, fino a 20°; (il) aventi massa minore o uguale a 185 chilogrammi e che siano ag giuntivi rispetto ai mezzi collettivi di salvataggio per il 200 per cento delle persone imbarcate. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i cavi dei paranchi dei dispositivi di messa a mare dei mezzi di salvataggio devono essere di acciaio. 5. Le imbarcazioni di salvataggio, sistemate nella propria posizione a bordo, devono essere collegate ai loro dispoaitivi di messa a mare. 8. Le zattere di salvataggio arnmainabill devono essere sistemate entro il raggio di azione del gancio di sospendita della gru. Il Ministe ro pub consentire che parte di esse siano sistemate fuori di tale area a condizione che sia adottato un mezzo per il loro spostamento ritenuto idoneo dall'ente tecnico. 7. L'autorità marittima pub richiedere, se lo ritiene necessario, Ja dotazione di mezzi adeguati per tenere le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ammaiT1abill accostate al fianco della nave per consentire l'imbarco delle persone in modo sicuro. 8. Le zattere di salvataggio lanciabili devono essere sistemate: a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontano dai masconi, dallo strapiombo di poppa ed a adegµata distanza dalle eliche; b) su apposite rampe, se ritenuto n.acessario dall'autorità marittima sentito l'ente tecnico; e) in posizione tale da poter essere liberate manualmente dai propri mezzi di ritenuta. 9. In corrispondenza di ciascuna zona per 1a messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio o fra due di tali zone, quando contigue, deve esservi una scaletta per l'imbarco sui mezzi stessi. Tale scaletta 67 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 deve essere costruita in unico pezzo, rigido o flessibile, ed avere lunghezza uguale alla distanza fra il ponte ed il galleggiamento minimo della na~e, da assumere fra quelli relativi alle diverse condizioni di esercizio, considerando la nave stessa in sfavorevoli condizioni di asset to longitudinale e sbandata di 15° da un lato o dall'altro. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che le suddette scalette siano sostituite da dispositivi di tipo approvato che permettano l'imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio, quando messi a mare, a condizione che la nave sia comunque dotata di almeno una scaletta per lato. Devono essere adottati adeguati accorgimenti per impedire lo scari co d'acqua dalla nave sui mezzi collettivi di salvataggio durante l'abban dono nave. 10. I punti di riunione e di imbarco sui mezzi collettivi di salva taggio devono essere scelti in modo da consentire anche l'imbarco di aroroalati in barella. 11. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato a bordo completo delle dotazioni prescritte e in modo tale che: a) non interferisca, inclusi i dispositivi per il suo mantenimento in sito, con la manovra di ipessa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio o battello di emergenza; b) sia il più vicino possibile alla superficie dell'acqua; tuttavia, nel caso di mezzo collettivo di salvataggio eromainAbile, la posizione dello stesso per l'imbarco delle persone deve trovarsi a non meno di 2 metri dalla linea di galleggiamento della nave a pieno carico, da assumere in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale e sbandata di 20°, da un lato o dall'altro, oppure dell'angolo di inizio di immersione del trincarino del ponte di coperta quando quest'ultimo li minore di 20°. Nel caso di navi di limitate dimensioni, il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che la posizione di imbarco delle persone sia ad una distanza inferiore ai 2 roetri suddetti; e) s1& in condizione di pronto impiego, in modo che due men1bri dell'equipaggio siano in grado di predisporlo per l'imbarco delle pers;me e la messa a mare in meno di 5 minuti; d) nel caso di mezze collettivo di salvataggio lanciabile, esso si trovi in posizione tale da essere facilmente trasportabile da un lato all'altro, quando ciò sia richiesto dalle norme; e) sulle navi da carico di lunghezza maggiore o eguale ad 80 metri e minore di 120 m, le imbarcazioni di salvataggio arnmain11bili lungo i fianchi siano ubicate in modo tale che la distanza fra la loro estrema poppa e l'elica sie non minore della lunghezza dell'imbarcazione stessa. Sulle navi da carico di lunghezza maggiore o uguale a 120 metri e su quelle da passeggeri di lunghezza maggiore o uguale ad 80 m, la distan za predetta deve essere non minore di una lunghezza e mezza dell'im barcazione. 68 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 12, I salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni degli Artt. 10'1 e 118, devono essere sistemati: a) due sul ponte di comando, uno a dritta ed uno a sinistra, in posizione tale che il lancio in ma.t"e sia effettuato con la maggiore rapidi· tà possibile; sulle navi aventi stazza lorda superiore a 200 tonnellate tali salvagente devono essere sistemati ciascuno su scivolo di forma appro priata a giudizio dell'ente tecnico; b) i rimanenti, quando richiesti, due a prora, uno a dritta e uno a sinistra, e parimenti a poppa. 13. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbar cazioni a meno di 2 metri sopra la linea di minima immersione di naviga zione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso dell'imbarca zione completa di dotazioni e con due persone a bordo. Per tali gru non è prescritto il riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico. Art. 98 Deroghe 1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilità e siano idonee in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. Art. 97 Controlli inlzfaU e visite 1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova instal· lazione alle prescrizioni dell'Art. 94 è verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art. 4'1 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o cti idoneitil. per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneità per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguen ti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed è quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entità in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione è autorizzata a trasportare moltiplicato per '15 più il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammaineta in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova può essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento. C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, è ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottan do particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi. Art. 98 Mezzi di Balvatagglo e relativi appueccbi e disposltl~ di tipo approvato 1. I mezzi di Balvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, di cui alla Tabella allegata al libro I del presente regolamento sistemati a bordo delle navi abilitate a navigazione più estesa della costiera nazionale o costiera internazionale e costruite anteriormente al 1° luglio 1986, se soggette alla convenzione, o alla data di entrata in vigore del presente regolamento se non soggette alla convenzione, che risultino in soddisfacenti condizioni, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, possono essere mantenuti a bordo fino a che se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. 2. Per i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sistemati a bordo delle predette navi a decorrere dal 1° luglio 1986, se soggette alla convenzione, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se non soggette alla convenzione, in sostituzione di quelli gJà esistenti o in occasione di importanti lavori di riparazione o trasformazione, nonchè di modifiche che comportino la sostituzione oppure l'aggiunta di tali mezzi, apparecchi e dispositivi ad essi relativi, può applicarsi la regola 1.4.3 del capitolo III della convenzione a giudi zio del Ministero, sentito l'ente tecnico. Fatto salvo quanto previsto dalla regola 1. 4. 3 della convenzione per quanto attiene le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ed i relativi dispositivi per la messa a mare, 1 mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sostituiti o installati dopo il 1 ° luglio 1991, devono essere conformi alle norme del "tipo approvato" secondo le indicazioni riportate nella citata Tabella. Capitolo n Norme integrative a quelle della convenzione pe:r navi ad essa soggette Art. 89 Segnali di soccorso sul ponte di comando 1. Le navi passeggeri devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 12 segnali a mano a stelle rosse; 70 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate), I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o reci pienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso". 2. Le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 9 fuochi a mano a luce rossa; 1 lampada per segnalazioni diurne. Art. 100 Controllo delle cassette per corredo farmaceutico 1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalle commissioni di visita in occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata sul giornale generale e di contabilità. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i con trolli di tali cassette devono essere effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale. Art. 101 Disposizioni per le navi costruite anteriormente al 1 ° luglio 1986 1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un diapositivo di sganciamento di tipo idrostatico o equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto 2. 2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o pià, devono essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, sistemata il più possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, pub essere con sentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che conservino le imbarcazioni o l'imbarcazione esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio, anch'11sse sufficienti per tutte le persone a bordo. 71 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 •· l'er le navi da carico di stazza· lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, può essere con sentito, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che non siano dotate di imbarcazioni di salvatag gio a motore, semprecbé sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano né imbarcazioni di salvataggio a motore né imbarcazio1J. a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le pompe a mano delle imbarca z.ioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purchli le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti. Capitolo m Mezzi di salvataggio dalle navi da passeggeri non soggette alla oonvenzione Art. 102 Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale 1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri co struite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regola mento, abilitate alla navigazione nazionale, devono soddisfare alle pre scrizioni della convenzione per navi da passeggeri in viaggi internazio nali brevi, salvo quanto previsto dalla nota (61 alla Tabella allegata al libro I del presente Regolamento. 2. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri co struite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regola mento abilitate alla navigazione nazionale, se non soddisfano alle pre scrizioni del comma precedente, devono soddisfare alle prescrizioni del C&P.itolo III, regola 27 della convenzione 1974, salvo quanto specificato nei successivi commi da 3 a 7. 3. Quando sono prescritte imbarcazioni di salvataggio, il loro numero non può essere inferiore: per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbar cazioni, una per lato; 72 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate. 4. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di emergenza, una per lato [*]. Tali imbar cazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 5. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbar cazioni di salvataggio devono essere a motore, rispondenti alle prescri zioni del capitolo III, regola 9 della convenzione 1974. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 6. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescritte dai precedenti commi • inferiore al numero massimo delle persone a bordo, devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere di salvataggio ammah1abili di capacità complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non trovano posto nelle suddette imbarcazioni. 7. Su tutte le navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi, devono essere imbarcate zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo. 8. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 9. Il Ministero può autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio arnrnainabili con altre non di tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole imbarco sulle zattere non arnrnainalJili mediante l'impiego di mezzi idonei. Art. 103 App&l'eCCbio ricetrasmettitore ftsao e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ecl altri mezzi dl salvataggio 1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2, devono avere a bordo un apparec [ *] Si precisa che non li tratta dei battelli di -,,genza di cui alla COATe!IZiona 74-(83), ma delle imbarcazioni di ..rgenza di cui al capitolo III, regola 27, lettera a) della convenzione lt7lt. 73 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 chio radio portaWe, rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche per gli impianti radio. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle suddette norme tecniche. 3. L'apparecchio radio portaWe di cw al comma 1 tleve essere sistemato nella sala nautica o in altro postù adatlo, pronto ad essere messo ID una qualsiasi imbarcazione o altro mez?.o di salvataggio in caso di emergenza. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di un radiofaro di emergenza, attivato manualmente, conforme alle norme della convenzione. Esso deve poter essere rapidamente messo a bordo di mezzi collettivi di salvataggio. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale prescrizione si applica a partire dal 1 ° luglio 1991. 5. Le navi abilitate alla navigaz.ione nazionale devono essere dotate di almeno 3 apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, conformi alle norme della convenzione, per le comurucazioru fra i mezzi collettivi di salvataggio, fra questi e la nave e fra la nave ed U battello di emer genza. Tale prescrizione può essere soddisfatta da altro apparato di bordo purchè compatibile con le stesse norme della convenzione. Gli apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti in dotazione alle navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono soddisfare solo alle nor·wto della convenzione l'P.lative alla frequenza. 6. Il Ministero può dispensare dall'obbligo dell'apparecchio di cui al precedente comma 2 quando esso non sia ritenuto necessario in rei.azione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla. nRtU'!'8 dPi v:iaggl. In tal Cl<Su ia nave dovrà, comunque, essere dotata dell'apparecchio radio portatile di cui al precedente comma 1. Art. 104 Mezzi di salva~o delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiere 1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due unbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle persone trasportabili. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può esentare m tutto o in parte dall'obbligo delle unbarcazioni le navi per le quali la sistemazione 74 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 delle stesse non sia ritenuta pratica o ragionevole, tenuto conto del tipo e delle dimensioni della nave e della natura dei viaggi. 3. In ogni caso devono esservi zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ovvero quelle che non trovano posto nelle eventuali imbarcazioni esistenti. 4. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 5. Il Ministero può consentire, sentito l'ente tecnico, in consi derazione della natura dei ,naggi ai quali la nave è destinata e del periodo stagionale, la parziale sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti fino ad un massimo del 50 per cento del numero delle persone trasportate. Il numero delle zattere non deve essere in nessun caso inferiore a due. 6. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, quando non esistono imbarcazioni di salvataggio deve essere imbarcato un battello idoneo a giudizio del capo del circondario marittimo per l'impiego nei casi di emergenza, sentito l'ente tecnico. Art. 105 Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali lito:ranea e locale 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entra ta in Vlgore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento aoilitate a navigaZlone nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la metà delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire in consi derazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonchè delle caratteristiche di galleggiabilità della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non più della metà delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 7S C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, può essere ridotta a giudizio dell'autorità marittima locale. Art. 106 Cintme di salvataggio 1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre: a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri; b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia; e) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata. 2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilità venga· a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del numero delle cinture di salvataggio. 3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio è approvato dall'autorità marittima che procede alla misurazione degli spazi ai flni ò.el computo dei passeggeri trasportabili. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. Art. lO'l Salvagente anuJari e relative boette hunioose 1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale ò.evono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella: J.ungt, .. ,..za della DIITII in metri inferiore o uguale a 60 da oltre 60 a 120 incluso " "120 a 180 " " "180 a 240 n oltre 240 76 Numero dei aalvagente anulari 8 12 18 24 30 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una solo quando J salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di rape)e fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e 106 1n aostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio aon sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. Art. 108 Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro &eguali di BOCCOl'SO 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico. 2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali se gnali sono quelli stabiliti dalla convenzione. 3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non sono obbligatori: segnali a paracadute; segnali fumogeni galleggianti; specchi per segnalazioni diurne. 5. A bordo delle navi abilitate alla navigazione nazionale deve essere sistemata, per ogni battello di emergenza, una tuta di immersio ne, conforme alle norme della convenzione. Art. 109 ApparecchJo Ja,nciasagole 1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale. 77~ C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 .Art. 110 Segnali di 80C001"80 sul ponte di com,m,tc, 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere 1a seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell'Art. 10: 6 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnelJate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa. 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnelJate sono richie sti 3 segnali a mano a stelle rosse e 3 fuochi a mano a luce rossa. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a S tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando • .Art. 111 Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio 1. Sulle navi abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo. .Art. 112 Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata In vigore del presente regolamento 1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata fn vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità compresa tra 61 e 100 persone non siano nl! imbarcazioni di salvataggio a motore nà imbarcaziom a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 .9uni a decorrere dall'entrata 78 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarca• z1oni di salvataggio non siano di tipo approvato purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti. Capitolo IV Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione Art. 113 Mezzi di salvataggio delle na'ri da carico di staua lorda uguale o superiore a 200 tomiellate 1. Le navi da carico: a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a naviga zione nazionale, devono avere: (i) se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i mezzi di salvataggio pre'risti dalla convenzione; (ii) se costruite anteriormente a tale data, per ogni lato almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacità totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; devono essere altrest dotate di zattere di capacità sufficiente almeno per la metà delle persone imbarcate. Tuttavia il Ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o ragionevole l'obbligatorietà delle predette zattere di salvataggio, pub esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; b) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, interna• zionale o nazionale, se costruite anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnella• te, ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere su un solo lato una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate, nonchè zattere di capacità suffi ciente per almeno il 150 per cento delle persone imbarcate. Tali zattere devono essere sistemate in modo che vi sia disponibilità per almeno il 100 per cento delle persone imbarcate sul lato opposto a quello dove lt sistemata l'imbarcazione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono essere dotate su un solo lato di una coppia di gru, con sospesa una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate. 79 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 3. Le navi da carico di lunghezza inferiore a 85 metri che non sumo navi cisterna o navi chimichiere o navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono avere: a) per ogni lato della nave, una o più zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità complessiva delle zatte re di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; e) un battello di emergenza. Se tale battello li anche imbarcazione di salvataggio, di esso può essere tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal ca.so la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarca· te. