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Laws of Italy

Decree of the President of the Regional Council No. 44 implementing Regional Forestry Act No. 39 of 21 March 2000

Made 2001-09-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
forest management/forest conservation, forestry protection measures, public forest, private forest, land clearing, timber, non-wood forest products, authorization/permit, wild flora, protection of species, biodiversity

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n.44 Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". (GU n. 15 del 13-4-2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 settembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 40, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 900 del 6 agosto 2001 concernente "legge regionale n. 39/2000 legge forestale della Toscana. Approvazione regolamento di attuazione" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 11 del 31 agosto 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente regolamento: Titolo I NORME GENERALI Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 40 della legge regionale 21 marzo 2/000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata "legge forestale", integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla stessa legge e disciplina le attivita' che interessano i boschi, l'area forestale ed i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. 2. Il presente regolamento si applica a tutti i boschi, come definiti dall'Art. 3 della legge forestale, ed ai terreni, anche non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico. Il presente regolamento si applica inoltre all'area forestale di cui all'Art. 3, comma 9 della legge forestale limitatamente alle specifiche disposizioni previste nel regolamento stesso. 4. Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. 5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle singole Province fino all'approvazione dei regolamenti forestali di cui all'Art. 39 della legge forestale. 6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nei piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Nonne sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonche' le disposizioni in merito alla valutazione di incidenza di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica) e all'Art. 15 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e successive modifiche ed integrazioni. 7. Sono fatte salve le disposizioni vincolanti dei piani di bacino e di salvaguardia di cui all'Art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). 8. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attivita' svolte dall'autorita' idraulica nell'area demaniale idrica. 9. Nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) le opere, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono soggette alla valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure indicate dalla legge regionale n. 79/1998 stessa. 10. Sono fatte salve le procedure autorizzative in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). 11. La realizzazione di opere o lavori previsti dal presente regolamento e' soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attivita' edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contribuito di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attivita' urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) nei casi da questa disciplinati. Art. 2. Aree boscate 1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densita' o la copertura di cui all'Art. 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40% di cui all'Art. 3, comma 4 della suddetta legge. 2. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2 della legge forestale, la continuita' della vegetazione forestale non e' interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuita' deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione (strade, ferrovie, ecc.) della larghezza di almeno 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri. 3. Ai fini delle esclusioni di cui all'Art. 3, comma 5 della legge forestale si considerano: a) "Parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attivita' ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti; b) "Giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e abbiano una superficie non superiore a 2000 metri quadrati; 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali nettamente diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attivita' ricreative; c) "Orti botanici": le collezioni di specie o varieta' forestali destinate ad uso didattico o ricreativo; d) "Vivai": le aree agricole destinate all'attivita' vivaistica; e) "Impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all'Art. 66, comma 3, della legge forestale nonche' tutti gli impianti gia' costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da piu' di 15 anni; f) "Formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni": le neoformazioni forestali in cui il periodo di tempo intercorso dall'abbandono della coltura agraria non e' ritenuto sufficiente a consentire la creazione di un soprassuolo avente struttura, complessita' biologica e stabilita' caratteristici di un ecosistema forestale. Ai fini dell'esclusione, in carenza di prove documentali in grado di determinare il periodo di abbandono, si valuta lo stato di evoluzione della formazione forestale in rapporto alle caratteristiche di fertilita' della stazione, allo sviluppo della componente arbustiva ed all'eta' e densita' della componente arborea. Art. 3. Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di taglio o di inizio lavori 1. Per gli interventi di qualunque natura la cui esecuzione e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori in base alla legge forestale o al presente regolamento, i soggetti indicati all'Art. 5 sono tenuti a presentare all'ente competente (provincia o enti di cui all'Art. 68, comma 4 della legge forestale) la domanda di autorizzazione o la dichiarazione con le modalita' stabilite dall'ente stesso. A tale scopo l'ente competente, al fine di favorire la presentazione delle domande, definisce nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento: a) le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni; b) la modulistica nonche' la documentazione da allegare, per le principali tipologie di opere e lavori previste dal presente regolamento, avendo a riferimento quanto indicato nell'allegato A. 2. Nei casi in cui e' prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. 3. Per le trasformazioni ed opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione ai fini del presente regolamento e' acquisita d'ufficio dal comune. In tali casi i soggetti di cui all'Art. 5 presentano al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione o di provve-dimento abilitativo, la documentazione necessaria all'acquisizione, da parte del comune stesso, dell'autorizzazione dell'ente competente. 4. La procedura di cui al comma 3) non si applica quando l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o quella di competenza comunale ai fini urbanistici o paesaggistici sono sostituite da dichiarazioni di inizio lavori. In tali casi le domande di autorizzazione o le dichiarazioni sono presentate distintamente al comune e all'ente competente secondo il presente regolamento nel rispetto delle rispettive regolamentazioni. Art. 4. Termini dei procedimenti amministrativi relativi a domande di autorizzazione o a dichiarazioni 1. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per quelli relativi ad interventi da realizzarsi nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'Art. 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'Art. 13) della legge n. 394/1991. 2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego o di sospensione. 3. Le dichiarazioni di taglio o di inizio lavori previste dalla legge forestale o presente regolamento, di seguito chiamate dichiarazioni, sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente comunica il divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla legge forestale o dal presente regolamento. Entro i suddetti venti giorni l'ente competente puo' dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti. 4. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'Art. 42, comma 3 della legge forestale si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego e' trasmesso al comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 52/1999, il comune provvede ad inoltrare la domanda di autorizzazione entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione da parte dell'interessato. 5. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro venti giorni per le dichiarazioni, ed entro trenta giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento puo' accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entita'. 6. Il responsabile del procedimento puo', con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. 7. L'approvazione dei piani di tagli, dei piani di coltura e dei piani di gestione, di cui, rispettivamente, agli articoli 48, 67 e 32 della legge forestale, e' di competenza della provincia, che si esprime entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani e' subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 394/1991. Art. 5. Soggetti aventi titolo alla presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni 1. In riferimento ai terreni oggetto dei lavori, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti: a) il proprietario; b) il possessore, purche' sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso; c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purche' lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalita'. 2. Per i tagli boschivi le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate anche dalle persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purche' venga allegata copia del contratto di compravendita o dichiarazione del proprietario del terreno che autorizzi il soggetto richiedente all'esecuzione del taglio. 3. In tutte le domande o dichiarazioni il richiedente deve dichiarare di avere titolo ad eseguire le opere o lavori oggetto delle stesse. 4. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalita' della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima e' legittimata alla presentazione della stessa. 5. L'autorizzazione e' rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali, nonche' su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. Art. 6. Validita', revoca o sospensione delle autorizzazioni 1. La validita' temporale massima delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere, rilasciate anche per silenzio-assenso, e' di 5 anni. Nell'atto autorizzativo puo' essere indicato un termine di validita' inferiore. 2. Le autorizzazioni per le trasformazioni e le opere rilasciate ai Comuni ai sensi dell'Art. 42, comma 3) della legge forestale hanno validita' fino alla scadenza del corrispondente provvedimento abilitativo comunale e non possono essere superiori a 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. 3. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validita' per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'atto autorizzativo puo' essere indicato un termine di validita' inferiore. 4. I lavori soggetti a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa, fatta eccezione per le dichiarazioni di taglio boschivo, la cui validita' e' limitata all'anno silvano cui la dichiarazione si riferisce ed a quello successivo. 5. La validita' temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere di cui al comma 1 puo' essere prorogata fino al raggiungimento del termine massimo di cinque anni, a seguito della presentazione di apposita e motivata istanza in bollo, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autoriz-zazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi. 6. La validita' delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere di cui al comma 2 e delle dichiarazioni di cui al comma 4 non puo' essere oggetto di proroga ed alla scadenza delle stesse gli interessati devono procedere alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione o dichiarazione. 7. In caso di mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilita' dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa. Per quelle sospese possono essere impartite ulteriori prescrizioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione. Art. 7. Varianti in corso d'opera 1. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalita' di esecuzione degli stessi gia' autorizzati, gli interessati devono acquisire specifica autorizzazione prima di porre in esecuzione le varianti stesse. 2. Nei casi in cui i lavori siano soggetti a dichiarazione, le varianti sono comunicate con nuova ed apposita dichiarazione in cui sono evidenziate le varianti stesse; dalla data di presentazione della dichia-razione di variante decorre il termine di venti giorni entro cui possono essere dettate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Decorso tale termine i lavori in variante possono essere iniziati. Art. 8. Comunicazione di inizio lavori 1. Con esclusione dei tagli boschivi e qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'ente competente della data di effettivo inizio dei lavori. Art. 9. Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino 1. A seguito di infrazioni alla legge forestale o al presente regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui e' contestata la violazione, e' avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni, di cui all'Art. 85 della legge forestale, per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine l'organo accertatore, qualora ravvisi la necessita' dell'esecuzione delle opere di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi, trasmette alla provincia, contestualmente alla notificazione, il sommario processo verbale e una relazione nella quale siano evidenziate le opere ritenute necessarie. 2. Il procedimento si conclude entro trecentosessantacinque giorni con provvedimento di intimazione della provincia al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilita' dei suoli e la regimazione delle acque. Puo' inoltre essere richiesta la preliminare presentazione di un progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno. 3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione della legge forestale o del presente regolamento, i soggetti indicati all'Art. 5, comma 1 devono presentare domanda di autoriz-zazione in sanatoria entro novanta giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui e' contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 2. 4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria puo' avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione e' condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria e' sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. 5. Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 3, ove cio' sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilita' dei suoli o la regimazione delle acque. 6. In tutti i casi in cui i lavori imposti ai sensi dell'Art. 85 della legge forestale non vengano eseguiti, ferme restando le sanzioni previste, si procede ai lavori di ripristino in danno del trasgressore ai sensi del comma 3 dello stesso Art. 85. Art. 10. Cauzioni a garanzia 1. Nei casi previsti dalla legge forestale, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione. 2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni. 3. Il deposito cauzionale non e' richiesto in caso d'interventi realizzati da Enti pubblici. Art. 11. Regolamenti forestali provinciali 1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'Art. 40, comma 2 della legge forestale, costituiscono norme d'indirizzo e riferimento per la predisposizione dei regolamenti forestali provinciali, in particolare per quanto concerne le materie trattate e la suddivisione dell'articolato. 2. Le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle indicate nel comma 3, fatti salvi i termini e le disposizioni stabiliti per legge, possono essere integrate o modificate dai regolamenti provinciali, in particolare al fine di: a) assicurare il raccordo operativo con gli altri strumenti di pianificazione e di disciplina generale quali: 1) piani di bacino e norme di salvaguardia predisposti ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge regionale n. 91/1998 e successive modifiche e integrazioni; 2) piani territoriali di coordinamento provinciali predisposti ai sensi della legge regionale n. 5/1995 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche e integrazioni; 3) piani per attivita' estrattiva di cui alla legge regionale n. 78/1998; 4) piani e regolamenti dei parchi nazionali, regionali, provinciali e delle riserve naturali; b) ampliare l'ambito delle misure di semplificazione mediante la previsione di ulteriori fatti- specie per le quali prevedere il silenzio-assenso o la dichiarazione in luogo dell'autorizzazione; c) adeguare le norme tecniche alla realta' e alle esigenze specifiche del territorio. 3. Non sono derogabili dai regolamenti provinciali le norme riportate negli articoli di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto al comma 4: a) articoli da 1 a 13; b) art. 15, limitatamente al comma 5; c) articoli 16 e 17; d) art. 21; e) art. 22, limitatamente ai commi da 2 a 8; f) art. 27; g) art. 28, limitatamente al comma 3; h) art. 29, limitatamente al comma 2; i) art. 30; j) art. 31, limitatamente ai commi 1, 2 e 3; k) articoli da 38 a 53; l) art. 57; m) articoli da 6l a 64; n) articoli da 69 a 73. 4. Le disposizioni del presente regolamento indicate nel comma 3 possono essere integrate o modificate dai regolamenti provinciali, previo parere favorevole della giunta regionale, per i motivi di cui al comma 2, lettere a) e b). Il suddetto parere e' richiesto dalla provincia alla giunta regionale prima dell'adozione del regolamento forestale di cui all'Art. 40, comma 3) della legge forestale. 5. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo, qualora abbiano per oggetto variazioni dei parametri numerici, non devono in ogni caso comportare scostamenti superiori al 25% in piu' o in meno rispetto a quelli contenuti nel presente regolamento. Titolo II TUTELA DEI BOSCHI Capo I Disciplina dei tagli boschivi Sezione I Norme comuni a tutti i boschi Art. 12. Ambito di applicazione 1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi. 2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'Art. 42 della legge forestale. Art. 13. P r o c e d u r e 1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, e' subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede l'obbligo della presentazione di dichiarazione. 2. I tagli boschivi devono essere eseguiti in conformita' alle norme tecniche contenute nel presente regolamento e a quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione. 3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati. 4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformita' all'Art. 31, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validita', per i quali e' richiesta la dichiarazione. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente puo' richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. 6. Al di fuori di quelli previsti nei piani dei tagli o di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all'Art. 38 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione. 7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione. 8. Ai sensi dell'Art. 48, commi 4 e 5 della legge forestale, a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'attuazione di tagli boschivi in aziende che comprendono boschi di superficie complessiva superiore a 100 ettari e' condizionata all'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformita' all'Art. 46 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilita' di persone fisiche o giuridiche, ricadenti nell'ambito di una provincia e di quelle limitrofe. L'accorpamento dei terreni boscati non e' interrotto da distanze inferiori a 300 metri. 9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione la provincia puo' autorizzare per la durata massima di un anno silvano l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate. 10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validita', e' soggetta a dichiarazione. 11. Per tutta la durata delle operazioni di taglio, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di centimetri 40 per 50, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprieta', del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento. 12. Non sono considerati tagli boschivi e pertanto sono liberamente esercitabili dagli aventi diritto, purche' non comportino riduzione di superficie boscata, i seguenti interventi: a) il taglio delle piante secche, diverte o stroncate; b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di eta' superiore al turno minimo previsto dall'Art. 23 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto delle modalita' esecutive indicate agli articoli 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28 e 29; c) il taglio di diradamento delle fustaie, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalita' esecutive indicate agli articoli 15, 16, 17 e 31. 13. I limiti di superficie di cui al comma 12 sono considerati per ogni proprieta' e per anno silvano. 14. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra. Art. 14. Epoca del taglio 1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie, le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto e il taglio nei cedui di faggio trattati a sterzo. 2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonche' per garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui puo' essere effettuato nei seguenti periodi, di seguito denominati "stagioni silvane": a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno; b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province; c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri. 3. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, puo' prorogare la data di termine del periodo di taglio per un massimo di quindici giorni. 4. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano: a) ai tagli di riceppatura o tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto piu' possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione; b) alle potature nonche' ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza; c) ai boschi puri o a prevalenza di robinia, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto. 5. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, la provincia puo' disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto, nell'ambito dell'attuazione delle forme di tutela previste dalla legge regionale n. 56/2000. Art. 15. Tutela della biodiversita' 1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante delle seguenti specie minori, quando presenti in forma sporadica (meno di 20 piante ad ettaro per singola specie) e aventi diametro maggiore di 8 centimetri: Acer sp. pl. Aceri Cercis siliquastrum L. albero di Giuda Fraxinus excelsior L. frassino maggiore Laburnum anagyroides Medicus maggiociondolo Malus sp. pl. Melastri Prunus avium L. Ciliegio Pyrus sp. pl. Perastri Ouercus suber L. Sughera Sorbus sp. pl. Sorbi Tilia sp. pl. Tigli Ulmus sp. pl. Olmi e senza limitazione di diametro: Ilexa quifolium L. Agrifoglio Taxus baccata L. tasso 2. E' ammesso il moderato dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie. 3. E' ammesso il taglio di utilizzazione delle piante di cui al comma 1, previa specifica autorizzazione, per: a) scadenti condizioni fitosanitarie; b) motivi di ordine idrogeologico; c) raggiunta maturita', previa verifica della presenza di rinnovazione; d) altre motivazioni particolari, da valutare in sede di autorizzazione. 4. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 non siano presenti in forma sporadica (20 o piu' piante ad ettaro per singola specie) sono trattate con le modalita' previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti. 5. In tutti i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio. 6. L'ente competente puo' disporre deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 con specifica autorizzazione in casi particolari e su motivata richiesta. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all'Art. 34, ai tagli a raso delle fustaie di cui all'Art. 38 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV. Art. 16. Modalita' di esecuzione del taglio 1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco. 2. E' vietato il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformita', tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti, fatti salvi i seguenti casi: a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale; b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonche' delle eventuali matricinature piu' intensive rispetto alle densita' minime previste; c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui. 3. Fatte salve diverse disposizioni, nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimita' del colletto, quanto piu' in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. E' vietato intervenire sulle ceppaie gia' oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia gia' iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui e' consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni piu' giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo. 4. Diverse modalita' di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze di conservazione o creazione di habitat per la fauna. Art. 17. Allestimento ed esbosco dei prodotti, sgombero delle tagliate 1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento. 2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla piu' vicina strada, pista, condotta o canale mentre e' vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nelle tre stagioni silvane precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia gia' insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilita' che attraversi tali aree e specifiche prescrizioni che siano dettate sede di autorizzazione. 3. Al termine di ogni stagione silvana o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilita' esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilita' pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilita' e di regimazione delle acque. 4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all'Art. 47. 5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonche' alle piante e polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco. 6. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui e' consentito il taglio dei boschi cedui, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi quarantacinque giorni l'esbosco puo' avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purche' non vengano danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze. Nelle fustaie e negli altri casi di cui all'Art. 14, commi 1 e 4 le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno salvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive dettate dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria. 7. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui e' consentito il taglio dei boschi cedui, ed entro sessanta giorni dall'esecuzione del taglio per le fustaie, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che entro lo stesso termine: a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad un metro; b) siano collocati a distanza superiore a 20 metri da strade di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco. c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali; d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate; e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco. 8. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, puo' prorogare i termini dei commi 6 e 7 per un massimo di quindici giorni. 9. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, prodotti legnosi o residui di lavorazione all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta puo' essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto. 10. Ai sensi dell'Art. 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombro del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attivita' di taglio boschivo. Art. 18. P o t a t u r a 1. La potatura delle piante non e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione purche' effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. 2. Sulle piante di conifere la potatura puo' essere effettuata non oltre la meta' inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per: a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura e' ammessa fino ad un'altezza massima di 2 metri; b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura puo' essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco. La potatura e' sempre liberamente esercitabile per: a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimita' di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprieta' o di coltura; b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni; c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformita' ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme. 4. La potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia. 5. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia. Art. 19. Conversione del bosco e sostituzione di specie 1. E' vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3. 2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3. 3. La provincia puo' autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni: a) motivi di salvaguardia idrogeologica; b) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico dell'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana); c) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale). 4. Per i motivi di cui al comma 3, lettera b) la provincia, su parere o segnalazione dell'ARPAT, puo' imporre al proprietario le conversioni o sostituzioni di specie. 5. Le sostituzioni di specie sono consentite previa autorizzazione. 6. In occasione dei tagli di diradamento di fustaie di conifere di origine artificiale nonche' di fustaie di pino marittimo o d'Aleppo e' consentita, previa autorizzazione, la creazione di fasce o nuclei di latifoglie autoctone, da disporsi lungo la viabilita' esistente o in altre aree appositamente individuate, al fine di creare nuclei di disseminazione per il graduale insediamento della rinnovazione di latifoglie, nonche' per ridurre i rischi di propagazione del fuoco. 7. Nelle zone ad elevato rischio di incendi sono comunque consentiti, previa autorizzazione, la creazione di fasce di latifoglie autoctone nei boschi di conifere puri o misti, gli interventi volti alla introduzione di latifoglie autoctone nei soprassuoli puri od a prevalenza di conifere, gli interventi volti a favorire lo sviluppo delle latifoglie presenti nei boschi di conifere. 8. E' liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purche' il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al capo III della legge forestale. 9. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie puo' essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purche' il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi. Art. 20. Carbonizzazione 1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno. 2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso: a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente; b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate. 3. L'esercizio dell'attivita' di carbonizzazione e' disciplinato dalle norme di cui al capo II. Sezione II Boschi cedui Art. 21. Ambito di applicazione delle norme e definizioni 1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all'Art. 30. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine agamica, devono considerarsi cedui per destinazione. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano: a) "matricine" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonche' i polloni affrancati, indipendentemente dall'eta' e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbono considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si considerano matricine i polloni rilasciati con funzione di matricina al precedente taglio. Tra le matricine si distinguono; sempre ai fini delle presenti norme: 1) quelle rilasciate (piante da seme o polloni) al precedente taglio, che presentano pertanto eta' superiore di uno o piu' turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo; 2) quelle sviluppatesi (piante da seme o polloni affrancati) dopo l'ultimo taglio, dette "allievi", che presentano eta' uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo; b) "boschi cedui composti o intensamente matricinati" quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso, l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70% della superficie; c) "boschi cediti semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati. d) "boschi cedui invecchiati" i cedui semplici, composti o intensamente matricinati, in cui i polloni hanno eta' superiore a 36 anni; e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10%. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, pura o mista, in ciascuno di essi si applicano le relative norme: f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o piu' specie" quelli in cui una o piu' specie rappresentano almeno il 70% delle specie forestali arboree, escluse le conifere; g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diversa eta'; h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all'Art. 30. Art. 22. Estensione delle tagliate 1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari. 2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall'Art. 27 e dall'Art. 29, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari. 3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e da cui risultino, attraverso specifica valutazione, la compatibilita' idrogeologica ed ambientale dell'intervento e le prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, eventualmente adottate. 5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2. 6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate di cui ai commi 1, 2 e 3), sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei 3 anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La continuita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. 7. Salvo i casi autorizzati dal comma 8, chiunque voglia eseguire il taglio deve verificare prima dell'inizio dei lavori l'esistenza delle condizioni di cui al comma 6 provvedendo, ove necessario, ad una congrua riduzione dell'estensione della nuova tagliata autorizzata od al rilascio di una o piu' fasce non tagliate della larghezza di almeno 100 metri sul confine delle tagliate esistenti e delle aree boscate contigue prive del soprassuolo. 8. Per l'interruzione della contiguita' possono altresi', in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprieta', e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle prescritte al comma 7; a tal fine puo' essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20% della superficie massima ammissibile. Art. 23. Turni 1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima: a) anni 8 per robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo; b) anni 10 per castagno; c) anni 18 per le specie quercine e per il carpino; d) anni 24 per il faggio. 2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima: a) anni 8 per i cedui misti con prevalenza di robinia, salice, ontano, nocciolo e pioppo; b) anni 10 per i cedui misti con prevalenza di castagno; c) anni 18 per i cedui misti con prevalenza di specie quercine e/o di carpino e/o di castagno; d) anni 18 per il forteto; e) anni 24 per i cedui misti con prevalenza di faggio. 3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio e' consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'eta' di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie. Art. 24. Tagli di utilizzazione dei cedui semplici 1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno 60 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio. 2. Le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, privilegiando le piante di farnia, rovere, sughera, faggio e castagno. Almeno per il 50% del numero minimo indicato nel presente regolamento sono scelte tra le matricine rilasciate al taglio precedente, fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie. Le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densita' minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo. 3. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno, fatto salvo il rilascio di tutte le eventuali matricine di specie quercine e di faggio presenti fino al raggiungimento del limite minimo complessivo di 60 per ettaro, e' ammessa una densita' minima di 30 matricine di castagno per ettaro. 4. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non e' richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 3, tutte le eventuali matricine di specie quercine, faggio e castagno, fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie. Art. 25. Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo 1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno 40 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalita' indicate all'Art. 24. 2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di eta' piu' avanzata, purche' abbiano raggiunto l'eta' del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperienti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purche' i polloni abbiano raggiunto l'eta' del turno. 3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all'Art. 23. Art. 26. Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati 1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densita' minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno 160 per ettaro. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici, almeno 80 delle matricine rilasciate devono essere di classe di eta' uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di eta' esistenti (possibilmente 50 di due turni e 30 di tre o piu' turni). Art. 27. Taglio dei boschi cedui invecchiati 1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'eta' di 36 anni e' soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di eta' fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 29. 2. I boschi cedui che abbiano superato l'eta' di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduazione quando le caratteristiche del soprassuolo e della stazione non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando: a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo; b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50% del soprassuolo; c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto. In particolare il taglio di ceduazione e' autorizzato nei seguenti casi: 1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilita' della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti; 2) quando il ceduo appare la forma di governo piu' idonea a garantire la stabilita' idrogeologica; 3) quando sono evidenti danni da gelicidio. 3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e da cui risultino, attraverso specifica valutazione, la compatibilita' idrogeologica ed ambientale dell'intervento e le prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, eventualmente adottate. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati, per i quali non e' ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto. Art. 28. Taglio dei boschi cedui coniferati 1. I boschi cediti coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere: a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine; b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi: 1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati; 2) i soggetti deperienti o affetti da evidenti fitopatie; 3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso; 4) le piante che hanno raggiunto l'eta' del turno previsto all'Art. 32 o il diametro di 40 centimetri, delle quali e' consentito il taglio fino a un massimo di 10 per ettaro; 5) le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, di diametro superiore a 10 centimetri, delle quali e' consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di 40 per ettaro; c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40% dei soggetti presenti; d) la rinnovazione e le giovani piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie; e) in tutti i casi previsti alle lettere b) e d) deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso. 2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo. 3. Interventi sulle piante di conifere a carattere piu' intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono consentiti previa autorizzazione. Art. 29. Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui 1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'eta' del turno minimo e' consentito, previa dichiarazione, il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche: a) non puo' essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorita' per i soggetti deperienti; b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con piu' di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone; c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all'Art. 28. 2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 e' soggetta ad autorizzazione, che puo' essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia. 3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie puo' essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto puo' essere altresi' vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto. Sezione III Fustaie Art. 30. Norme generali 1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi: a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione della robinia e delle neoformazioni di cui all'Art. 3, comma 4 della legge forestale; b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui; c) le fustaie su ceduo, cioe' i boschi in cui le chiome delle matricine, di qualunque eta' od origine, sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti. hanno un area di insidenza superiore al 70%. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano: a) "Boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo e' costituito da piante della stessa eta'; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioe' quelli che, pur costituiti da piante di diversa eta', hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei; b) "Boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo e' costituito da piante di eta' e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare, cioe' non decisamente coetaneo ne' disetaneo, e comunque tutti quelli non classificabili come coetanei o coetaneiformi; c) "Boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10% della copertura. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, in ciascuno di essi si applicano le relative norme; d) "Boschi a prevalenza di una o piu' specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70% della copertura. Art. 31. Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee 1. Sono consentiti, previa dichiarazione, i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densita' colma attuati nei limiti ed in conformita' alle norme tecniche di cui al presente articolo. Si intendono a densita' colma i boschi in cui sia stato raggiunto il contatto delle chiome. 2. Sono soggetti ad autorizzazione: a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensita maggiore o con modalita' diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purche' siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilita'; b) i diradamenti nelle fustaie a densita' non colma; c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a piu' del 25% di latifoglie, nonche' nelle fustaie di faggio miste a piu' del 25% di conifere, fatta eccezione per i boschi in cui detta mescolanza sia per gruppi ben distinti, di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, che sono in tal caso esclusi dall'intervento o assoggettati alle specifiche norme. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento. idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilita'. 