Decree of the President of the Regional Executive No. 1 updating Presidential Decree No. 10 of 2003 concerning the procedure for the issue of concessions for diversion of public waters
Made 2014-03-14 · Text as of 2026-10-01
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- Original title
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1: Regolamento regionale recante: «Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy · Piemonte
- Subjects
- Water
- Keywords
- public water, concession, water abstraction, water rights, legal proceedings/administrative proceedings, surface water, groundwater
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REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 1 Regolamento regionale recante: «Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». (Pubblicato nel 2° Supplemento del 17 marzo 2014 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 13 marzo 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7216 del 10 marzo 2014; Emana: il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e' sostituita dalla seguente: «c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;». Art. 2 Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2003) 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attivita' economica, produttiva o con finalita' di lucro;». 2. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2003 la parola «mille» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila». Art. 3 Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «g) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;». 2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' aggiunta la seguente: «s-bis) tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, cosi' come definita all'allegato A». Art. 4 Sostituzione dell'art. 5 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee). - 1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, puo' utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno. 2. Per finalita' conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui e' ubicato il pozzo e la sua profondita'. 3. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile e' assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente. 4. L'uso delle acque di falde profonde e' consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.». Art. 5 Modifica all'art. 8 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. All'art. 8 del regolamento regionale n. R/2003 le parole «Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive,» sono soppresse. Art. 6 Sostituzione dell'art. 9 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. L'art. 9 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Procedibilita' della domanda ed esame preliminare). 1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o piu' delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilita' nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilita' della domanda. 2. Qualora la domanda, in base ai criteri di cui all'art. 18, risulti senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualita' o ad altri interessi generali, il procedimento si conclude con l'immediato rigetto della stessa.». Art. 7 Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, nonche' negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.». 2. Il comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «3. L'ordinanza e' sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione: a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni; b) all'Autorita' di Bacino distrettuale del Fiume Po; c) all'autorita' idraulica competente, ove necessario; d) all'autorita' competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale; e) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA); f) al Comando militare territorialmente interessato; g) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta; h) all'autorita' d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano; i) all'autorita' competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi; l) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonche' agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.». 3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «b) i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalita' di presa, quantita' ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalita' di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;». 4. La lettera e) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «e) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;». Art. 8 Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono da considerare in concorrenza tra loro altresi' le nuove domande di derivazione ad uso energetico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano di localizzare la presa lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione di una centrale idroelettrica, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla meta' del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di 1 chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa di una centrale idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico. 1-ter. In relazione alla rilevante potenzialita' energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al 15 per cento la distanza di cui al comma 1-bis e' pari a 1 chilometro. 1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale. 1-quinquies. L'autorita' concedente si avvale, per la verifica della distanza di cui ai commi 1-bis e 1-ter, delle funzionalita' di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche.». Art. 9 Modifiche all'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilita' urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.». Art. 10 Inserimento della sezione I-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del regolamento regionale n. 10/R/2003, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque. Art. 15-bis. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica). - 1. La domanda di concessione ad uso energetico e' presentata con le modalita' di cui all'art. 8 e pubblicata con le modalita' di cui all'art. 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La domanda e la documentazione necessarie per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') sono presentate, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. Espletata la visita locale di cui all'art. 14, l'autorita' competente: a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione degli elaborati gia' allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione e' rigettata; b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorso inutilmente il quale la domanda di concessione e' rigettata. 3. Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorita' competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'autorita' competente verifica la completezza formale della documentazione e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilita' dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento si intende avviato. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 4, l'autorita' procedente convoca la conferenza dei servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonche' per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. 6. Il provvedimento finale di cui all'art. 22 costituisce anche autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Art. 15-ter. (Utilizzo ad uso energetico di acque consortili). - 1. Qualora la domanda di concessione ad uso energetico riguardi l'utilizzo di acque derivate per l'uso irriguo, esclusivo o associato ad altri usi, l'autorita' concedente ne da' comunicazione al consorzio titolare del diritto di prelievo, informando l'istante di detta comunicazione. 2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il consorzio puo' manifestare la volonta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico sfruttando il medesimo salto d'acqua. 