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. 4. Le navi di stazza loC'da ùguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionaie litoranea, devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone cne devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2. Il Ministero, sentito bante tecnico, può consentire, m considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecclù galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. 5. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti suffidenti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone. 6. Le navi da carico costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i cui mezzi di salvataggio sono siste mati in posizione distante più di 100 metri da prora, devono essere dotate di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 perso· ne, ubicata il più possibile a proravia. Una zattera di uguali caratteri stiche deve essere sistemata il più possibile a poppavia se i mezzi di salvataggio distano più di 100 metri da poppa. Tali zattere possono essere del tipo lanciabile ed essere fissate alla nave in modo tale che ne sia possibile lo sgancio con manovra manuale. 80 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 114 Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stuza lorda Inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvatag gio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonchè di zattere di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazio nale), su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazio ne di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonchè di zattere di capacità sufficiente per la metà delle persone a bordo; e) le navi che non siano navi cisterna, navi chimichiere e navi gas1ere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui alle precedenti JetterP. e.) e b) possono avere quelli previsti all'Art. 113 comma 3; d) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Se il numero delle persone che di::vono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere st12o;se non può essere inferiore a 2. Il Ministero può consentire. iz1 considerazione della natura dei viaggi e del periodo sta2i..9nale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti . Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri àevono moltre essera dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza; e) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di appa recchi galleggianti per tutte le persone a bordo. Per ragioni di spazio l'autorità marittima pub consentire salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone. Art. 115 Mezzi di salvataggio delle navi da carlco di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazu lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazio nale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministe ro pub consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del perio do stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; e) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il. Ministero può consentire, in 81 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la so· stituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo. Art. 116 Cinture di aalvatagglo 1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell'Art. 106. 2. Per navi che effettuano viaggi a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa ogni cintura di salvataggio deve essere dotata di una luce conforme alle norme della convenzione. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, questa prescrizione si applica a partire dal 1° luglio 1991. Art. ll'l Apparecchio ricetl'llsmettitore fiaao e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di aalvatagglo 1. Tutte le navi da carico abilitate a navigazione nazionale ed interna zionale, devono soddisfare alle disposizioni dell'Art. 103. Art. 118 Salvagente anulari e relative boette lumfnoae 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accen sione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazio· nale), litoranea o locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei pre cedenti Artt. 113, comma 5, 114, punto e) e 115, punto d) sono in ag giunta a quelli prescritti dal presente articolo. 82 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 119 Dotuioni dei mezzi di salvataggio e loro seguali di IIOCCOi1I() Serie senera/e - n. 17 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla conven zione e possedere i requisiti di cui al punto &) del comma 1 dell'Art. 10. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli riclùesti dalla convenzione, con le seguenti attenua zioni: a} per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b} per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; e} per le navi abilitate a navigazione locale non è richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettri che, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute · e fuoclù a mano a luce rossa) sono quelli riclùesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione locale non è richiesto alcun segnale di soccorso. Art. 120 Appareccbio laJ>clesegole 1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 1onnellate abilitate a navigazione nazionale devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole. Art. 121 Segnali di soccorso sul ponte di comando 1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di 83 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b} del comma 1 dell'Art. 10, secondo le disposizioni che seguono: a) razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnel· late, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnella te, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazio nali ( esclusa la navigazione nazionale locale) ; 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o ucuaie a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; b) segnali a mano a stelle rosse: 12 per le navi cli stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnel• late, abilitate a navigazione internazionale; 6 per tutte le altre navi, escluse quelle con stazza lorda inferiore a 5 tonnellate con scafo non pontato, per le quali tali segnali non sono richiesti; e) fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi cli stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnella· te abilitate a navigazione internazionale. Art. 122 Dispositivo di &pl'ciamelrto per le zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all'Art. 113, punto 6, le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo. Art. 123 Disposizin11i per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento 1. Le navi da carico, ad eccezione di quelle abilitate a navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 122 e, se di lunghezza super1ore a 150 metri e prive di sovrastrutture centrali, devono essere dotate in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone sistemata il pii>. possibile a proravia per quanto ragio nevole e praticabile. 2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere con sentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o pii>. zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 84 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere con sentito per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore semprechè sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 4. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano nè imbarcazioni di salvataggio a motore nè imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore· del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarca· zioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti. Titolo V Si•temazlont di carico e scarlco ed altri mezzi di sollevamento Art. 124 Criterio generale di sicure:ua 1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo Art. 127. 2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adegua ta sicurezza per le persone addette alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali precau zioni di impiego, confortni alle disposizioni del comando di bordo. Art. 125 Bsenzlont 1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparec chiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi, non effettuano movimentazione del carico, quali: torri di perforazione del fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento di piattaforme per lavori marittimi o simili, attrezzature per: manovra dei dispositivi di dragaggio del fondo marino, apertura e chiusura dei portelloni di murata, delle celate di prora e delle rampe di poppa, manovra passerelle per imbarco 85 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 passeggeri, scale di banda, montavivande, ascensori per persone a bordo di navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e simili. 2. Non sono soggette alle norme del presente titolo le apparecchia ture mobili qµali i paranchi mobili a mano e a motore e i martinetti mobili a mano o a motore e simili. Art. 126 Visite 1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli Artt. 128 e 129 deve essere effettuata una visita iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all'Art. 127 da effettuarsi su tutte le parti oggetto della documentazione predetta, salvo per quelle per le quali la regolamentazione stessa prevede controlli alternativi o possibilità di acquisizione di documentazione certificatoria emessa da enti stranieri e avente validità ai fini della legge internazionale sulla preven zione infortuni sul lavoro. 2. A seguito dell'esito favorevole della visita iniziale, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata in modo evidente la portata o la tavola delle portate, con le relative condizioni operative. Per la marcatura di identificazione degli accessori si applicano le norme di cui all'Art. 127. 3. Successivamente all'entrata in esercizio le parti oggetto delle documentazioni di cui agli Artt. 128 e 129 sono soggette alle V1Site periodiche prescritte dalle norme di cui all'Art. 127 nel corso delle quali devono essere ispezionate come stabilito nelle norme stesse. Art. 127 Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse 1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevsmento, 1 carichi di prova ai quali devono essere assoggettati E!a gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalità di esecuzione delle ispezioni e delle visite complete sono stabiliti dai regolamenti dell'ente tecnico. 2. L'ente tecnico à incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui al precedente comma. 86 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 128 Registro delle sistemazioni di carico e scariop ed altri mezzi di sollevamento Serie generale • n. 17 1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico, su apposito "Registro delle sistemazioni del carico e scarico -di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli Wortur.i, de,;-e ::on!ormarsi alle istruzioni del MirJstero. 2. La tenuta del registro à obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni internazionali e nazionali, con la s-:iguenti eccezioni: a) navi da pesca destinate alla pesca oceanica o a. quella d'altura, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a due tonnellate; b) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limi~tamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a una tonnellata; e) navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate limitata mente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a o;s tonnellate; d) galleggianti, per mèzzi di sollevamento di portata non superiore a 5 tonnellate. Art. 129 Certificati 1~ A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati: a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio; b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di solleva mento 1n genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio; e) certiflcàto di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in· esercizio; d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio; e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti; f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non il richiuto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al reptro di cui all'Art. 128 e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al reptro stesso. in. lingua italiana ed 1n lingua inglese. I modelU dei suddetti certificati devono èilaere rispondenti alle convenzioni ed acc!ordi internazionali in materia di protezione del lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 87 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente Art. 128, comma 2, non à obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico. Art. 130 Ascensori per pel'BOne 1. Le caratteristiche tecniche degli ascensori per persone di navi co struite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regola mento ed i tempi e le modalità di visita degli ascensori per persone di tutte le navi devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. Titolo VI Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varie Capitolo I Dotazioni e sistemazioni nautiche Art. 131 Radar 1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 ° settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddet• ta data devono essere dotate di un 1mpianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grat'ica dei dati rilevati (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1 ° settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. 2, Le navi di stazza lorda uguale o superiQN . a 1,0000 tonnellate devono essere munite di due impianti radar idonei a funzionare indipen dentemente l'uno dall'altro, 3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar ("ARPA") deve essere sistemato a bordo di: (i) ogni nave cistema di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal 1° settembre 1984; (ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984; (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 15000 tonnellate costruita anteriormente al 1° settembre 1984. 88 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar ("ARPA") sistemati a bordo anter:iormente al 1 ° settembre 1984 le cui prestazioni non rispondano pienamente ai requisiti richiesti dalle norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero, essere mantenuti a bordo fino al 1 ° gennaio 1991. e) ll Ministero, sentito l'ente tecnico, pub esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi a) e b) precedenti le navi per cui la sistemazione dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar è considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che se.r&nno messe in disarmo entro i due anni successivi alla pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di sistemazione dell'apparecchiatura. Art. 132 Girobussola 1. Tutte le navi di stazza lorda me.ggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal f 0 settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche: a) il timoniere di guardia al posto di manovra principale de·:e poter leggere chiara.mente la gi:-obussola madre o una ripetitrice; b) nelle navi di stazza lorda me.ggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o più ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l effettuazione di rllevrun:&nti su un arco di orizzonte di 380°. 2. Tutte !e r.aVJ aventi stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 1 ° settembre 1984 che effettuano viaggi internazionali, devono essere fornite di una girobussola conforme alle prescrizioni del comma 1 di questo articolo. 3. La girobussola di cui ai precedenti commi 1 e 2 di questo arti colo non è richiesta per navi che effettuano viaggi entro 20 miglia dalla costa. Art. 133 Ecoscandaglio 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è stata impostata dopo 1'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il Ministero può esentare da tale obbligo le navi di cui al prece dente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi. 89 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 134 Manutenzione e difetti di funzionamento 1. Gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo ed ogni altro strumento di ausilio alla navigazione devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione ed efficienza. Un loro cattivo funzionamento tuttavia non deve essere considerato come causa che rende la nave inadatta a navigare o come motivo per fermare la nave in porti ove non siano prontamente disponibili mezzi per le riparazioni. 2. Ogni apparecchio dovrà essere dotato delle necessarie monogra fie e parti di rispetto secondo le indicazioni della casa costruttrice. Art. 135 Uso del pilota automatico 1. Nelle zone con alta densità di traffico, in condizioni di visibilità limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano. 2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possi bile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogru momento ad assumere il comando del timone. 3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza. Art. 136 Carte, istruz.ioni e pubblicazioni nautiche I. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'Art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere edite da serviz.i idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima ediz.ione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con 1e modalità da questi previste. s. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative u radiose1•vizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunica· z1oru. 90 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento. Art. 137 Tabelle bussole 1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle: MVI Dl Nfi@IMR! ":!f..!!;;' ~-u-a ~ s.:::::=- illt:e:maziwle e nerfmeJe, Sanizio Ùltlìmerianele arriprfme vzfc:eal1, i,.. ..... li--~ mzicmale locale Normale SI SI SI SI(a) di governo principale SI(b) SI(b) SI(b) SI(a)(c) di govemo SI(e)(f) SI(e)(f) SI(e)(f) NO ausiliaria IIAVI lll CARim ~-u-a ~ :lataniazi-1e llmgadma iabsmazi-1t, #' MziGMJe, Sarnzio 1111ripzione nezimele lullpemma Mzfme] .. li--~ aui-1e locale Normale SI SI(d) SI(a)(d) di governo principale SI(b) SI(c)(d) SI(a)(c)(d) di govemo ausiliaria SI(e)(f) SI(e)(f) JIO 91 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Sen:l.aio llaYip&i.cma oce•ica ~adit.m: I Normale SI SI(d) di governo SI(b) SI(c)(d) principale NOTE: (a) Sulle piccole navi prive cli ponte cli comando à sufficiente una sola bussola magnetica con funzione cli normale e cli 1overno principale. Sulle navi governate direttamente sulla barra, Ja bussola può essere portatile. (b) Può essere omessa se esiste bussola giroscopica e • il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. (c) Può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale .munita di sistema di lettura a riflessione. (d) La bussola normale può essere omessa sulle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio orizzontale (110° per lato, partendo da prora). (e) Può essere omessa quando non esiste stazione di governo ausiliarla. (f) Può essere omessa quando esiste una ripetitrice della girobussola. 2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunp o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magne tica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezio ne della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo. 3. Sulle navi dotate di due o più bussole magnetiche almeno una deve essere intercambiabile con la bussola normale. 4. Quando su una nave à ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo Art. 138, anche se funziona da bussola di rotta. 5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chie suole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders. 92 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Art. 138 Bussola magnetica nol'lllllle 1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consen• tire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cw visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sov-ra· strutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovrà provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente Art. 137 è ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non è necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed è consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al minimo indispensabile. Devono essere previsti mezzi che permettano di prendere rileva menti su un'area di orizzonte il più prossimo possibile a 360°. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e deve essere facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale deve essere sistemato un efficiente portavoce. Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20 miglia dalla costa, pub essere ammesso di sistemare la bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di ciò si dovrà tenere conto nella compensazione. 4. La bussola normale deve essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficicmte ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il più possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite• in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico ferme restando le prescrizioni del successivo Art. 140. Art. 139 Bussole magnetiche di governo 1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse dero ghe di lieve entità per quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 93 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. La sovrastruttura entro cui è sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia dal ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al 65 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferio re ad un metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con mate riale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di go verno ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al 50 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. Art. 140 Precauzioni e prescrizioni per le appaNCCbiature hl materiale ferroso e per le appareccbfature e linee elettriche nei riguardi delle 1.