4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densita' colma di eta' inferiore a 15 anni purche' non venga asportato piu' di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 anni. 5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di eta' uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 7 anni. 6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione: a) di un massimo di un terzo delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso; b) di un massimo di un quarto delle piante vive presenti per le fustaie di altre specie. 7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di maggior diametro, di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75%, quanto piu' possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco (confine con aree non boscate) possono essere tagliate entro la percentuale massima di un quarto. 8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densita' colma di duglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso che non hanno superato l'eta' di 30 anni, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, e' ammessa l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo in alternativa: a) l'eliminazione di una fila su tre; b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25% delle piante residue. 9. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90% della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie. In tale caso possono altresi' essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' ammesso il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie. 10. In tutte le fustaie devono essere escluse dal taglio le specie secondarie o sporadiche di cui all'Art. 15 con i criteri indicati nell'articolo stesso. Nei tagli di sfollo e diradamento e' ammesso il taglio delle piante secche, divelte o stroncate. 11. Sulle piante, o polloni, rilasciate al taglio di diradamento, sono ammessi solo i tagli di potatura e di rimonda che si rendano necessari a seguito di eventuali stroncature, ferme restando le cautele da adottarsi in base alle norme generali. Art. 32. Turni delle fustaie coetanee 1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti eta', da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi: a) anni 20 per le fustaie di ontano, salice o pioppo; b) anni 40 per le fustaie di pino marittimo, insigne, strobo, excelso; c) anni 40 per le fustaie di castagno; d) anni 50 per le fustaie di pino d'Aleppo, nero e laricio; e) anni 50 per le fustaie di duglasia; f) anni 50 per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi americani; g) anni 60 per le fustaie di aceri e frassini; h) anni 70 per le fustaie di abete bianco o rosso; i) anni 70 per le fustaie di pino silvestre; j) anni 70 perle fustaie di cedro; k) anni 80 per le fustaie di pino domestico e di cipresso; l) anni 80 per le fustaie di cerro; m) anni 90 per le fustaie di altre querce e di faggio. 2. Nelle fustaie di transizione, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione. 3. Per le specie non indicate e per le formazioni miste il turno e' fissato caso per caso in sede di autorizzazione. Art. 33. Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi 1. Nelle fustaie coetanee e' adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione. 2. Il taglio di sementazione puo' essere eseguito al raggiungimento dell'eta' media fissata dal turno minimo. Tale taglio e' attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensita' stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo. 3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione e' preceduto da un taglio di preparazione (o di diradamento) atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio e' assimilato agli altri tagli di diradamento e puo' essere effettuato anche prima dell'eta' del turno minimo. 4. Il periodo di rinnovazione (periodo intercorrente tra il taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombro) e' fissato tra 10 e 30 anni a seconda della composizione del soprassuolo e dell'andamento della rinnovazione ed in tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l'ulteriore insediamento della rinnovazione. 5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia gia' insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni piu' idonee al suo insediamento. 6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, e' prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. 7. In tutti i casi il taglio di sgombro puo' essere attuato solo quando la rinnovazione e' stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata. 8. Quando, a seguito del taglio di sgombro, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce createsi. 9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombro e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. Art. 34. Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce 1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale e' ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo. 2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad un ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuita' tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'Art. 22, comma 8. 3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonche' quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, e' prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. 4. L'attuazione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta a preventiva costituzione di deposito cauzionale nelle forme previste dall'Art. 10. Art. 35. Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo 1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilita' fisica e biologica del soprassuolo. 2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante: a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperienti; b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperienti. 3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. Art. 36. Trattamento delle fustaie disetanee 1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari e' ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a 10 anni. 2. Il taglio deve regolare la densita' del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando cio' sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie. 3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densita' del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire. 4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni. 5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. Art. 37. Trattamento delle fustaie su ceduo 1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperienti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonche' per rendere uniforme la densita' della componente di alto fusto. 2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, puo' essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano eta' compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta eta' e', di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato il pollone di migliore sviluppo su quelle con due polloni ed almeno un secondo pollone su quelle con tre o piu' polloni. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie. 3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. Art. 38. Tagli a raso di fustaie 1. Ai sensi delle presenti norme, s'intende per taglio a raso di fustaia un taglio di superficie uguale o superiore ad un ettaro che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente. 2. I tagli a raso sono consentiti nelle fustaie coetanee di origine artificiale purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati; b) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilita' e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi; c) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalita' paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica. 3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuita' tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'Art. 22, comma 8. 4. L'esecuzione dei tagli a raso delle fustaie e' soggetta ad autorizzazione, previa presentazione di progetto di taglio nel caso di tagliate non previste da piani di gestione o di taglio, ed e' condizionata, anche mediante costituzione obbligatoria di deposito cauzionale, alla rinnovazione artificiale del soprassuolo da eseguire entro l'anno silvano successivo a quello del taglio. Sezione IV Tagli di manutenzione Art. 39. Norme generali 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono tagli di manutenzione i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilita' e delle opere e sezioni idrauliche (naturali ed artificiali). 2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformita' agli articoli 40, 41, 42 e 43 sono soggetti a dichiarazione. I tagli di manutenzione effettuati con modalita' diverse sono soggetti ad autorizzazione. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti sono soggetti alle norme di cui al titolo IV. 3. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'Autorita' idraulica, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'Art. 43. 4. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuita' dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumita', i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli Enti pubblici competenti o delle societa' concessionarie o di gestione, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessan a rimuovere le cause di rischio. 5. I tagli di manutenzione che interessano solo vegetazione arbustiva sono liberamente esercitabili purche' eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per le modalita' di taglio, allestimento, esbosco e sgombro della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 16 e 17. Art. 40. Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti: a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 9 metri per lato; b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato; c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta e media tensione e' consentito il taglio degli arbusti e del bosco ceduo che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine. E' inoltre consentito il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei 2 anni successivi anche in deroga alle norme relative ai turni minimi. 3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato e' sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura e' ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori. 4. Il taglio di manutenzione puo' essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza. Art. 41. Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico 1. Si considera area di pertinenza di altri reti di servizio pubblico (telefoniche, metanodotti, funivie, ecc.) una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 e' sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura e' ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza. 3. Il taglio di manutenzione puo' essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota: sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza. Art. 42. Tagli nelle pertinenze della viabilita', delle ferrovie e di altri manufatti 1. Nelle pertinenze della viabilita' e' consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilita' delle scarpate, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonche' nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumita'. 