3. Ricevuta la comunicazione con cui il consorzio dichiara la volonta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico, l'autorita' concedente sospende il procedimento e ne da' notizia al soggetto istante. 4. Il consorzio e' tenuto a presentare domanda ai sensi degli articoli 36-bis e seguenti entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 3, salvo motivata richiesta di proroga per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. In assenza della comunicazione di cui al comma 2 o della presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal comma 4, l'autorita' concedente riavvia il procedimento in relazione all'istanza ricevuta, chiedendo che venga prodotta la convenzione per il couso delle opere della derivazione. 6. In mancanza di accordo tra le parti, l'autorita' concedente inoltra al consorzio copia degli atti progettuali, invitando ciascuna parte a produrre una proposta di convenzione di couso entro il termine di trenta giorni, e stabilisce d'ufficio, a seguito dell'esame delle proposte ricevute, le modalita' di coesistenza della nuova derivazione con quella preesistente. 7. Qualora l'istanza di cui al comma 1 interessi infrastrutture di competenza di un consorzio di bonifica ed irrigazione, il consorzio, entro il termine di cui al comma 2, puo' manifestare il proprio dissenso alla realizzazione della derivazione nel caso in cui le opere in progetto siano incompatibili con le esigenze di mantenimento della funzionalita' dell'infrastruttura. In tale caso, qualora l'incompatibilita' non sia superabile mediante opportune modifiche al progetto presentato, l'istanza e' rigettata.». Art. 11 Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 10,» sono soppresse. Art. 12 Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la priorita' dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsita' di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonche' le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri: a) commisurazione della quantita' d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano; b) effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico; d) quantita' e qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata; e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per i corpi idrici interessati; f) compatibilita' del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico; g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti; h) tutela della continuita' longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica; i) riutilizzo di opere e traverse esistenti; l) capacita' tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica; m) possibilita', nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.». 2. Al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 18 la parola «qualora» e' sostituita dalle seguenti: «nella misura in cui». 3. Il comma 4 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «4. La scelta tra piu' domande concorrenti e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3; b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico; c) proprieta' dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo; d) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo; e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale; f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione; g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione; h) priorita' di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.». Art. 13 Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' aggiunta la seguente: «i-bis) localizzazione della derivazione ad uso energetico lungo un corpo idrico naturale ad una distanza da derivazioni assentite per il medesimo uso inferiore a quella stabilita dall'art. 12, commi 1-bis e 1-ter.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il comma 1, lettera i-bis) non si applica alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano sottensione di alveo naturale. 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera i-bis) non si considerano le eventuali derivazioni esistenti per usi di forza motrice.». Art. 14 Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserito il seguente: «2-bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non puo' essere inferiore a due annualita' del canone demaniale di concessione.». 2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «c) la quantita' d'acqua che puo' essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonche', per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;». 3. Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;». 4. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserita la seguente: «g-bis) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;». 5. La lettera l) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «l) la superficie irrigua cui l'acqua e' destinata;». Art. 15 Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «a sue spese» sono sostituite dalle seguenti: «a spese del concessionario». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorita' concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo. 1-ter. Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione e' disposta sulla base dell'energia prodotta. 1-quater. Le modalita' di attuazione dei disposti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.». Art. 16 Modifiche all'art. 22 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito con apposito provvedimento dell'autorita' concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserito il seguente: «1-bis. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessita' di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e da' atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine: a) alla quantita' di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca; b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati; c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico; d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarita' locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione; e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate; f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti; g) agli eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri; h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18; i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.». Art. 17 Modifiche all'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone,» sono soppresse. 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «d) alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;». 3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «all'aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «al contestuale aggiornamento». Art. 18 Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Al comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con provvedimento adottato entro il termine stabilito dall'autorita' concedente ai sensi della legge n. 241/1990.». 2. Al comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «del registro italiano dighe (RID)» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi statali». 3. Al comma 6 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «accertata urgenza» sono inserite le seguenti: «o al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate». Art. 19 Sostituzione dell'art. 26 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. L'art. 26 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 26. (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale). - 1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) sono ricevibili ai sensi del presente regolamento solo nel caso in cui siano state escluse dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, fatta salva la possibilita' di presentare domande di derivazione in concorrenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12. 2. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA, presentano la documentazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998 entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda e' rigettata. 3. Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della legge regionale n. 40/1998. 4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di VIA e' sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 12 relativi alla concorrenza. 5. L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilita' ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18. 6. L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 5 e' esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non e' richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 40/1998. 7. Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una precedente istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA, uno o piu' progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento e' sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 40/1998. 8. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorita' concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione sottoscritto dall'istante, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalita' per gli adempimenti di registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilita' ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorita' concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca. 9. Le domande di concessione di derivazione riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono sottoposte all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui ai commi 3 e seguenti. 10. Nei casi di cui al comma 9 la domanda e la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono presentate solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che e' presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione. 11. Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 10, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalita' di cui all'Allegato A. 12. Nei casi di cui al comma 9, in presenza di domande concorrenti, in un'apposita seduta della conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge regionale n. 40/1998, e' formata una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilita' ambientale ed e' individuata tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18. Al proponente della domanda prescelta e' assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione degli elaborati gia' allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilita' ambientale. 13. Qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 12 nel termine prescritto, l'autorita' competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa. 14. Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorita' competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilita' ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al decreto legislativo n. 387/2003. 15. Il provvedimento finale positivo di compatibilita' ambientale costituisce titolo di concessione di derivazione d'acqua nonche', per gli impianti per cui e' prevista, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.». Art. 20 Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; b) variazione in aumento del prelievo; c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.». 2. Il comma 3 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.». 3. Il comma 4 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonche' con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovra' in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorita' concedente ai sensi della legge n. 241/1990.». 4. Il comma 6 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «6. Il concessionario da' comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.». 5. Al comma 7 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «non si esprima in merito» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia formulato rilievi in merito». Art. 21 Inserimento dell'art. 27-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo l'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis. (Sostituzione di pozzi). - 1. Il concessionario puo', previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non piu' utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli gia' concessi, siano conformi a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'art. 33, comma 3. 2. Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge regionale n. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario e' consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili. 3. La comunicazione di cui al comma 1 indica: a) i dati anagrafici del concessionario; b) la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilita' del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione; c) la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo; d) la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'art. 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali; e) l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale; f) il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare; g) il diametro e la profondita' del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica; h) l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2. 4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato puo' dare inizio ai lavori. 5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformita' delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione. 6. Nei casi di accertata urgenza, l'autorita' concedente puo' permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purche' gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite dall'autorita' concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.». Art. 22 Modifiche all'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Al comma 1 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo la parola «risulti» sono inserite le seguenti: «in tutto o in parte». 2. Il comma 2 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario e' tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua.». 3. Il comma 5 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa e' indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.». 4. Al comma 6 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «per le utenze» sono sostituite dalle seguenti: «di utenze». 5. Al primo paragrafo del comma 7 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «e di energia» sono soppresse. Art. 23 Modifiche all'art. 29 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 29 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorita' concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento e' allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso e' disciplinato d'ufficio dall'autorita' concedente.». Art. 24 Modifiche all'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Al comma 7 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «sull'albo pretorio» e' aggiunta la seguente: «telematico». 2. Il comma 10 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorita' concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorita' stessa ai sensi della legge n. 241/1990». 3. Il comma 12 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza puo' proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorita' concedente in ordine al rinnovo.». Art. 25 Inserimento dell'art. 30-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo l'art. 30 del regolamento regionale n. n. 10/R/2003 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo). - 1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalita' stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale. 2. Ai fini del comma 1 l'autorita' concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata. 3. Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorita' concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione. 4. L'autorita' concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, puo' procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilita' di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale. 5. Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo , e' assegnata la medesima data di scadenza. 6. L'autorita' concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, puo' disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.». Art. 26 Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. La richiesta di variazione di titolarita' della concessione e' presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorita' concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene: a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare; b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante; c) le ragioni del subingresso; d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilita' delle opere o del fondo.». 2. Il comma 2 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorita' concedente, previa istruttoria sulla legittimita' della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo stabilito dalla stessa, ai sensi della legge n. 241/1990, il provvedimento di modifica della titolarita' della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.». 3. Il comma 4 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorita' concedente della variazione di titolarita' della concessione.». 4. Il comma 5 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorita' d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorita' concedente della variazione di titolarita' della concessione.». Art. 27 Modifiche all'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «in merito» sono aggiunte le seguenti: «alla consistenza e». 2. Il comma 5 dell'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorita' concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990.». Art. 28 Modifiche all'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserito il seguente: «2-bis. Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici e' sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.». 2. Al comma 4 dell'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' aggiunto in fine il seguente paragrafo: «La modifica della destinazione d'uso e' comunicata dall'autorita' concedente al comune interessato.». Art. 29 Modifiche all'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 1 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo: a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt; c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso: 1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15-ter; 2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale; d) gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implichino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale; e) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono ridotte alla meta'. 1-ter. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o piu' dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilita' della domanda.». 3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' inserita la seguente: «c-bis) all'autorita' competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;». 4. Il comma 3 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «3. L'istanza e' pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni e' indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorita'.». 5. Il comma 4 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «4. L'autorita' concedente, sulla base dei criteri di cui all'art. 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformita' agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990.». 6. Al comma 7 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5,» sono soppresse. 7. Al comma 11 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 7». Art. 30 Modifiche all'art. 35 del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Il comma 2 dell'art. 35 del regolamento regionale n. 10/R/2003 e' sostituito dal seguente: «2. La licenza e' accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.». Art. 31 Inserimento del titolo IV-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale n. n. 10/R/2003, e' inserito il seguente: «Titolo IV-bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque. Art. 36-bis. (Ambito di applicazione e autorita' competente). 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dall'autorita' concedente, fermo restando che il consorzio istante e' tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorita' e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione. 3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorita' concedente. 4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalita' previste dai commi 2 e 3. Art. 36-ter. (Procedimento). - 1. L'autorita' procedente provvede a dare pubblicita' alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio e' interessato dall'utilizzo richiesto. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorita' concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto. 3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonche' la compatibilita' della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalita' di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorita' competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto. 5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non puo' avere una durata superiore a quella della derivazione gia' in atto ed e' subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio. 6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorita' competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto. 7. L'autorita' procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e da' notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Art. 36-quater. (Domanda di autorizzazione per uso energetico). - 1. Qualora la domanda di cui all'art. 36-bis riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione e' rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. 2. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36-ter sono ridotti a quindici giorni.». Art. 32 Sostituzione degli allegati del regolamento regionale n. 10/R/2003 1. Gli Allegati A, B, D ed E del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento. Art. 33 Norme transitorie 1. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003, come inseriti dal presente regolamento, non si applicano alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali sia gia' stato inviato al richiedente, ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003, l'invito a firmare il disciplinare. 2. Al fine dell'identificazione delle domande concorrenti di cui all'art. 12, commi 1-bis e 1-ter, sono da considerarsi in concorrenza tra loro anche le domande di concessione di derivazione ad uso energetico presentate entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. La lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003, come introdotta dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 34 Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale n. 10/R/2003: a) l'art. 10; b) la lettera d) del comma 4 dell'art. 11; c) l'art. 15; d) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 18; e) la lettera r) del comma 5 dell'art. 20; f) il comma 2 dell'art. 23; g) il comma 8 dell'art. 27; h) il comma 13 dell'art. 30; i) il comma 7 dell'art. 32; l) i commi 5 e 6 dell'art. 34. 2. Il regolamento regionale n. 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica) e' abrogato. Art. 35 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 14 marzo 2014 Il vice presidente: PICHETTO FRATIN (Omissis).