-ussole magnetiche 1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere siste mati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare m esse deviazioni. 2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distan za IIll.IUlll8 dalla bussola normale (distanza di protezione) alla quale può essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi apparec chiature è ammesso che le grandi masse ferrose, la cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole, siano considerate come parte integrante dello scafo e che, pertanto, la determinazione della distanza di protezione sia limitata alle soie parti facilmente smontabili. 3. La distanza di protezione è stabilita dal costrut,ore ed è debi tamente riportata in modo indelebile· sull'apparecchiatura. 4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione non possono essere installati a distanza inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 5 metri. 5. Le distanze di protezione possono essere ridotte, per la bussola di rotta, al 75 per cento dei valori determinati nei riguardi della bussola normale, ed al 50 per cento dei valori stessi, per le bussole di governo secondarie. 94 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Ser~ generale - n. 17 6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione devono distare non meno di 5 metri dalla bussola di rotta e 3,50 metri dalle bussole dt governo ausiliarie. 7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole magnetiche, deve essere sistemato in m.:,do .ton induttivo. Le gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i rivesti· menti di queste, nelle vicinanze della busso!e magnetiche, devono essere di materiale non ferroso. 8. Le navi di stazza lorda 1:iforiore a 200 tonnellate, e.bili.tate :i. navigazione ncn superiore alla costiera, possono essere esentate dalle prescrizioni inerenti apparecchiatut'9 magnetiche ed el&ttriche a ~ee 2lettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole ma,snettche posizionate a bordo. Art. 141 Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse 1. Per le navi a scafe metallico la posizione e 1s sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distan~a può essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norine in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattr--:> anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricon rrollata e se del caso ripetute. ogni anno per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni due anni per le rlllle.nenti navi, con la determinazione della curve delie deviazioni residue. Tali controlli do vranno comunque essere ripetuti nei seg,"enti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatte, uso di saldatura elettrica; e) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rileva te deviazioni anormali; 9S C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETI A UFFICIALE Serle generale - n. 17 e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiatur.e elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autori tà marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfir mate dall'autorità marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero pub concedere esenzioni dall'osservanza delle dispo sizioni del presente articolo. Art. 142 Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni 1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi interna zionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); e) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro e un barografo; e) un termometro e uno psicrometro; f) due binocoli di tipo prismatico; g) per le navi non munite di girobussola due semioerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o senucerchio, sistemati sui ponte di comando in posizione centrale, purchè abbia libera la visione almeno nei due quar tieri prodieri della nave; h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondall di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 8 chilogrammi; i) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 15 chilogrammi; 1) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri delle eliche indicanti anche il senso di marcia con quadranti opportunamente illuminati, siste mati sul ponte di comando ed in sala macchine nonchè sulle alette di plancia delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o pià; m) un solcometro meccanico per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonchè uno elettro meccanico con indicatori sul ponte di comando ed in sala macchine per 96 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche, radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dai servizi idrografi ci di Stato; o) compasso, parallele e rapportatore: doppia dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi o brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelet trico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali ed inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne con le prescritte lampadine di rispetto; a) due sestanti; t) codice delia navigazione e relativo regolamento, codice civile, presente regolamento; regolamento per evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962 sulla sicurezza della navigazione, con venzione. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dota zioni di cui al precedente commi 1, con le seguenti varianti: se non è imbarcato almeno un diplomatt> capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; non è prescritta la dotazione del codice civile; è sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo prismatico; b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata per fondali di 40 metri. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazio nale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio un barometro, uno scandaglio per piccole profondi tà, un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilità nei settori prodie ri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; 97 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali è stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale litoranea e locale devo no avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio; e) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1. Al't. 143 Altri strumenti di ausilio alla navigazione 1. Su parere del Comitato centrale della sicurezza della navigazione, il Ministero, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, può disporre l'installazione su particolari tipi di navi di strumenti di ausilio alla navigazione iperbolica e/o satellitare. Capitolo Il Dotazioni va.rie Art. 144 Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazio nale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, oltre agli strumenti e dotazioni di cui al precedente Art. 142, devono avere i seguenti mate riali di servizio e di rispetto: A) Materiali di servizio: a) alberatura secondo i piani della nave; ancore, catene e cavi secondo i regolamenti dell'ente tecnico; b) fanali e segnali e apparecchi per la segnalazione sonora come prescritto dalle norme per evitare gli abbordi in mare; e) un altoparlante autonomo portatile e un megafono; d) proiettore di ricerca e salvataggio convenientemente ubicato per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa; 98 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 e) tele cerate, o equivalenti, per le boccaporte a chiusura non stagna, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. B) Materiali di rispetto: a) una muta dei fanali di navigazione ed un fanale di fonda; b) una muta completa delle tele cerate per le boccaporte a chiusura non stagna; parti di rispetto e guarnizioni per boccaporte metaWche, portellerie e chiusure stagne, come prescritto dall'ente tecnico; e) pezzi di rispetto per la manovra del timone, secondo i regola menti dell'ente tecnico. Art. 145 Mater:iall di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per Je navi a propulsione meoanica abilitate a navigazione costiera, Internazionale o nazionale, litoranea e locale 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 144. Le navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 144 punti a), b), c), d), e). 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione co stiera. Art. 146 Dotazione degli apparati motori 1. Le dotazioni di servizio e di rispetto della motrice principale, degli ausiliari e dell'impianto elettrico sono quelle stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico. Art. 14'1 Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove 1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal Ministero, sentito l'ente tecnico. 99 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Titolo VII Radiotelegrafia e radiotelef'onfa Capitolo I hescr1ziolli Art. 148 Obbligo della stazione radiotelegrafica ed onde ettGINtricbe Serie generale - n. 17 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate alla navigazione nazionale costiera; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; e) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; d) le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale. Art. 149 Obbligo della stazione radiotelefonica ed onde ettometrlcbe 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde etto metriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione non eccedente la navigazione nazionale costiera se non sono già dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 ton nellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; e) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnel late ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; d) tutte le navi da salvataggio, anche se già munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell'Art. 148; e) tutte le navi alle quali, ai sensi dell'Art. 154, sia stata concessa esenzione dall'obbligo della stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelefonica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche. 100 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 Art. 150 Obbligo del rlcevitol'e radiofonico 1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano già dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica ad onda ettometriche o metri che, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnella te. Art. 151 Obbligo della stazione radiotelef'oalca ad onde metriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde metriche di tipo fisso, rispondente alle prescrizioni della Convenzione e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di quaJstasi stazza lorda; b) le navi da salvataggio; e) le navi alle quall aia stata concessa l'esenzione dall'obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche. 2. Il Ministero, in casi eccezionali, pub dispensare dall'-obbligo della stazione di cui al presente articolo le navi che trasportano passeg geri tn brevi viaggi, tn navigazione diurna, entro una fascia non supe riore a 500 metri dalla costa. Art. 152 Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche 1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, se costruite a decor rere dalla data di entrata tn vigore del presente regolamento, ed a 5000 tonnellate, se costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di quelle di qualunque stazza che effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il Canale di Suez. Art. 153 Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida 1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispon dente alle prescrizioni delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; b) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; 101 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 e) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il Ministero può concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, semprechè le navi stesse siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della s:lcurez za della navigazione. 3. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento appartenenti alle categorie indicate nelle lettere a), b), c) del punto 1 del presente articolo debbono essere dotate anche di un impianto di radioguida rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio. Art. 154 :Esenzioni 1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero può concedere a singole navi, escluse le navi da salvataggio, esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate. 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessar1& l'applicazione delle prescri· z1oni del presente titolo. Art. 155 Requisiti tecDic:l 1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature radioelettriche, previste dalla parte C del Capitolo IV della convenzione si applicano anche alle navi non soggette alla convenzione. Art. 156 Precauzioni speciali contro gli incendi 1. E' vietato porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche materiali facilmente infiammabili. 2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, ad eccezione delle navi da passeggeri e da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonr,ellate e delle navi da pesca di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate per le quali è sufficiente la dotazione di 102 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 un solo estintore portatile. Tali estintori devono essere di tipo approva to per tale specifico uso dal Ministero ed essere ubicati nelle vicinanze della porta d'ingresso. 3. Sulle navi cisterna e sulle navi comunque destinate al trasporto di merci i,,fiarnrnablli, di merci che emanino gas o vapori tossici, di esplosivi o di merci che possano dar luogo a miscele esplosive, la venti• lazione dei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche deve essere particolarmente curata. 4. L'isolamento delle antenne deve essere eseguito con speciale cura. I conduttori pià soggetti alle influenze del campo elettromagnetico di trasmissione devono essere esenti da spazi spinterometrici nei quali possono prodursi scintille. In particolare, per le prese di terra e per i padiglioni delle antenne devono essere applicate le prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio. 5. Tutte le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico. 6. Per le navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive o di materie infiarnrnal>lli il Ministero può concedere deroghe caso per caso. Capitolo Il Servizi d'ascolto Art. 157 Servizio di ascolto radiotelegraftco 1. Ogni nave che, in conformità all'Art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoal larrne radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, In conformità all'Art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navi gazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalità: a) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi Internazionali; b) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportai-e oltre 250 passeggeri In viaggi Internazionali di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore; 103 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 e) 8 ore giornaliere se trasporta o à autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi nazionali; d) 16 ore giornaliere se trasporta o à autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in confor mità all'Art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno. f. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, che, pur non avendone l'ob bligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se muruta di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la naviga zione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorao 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante di: a) 8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale; b) 2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefoni ca rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se dotata di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altopar lante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio di ascolto che, in conformità del presente articolo, deve essere effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo pub sospendere tale ascolto per il tempo in cui è occupato nel traffico su altre frequen ze o in cui svolge altri doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non è praticamente possibile proseguire l'ascolto con cuffia a due padig lioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi di silenzio prescritti per il servi zio radiotelegrafico dal regolamento per le radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di un autoallarme radiotelegrafico, detto apparato deve restare in funzione mentre la nave à in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le opera zioni radiogoniometriche. 104 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 9. Sulle navi che effettuano navigazione nazionale la cui durata è inferiore alle 24 ore, le ore di ascolto radiotelegrafico, ai fini della sicurezza della navigazione, devono essere proporzionate alla durata della navigazione stessa nelle 24 ore e detta proporzione deve essere di 3 a 1, con un minimo di 4 ore di ascolto. Art. 158 Servizi.o cli ascolto 1'8diotelefonico 1. Ogni nave che, conformemente all'Art. 149, è dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista ( che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave. 2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto per manente sulla frequenza internazionale di soccorso per 1a radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto, o di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche ubicato in timoneria. 3. Le navi che in conformità agli Artt. 148 e 149 sono dotate di una stazione radiotelegrafica, devono assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiote• lefonico per tale ascolto o a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche per impianti radio, ubicato in timoneria oppure nella stazione radiotelegrafica della nave, se ascritta alla prima categoria ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. 4. Se il servizio di ascolto permamente di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene effettuato a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, il dispo sitivo silenziatore di tale apparato deve essere escluso. Tale dispositivo può essere incluso solo nel caso che, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che l'ascolto con il silenziatore escluso potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione della nave. In tale caso, per quanto possibile, il dispositivo silenziatore deve essere escluso durante i periodi di ascolto previsti dal regolamento delle radiocomunica zioni per il servizio radiotelefonico. Art. 159 Servizio cli ascolto radiotelefonico su onde metriche 1. A bordo delle navi munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche m conformità all'Art. 151, l'ascolto deve essere assicurato sul 105 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 ponte di comando durante i periodi e sui canali di ascolto prescritù dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Capitolo m Giornali radio e varie Art. 160 Giornale radiotelegrafico 1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corl'lspondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conser vato nella cabina radiotelegrafica. ~- Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il servizio di guardia e tutti gli avveni· menti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia, 1n particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana m mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescntte dal regolamento delle radiocomuni· caz1oru; b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica); e) dichiarazione giornaliera che la prescrizione della lettera g), regola 10, capitolo IV della convenzione è stata osservata; d) dettagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente alla lettera u), regola 10, capitolo IV della convenzione; e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente alla lettera c), regola 11, capitolo IV della convenzione; f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera j), regola 13, capitolo IV della conven• zione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore; g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carico) prescritta dalla lettera i), regola 14, capitolo IV della conven zione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salva taggio. 106 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 161 Giormle radiotelefonico Serie generale - n. 17 1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radio comunicazioni per le navi dotate cli stazione radiotelefonica deve corri spondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato :11 sel'vizio cli ascolto. 