2. Restano ferme anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal Codice della strada. 3. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto al Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). 4. I tagli di manutenzione di cui al comma 1 sono attuati durante tutto l'anno ed in deroga ai turni minimi previsti dal presente regolamento. Art. 43. Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche 1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica e' consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalita' delle opere stesse. 2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali, con riferimento al livello di massima piena, e' consentito il taglio della vegetazione arbustiva, dei polloni delle ceppaie governate a ceduo e delle piante di robinia nonche' di tutte le piante crollate, inclinate o che possano costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica interessata. 3. I tagli di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 sono attuati durante tutto l'anno ed in deroga ai turni minimi previsti dal presente regolamento. 4. Al di fuori dell'alveo di massima piena, e' consentito il taglio in conformita' alle relative norme del presente regolamento, fatto salvo solo il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad eta' inferiori a quella del turno minimo, ove cio' sia motivato dall'esigenza di evitare frammenti o sradicamenti di piante lungo le sponde. Sezione V Pianificazione dei tagli Art. 44. Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio 1. La provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, determina per ogni bacino o sottobacino idrografico la superficie massima che nei dodici mesi successivi al 1 settembre (anno silvano) puo' essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. 2. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi la provincia si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonche' delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento. 3. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui e i tagli delle fustaie di cui agli articoli 34 e 38. 4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non puo' essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi: ((Superficie B1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+...+ (SuperficieBn/TurnoBn)). 5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4, e' effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili, di cui al comma 2. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie, adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti. 6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, la provincia puo' ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati o per tutelare aree o formazioni forestali di particolare interesse ambientale. 7. Per ogni anno silvano la provincia, ai fini della valutazione dell'ammissibilita' delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni. 8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validita' per piu' anni silvani, la superficie autorizzata e' computata per intero nell'anno silvano d'inizio validita'. 9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorita' rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione. 10. Restano salve, anche in eccedenza ai limiti fissati, le autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 45. Piani dei tagli 1. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi possono essere sottoposti all'approvazione della provincia piani pluriennali dei tagli della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni. 2. I piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalita' dell'Art. 2 della stessa legge. I piani di taglio, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento. 3. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1:25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validita' del piano: a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali; b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui e' sufficiente una descrizione relativa alla composizione, eta', sviluppo, stato di conservazione e massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualita' ed all'anno di taglio (prima e dopo l'intervento); c) il piano dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno di validita' del piano e descrizione delle modalita' di taglio e di esbosco, nonche' quelle di rinnovazione; d) il rilievo della viabilita' presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilita' e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione IV, in rapporto ai tagli previsti. 4. Le disposizioni contenute nei piani dei tagli approvati prevalgono sulle norme del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio ed i turni minimi. 5. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani approvati e' soggetta a dichiarazione ai sensi dell'Art. 47, comma 7, della legge forestale. 6. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualita' e' consentito l'accorpamento delle superfici di taglio previste in due annualita' diverse purche' non siano superati i limiti d'estensione dei tagli disposti dall'Art. 22, comma l, e dall'Art. 38, comma 3. 7. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilita' e delle altre opere connesse ai tagli, programmati nei piani dei tagli, e' soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all'Art. 67 della stessa legge. Sezione VI Opere connesse al taglio dei boschi Art. 46. Opere permanenti 1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attivita' selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere: a) "Strada forestale": strada' permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilita' pubblica o ad uso pubblico. Si tratta di norma di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque (fossa laterale, pozzetti e attraversamenti). Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname; b) "Pista forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalle vere e proprie strade per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuita' o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo piu' a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza; c) "Imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attivita' selvicolturale. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entita' del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilita' gia' esistente. 3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' consentita nel rispetto delle disposizioni degli strumenti per il governo del territorio di cui al capo III del titolo II della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) ed e' soggetta alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 52/1999. Art. 47. Opere temporanee 1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego e' limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere: a) "Pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si puo' trattare di tracciati esistenti, in quanto gia' utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore ad un metro; b) "Imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Puo' trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purche' di superficie limitata e con scarpate non superiori ad un metro; c) "Condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi. 2. L'apertura di nuove piste temporanee di cui al comma 1, lettera a) e' soggetta ad autorizzazione. 3. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comporta movimenti di terra e' soggetta ad autorizzazione. 4. Alla domanda di autorizzazione e' allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente. 5. La riapertura delle piste esistenti e' soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all'Art. 49. 6. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, le piste devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico (fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno). L'ente competente puo' prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando cio' sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano piu' idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata. 7. Non e' soggetto ad autorizzazione il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. 8. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma l, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione di opera ed e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento e' connesso. In tutti i casi si applicano le disposizioni del comma 5. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente. 9. Qualora l'avvallamento o il trascinamento del legname o il transito di mezzi meccanici abbiano determinato la scopertura del suolo, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalita' di cui al comma 5. Inoltre puo' essere richiesto in sede di autorizzazione il rimboschimento, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando cio' sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica (pendenza, erodibilita' dei suoli, difficolta' di rinnovazione del soprassuolo). Art. 48. Sentieri o mulattiere 1. Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,50 metri. 2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima. 3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree e' soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all'Art. 46. Art. 49. Manutenzione delle opere 1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti e' liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. In particolare sono consentiti il livellamento del piano viario o del piazzale, il ricarico con inerti, la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e il ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino dei tombini e degli attraversamenti esistenti, la rimozione del materiale franato dalle scarpate, la risagomatura localizzata delle scarpate e il loro rinsaldamento con graticciate o viminate, il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea, il taglio delle piante sradicate o pericolanti. Nei sentieri e mulattiere e' consentita la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente. 2. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione (opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame); b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque (realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari); c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo. 3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento funzionale o di allargamento della viabilita' o degli imposti non compresi tra le opere e lavori indicati al comma 2 sono soggetti ad autorizzazione. 4. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20% della larghezza esistente) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purche' non vengano riprofilate le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque. 5. La realizzazione dei lavori di cui al presente articolo e' soggetta alle norme della legge regionale n. 52/1999 nei casi da questa disciplinati. Capo II Difesa dei boschi dagli incendi Art. 50. Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi 1. La prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi e' disciplinata dall'Art. 76 della legge forestale e dalle norme del piano operativo AIB di cui all'Art. 74 della stessa legge. Capo III Difesa fitosanitaria, ricostituzione boschiva e boschi in situazioni speciali Art. 51. Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali 1. I proprietari ed i possessori di piante forestali, di cui all'allegato "A" della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. La provincia ne informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta. 2. I proprietari e i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. 3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni puo' essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco. 4. Possono altresi' essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonche' ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale. 5. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. E' altresi' vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi o larve, cosi' dette "uova di formiche"). 6. Per quanto concerne gli interventi di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente, il taglio delle piante nei boschi e delle piante forestali sottoposte alla disciplina di cui al titolo III deve essere effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal servizio fitosanitario regionale dell'ARPAT. 7. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative, gli interventi di cui al comma 6, possono essere effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. 8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, cosi' come definite dall'Art. 3, comma 9, della legge forestale. Art. 52. Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti 1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario e il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso. 2. Per i fini di cui al comma 1 puo' essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalita' previste dall'Art. 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalita' di utilizzazione del bosco stesso. 3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente puo' dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco. 4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, l'ente competente puo' dettare specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, nonche' sospendere ogni forma di utilizzazione tramite diniego alle domande di autorizzazione o divieto di dar corso agli interventi soggetti a dichiarazione. Art. 53. Boschi in situazioni speciali 1. I boschi in situazioni speciali di cui all'Art. 52 della legge forestale sono soggetti a particolari norme di tutela, specificate negli elenchi di cui al comma 2 dello stesso Art. 52, in considerazione delle specifiche funzioni del bosco e delle condizioni fisico-ambientali del territorio e del soprassuolo. 2. Le norme di tutela per i boschi in situazioni speciali sono specificate dagli elenchi di cui all'Art. 52, comma 2, della legge forestale e riguardano in particolare: a) le forme di governo e trattamento dei boschi, privilegiando quelle che determinano la minore scopertura del terreno e sono volte a formare soprassuoli ecologicamente piu' stabili anche mediante l'introduzione di specie autoctone o definitive e con la disetaneizzazione del soprassuolo; b) i turni cui assoggettare il soprassuolo, che possono essere anche diversi da quelli indicati dal presente regolamento ove sia necessario alla stabilita' dei terreni; c) le modalita' di esbosco, favorendo quelle che non richiedano l'apertura di nuova viabilita' e la riduzione di quella esistente; d) le modalita' di pascolamento, riducendo i carichi di bestiame da immettere al pascolo o inibendo lo stesso, ove necessario; e) le modalita' per il taglio di cespugli e arbusti per la tutela di peculiarita' floristiche e faunistiche; f) la salvaguardia di particolarita' floristiche o di specifici habitat naturali attraverso limitazioni al taglio o alla realizzazione di opere e movimenti di terra. Capo IV Castagneti da frutto, sugherete, arboricoltura da legno e prodotti forestali non legnosi Art. 54. Castagneti da frutto 1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densita' non inferiore a 40 piante di castagno da frutto per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state gia' oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densita' superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e' soggetta ad autorizzazione. 4. Nei castagneti da frutto e' liberamente esercitabile: a) la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto; b) l'esecuzione d'innesti; c) la potatura di produzione e di ringiovanimento; d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto; e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti; f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonche' la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne. 5. Nei castagneti da frutto e' consentita previa dichiarazione: a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non piu' produttive; b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione. 6. Nei casi indicati al comma 5 e' consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione. 7. L'esercizio della coltura agraria nei castagneti e il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non piu' produttive sono soggetti ad autorizzazione. E' altresi' soggetta ad autorizzazione la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto. Art. 55. Sugherete 1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densita' non inferiore a 40 piante di sughera per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state gia' oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densita' superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e' soggetta ad autorizzazione. 4. L'estrazione del sughero, dalle piante di sughera ovunque radicate, deve avvenire in conformita' a quanto prescritto dall'Art. 53 della legge forestale. 5. Nelle sugherete e' liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente. 6. Nelle sugherete e' consentito, previa dichiarazione: a) la sostituzione di piante di sughera morte o non piu' produttive; b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione. 7. Nei casi indicati al comma 6 e' consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione. 8. Il taglio delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie nelle sugherete sono soggetti ad autorizzazione. Art. 56. Impianti per arboricoltura da legno 1. Chi intende realizzare o espiantare un impianto di arboricoltura da legno deve darne comunicazione alla provincia prima dell'inizio dei lavori. Qualora l'espianto preveda l'estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si applica altresi' quanto previsto dall'Art. 63, comma 4. 2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 puo' essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalita' previste dall'Art. 67 della legge forestale. 3. Agli impianti di cui al comma 1 si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali. Art. 57. Raccolta prodotti secondari del bosco 1. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e' disciplinata dall'Art. 63 della legge forestale e dalle successive disposizioni attuative della giunta regionale. Titolo III TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI E DELLE AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DI TARTUFI. Capo I Tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi Art. 58. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente capo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, cioe' nelle zone omogenee che nei vigenti strumenti urbanistici sono classificate come zone "E" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o equivalenti, ancorche' situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le seguenti piante o formazioni forestali: a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure: 1) diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl. Querce Fagus sylvatica L. Faggio Acer sp. pl. Aceri Tilia sp. pl. Tigli Ulmus sp. pl. Olmi Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore Pinus Pinea L. Pino domestico Castanea sativa Mill. Castagno 2) diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L. Cipresso 3) diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus Baccata L. Tasso b) siepi o filari di larghezza inferiore a 20 metri e di lunghezza superiore a 50 metri costituiti dalle specie indicate nell'allegato "A" della legge forestale; c) altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densita' o la copertura del suolo di cui all'Art. 3) della legge forestale, specificamente individuate dalla provincia per tipologia o localizzazione. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano nelle aree indicate dall'Art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale Art. 59. Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi 1. Il taglio delle piante di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a) e' vietato. E' tuttavia consentito, previa autorizzazione, il taglio delle piante deperienti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' o la stabilita' di costruzioni o manufatti, o per motivi fitosanitari, per interventi di miglioramento fondiario, per motivi d'interesse generale o per importanti motivi di conduzione aziendale da valutarsi in sede di autorizzazione. 2. Le siepi e i filari, di cui all'Art. 58, comma 1, lettera b), e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dalla provincia, possono essere oggetto di taglio della vegetazione purche' il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale. La riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale e' soggetta ad autorizzazione dell'ente competente che valuti la compatibilita' ambientale e, nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, la compatibilita' idrogeologica dell'intervento stesso. E' comunque soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il taglio di piante aventi le caratteristiche di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a). 3. Alle piante e alle formazioni di cui al presente capo si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali. Capo II Aree di effettiva produzione dei tartufi Art. 60. Aree di effettiva produzione di tartufi 1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuiate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'Art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) e successive modifiche e integrazioni. 2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbionte nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme aggiuntive: a) il limite diametrico di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a) e' fissato in 25 centimetri per le seguenti specie: Quercus sp. pl. Querce Populus alba Pioppo bianco b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'Art. 