2. Chiunque effettua il servizio cli ascolto conformemente all'Art. 158 deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il sel'vizio radio verificatisi durante :Il suo servizio cli guardia. in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunica zioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale sel'vizio all'arrivo della nave nel porto; e) l'ora in cui è interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonchè l'ora cli ripresa del sel'vizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data cli carica) prescritta dalla lettera 1). regola 161 capitolo IV della conven zione; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritte dalla lettera i), regola 14, capitole IV della conven zione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portltile per natanti di salva taggio. Art. 162 Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico 1. I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari autorizzati dal Ministero ad eseguire il con trollo. Art. 163 Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica 1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all'Art. 160, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione; 107 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 b) il certificato di ogni operatore; e) il codice internazionale dei segnali e 1 relativi allegati; d) l'elenco alfabetico degli indicativi di chiamata; e) la nomenclatura delle stazioni costiere; f) la nomenclatura delle stazioni di navi; g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettua no servizi speclall; h) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite, nonchà le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi; i) le tariffe telegrafiche dei Paesi ai quali la stazione trasmette più frequentemente radiotelegrammi; l) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi, m) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle immediate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa; n) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniome tri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti ra diogoniometrici; o) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; p) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968. Art. 164 Documenti di cui deve essue dotata la stazione radiotelefonica 1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'Art. 161, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione; b) il certificato dell'operatore; e) il codice internazionale dei segnali e relativi allegati; d) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite oppure un estratto di esso contenente le informazioni con cernenti il servizio radiotelefonico; e) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; 108 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 f) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968; g) la nomenclatura delle stazioni costiere oppure un estratto di essa contenente le informazioni relative alle stazioni oostiere radiotelefo niche nazionali e quelle estere, necessarie per l'esecuzione del servizio. Art. 165 Ora di riferimento della stazione ndioeletf;rica 1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotele fonica deve essere regolato sul tempo universale coordinato (U.T.C,), 2. Quando è prescritta l'indicazione di un ol'lll'io, questa deve essere effettuata sempre secondo l'ora indicata dall'orologio di servizio. Art. 166 Altri obbUgM 1. L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per Ja sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per le stazio ni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave, ai fini del servizio della pubblica corrispondenza. Art. 167 Impianti non obbligatori 1. Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di impianti radioelettrici, questi devono rispondere a tutti i requisiti stabWti dalle norme tecniche. Nel caso di apparati radioelettrici non disciplinati dalle norme tecniche per gli impianti radio, questi devono essere conformi alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Art. 168 Servizio meteorologlco 1. Le navi dotate di impianti radioelettrici devono osservare le norme sul servizio meteorologico determinate dal Ministero di concerto con i Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e della Difesa. 109 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Librom Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e per galleggianti Titolo I Navi cisterna Art. 169 Cisterne del carico ed altri 1ocall per1colosi Serie generale - n. 17 1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico, secondo i regola menti dell'ente tecnico. 3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da por telli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente tecnico. 4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiamrnahili o esplosivi o, co munque, pericolosi o nocivi generati dal carico. 5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscele esplosive, nonchè di un apparecchio rivelatore di gas tossici. Art. 170 Impianto elettrico 1. E' vietato, per l'impianto elettrico delle navi cisterna, il sistema principale di distribuzione unipolare, detto del "ritorno per scafo" ed i sistemi di distribuzione con collegamento del neutro a massa. L'ente tecnico può permettere per motivate esigenze la connessione a massa del neutro in reti di forza a corrente alternata con tensione maggiore o eguale a 3000 V purchè ogni possibile corrente risultante non passi direttamente attraverso alcun luogo pericoloso. Art. 171 Protezione contro gli incendi 1. Alle navi cisterna si applicano le norme del libro II titolo III del presente regolamento. Inoltre, alle navi costruite a decorrere dal 1° gennaio 1980 si applicano le prescrizioni addizionali stabilite nei commi seguenti. 110 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. Le navi cli portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate cli un impianto cli gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le navi adibite al trasporto cli petrolio greggio cll portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono pure essere dotate dell'im pianto a gas inerte cli cui al comma 2, salvo i casi in cui le macchine di lavaggio delle cisterne del carico abbiano capacità inferiore a 60 metri cubi/ora e la sistemazione dell'impianto di gas inerte non sJa giudicata dall'ente tecnico pratica e ragionevole in relazione alle caratteristiche di progetto della nave. 4. Le navi adibite al trasporto di prodotti raffinati di portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono essere dotate dell'impianto di gas inerte di cui al comma 2 solo nel caso abbiano macchinette per il lavaggio delle cisterne del carico cli capacità superiore a 60 metri cu bi/ora. 5. Le navi cisterna di portata lorda non inferiore a 2000 tonnellate, che non siano dotate di un impianto fisso di estinzione incendio a schiu ma per il ponte, devono essere dotate di un impianto di estinzione mobile a schiuma cli caratteristiche corrispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico per l'estinzione nella zona delle cisterne del carico cli incendi determinati da spandimenti di petrolio. 6. I mezzi cli estinzione incendio delle navi gasiere e chimichiere devono corrispondere alle norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale e per, quanto ritenv.to pratico e ragionevole dall'ente tecnico, ai regolamenti dello stesso relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 'I. Tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla loro portata lorda, dotate cli un sistema di lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio devono avere un impianto di gas inerte per la protezio ne delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 8. Le disposizioni dei commi da 2 a 'l si applicano anche alle navi cisterna straniere che toccano porti italiani. Art. 1'12 Postazioni per elicotteri 1. La robustezza della zona cli atterraggio cli elicotteri e l'adeguatez za dei mezzi antincendio deve corrispondere alle norme di cui alla lettera h) dell'Art. 10 ed ai regolamenti dell'ente tecnico. 111 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Art. 173 lleul di 11111-ntaggi'> = ,.,,µflllt - n. 17 1. I mezzi di salvataigio delle navi cisterna, delle navi chimichiere e delle navi gasiere devono soddisfare alle norme di cui al libro II, titolo IV, capitolo IV per le navi da carico. Le navi costruite a decorre re dalle data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litora nea devono tuttavia avere almeno una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, r.:nmainablle da un solo lato, e zattere di salvataggio di capacità sufficle, ., per almeno il 50 per cento delle persone imbarcate, ed essere sistema·., in posizione tale da evitare, per quanto possibile, danni provocati da incendi od esplo sioni. 2. In aggiunta a quanto sopra: (i) sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere il cui C81'1CO sia suscettibile di emettere vapori o gas tossici, costruite a decor rere dalle data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di impianto autonomo di alimentazione d'aria secondo i regolamenti dell'ente tecnico; (ii) sulle navi cisterna, sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere che trasportano carichi aventi punto di irri'iamma"t-iilità IDlnore o eguale a 60°C, costruite a decorrere dalle data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere resistenti al fuoco e rispondenti alle norme della cun venzione. Sulle predette navi abilitate a navigazione costiera o litoranea il Ministero sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni di salvataggio resistenti al fuoco non pienamente rispondenti alle norme della convenzione o di imbarcazioni di tipo non resistente al fuoco qualora non ritenga pratica e ragio nevole la sistemazione deUe imbarcazioni di cui al precedente comma e a condizione che il numero delle persone a bordo sta non superiore a 8. 3. Le navi cisterna costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o supel'lore a 3000 tonnellate devono avere non meno di 4 imbarcazioni di salvataggio, una metà delle quali deve essere sistemata nella parte poppiera e l'altra metà a centro nave, ad eccezione delle navi che non hanno sovrastrut ture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera. Su una nave che non abbia sovrastrutture centrali è consentito che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave a condizione che siano sistemate zattere di salvataggio, oltre a quella di cui all'Art. 113, comma 6, sufficienti per almeno la metà del numero totale delle persone a bordo e che le imbarcazioni: non siano di lunghezza superiore a 8,5 metri; · 112 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generaie - n. 17 siano ubicate il pià a proravia possibile. Su navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza uguale o superiore ad 80 metri ciascuna imbarcazione deve essere ubicata in modo che la sua estremità poppiera si trovi ad una lunghezza e mezza dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica e che l'estremità poppiera sia a poppavia della zona delle cisterne del carico; siano sistemate il pià vicino possibile al livello del mare in rela zione alla necessità di prontezza di amrnainQ, compatibilmente con le esigenze di protezione dal colpi di mare. 4. L'alimentazione delle boette luminose dei salvagente anulari che ne sono dotati deve avvenire mediante pile elettriche. 5. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 l'autorità maritti ma pub consentire che abbiano le imbarcazioni prescritte per le altre navi da carico. Titolo II Navi da passeggeri che trasportano veicoli per merci e il relativo personale Art. 1'14 Limitazione del numero delle persone a bordo 1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi da passeg geri in navigazione internazionale e a quelle in navigazione nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente rego lamento, appositamente progettate per il trasporto di v~coli per merci e del personale accompagnante gli stessi, nel caso in cui il numero totale delle persone a bordo di età superiore ad un anno, che non facciano parte dell'equipaggio nà siano imbarcate per l'esigenza della nave, sia superiore a 12. 2, Su tali navi, se il numero totale delle persone a bordo citato nel precedente comma non eccede il valore di N ottenuto dalla formula N • 12 + A/25 (essen4o A· l'area totale di ponte in metri quadrati degli spazi disponibili per la oaricazione dei veicoli per merci, ed essendo non inferiore a 4 metri l'altezza dell'interponte di tali spazi sia nelle posizio ni destinate ai veicoli sia in corrispondenza delle entrate a tali spazi), à consentito sistemare porte stagne sulle paratie stagne di divisione tra 1 locali del carico a qualunque livello. Tali navi devono pero soddisfare alle condizioni seguenti: a) il numero massimo di passeggeri per le quali esse possono essere autorizzate non deve superare N, b) nelle verifiche di stabilità in condizioni di avaria di cui all'Art. 57 del presente regolamento la permeabilità degli spazi per il carico da 113 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 adibire al trasporto dei veicoli per merci deve ottenersi da un calcolo nel quale i veicoli per merci ed i contenitori sono assunti non stagni e la loro permeabilità è assunta pari a 0,65. In nessun caso la permeabili· tà degli spazi per il carico di veicoli per merci e di contenitori deve essere presa inferiore a 0,60; e) le caratteristiche delle suddette porte sulle paratie stagne devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. La limitazione del numero delle persone a bordo si applica anche nel caso in cui le navi di cui ai commi precedenti trasportano autovettu re. Titolo m Navi adibite al trasporto di autoveicoli Art. 175 IAceli per il trasporto di autoveicoli 1. Sulle navi oggetto del presente titolo, la compartimentazione tagliafuoco, le sistemazioni fisse contro gli incendi, le dotazioni ed i mezzi mobili antincendio, la ventilazione, gli impianti e le apparecchiatu re elettriche, i mezzi di comunicazione ed i mezzi di sfuggita dei locali adibiti al trasporto di autoveicoli, compresi i locali da carico roll-on roll-off come definiti nella convenzione devono essere conformi alle pertinenti norme della convenzione stessa, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Un impianto automatico di segnalazione incendio, avente le caratteristiche stabilite nei regolamenti dell'ente tecnico, deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale, come definiti nella convenzione, di tutte le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il suddetto impianto deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia previsto un servizio di guardia continuo durante il viaggio. 3. Nei locali di categoria speciale, nei locali autorimessa e negli interponti adibiti al trasporto di autoveicoli con combustibile nei serbatoi per la loro propulsione su navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere accertata l'effi cienza dell'impianto automatico di segnalazione incendi ché protegge i suddetti locali, mediante prova pratica di funzionamento da esegull'Si secondo modalità a giudizio dell'ente tecnico. Qualora sia necessario, a seguito di tale prova, l'impianto deve essere modificato oppure integrato da un impianto avvisatore a fumo, entro il termine di tempo stabilito dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 114 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle navi da passeggeri straniere che toccano i porti italiani. Art. 1'16 Attestazione di idoneità 1. L'idoneità di tutte le navi di bandiera ftaJiana • di quelle di bandiera straniera costruite anteriormente al 1 ° settembre 1984 ad effettuare il trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combu stibile per il motore deve essere attestata dall'ente tecnico. 2. Per le navi di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 l'idoneità al suddetto trasporto può essere certificata da apposita dichiarazione di conformità alle pertinente regole degli emendamenti 1981 alla SOLAS 74 rilasciata dall'Amministrazione di ban diera. Titolo IV Rimorchiatori e navi da salvataggio Art. 1'1'1 Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio 1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 del presente regolamento. 2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per la navi da carico. Art. 1'18 Caratteristlcba dello acafo e dell'apparato DM>tore 1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare alle seguenti prescrizioni: avere ponte completo e mezzo cassero o cassero prodiero o almeno una forte insellatura a prora; tale condizione vale anche nel caso di rimorchiatori o navi di salvataggio non soggette ad assegnazione di bordo libero quando abilitate a navigazione pià estesa di quella locale; avere stabilità adeguata e ampia superficie di deriva. 2. L'idoneità delle suddette caratteristiche in relazione al servizio sarà stabilita in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 115 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 119 Dispositivi di aguMamen1-,, Serie generale - n. 17 1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o dalle immediate ac:lie<1enze. 2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio è sistemato un verri cello di rimorchio, deve essere possibile effettuare il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1. Art. 180 Navi uaate OC'C'IISfonaJmeW\te come rlmorcbiatorl 1. L'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, pub autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneità per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unità da rimorchiare. Art. 181 Navi rimorchiate 1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, in conformità ai propri regolamenti, la specifica idoneità alle navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita. Titolo V Navi da pesca Art. 182 Applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle navi da pesca non soggette alla normativa di cui all'Art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Art. 183 Protezione contro gli incendi 1. Le navi da pesca devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 di questo regolamento. 116 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Art. 184 StabDità Serie generale - n. 17 1. Fermo restando quanto stabilito al libro Il titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b} nave in assetto di pesca senza carico di pesce; e} nave al rientro dalla campagna di peaca con 11 pieno di pescato. 2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri può essere concesso che le verifiche di stabilità siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilità della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severi nei riguardi della stabilità. 3. L'armatore deve fornire al comandante della nave adeguate istruzioni riguardanti la stabilità. 4. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controlla te dall'ente tecnico che deve trasmetterne copia al Ministero. Art. 185 Mezzi di aalv-tagglo 1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capa cità complessiva sufficiente per accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4, 90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru; b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. 2. In alternativa a quanto stabilito al comma precedente le navi destinate alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo e quelle che eserci tano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, possono avere: a} nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 ton nellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non infe riore a 4,90 metri e di capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ferme restando le prescrizioni di cui alla lettera b) del prece dente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non più di 12 persone, la sistemazione di una sola im 117 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serle generale • n. 17 barcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3, 70 metri, sufficiente ad accogliere la metà delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacità complessiva ·sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 2. In sostituzione dei mezzi di salvataggio prescritti ai commi precedenti di questo articolo le navi da pesca aventi lunghezza inferiore a 85 metri possono avere: a) per ogni lato della nave una o pi~ zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera a) non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello è anche imbarcazione di salvataggio, di esso pub essere tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarca te. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. Art. 186 Segnali di BOCCOl'BO 1. Tutte le navi da pesca devono almeno avere sul ponte di coman do o nelle sue immediate vicinanze: a) 18 razzi a paracadute a luce rossa; b) 6 segnali a mano a stelle rosse; e) lampada per segnalazioni diurne di cui all'Art. 75 per le navi di cui allo stesso articolo. 2. Le navi da pesca destinate alla pesca oceanica oltre agli Stretti devono anche avere: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa, se di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate; b) 6 segnali a mano a stelle rosse se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate. 118 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 Titolo VI Navi ad uso privato ed altre navi cli stazra lorda non superiore a 10 tonnellate a propu)sjone meac'8nJ""l e cli staua lorda DOD nperlore a 25 tonnellate a propulsione diversa da quella meccanica Art. 181 Scafo, apparato motore e impianto eJett:rlao 1. I materiali e le strutture dello scafo, l'apparato motore, i mac• chinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamen• ti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed all'impiego cui le navi di cui al presente titolo sono abilitate. 2. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie. 3. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono corri• spondere ai regolamenti dell'ente tecnico. Deve essere in ogni caso sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di govel'no principale. 4. Il numero massimo ammissibile di persone a bordo deve essere stabilito oltre che in funzione delle caratteristiche di stabilità anche tenendo conto degli spazi disponibili e dell'entità dei mezzi di salva taggio. 5. I motori delle navi di cui al presente titolo devono essere col laudati dall'ente tecnico ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico. 6. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento secondo le norme dell'ente tecnico. Art. 188 Protezione contro gli incendi 1. I locali o i vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere sempre accessibili ed ispezicnabili. 2. Gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati e, comunque, fuori da locali di alloggio. 119 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 4, Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile. Art. 189 lleul cli salntagglo 1. Mezzi collettivi di salvataggio: a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dall'autorità marittima, devono essere fornite di una o pià zattere di salvataggio aventi capacità suffi· ciente nel complesso per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate zattere di salvataggio pià leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purchè riconosciute idonee dall'ente tecnico in conformità ai propri regolamenti; b) le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Nel periodo invernale devono essere sistemate zattere per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non è obbligatoria per navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorità marittima può consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico. 2. Mezzi individuali di salvataggio: a) tutte le navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 !Dlglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogm due persone a bordo; b) le navi di cui alla precedente lettera a) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi che effettuano navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli even· tualmente prescritti a norma della lettera a) medesima: 1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 2, di cui uno con boetta luminosa~ per navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fu111ogeno, per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri. Art. 190 Dotaziooi 1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; 120 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale - n. 17 d) 3 ruzi a pan.cadute a luce rossa; e) un cliapoaitivo regolamentare per aep•J•zioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in Nladone alle dJmensioni della nave, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; g) una caa•etta contenente materiale di pronto IIOCCO!'BO; h) un mezzo di governo •vsJJiario, anche elementare, purch• indipendente dall'apparecchio di governo principale; I) una pompa di esaurimento; I) una pffa; •> fanali reeoJamentari; D) estintori, nel seguente numero: I in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di eserclzio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in prossimità dell'apparato motore per potenze auperiori a 20 fino a 100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in prossimità del locale o vano dell'ap parato motore e 2 entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radio elettriche. 2. Le dotazioni delle navi di cui aJ presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dal punto h) del comma 1 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di eaaurfmento; e) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce l'Ol&a e 3 sepali • mano a stelle rosse, per le navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per sep•Jadnni acustiche; e> fanali regolamentari; h) un estintore. 121 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 1. Le navi abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla coata devono essere dotate di un mpianto radiotelefonico ad onde metriche risponden te alle norme tecniche per gli mpjanti radio. Titolo VD ADscwneMroamti Art. 192 IMspomloni pnuali 1. Per gli aliscafi e gli ael'Ollcafi la coatruzione ed i materiali dello scafo, gli mpianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme stabilite dal Ministero ai sensi dell'Art. 6 del presente rego lamento ed ai regolamenti dell'ente tecnico. Su detti mezzi deve essere previsto un numero di posti a sedere non inferiore al numero di persone che essi sono abilitati a trasportare. Art. 193 Protezione contro gli incendi 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non è consentito l'mpiego di combustibili aventi punto di in fiarnrnabilità uguale o inferiore a 38°C; l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità tra 38° e 43°C è però consentito solo quando siano prese adeguate precauzioni contro il rischio di eaploaione ed incendi in accordo con i regolamenti dell'ente tecnico. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaegio devono essere prov• visti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida e agevole delle persone verao ll ponte scoperto, continuamente lliuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipen• dente da quello principale a mezzo di un circuito che, nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente. Art.IN Meni di -1fttaalo 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio: a) almeno due o pià zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere almeno il 110 per cento del numero totale delle persone imbarcate. Il Ministero, tenuto conto della natura dei viaggi e 122 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 del Periodo stagionale, pu~ ~nsentlre la sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti per non pib del 50 per cento del totale stesso in navigazione costiera e per il 100 per cento in navigazione litoranea; b) cinture di salvataggio per il 105 per cento del numero totale delle persone imbarcate, convenientemente sistemate sotto ciascun sedile; e) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 27 ,5 metri; metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno 2 di essi ( o 1 quando i salvagente sono soltanto 2) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno. Art. 195 Dotazioni 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni: a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne; b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa, e) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto dispo sto dal comma 1 dell'Art. 99; d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili; e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; f) un corredo farmaceutico dl pronto soccorso; g) un'ascia da pompiere; h) una torcia elettrica. Art. 196 Requisiti e norme speciali per g)f •Dscaff 1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale: a) la galleggiabilità e la stabilità in allagamento, a scafo galleg giante, devono soddisfare alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone; b) deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante; e) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia dl nave diritta sia con moderati sbandamenti. 123 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE &rie generale - n. 17 2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. Titolo VIll GalleggiaDti Art. 197 Dfspomioni pnera1i 1. Lo scafo, gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in 'l"elazione alla specie di navigazione !'d al servizio cui il galleggiante il idoneo. 2. Le caratteristiche di etabllità dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tacnico, con prova di stabilità. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli Art. 67 e 69 tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei gtlleg giantl, devono soddisfare alle prescrizioni del libro II, titolo V. 5. L'idoneità al rimorchio dei galleggianti è accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti. Art. 198 Protezione contro gli incendi 1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante è destinato e al numero delle persone imbarcate. 2. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incen di devono essere adeguati ai regolamenti dell'ente tecnico, salvo che per i galleggianti di cui al comma 5 dell'Art. 199 per i quali provvede il Ministero. Art. 199 Mezzi di salvataggio 1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano a giudizio dell'autorità marittima, avuto riguardo al numero delle persone imbarcate, le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi 124 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 da carico, in relazione alla navigazione ( internazionale o nazionale) cui sono abilitati. 2. I galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacità suffi ciente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autori tà marittima in relazione alle condizioni di impiego. 3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno. 4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle imme diate vicinanze l'autorità marittima pub consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. n Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salva taggio dei galleggianti di cui al seguente Art. 200 e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi. Art. 200 Trasporto di merci pericolose 1. Ai galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose si applica no, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, le disposizioni relati ve alle navi munite della stessa abilitazione. l2S C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Libro IV Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicmeu.a della uavipzfoue Capitolo I Disposizioni generali Art. 201 Composizione e fc>n11 minima dell'equipaggio Serie generale - n. 17 1. Fermo il disposto dell'Art. 164 del codice della navigazione, nell'at tuazione degli Art. 31 'l dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le pre scrizioni contenute nel presente libro. Art. 202 Prepanazione dell'equipaggio 1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubi· cazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonch~ le condizioni di stabilità e le neces sità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria. 2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati m base al ruolo di appello di cui al successivo Art. 203. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi delle loro capacità di assolverli. 3. Gli ufficiali ed i sottufficiali di macchina devono conoscere e sapere praticamente manovrare le porte stagne e le valvole o i rubinetti relativi ai mezzi di esaul'llJlento; devono altresi conoscere i mezzi e le manovre da fare per il travaso dei liquidi ai fini del bilanciamento della nave e devono saper mettere in funzione i gruppi di emergenza. 4. Fermo restando che i servizi di sicurezza dipendono direttamente dal comandante, sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, aventi più di un primo ufficiale di coperta,. uno di essi deve essere preposto a tali servizi, assumendo la denominazione di ufficiale alla sicurezza, con le seguenti mansioni: organizzazione generale dei servizi di sicurezza per i vari casi di emergenza; addestramento del personale ed esecuzione delle esercitazioni per gli stessi singoli casi; controllo dello stato di efficienza dei mezzi di salvataggio collettivi, con relativi mezzi di 126 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 arnrnainata e dotazioni, nonchà individuali, di bordo; verifiche delle condizioni di stabilità ed assetto longitudinale della nave; vigilanza sulle portellerie, ai fini della rigorosa osservanza delle disposizioni del co mandante per la loro chiusura; controllo dell'efficienza e della buona manutenzione del rnaterlale antincendio. Detto ufficiale è preposto alla squadra dei vigili del fuoco ed a quella di pronto intervento di cui all'Art. 254, se esistono. 5. Sulle navi aventi un solo primo ufficiale di coperta, le su elen cate mansioni sono ad esso affidate, con facoltà per il comandante di designare altro ufficiale di coperta a capo della squadra vigili del fuoco, se questa esiste, con le attribuzioni del presente libro previste per l'ufficiale preposto alla detta squadra. 6. In ogni guardia, fl personale di macchina deve essere suffi cientemente istruito per poter dare immediato corso al funzionamento dei mezzi di esaurimento e delle pompe d'incendio di cui dispone la nave. 7. Piani particolareggiati ed aggiornati di tutti i mezzi di esauri mento e antincendio, con relativa prevalenza e portata, e con le relative tubolature, valvole ed accessori, disegnati su fondo bianco in grande scala e tinteggiati, devono essere tenuti a bordo in punti tali da per metterne la facfle consultazione agli ufficiali e sottufficiali di macchina. 8. All'inizio del viaggio, il personale di camera, sotto la direzione degli ufficiali commissari o del primo ufficiale, deve assicurarsi che tutti i passeggeri al cui servizio è destinato conoscano l'ubicazione delle pro prie cinture di salvataggio, il modo di indossarle, il rispettivo punto di riunione e come raggiungerlo nel modo più celere, i segnali di allarme. Art. 203 Ruolo di appello 1. Su ogni nave deve essere redatto, 1)i'ima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, fl ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. ll ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, fl punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portelllni di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle 127 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'in· tercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; e) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le aiste• mazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'am maino di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi; g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 3. Sulle navi che tl'IIBportano passeggeri, n ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emer genza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri; b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; e) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regola re il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'Art. 241, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di c:omanda. 5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di assicurare che i mezzi di salvataggio ed i me7.zi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti per l'impiego immediato. Art. 204 Libretto o scheda personale 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalità: 128 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale. Art. 205 Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri 1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresl designato un sostituto capo lancia. 2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazio ne e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. Tale elenco deve essere fornito anche al sostituto capo lancia. 3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedlmento, al sostituto capo lancia, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia. 4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventual mente prendono posto. 5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia, 6. Quando su una imbarcazione non vi sono nè ufficiali di coperta nè il capo lancia o il suo sostituto, nè marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della nave, secondo l'ord:Ìne gel'al'chico di cui all'Art. 321 del codice della navigazione. 7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore stesso. 8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore qualificato. 9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il suo sostituto devono essere capaci di adoperarlo. 10. Il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato. 129 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnato un uffi· ciale di coperta o un marittimo abilitato. Il Ministero, tuttavia, tenuto conto della natura del viaggio, del numero delle persone a bol'do e delle caratteristiche della nave, può consentire che siano posti a capo delle zattere di salvataggio marittimi pratici, a giudizio del comando di bordo, della manovra e del funzionamento delle stesse, Inoltre, per le navi abilitate alle navigazioni costiera, litoranea e locale, il Ministero può consentire che sia assegnato un marittimo abili· tato o un marittimo pratico per ogni due zattere. 12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua disposizione, per l'istruzione degli ufficlali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito dalla casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio, nonchè due copie delle "Istruzioni per la sopravvivenza". Tali istruzioni devono essere contenute in un opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa; devono essere redatte in lingua italiana ed inglese. 13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimità degli 11lloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di am!Uinata delle zatte· re stesse, nonchè i particolari relativi all'imbarco delle persone e le precauziom che devono essere prese. 14. Il manuale, le istruzfom e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecmco. 15. La parte delle istruziom che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal Ministero. 16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui al punto d) del comma 1 dell'Art. 10, salvo giustificata impossibilità, almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di ·zattere per cui sono prescritti gru o altri dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo. Non è necessario che la zattera sia fatta galleggiare. 17. Le predette esercitazfom devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrerà il funzionamento delle zattere stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni. 18. -In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad uns costante istruzione dell'equipaggio sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 130 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 19. L'autorità marittima, in occasione delle visite per la preparazio ne professionale degli equipaggi, si accerterà del grado di addestramen to di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 20. Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi per la loro messa a mare, o nelle immediate adiacenze, devono essere apposte targhe che Wustrino la funzione dei comandi e delle operazioni per manovrare il dispositivo di messa a mare con le relative istruzioni. Le suddette targhe devono essere facilmente visibili anche in condizione di illuminazione di emergenza e redatte usando i simboli raccomandati da organismi internazionali. Art. 206 Imbercazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico 1. Le prescrizioni di cui ai commi dall'll al 20 del precedente articolo si applicano anche alle navi da carico. Art. 20'1 Imbercazioni e battelli di emergenza 1. Le imbarcazioni di emergenza che sono anche imbarcazioni di salvataggio, oltre alle normali dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due salvagen te anulari dotati di sagola galleggiante. 2. Quando tali imbarcazioni sono servite da gru abbattibili, di regola devono essere tenute fuori, ma il comando di bordo ha la facoltà di tenerle rientrate in relazione allo stato di mare. 3. Quando le imbarcazioni sono tenute fuori, esse devono essere dotate di lunghe barbette a prora e a poppa, assicurate a bordo a mezzo di ventriere e con le bozze in cavo tolte, in modo che le imbarca· z1oni stesse possano essere liberate prontamente. 4. Al traversino che unisce le due teste delle gru devono essere guarniti tanti penzoli quanti sono i banchi della lancia, pià due. 5. Se una nave à dotata di battello di emergenza in conformità a1Ja convenzione, anche la sistemazione e le dotazioni del battello stesso devono essere conformi alla convenzione. Art. 208 Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo 1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in 131 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serle generale • n. 17 vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto più possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: • un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezio ni prescritte al successivo comma 5; • istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; • programma delle manutenzioni periodiche; • schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati; • elenco delle parti che possono essere sostituite; • elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; • registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero può consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello stesso·comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida usura e che necessitano di periodi ca sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite: a) settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in moto, inserendo la marcJB avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente è inferiore a quella minima stabilita per la loro messa in moto; b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente comma 2, incluse le dota zioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le estremità, almeno ogni 30 mesi ed 131 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro deterioramento, e cotnunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfi abili devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costrutto re. A bordo della nave possono essere eseg\llte, in caso di necessità, riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. Art. 209 Marittimi abilitati per imbarèazicmi di salvataggio 1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvatag gio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale. Art. 210 Brevetti di DBl'ittlmi abilitati 1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di marittimo abilitato per imbarca• zioni di salvataggio. 2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve dar pron che à stato istruito in tutte le operazioni inerenti alia messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonchà all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere ia conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio sono emanate dal Ministero. Art. 211 Personale per la IIIBllOTI'& deg1i impianti fissi antincendJo 1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi particolarmente addestrati e irUidati da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina. 2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata .in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti. 133 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETf A UFFICIALE Serie generale - n. 17 Art. 212 Compiti della squadra dei ~ del fuoco 1. La squadra dei vigili del fuoco cli cui all'Art. 92 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti es1Stenti a bordo per la prevenzione, segnalazione ed estinzione degli incendi, nonchè dell'impianto di ventilazione, ed adem piere ai seguenti compiti: a) provvedere affinchè tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in efficienza; b) provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni, dei portavoce e delle suonerie che interessano il proprio servi zio, come pure delle lampade elettriche portatili. Art. 213 Zone antincendio 1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione: a) tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antin cendio limitate da paratie tagliafuoco. Ad ogni zona è assegnato, di preferenza, il personale che abitualmente vi lavora, agli ordini di un capo zona prescelto fra i più capaci e possibilmente di grado più eleva to; b) per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione possi bilmente in vicinanza di un telefono interno (se esiste) ed ubicato alla confluenza di scale e passaggi; c) in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta l'appa recchiatura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.). In foglio a parte di colorazione rossa, da includere nello stesso quadro, deve essere riportato un riassunto delle principali istruzioni ed il numero dei componenti il gruppo destinato a tale zona Art. 214 Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti f'1SSi ed attrezzi antincendio 1. La responsabWtà della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonchè dei macchinari e degli impianti fissi della nave (Pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina. 134 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 2. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli desti· nati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'Art. 202. 3. Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dota· zioni e degli impianti fissi antincendio deve essere fatto almeno settima· nalmente. Art. 215 Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco 1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve: a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materia· le destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza; b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'orga nizzazione antincendio non presentino deficienze; c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina. Art. 216 Addestl'Bmeato del personale sulle na'ri aenu stazione antincendio 1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell'Art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra. Art. 217 Ronda 1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servi• zio di ronda in modo che tutti i locali ove può svilupparsi un incendio, nonchè 1 locali accessibili al servizio stesso vengano V1S1tati il più frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 13S C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinwio alla GAZZETTA UFFICIALE Serle generale • n. 17 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una !'Onda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni !'Onda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere conveniente mente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia. Art. 218 Sorveglianza antfncendi sulle navi nei porti 1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manuten zione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono esser.e provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza. 4. I doveri e la responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta in servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di so spensione dei lavori stessi, deve essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a possibili pericoli di incendio. Art. 219 Precauzioni sull'uso del combustibile liquido 1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante: a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile; b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie; 136 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 e) la condotta dei motori principali ed ausiliari; d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido. 2. Devono essere impediti i gocciolii e le perdite di combustibile, uonchè l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idro carburi. Art. 220 Manovra delle porte stagne 1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina. devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto pre scritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina. Art. 221 Boccaporti e boccaportelii delle carbonaie e delle stive di ca.rbone 1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti durante le ore del giorno per agevolare lo sfogo dei gas. Art. 222 Capacità di manovra e distanze d'arresto 1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacità di manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocità della stéssa. Art. 223 Posbione della nave 1. Nel corso della navigazione ogni due ore (tempo medio di Green wich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocità superi le 25 miglia orarie la posizione deve essere comunicata ogni ora. 137 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Suppkmento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generak • o. I 7 Art. 224 lavori a bordo di navi elaterna 1. Per i lavori da eseguire in porto a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono essere osservate le prescrizioni stabilite dalla autorità marittima. Capitolo Il Controlli alla partenza e durante la uavigazkme Art. 225 Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture 1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente desi gnato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro. 2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura del portel loni di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazio ne, in applicazione delle nol"ID8 del presente regolamento. 3. Il personale incaricato deve darne notizia, a verifica ultimata, al proprio· capo servizio, che deve provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio. 5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perchè durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; personale specificatamente incaricato deve controllare giornalmente, in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi. Art. 226 Controlli delle chiusure stagne 1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura mano vrabilità. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione. 138 · C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 Art. 227 Precauzioni per prevenire gli inoeJ,dt, 1. n comando di bordo deve vigilare affinchè: a) sia osservato il divieto di fumare: in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità del punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria del depo siti in riempimento; nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; in prossimità delle pompe per combustibili; in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nel quali apposite targhe devono segnalare ll divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiernrnif"lri e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; e) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini·, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiarnmahUi; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e raccolti in speclali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomes so; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nel riguardi di possibili pericoli d'incendio, specialmente se la nave è stata sottoposta a lavori, Art. 228 Altri controlli 1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonchè le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano pii\ brevi possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati gior nalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilità. 139 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarilJ alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 3. Per le navi da carico il controllo degli elementi di stabilità deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni del carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) pub essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro. Art. 229 Mezzi di govenio: verJficbe e prove 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza, 1s timoneria deve essere verificata e provata dall'equi paggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue: a) 1s macchina di governo principale ed ausiliaria; b) i sistemi di telecomando della macchina di governo; e) le apparecchiature di comando in plsncia; d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza., e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di bal're; f) gli allanni per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di governo; g) gli allarmi per avarie alle unità di potenza della macchina di governo. 2. Le verifiche e prove devono includere: a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare; b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccaruc1; e) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra 1s plsncia ed il locale macchina di governo. 3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unità di potenza. 140 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Art. 230 Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima de1la partenza Serie generalt - n. l 7 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiQComunicazio ni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento: a) strumenti nautici; b) mezzi di radiocomunicazione; e) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra; d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici; e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste); f) parallelo tra i generatori principali; g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici; h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice princi• pale ( o del passo variabile); i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnala mento marittimo; l) prova delle eliche laterali di manovra ( ove esistano); n) prova salpancore e tonneggi. Art. 231 Navi impiegate in viaggi che prevedono pià scali nel medesimo giorno 1. Per le navi impiegate in viaggi che prevedono pià scali nel medesi mo giorno sarà sufficiente eseguire i controlli di cui agii Art. 229 e 230 almeno una volta nelle 24 ore. CapitoJo m Esercitazioni e verifiche Art. 232 Esercltazloni all'uso delle imbarcazioni e delle attere di salVfttagglo 1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finchè l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di prepara• zione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salva taggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza. 141 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale • n. 17 2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'Art. 24'1 del presente regolamento. 3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di abbandono nave. Il Ministero può consentire, per navi non adibite a viaggi inter nazionali lunghi, che le imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque esserP amlDffinate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno. 4. Quando possibile, i battelli di emergenza, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio, devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati una volta al mese. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi. 5. Le esercitazioni di messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, se effettuate durante la navigazione, devono essere eseguite solo in acque riparate sotto il controllo di un ufficiale responsabile. 6. L'addestramento sull'impiego delle zattere di salvataggio ammai nabili mediante gru, su ogni nave che ne sia dotata, deve essere effet tuato ad intervalli non maggiori di 4 mesi. Quando possibile, l'addestra mento deve comprendere il gonfiamento e 1'ammai110 di una zattera di salvataggio, che può essere una zattera speciale destinata esclusivamen te a tale scopo e non facente parte dei mezzi di salvataggio della nave. In tal caso deve essere apposto in modo evidente un appropriato con trassegno. 7. Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato sull'impiego dei mezzi di salvataggio al più presto possibile e, comunque, non oltre due settimane dall'imbarco. Ad ogni membro dell'equipaggio devono essere fornite istruzioni che riguardino almeno: a) manovra ed impiego delle zattere di salvataggio della nave; b) problemi relativi all'ipotermia, trattamento di pronto soccorso in casi di ipotermia ed altri metodi appropriati di pronto soccorso; e) istruzioni speciali per l'impiego dei mezzi di salvataggio in caso di maltempo e di mare agitato. Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della capacità di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile tutte le imbar cazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle relative operazioni. 8. Tutte le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonchà le navi da passeggeri abWtate 142 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 a navigazione costiera o piik estesa e quelle da carico di stazza lorda maggiore di 200 tonnellate costruite anteriormente a tale data, devono avere in ogni sala da pranzo e di ricreazione dell'equipaggio un manuale per l'addestramento conforme al disposto del successivo comma 9. 9. Il manuale per l'addestramento, deve contenere istruzioni e informazioni, redatte in modo semplice, chiaro e per quanto possibile illustrate, sui mezzi di salvataggio della nave e sui metodi di sopravvi venza. Il manuale deve fornire indicazioni dettagliate in merito a: modo di indossare le cinture di salvataggio e le tute di immersione; raduno delle persone ai punti di riunione assegnati; imbarco, messa a mare e allontanamento dalla nave dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza; messa a mare di un mezzo collettivo di salvataggio operando dall'inter no di esso; manovra di sgancio del mezzo collettivo di salvataggio dal dispositivo di messa a mare; impiego dei dispositivi di protezione nelle zone di messa a mare; illuminazione delle zone di messa a mare; impiego di tutte le dotazioni di sopravvivenza; impiego di tutte le dotazioni per l'individuazione; impiego, con l'ausilio di illustrazione, dei mezzi di radiocomunicazione disponibili sui mezzi di salvataggio; impiego dell'ancora galleggiante; impiego del motore e relativi accessori; recupero dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello di emergen za, inclusa la loro messa in posizione a bordo ed n rizzaggio; pericoli dell'esposizione alle intemperie e necessità di indumenti pesan ti; utilizzazione ottimale delle possibilità di sopravvivenza fornite dai mezzi collettivi di salvataggio; recupero delle persone in acqua, incluso l'impiego delle attrezzature degli elicotteri (braghe, ceste, barelle), delle imbragature e degli apparecchi di sopravvivenza da impiegare a terra, nonchè dell'appa recchio lanciasagole della nave; tutte le altre operazioni contenute nel ruolo di appello e nelle istru zioni di emergenza; istruzioni per le riparazioni di emet'genza dei mezzi di salvataggio. Le informazioni suddette possono essere fornite in tutto o m parte mediante mezzi audio-visivi in sostituzione del manuale. 143 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 10. Le date di effettuazione degli appelli, i dettagli delle esercitazioni di abbandono nave e di quelle antincendio, le esercitazioni sui mezzi di salvataggio e gli addestramenti a bordo, nonchè tutte le visite, ispezioni e controlli effettuate a cura del coman~o della nave e prescritte dal presente regolamento, devono essere annotati sul giornale di bordo e su apposito "registro delle esercitazioni" da conservare a bordo e vidimato dall'autorità marittima. Se lo svolgimento completo di appelli o esercitazioni o addestramenti non ai espleta entro ll periodo dovuto, sul giornale di bordo devono esserne indicate le ragioni, insie· me all'indicazione delle operazioni di appello, di esercitazione e di istru zione eventualmente effettuàte. Art. 233 Appello per eaerdtazioni di abbandono mfflt 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le eserci tazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. 2. Per le navi da carico abilitate a navigazione nazionale o più estesa ogni membro dell'equipaggio deve partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni dell'equi paggio devono essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza della nave da un porto se più del 25 per cento dell'equipaggio non ba partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione di abbandono nave. 3. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale 1Ung1! deve essere fatto un appello dei passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore dalla partenza. Tale esercitazione deve comprendere: la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione, mediante l'allarme prescritto e la verifica <;he essi siano consapevoli dell'ordine di abbandono nave specificato nel ruolo di appello; la presentazione delle persone ai punti di riunione e la preparazione per i compiti descritti nel ruolo di appello; la verifica che passeggeri ed equipaggio siano vestiti in modo appro priato; ll controllo che le cinture di salvataggio siano indossate correttamente; la preparazione per la messa a mare, la messa in moto ed il funziona· mento del motore e l'ammaino di almeno una imbarcazione di salvatag gio; la manovra delle gru delle zattere di salvataggio ammainabili; la prova dell'illuminazione di emergenza dei punti di riunione e di abbandono nave. 144 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22·1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE &rie generale • n. 17 Art. 234 Appello per esercitazione antincendio 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercita zione antincendio deve avere luogo, quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo.Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarità con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrez zature della nave che può essere chiamato ad usare. 2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito pili del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno un estintore portatile, 11 quale deve essere immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. Quando il numero degli estintori di bordo à inferiore rispetti vamente a 52 per le navi da passeggeri e a 12 per le altre navi, à sufficiente che ogni estintore portatile sia scaricato una volta ogni 2 anni nel corso delle esercitazioni. 5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7 giorni nel caso di viaggi di durata superiore ad una settimana, devono essere provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza (combu stibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.). Art. 235 Esercitazioni per 11•uomo :in mare• 1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinch~ il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti 11 bisogno, n personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. Tale esecitazione comunque deve essere effet tuata almeno con frequenza mensile. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'eser citazione. Art. 236 Manovra delle porte stagne e di altri ae ocsafsmi di cbitunml 1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a 145 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22·1-1992 Suppl,mento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie ge,rerale • n. 17 cerniera 11ituate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercita zione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a tutte le valvole la cui chiusura è necessaria per rendere stagno un compartimento, nonchè a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilancia mento in caso di avaria. (. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana una esercitazione completa di tutti meccanismi di cui al prece dente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre eserci tazioni devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante la navigazione. Art. 237 Manovra delle porte tagliafuoco 1. Sulle navi dc. passeggeri le porte tagliafuoco devono essere mano vrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di mc-endio. Se tale esercitazione è limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere mano vrate ed ispezionate almeno una volta al mese. Art. 238 F..sercltazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole 1. Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bOrdo sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. Una prova pratica sull'uso di tale apparecchio deve essere fatta ogni 6 mesi, con il lancio di una sagola. Art. 239 Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di govemo 1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; e) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. 146 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supp/emenro ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale • n. 17 Art. 240 Esercitazioni di segaaJazioDi ottiche 1. Per le navi abilitate a navigazione non inferiore a "nazionale", a cura di un ufficlale di coperta che ne abbia l'incarico permanente ed in collaborazione con l'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, ogni 15 giorni deve essere eseguita una esercitazione di segnalazione ottica con la partecipazione degli ufficiali di coperta e dei marinai timonieri comprendente l'uso della lampada per segnalazioni diurne, l'uso delle bandiere a braccia, delle bandiere alla sagola nonchè del codice interna zionale dei segnali. Art. 241 Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarca.zl.oni di salvataggio 1. La prova settimanale del ricetrasmettitore di emergenza di cui '°gli Artt. 160 e 161 del presente regolamento, allo scopo di far acquisire esperienza all'uso di tale apparecchiatura, deve essere fatta con la partecipazione di tutti gli ufficiali di coperta. Art. 242 Verifica delle pompe di sentina 1. Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle singole pompe di sentina, di quella di emergenza, se esiste, e delle valvole sistemate sulle tubolature di esau rimento, specie se manovrate a distanza. Art. 243 Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri 1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, semprechè possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della na,rigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rile\·ato, a mezzo degli appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro. Art. 244 Verifiche del comando manuale per navi con pilota autcmmtico 1. Il comando manuale deve essere provato dopo un uso prolungato del pilota automatico ed ogni qualvolta la nave si appronti ad entrare in aree ove la navigazione richiede l'uso di precauzioni speciali. 147 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Capitolo IV Annotazioni sui libri di bordo Art. 245 Annotazioni sul giornale nautico Serie generale n. 17 1. Sul giornale generale e di contabilità e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamen to. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'ef fettuazione ridotta nonchè descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilità e sul giornale di macchina devono essere altresi annotati i controlli giornalieri ed occasionali relati vi alla determinazione degli elementi di stabilità della nave. 4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformità al presente regolamento, devono, per quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad dgrù esecuzione dell'in carico loro affidato. Art. 246 Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; e) le visite ed i controlli dell'autorità marittima; d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre iridicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorità marittima; nella prmta pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorità marittima ad ogrù approdo. 148 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE capitolo V DitJposfzio'li per i casi cli emergeD.ZB. Art. 247 Segnali di allarme Serie generale - n. 17 1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza: a) "uomo in mare": uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena; b) "incendio grave a bordo": due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di 10 secondi delle campane e dei campanelli di allarme di bordo con l'indicazione, a mez110 altoparlante, se esiste, del purrto dove si trova il focolaio dell'in cendio; e) "allarme generale di emergenza": una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri appa recchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali. 2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi da carico di lunghezza non inferiore a 50 metri abilitate a navigazione internazionale, à obbligatorio un impianto di segnali di allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave. Per le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolament• l'impianto predetto deve essere conforme alle norme della convenzione e deve essere usato per la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione e per l'inizio delle operazioni previste nel ruolo di appello. L'impianto deve essere integrato con un impianto di informazione pubblica o con altri idonei mezzi di comunicazione. 3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su ciò che essi devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropriate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine -ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati. Art. 248 AmDBioatsa. delle imbarcazioni e clelle attere per abbandono nave 1. Udito il segnale di abbandono nave, tutte le persone di arma mento delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio devono raggiun gere con la massima sollecitudine il loro posto e, senza ulteriore ordine a meno che non ne venga dato altro contrario dal comando, devono ap 149 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 prontare la manovra per la messa in mare della propria imbarcazione o zattera e coadiuvare eventualmente per Ja messa in mare delle altre che dovessero scendere in mare prima della propria. 2. Prima dell'ammainata, gli uomini dell'armamento devono prendere posto nell'imbarcazione; su ciascuna zattera ammainabile deve prendere posto la persona pratica ad essa assegnata a norma del precedente Art. 205. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal comando di bordo, le persone di equipaggio non destinate ad armare le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono prestare Ja propria opera per l'arnrnain"ta delle unbarcazioni o zattere dei passeggeri prima di recarsi ai propri mezzi di salvataggio. Art. 249 Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio 1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e recarsi ai punti di riunione od alle destinazioni di emergenza rispettivamente stabiliti, seguendo Ja via indicata con scritte, frecce ed altri segnali. 2. Nessuno può portare con sè nei mezzi di salvataggio bagagli ed oggetti comunque ingombranti, a meno di esplicita autorizzazione del comandante. 3. Ad ogni punto di riunione, gli ufficiali ed il personale hanno il compito di dare ordini e le indicazioni per l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio, con il seguente criterio di precedenza: ammalati, bambini, vecchi, donne, altri passeggeri. 4. I mernbri dell'equipaggio che non fanno parte dell'armamento delle imbarcazioni destinate ai passeggeri non devono abbandonare Ja nave pruna dei passeggeri, a meno che non sia dato dal comandante un ordine contrario. Art. 250 Azione per il caso di emergenza di •uoa> in nare• 1. Al segnale di "uomo in mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo di appello deve rag giungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei l'l.spettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine il battello di emergenza o altra imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo gli ordini dallo stesso comandante impartiti. 2. Negli avvisi di cui al punto 3 del precedente Art. 247 deve essere indicato che chiunque veda cadere una persona in mare deve lanciare un grido di "uomo in mare a dritta" o "uomo in mare a sinistra" ISO C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-)992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17 a seconda del Jato dove è caduto, e gettare in mare, immediatamente, il più Vicino salvagente o altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque oda il grido di "uomo in mare" deve ripeterlo o farlo arrivare al più presto sul ponte di comando. 3. Ammainata l'imbarcazione per recuperere il naufrago, dal ponte di comando delJa nave possono essere indicati all'imbarcazione i cambia· menti della direzione da seguire con i seguenti segnali: un fischio breve due fischi brevi tre fischi brevi quattro fischi brevi : accostare a dritta; : accostare a sinistra; : governate alla via; : ritornate a bordo. Art. 251 Asione per il ClllSO di Incendio 1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sJa sospetto di inizio di incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a far avvertire il comando. Art. 252 Compiti della squadra dei vigili del fuoco ID eaao di illcendio 1. La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente, con i propri attrezzi nel luogo dove si è manifestato l'incendio. L'ufficiale suddetto deve dirigere l'azione di spegnimento fino all'intervento del comandante. Art. 253 Squadra antincendio 1. Quando non è prescritta la squedra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma del precedente Art. 203, devono prevedere 1a formazione di una squadra antincendio al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale. Art. 254 Squadra di pronto intervento 1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali opera zioni quali, ad esempio, l'apertura di porte o 1a rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei locali, pun tellamenti e blocco di vie d'acqua. 151 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZE1T A UFFICIALE Serie generale - n. 17 2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra suddetta per l'esecu zione di tali operazioni sono stabilite dal Ministero. Capitolo VI Norme sulla sicurena della navigazione Art. 255 Informazioni per gli avvisi di pericolo 1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indica zioni delle seguenti tabelle rispettivamente per: forza, denominazione e velocità del vento: Velocità del 'hllto Forza Denominazione del 'hllto in nodi in lr:11/h in., ..... o Ca.la mnoredi1 1IÙIOft di 1 o - 0,1 1 lava di 'hllto 1 - 3 l - 5 o,, - 1,5 2 Brezza leggera 4 - 6 6 - 11 1,6 • :s,:s 3 Breu.atua 1 • 10 u- 19 J,4 - 5,4 4 V-.to eoderato 11•16 20 • 20 5,5 • 1,9 5 Vento teso 17 • 11 29 • ,. 1,0 • 10,7 6 Vento freaco 22 • 17 39 - 49 10,1 - u,1 7 Vento forte 28 - ,, 50 - 61 13,9 • 17,1 8 Burruca ,,. - ArO 62 - 74 17,2 • 20,7 9 Burruca forte 41 • 47 75 - 81 20.a - zi.,4 10 Tempesta 48 • 55 89 • 102 24,5 • 28,lt 11 T..,..ta violenta 56 • 63 103 • 117 28,5 • 31,6 12 V....- 6" e oltre 118 • oltn 32,7 e oltn condizioni del mare: Forza T8l'lline descrittivo Alte&za adia delle onde pifl alta (in Mtri) o eai.o o 1 Quasi cai.o o - 0,10 2 Poco IIOSSO 0,10 - o.so 3 Mosso o,so - 1,25 4 Molto IIOSSO 1,25 - 2,50 s Agitato 2,50 - 4 6 Molto agitato 4 - 6 7 Grosso 6 - 9 8 Molto grosso 9 • 14 9 Tempestoso oltre 14 152 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie getlNll/e - n. 17 direzione vera di provenienza e caratteristiche del mare lungo: Cifra Fona l>ucriziOM o - Assenza di onde aorte 1 1 Onda corta o aedi& e bassa 2 2 Onda lungll e bassa 3 3 Onda corta e moderata ,. ,. Onda media e moderata 5 5 Onda lunaa • moderata 6 6 Oncia corta e alta 7 7 Onda aedia e alta 8 8 Oncia lunga e alta 9 - Oncia confusa (lvngbeua, altezza • dire:tione non de• terminabili Lùtiti Lunghez::a delle onde aorte in metri s p e Corta da o a 100 e Media da 100 a 200 i Lunga più di 200 f i e a Altezza delle onde aorte in metri " i o n Bassa da O a 2 i Moderata da 2 a 4 i Alta più di 4 I Art. 256 Separazione ed organizzazione del traffico 1. Allo scopo di ridurre il rischio d~l verificarsi di sinistri tutte le na,, sono tenute ad osserYare le norme di separazione ed orgaru:z:zaz.ione del traffico contenute ne1 decreti emanati dal Ministero. V1,to, ,I Minl\lrt, ,Mia marina mnrum,I,· FAC HIAM> 153 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinarlo alla GAZZElTA UFFICIALE &rie generale • n. 17 NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai !ellSi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quaJi è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: L'an. 87, comma quinto. della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Gli articoli 7 e 35 della legge n. 616,'1%2 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) sono cosi formulati: «Art. 7 r Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneittiJ. - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presetÌte legge». «Art. 35 f Emanazione dei regolamemi di esecuzione,, -Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile. di concerto con i Ministri competenti. saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a, i requisiti ai quali devono rispondere le navi. secondo i loro vari tipo e secondo la sp:cie di navigazione e di traffico cui sono adibite. ai fini della sicurezza della navigazione; b; ì requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose. nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime; e; i requisiti ai quali devono rispondere te navi per essere abilitate aJ trasporto di passeggeri; d; le modalita per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli». La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974. e resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190del 12 luglio 1980, è entrata in vigorel'I I settembre 1980; successivamente e stata rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzella Uffu:ia/e n. 22 del 23 gennaio 1984. Nella Gazzetta Ufl/<iale • serie genera1e · n. 296 del 18 dicembre 1991 è stato pubblicato il testo degli emendamenti alla predetta convenzione, adottati dall'assem· blea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'J 1 aprile 1989. che entreranno in vigore, a norma delrart. Vlll (b) (vii) (2) della convenzione, il I O febbraio 1992. Jl protocollo e stata reso esecutt\'o in Italia con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982. Il testo dell'art. VIII della convcn7.ionc internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare che prevede l'entrata in vigore degli emendamenti 19~1 e 19k3 alla medesima convenzione è il !leguente: «Art. VIII tM,xlificMJ. -- a) La presente convenzione può essere modificata da una delle procedure 11r,ecjlicate nei seguenti paragrafi. h; Modifiche in seguito ad esame da parte dell'OrganirJ.azionc: i; qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'OrganiZ1.ll1Jone che la comunica a tutti i Membri dell'Organi1.zazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata: H; qualunque modifica proposta e ·comunicata secondo la pn:cedente procedura, viene sottoposta all'esame del Comita1o della sicurezza marittima dell'Organi7.7.azione; iiìi i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'OrganiZ7.a1.ione, 11000 autoriu,ati a partecipare alle delibcrvjoni del Comitato della sicure1.1.a marittima per l'esame e raccctla7jonc delle modifiche; i•) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi çoJltraenti preienti e votanti in ~o al Comitato della sicurezza marittima allargato oonfonnemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato «comitato della sicurezza marittima aDargato») a condizione che al.meno un term dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione; v) se le modifache vengono adottate conforinemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segreta rio generale delrOqani~zinne a tutti i Govett1i contraenti per l'accettazione; vi) I) una modifica a4 un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato è considerata adottata quando viene aecettata dai due terzi dei Governi contraenti; 2) una modifica all'allegalo, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata ac:cettata: aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l"aççeltazione; bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere in!"aiore ad un. anno, se viene così stabilito al momenlO della sua aecettazione dalla maggioranm dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima aDargalo. Tuttavia. se duranle il periodo così specificato più di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flolte mercantili rappresentano in totale almeno il SO per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili. notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifa. quest'ultima si ritiene non ac:cettata; vii) I ) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato entra in vigore nei confronti dei Governi conlraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in çui 1a modifaca è slata aa:ettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo; 2) una modifica all'allegato. fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di que1li che hanno sollevato una obieziolie contro detta modifica in conformità al sotto comma -,;; 2) del presente,..paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione. sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata. Tuttavia. prima della data fissata per l"enlrala in vigore di una modif1ea, i Governi conlraenti potranno notificare al Segretario generale delrOrganizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore. o per un periodo più lungo, se cosi viene deciso dallB" maggioranz.a dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitalo della sicurezza marittima allargalo al momento dell'adozinne della modifica; e) Modifica con convocazione di una Conferenr.a: i) su richiesta di un Governo contraente appoggiala da almeno un terzo dei Governi contraenti. rOrganizzazione convoca una conferen1.a dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente conven1Jone; ii J le modilichc adottate da delta conferenza alla maggionJnza dei due tcr7J dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicale dal Segretario genemle dell'Organizzazione a tulti i Governi contraenti per raccctla1fone; iii) a meno che la conferen7.8 non decida altrimenti. la modifica è considerala accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste risr,cttivamcntc agli alinea 11iJ e ,ur del paragrafo b) del presente articolo. a etmdizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerali çomc riferimenti alla conrernr.d.. d) i) un governo contraente che ha accettato una modifa all'allegato che è entralo in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo. sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui dello certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione; 154 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale • n. 17 . ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che è entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Conven~one per quanto rigaur<la un certifJCato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità al sottocomma vii 2) del paragrafo b} del presente articolo, di non volere dare effetto alla modifica. • e} Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si iiferiso, alla struttura della nave, è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data. f} Le dichiaraiioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica comunicate in virtù del sottocomma vii} 2) del paragrafo b) del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. g} Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro e,ntrata in vigore». Il comma I, lettera a}, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica. previa deliberazìone del Consiglio dei Ministri. sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni daUa richiesta. possano essere emanati regolamenti per disciplinare )'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed aUa registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzella Ufficia/e. NOTE AL REGOLAMENTO Note all'art. I: Si trascrive il testo dell'art. 3, lettera/). della legge n. 616/1962: <tArt. 3 (Dtjlni=ioniJ. - Ai fini deU'applicazionc deJla presente legge si dintende: a)-e) (omL~sis,: O per ente temic-o ristituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le auribuzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello S1ato 22 gennaio 1947, n. 340». La convenzione internazionale per la pre\·enzione dell'inquina• mento causato da navi (MARPOL) del 1973 e stata resa esecutiva ìn Italia con legge 29 settembre 1980, n. 662. pubblicata nella G'a==ettu Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980. Il protocollo relativo alla ,:omcnzione e stahl reso esecuth·o in Italia con legge 4 giugno 1982, n. 438. pubblicata nella Gu==et1a l ~l11dale n. 193 del I 5 lugli<> 1982. Il testo degli articoli 1 C' 3 del D.L.C.P.S. n. 340 1947. recante: «Riordinamento del Registro italiano Da\·ale)i, pubblicato nella Ga:=,·ltu l'fjkialt n. 116 del 23 maggio 1947, e ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, è il seguente: «Art. 2. - De\·ono essere chi»ificatc da istjtuti autorizzati a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali: a) destinate al trasporto di pasM?gg:eri in navigazione marittima. eccettuate quelle a\"enti una stazza lorda uguale 1,.1 inferiore a 25 tonnellate destinat.: al traspnrto di passeggeri in acque tranquille (porti. canali, estuari, lagune. golfi determinati dal Ministero della marina mercantile): bJ destina.te al trasporto di passcgieri in :servizio di naviga,jone interna: e) destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima; d) destinate ad un qualsiasi. servizio di linea. anche se non riguardante il traspono di passeggeri; e) destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa; . f) classmcate o che si vogliano classificare presso istituti strarucn; g} destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez. La classificazione è obbligatoria. inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-le$&< IO marzo 1938, n. 330, contenente, provvedimenti a favore della manna mercantile e successive modificazioni e da altre leggi speciali. t.a classmcazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere a). b), e), d). quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati. di cui portano la bandiera. Le navi stqlniere possc,no chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero. La classiftcaZione nello Stato non è obbligatoria per le navi onerarie della marina rgilitare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione. Art. 3. - L 'aruministrazione statale può, con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima, e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galtecgianti destinati alla navigazione interna. affidare agli istituti autonzzati a norma dell0art. I le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilità. all'assegnazione deUa linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delJe navi mercantili e della vita umana in mare. alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo. e. in genere. al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione». Il testo del D.M. IO !Pugno 1947, recante «Applicazione deU·art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio l 947. n. 340. sul riordinamento del Registro italiano navale)) è il seguente: «Per le navi ed i galle$1ianti destinati alla navigazione marittima. le operazioni o funzioni aumenti all'accenamento ed a1 controllo delle condizioni di navigabilità. all'assegnazione della linea di massimo carico. alla stazzatura delle navi. alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. alla prevenzione ed estinzione ~i incendi a bordo e. in genere. al controllo tecnico sulle costruziom navali ed all'esercizio della navigazione. sono affidate aJ Registro italiano navale. Restano ferme le attribuzioni devolute al Registro italiano navale dal regio decreto-legge IO marzo 1938. n. 330 (Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navaJi e deJl'apnamenro). e daJ decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 (Provvid= pel recupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili e plleggianti sinistrati. nonché per le costruzioni delle motonavi a scafo m legno). e suct."Cssive modificazioni». · li tosto dell'art. 11 della legge n. 616· 1%2 è il seguente: «Art. 11 ( Di,·hiara:ione- di '"tipo approvato" J. ·- Nel caso in cui. per determinati apparecchi. dispositivi o materiali, sia richiesta una dichiarazione di "tipo approvato·· il Ministero della marina mercantile provvede al rilascio della medesima previ opportuni accertamenti tecnici. Per la dichiarazione di .. tipo approvato.. de-gli apparec,;hi. dispositivi o materiali che si riferiscono ttlla difesa contro gli incendi deve ess.:re richiesto anche il parere della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. GU apparecchi. i dispositivi ed i materiali di .. tipo approvato'"'. all'atto della loro sistemazione a bordo. sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico. Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato .. devono essere contrassegnati. sotto la responsabilità del fabbricante o del fornitore. con la marca di fabbrica e con l'indicazione .. tipo 11pprovato··. Ove gli apparecchi. dispositivi o materiali portanti l°indicazione .. tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo1 il responsabile. salvo il disposto dell'art. 34. è tenuto, in ogni caso1 a sostituire gli apparecchi. i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato ... 155 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinar/o alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generak - n. 17 I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo. per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali. Il Ministero della marina mercantile può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostiluzione. degli appareu..-hi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di .. tipo approvato" dall'autorità.di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali. Il Ministero della marina mercantile può altresì autorizzare. in via eccezaonale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di .. tipo approvato" dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorché sia stato neoessario sostituire, in poni esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza ma88iore sopravvenute nel corso della navigazione. l'autorizzazione di cui ai due precedenti commi. qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, è data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunica ZIOm». Nota all'art. 2: Il tosto dell'art. 1 della logge n. 616/1962 è il seguente: (<Art. I f A.pplicazionetkllaleggeJ. - Le normedtlla presenlt Jegge s1 applicano alle navi mercantili na:r.ionali adibite alla navigazione manuima ed alle navi mercantili stra.niere che toccano porti italiani. Per comprovare l'adempimento delle nonne relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera può esibire 1a documentazione rilasciata dal Governo dt uno Stato wn d 1.1ualt:" es}stono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformità degli accordi medesimi. La documentazione di cui al comma precedente è considerata suflictente, salvo che l'autoriti. marittima, nell'esercizio dei iUoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non comspondono aUc condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa mtraprcnderc la navipzione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. ln tali casi, l"autorità marittima adotta le misure convemenu per impedire la partena della nave, d8.ndone immediata comunu:a2Jone scntta al console dello Stato al quale appartiene la m,11ri:,,. Nota all'ari. 8: Il ff'41;to dell'art 12 della legge n. 016/1962 è ii seguente: «Art. 12 /Equivalenze). - Quando è prescritto un determinato 1mp1anto, dispositivo o apparecchio. o un tipo dei medeSJmi, oppure e stabilita una particolare sistemazione. può essere accettato, in sostituzione. qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparcççhio. o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente. J1 nconoscanento d1 eqwvalenza e dato dal Mmtstcro della manna mercantile, pre\'i opportuni accertamenti tecnici, salva. in ognt caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli 1mp1anti, dispositivi e apparecchi radioeleurici». Nola all'art. JJ: Si trascrive il testo dell'art. 169 del codice della navigazione: «Art. l69 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte di bordo, sono, per le na'Vi magiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipagio, per !e navi minori e i galloggiant~ la licenza. Oltre i documenti predetti~ le navi maggiori devono avere a bordo: aJ il certificato di stazza; il oertif"'8to di classe o quello di navagabilità. i certiricati di bordo libero e di galleggiabilità~ i cenir1eati di Vl51ta; b) i <locumenti dopnali e sanitari; e) il siomalo nautico; d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza. le navi minori o i plleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti». Note all'art. 12: Si trascrive il testo delrart. 408 del regolamento per l'csecuztonc del codice della navigazione, come modificato dall'art. 2 della kggc 3 febbraio 1963, n. 54: «Art. 408 (Categorie di pes"·a). - La ~sca cwtkra è quella<·h~ si esercila lungo le coste conlinentuli ed insulari dello Stato a distan:u non superiore alle venti miglia. La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez. La pesca oltre gli stretti è quella che sì esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente». Il testo dell'art. I del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/196S (Di,ciplina della pesca marittima), approvato con D P.R. n. 1639/1968 è il seguente: «An. I / Sfera J; applicazione). - Il presente regolamento si applica alla pesca esen:itata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero de11'agricoltura e delle foreste. in materia di pesca. Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano dìrettamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra. le presenti disposizioni si applicano a piutire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare». Per il testo dell'art. 169 del codice dalla navigazione si veda in nota all'art. I I. Nule ull'url. 18. Si trasorive il testo dell'art. 16S del codice della navigazione: «Art. l6S ( Visite ed ispezioni). · Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vtgilano nella Repubblica le autonta marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese delrannatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescnue. nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritenpno opportuno o quando si siano verificate avarie. le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi. Le autonta manttune e quelle consoian devono inoltre disporre 1spez10m e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazionì ,indacalì interessate. Possono altresi disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano rk:hieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi. ove lo ricbioste risultino ingiustificate. le spese relative sono a carico dei richiedenti». 11 tosto degli articoli 27 e 28 della lego n. 616/1962 è il seguente: «Art 27 ( Affertomenti già eseguiti dagli isliluli di ckusiflcazwne). Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validità rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio delle Stato 22 gennaio 1947, n. 340. nonché le navi munite di certificato di navigabilità, sono dispensate, in oa:asione delle visite di cui agli articoli precedenti. dagli accertamenti che hanno formato ogactto di visite o constatazioni o verifache da parte dell'istituto di c:lassiflcazione. Art. 28 / Auribuzioni della comml.uione d; vis/la/. - La commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità per le navi di stazza lorda uguale o suporioro alle 200 tonnellate. Al rilascio dei certir1a1ti provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla commissione. La commissione di visita aa:erta, altresi, l'idoneità al trasporto dei passeggeri. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inreriore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'art. 35». Nola all'art. 19: Por il !<Sto dell'art. 28 della legge n. 616/1962 si veda in noia all'art. 18. 156 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla G,\ZZETT A UFFICIALE Serie generale • n. 17 Note all'art. 20: Il testo dell'an. 6 della legge n. 616/1962 è il seguente: «Art. 6 (Rilascio e validità dei certjflC<lti di sicurezza e d'idoneità). I certificati di sicurezza e d'idoneità sono rilasciati dalrautorità marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della presente legge. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. al rilascio dei certlllcati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del console, in conformità dqli accordi medesimi. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare, allorché deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei ccrtirtcati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati. l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionaJe o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari ac.cordi in materia di sicurezza della navigazione. La validità del verbale non potrà comunque superare i tre me1Ì. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a/, c).di ed e) delrart. 4 non può essere superiore ad un anno. La durata del cmifJCato di sicurezza di cui alla lettera b) o del certificato di idooeità di cui alla lettera /i dell'an, 4 non può essete superiore a due anni». Per il testo dell'art. 165 del codice della navigazione si veda in nota all'an. 18. Note all'art. 2/: Il testo dell'an. S della legge n. 616/1962 è il seguente: «An. 5 (Ctrtif'u:ato di navigabllità). - I.e navi di stazza lorda uguale o superiore a 2S tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei re1olamenti di applicazione della presente legge. Il cenmc:ato di navigabilità e valido per quattro anni e può alla sua scadenza. essere prorogato al massimo per un aMo. Esso è rilasciato dall'autorità marittima in base agli accertamenti esperiti dall'ente tecnico. Nel caso previsto dall'art. 148 del codice della navigazione il certificato di navigabilità è rilasciato dall'autorità consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima. o dagli organi o enti tecnici detenninati. per i singoli Stati. dal Ministero della marina mercantile». Per il testo dell'an. 2 del D.Lgs. n. 340/1947 si veda in nota all'an. !. Nota all'art. 28: Per il testo dell'an. 12 della legge n. 616/1962 si veda in nota all'an. s. Nota all'art. 33: Per il testo dell'an. 1 della legge n. 616/1962 si veda in nota all'an. 2. Nota all'art. 36: Per il testo dell'art. 4 della lesso n. 616/1962 si veda in nota all'an. 46. Now all'art. 39: 11 capo IV della legge n. 616/1962 reca normo sulle commissioni di visita. Il testo dell'an. 25 della medesima legge n. 616/1962 è il seguOQte: «Art. 25 ( luiuaione • compo,izlone delle commillionl). - Per Ili accertamenti relativi alla sicwozza della navigazione, eoclusi quelli di cui al capo li della pnoonte lege, è costituita presso oani capitaneria di porto una commissione di visita, nominata dal comandante del porto. La commissione è presieduta dal comandante del pono o da un ufficiale superiore da lui designalo ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico. Ove lo ritenga opponuno, ij presidente può chiamare a rar pane della commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le funzioni di segretario sono disimpesnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano. Ai componenti della commissione appartenenti alramministrazionc dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle nonne amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'an. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340». Nota all'art. 46: Il testo dell'an. 4 della legge n. 616/1962 è il seguente· «Art. 4 ( Documenti relati,i alla siclnzza della navigazione). - I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) certificalo di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali; b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali; c) cert/f'u:ato di skurttza radioukgraf"u:a: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate in viaggi internazionali; d) cert!flcato di sicurezza radiotelefonica: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali; e) cer1if,ca10 di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la eseozione dalla applicazione di una o più nonne della pn,sente legge; f) certificalo di idoMità: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle .SOO tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonché per le navi da passeggeri o da carico di starza lorda uguale o superiore a 2S tonnellate adibite a viaggi nazionali. Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti raioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inreriore a 2S tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto. rimorchio, salvataggao e diporto, viene annotato, a cura dell'autorità marittima che ha proceduto alJ'accertamento medesimo, sul ruolo di ec.tuipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti; g) cer1ijka10 di bordo libero: rilasciato a norma del capo [[ della presente legge». Nota all'art. 47: Per il testo dell'an. 6 della legge n. 616/1962 si veda in nota al!'an. 20. Nota all'art. 49: Il testo dell'an. 9 della legge n. 616/1962 è il seguente: «An. 9 (Decadenza dei certificati di ,reurezza o d'Idoneità). Quando per gravi avarie subite dalla na .. o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima. vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idooeità, questi perdono la loro validità e devono essere ritirati ct.srautorità marittima o consolare. Il comandante ba l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della na-. 157 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Sqplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie genero/e - n. 17 Nota all'art. 50: Il testo dell"art. IO della lege n. 616/1962 è il seguente: «Art. IO ( Trasferimenw della naw> ~r lavori). -La capitaneria di porto~ sentito l'ente tecnico. può autorizzare il trasferimento, dalla localilà del varo a quella di allestimento, della nave. non munita dei prescntti certificali. Previa visita delI1ente tecnico. tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto può altresì autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza. dalla località in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione. di trasformazione o di demolizione. Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero rautorizzazionedi cui al comma precedente viene rilasciata dalrautorità consolare». Nota all'art. Jj; Per il testo dell'art. li della legge n. 616/1962 si veda in nota all'art. I. Note all"art. 6S: Il n. 3 della sezione Il (Aree invernali ed estive alternativamente) dell'art. 122 (Limiti delle zone e delle a ... ) del regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili. approvato wn D.P.R. n. 57911967, indica, per il mare Mediterraneo e il mar Nero come periodo estivo dal 16 marzo al 15 dicembre e come periodo invernale dal 16 dicembre al l 5 marzo. ll D.P.R. n. 777/1968, recante: «Esecuzione della convenziom mtemaZJonale sulla linea di massimo carico. adouata a Londra il 5 apnle 1966» è s1ato pubblicato nella Ga::zetta Ufficiale n. 176 del 13 luglio 1968. Nota all'art. 67: Gli articoli 17 e 120 del regolamento per l'assegnazione della hnca dJ massimo carico alle navi mercantili. approvato cor. O.P.R. n. 579'1967, sono così formulati: «Art. 17 fSca/e delle immersioni). - Oltre alle marche dt bordo iibtro ogni nct.ve dovra portare segnate sulla ruota d1 prora e sul dritto del timone - o sul dritto delle eliche nel caso di navi sena dritto del ttmone - le scale delle imfflt'r,.ton, d~I "°1toch1gha. m decimetri da un lato. in piedi inglesi dall'altro. La marcatura deve essere eseguita con cifre alt\! I dm oppure 6 pollici intercalate con spazi di uguale altezza, I numeri ind1cant1 1 p1ed1 devono t."'i-.ere u, cifre rnm,me. QUCUi indicanti ì decimetri in ciftt arnbC" Essi devono essere accuratatnl\!nte incisi o buhmH1 e d1p1ntJ in bianco o giallo su fondo scuro o m nero su fondo chiaro». «Art. 120 fCondi:ioni di ussegna:ùme ). - Fermo restando quanto disposto nelrart. 18. le linee dt carico possono essere assegnate quando Siano soddisfatte le seguenti condizioni di assegnazione. a) Boceaporte. Le boccaporte situate nelle partì esposte del ponte di bordo libero. nvvl'M cin ront1 d1 11nvra"1rutture entro il quarto della lunJ(hcu.r-à di prora. devono avere battente di altezza non inferiore a 457 mm: queUe Situate su ponti di sovrastrutture a poppa.via di un quarto della lunghezza da prora possono avere battente 305 mm. Quando però le bocca.porte sono chiuse con coperture metalliche stagne. possono essere accettati battenU di altezza minore ed anche possono essere sistemate coperture a paro. Le coperture delle boccaporte de,·on,l a~rç robustezza non mferiore a S/10 di quella prescritta nell'art. 22 rispettivamente per boccaporte aventi battente 610 mm quando sono prescritti battenli 457 mm e per bocca.porte aventi battente 457 mm quando sono prescrini battenti 305 mm. b) Aperlure dei locali apparalo molore ml ponte di bordo /Ibero, di m,zz/ casseri e di sovraslrutlure le- at"flure d'1 locali awarato motore devono essere chiuse con osteriggi aventi battente di altezza non inferiore a 610 mm sul ponte dJ bordo libero o di mezzo cassero e 457 mm sul ponte di altre sovrastrutture del primo ordine. Quando tali aperture sono racchiuse in cofani le porte di aa:esso a tali cofani devono essere di acciaio. ben intelaiate. manovrabili dalle due parti e con battente non inreriore a: 380 mm se situate su ponte scoperto di bordo libero o di mezzo cassero; 250 mm se situate su ponte scoperto di altre sovrastrutture: 229 mm se situate entro sovrastrutture non chiuse in modo permanente. c) Tambucci. TambU«:i di """°""' sistemali su parti esposte del ponte di bordo libero o di sovrastrutture chiuse devono essere robusti e con aperture aventi soglia non inreriore a: 380 mm se situati su ponte·di bordo libero o di sovrastruttura per un quarto della lunghezza a prora; 250 mm se situati su ponte di sovrastruttura a poppavia di un quarto della lunghezza a prora. Aperture di accesso all'interno di sovrastrutture chiuse aventi comunicazione diretta con l'interno della nave. devono, di regola. avere battente come prescritto per i tambucci; quando però le dette aperture sono praticate su paratie laterali o poppiere di tuga, le altezze predette possono essere ridotte a: 250 mm se situate su ponte di bordo libero: 200 mm se situate su ponte di sovrastruttura. Aperturl? di aa:esso a sovrastrutture chiuse non aventi comunica zione diretta con l'interno della nave. possono avere battenti di altezza ridotta e anche essere senza battente. In quest'ultimo caso devono essere sistemati ombrinali scaricanti fuori bordo eventuali rientrate d'acqua. Le apenure devono essere chiuse mediante porte di robustezza adeguata, manovrabili dalle due parti. d) Tm,nl)f,• di w.>ntlla:ione. L "altezza dei battenti delle I rombe a vento deve essere non infe norc a: 457 mm quando si1ua1e sul ponte di bordo libero o di souastruttura per un quarlu ùdl.t. lunghCD.a a prora; 380 mm se situate su altre sovrastrutture. t:) Tubi di .\jì1go aria. L'a1teua dello sbocco dei tubi di sfogo aria dì cisterne o doppi fondi deve essere elevato non meno d1: 380 mm sul ponte di bordo libero; 250 mm sul ponte di sovrastrutture. O Ombrinali ~ .K'aril'hi di· igiene. Gli scarichi fuori bordo che provengono da locali situati sotto il ponte di bo1du libero o dall'intçmo di mezzi casseri devono essere muniti di mezzi adeguati di chiusura cgme prescntto nell'an. 37. Gli scarichi fuori bordo provenienti da locali situati al di sopra del ponte di bordo libero possono non avere mezzo di dtiusura. È raccomandato però di sistemare valvole automatiche di noo ritorno agli scarichi provenienti da sovrastrutture del primo ordine chiuse. g) Porttllini di murata. I portellini di murala dei looali situati sotto il ponte di bordo libero od entro mezzi casseri devono essere provvisti di controportello stasno, secondo le presorizioni dell'art. 38. 158 C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 22-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generale - n. 17 Tali prescrizioni devono es.wrc estese ai portellini sistemati sui fianchi del cassero di prora nella rona compresa ne) quinto della lunghezza a partire da prora. Nelle altre sovrastrutture possono essere sistemati portellìni di murata senu controportello ed anche finestrini di murata. La sistemazione di portellini con controportello o di finestrini dotali di un controportello smontabile interno od esterno è rac comandata per paratie frontali. non protette. di casseri o tughe del primo ordine. h) Parapetti. aperture per scarico acqua. Tutte le parti esposte del ponte di bordo libero e di sovrastrutture accessibili in navigazione devono essere protette mediante parapetti o ringhiere». Nota all'art. 69: Il testo dell'art. 19 della legge n. 616/1962 è il seguente: «An. 19 (Prescrizioni per le no,i non soggette al bordo libero). Per le navi non munite di certificato di bordo libero. indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del codice della navigazione • 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto codice FRANCESCO NIGRO, direttore (navigazione marittima), il comandante deve curare che la cariamone non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave siessa... Nota all'art. /81: li testo dell'art. 23 della legge n. Sl/1976 (ModiflCIIZioni ed intearazjoni alla legge 11 febbraio 1971, n. SO, recante norme sulla navigazione da diporto) è il seguente: «Art. 23. -11 Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. apposito regolamento cpntenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costim, Ooeale e ravvicinata). All'entrata in vigore del regolamento suddetto~ per i natanti di cui al procedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approwto con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154». 9!G0451 FRANCESCO NocrrA. redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 1~6S1400) Roma - Istituto Polip-afwo e l.eoca dello Stato - S. C O PI A T R A T T A D A G U R IT E L — G A Z Z E T T A U FF IC IA L E O N L IN E 111111111~11 IIIII * 4 1 1 2 O O O 1 7 O 9 2 * L 13.000