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie: Quercus sp. pl. Querce Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero Carpinus betulus L. Carpino bianco Corylus avellana L. Nocciolo Salix alba L. Salice bianco Salix caprea L. Salicone Tilia platyphyllos Scop. Tiglio Tilia cordata Miller. Tiglio selvatico Populus alba L. Pioppo bianco Populus nigra L. Pioppo nero Pinus pinea L. Pino domestico c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondita' superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti. 3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappature, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall'Art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale. Titolo IV NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO Capo I Norme generali Art. 61. Ambito di applicazione 1. Le norme relative ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge forestale si applicano in tutti i terreni boscati e non boscati. 2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell'Art. 3, comma 6 della legge forestale. Capo II Tutela della vegetazione, dei pascoli e dei terreni agrari Art. 62. Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli 1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli e' consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse. 2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli e' vietata, nei boschi, nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno cinque anni, salvo che la stessa si renda necessaria per: a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento; b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione e' consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti; c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente. 3. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'Art. 63 della legge forestale. Art. 63. Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree 1. Nei boschi e nei terreni vincolati e' vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento. 2. Nei boschi in situazione speciale di cui all'Art. 52 della legge forestale lo sradicamento di piante o ceppaie morte e' soggetto ad autorizzazione. 3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'estirpazione delle ceppaie secche e' consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone. 4. Negli impianti per arboricoltura da legno l'estirpazione di piante o ceppaie vive o morte e' consentita previa dichiarazione. Entro i successivi venti giorni possono essere prescritte le modalita' ed i lavori necessari a garantire la stabilita' dei suoli e la corretta regimazione delle acque. Art. 64. Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie 1. Nei boschi e' vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno (foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi che la provincia puo' autorizzare in stazioni fertili e l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto. 2. E' altresi' vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonche' modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere. 3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi. 4. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto. 5. La raccolta del muschio puo' essere attuata nei limiti e con le modalita' di cui all'Art. 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della giunta regionale. Art. 65. Esercizio e limitazione del pascolo 1. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalita' dello stesso dovranno essere commisurati alla effettiva possibilita' di pascolamento ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli, sia sotto l'aspetto pedologico che idrogeologico. 2. L'ente competente puo' limitare il pascolo o sospenderlo qualora: a) per un pascolamento disordinato o eccessivo si verifichino danni ai boschi, ai pascoli o ai suoli; b) in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli il pascolamento possa provocare i danni di cui al comma 1. 3. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione e' vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri. 4. Nelle fustaie coetanee e' vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo ovino o suino e di 4 metri per il pascolo di altri animali. 5. Nelle fustaie disetanee il pascolo e' vietato. 6. Nei boschi percorsi da incendi il pascolo e' vietato per il periodo indicato dalle norme vigenti in materia di incendi boschivi. 7. Sono soggetti a dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni tecniche del presente articolo: a) il pascolo delle capre in bosco; b) l'allevamento di selvaggina ungulata e/o di suini nei boschi recintati. 8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 devono essere indicate le aree di pascolamento, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalita' d'esercizio del pascolo. La dichiarazione ha validita' massima di tre anni. L'ente competente puo', per le motivazioni di cui al comma 2 e in tutto il periodo di validita' della dichiarazione, sospendere il pascolo o emanare prescrizioni integrative relative al carico di bestiame o alle modalita' di pascolamento. 9. Il pascolo vagante, cioe' senza custode, puo' essere esercitato solo nei terreni liberi al pascolo nella disponibilita' del possessore degli animali pascolanti, purche' le proprieta' con termini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo e' vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende. Ove non siano presenti adeguati sistemi di recinzione, atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode. 10. Nelle aree in cui il pascolo e' vietato ai sensi del presente articolo e' consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purche' effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere. Art. 66. Manutenzione e rinnovo dei pascoli 1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresi' consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso. 2. E' effettuabile, previa presentazione di dichiarazione, la rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli e/o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli, purche' detta vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'Art. 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali. Art. 67. Modalita' di lavorazione dei terreni agrari 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica. 2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata: a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte; b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento. 3. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, e' vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonche' di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde, ecc. 4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate. 5. Il proprietario o il possessore dei terreni e' tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per lavorazione dei terreni che vengano emanate nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilita'. 6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono altresi' consentiti modesti interventi di livellamento del terreno, in loco, che interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri, purche' non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4. Art. 68. Lavorazioni profonde 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni che interessino una profondita maggiore di 80 centimetri possono essere sottoposte ad autorizzazione ove le stesse siano ritenute suscettibili di arrecare danni alla stabilita' dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche di determinate aree. 2. La provincia, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, puo' determinare i territori in cui le lavorazioni profonde di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione. Capo III Trasformazioni Art. 69. Trasformazione dei boschi 1. La trasformazione di aree costituenti bosco e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 42, comma 1, della legge forestale. 2. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa e' insediata per destinazioni diverse da quella forestale. 3. Costituisce altresi' trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all'Art. 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attivita' selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi. 4. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuita' della vegetazione forestale, di cui al comma 3, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'Art. 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'Art. 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformita' alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attivita' colturali o di uso e manutenzione. Art. 70. Finalita' e modalita' della trasformazione dei boschi 1. Nei casi in cui la trasformazione sia finalizzata alla realizzazione delle opere e dei movimenti di terreno di cui al capo IV, o sia determinata dagli stessi, la trasformazione viene attuata in conformita' alle specifiche disposizioni relative alle opere e movimenti da attuare, ferme restando le ulteriori prescrizioni dettate in sede di autorizzazione. 2. Quando la trasformazione e' volta alla messa a coltura agraria dei terreni, l'autorizzazione specifica le sistemazioni idraulico-agrarie e le modalita' di lavorazione del terreno necessarie a garantire la stabilita' dei terreni e la corretta regimazione delle acque. Art. 71. Rimboschimento compensativo 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano unicamente alle superfici classificate boscate ai sensi dell'Art. 3, comma 1 della legge forestale. 2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa e' condizionata alla creazione di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'Art. 44 della legge forestale. 3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve indicare nella domanda di autorizzazione: a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare; b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprieta' eventualmente gia' oggetto di trasformazioni attuate nei tre anni precedenti alla data della domanda, con esclusione comunque di quelle oggetto di trasformazione in data anteriore al 14 aprile 2000; c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonche' il titolo di possesso della stessa; d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonche' i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area; e) le modalita' ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonche' il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto. 4. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa. 5. Nei casi di cui al comma 4 la provincia puo' disporre: a) l'attuazione del rimboschimento, a cura del richiedente, di terreni di proprieta' pubblica o privata di cui la provincia abbia acquisito la disponibilita', anche temporanea; b) il versamento di un importo pari a 60 Euro (116.176 lire) per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione. 6. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. 7. Ai fini del calcolo della superficie di 2000 metri quadrati di cui al comma 2, si considerano anche le superfici boscate appartenenti allo stesso proprietario o possessore gia' trasformate nei 3 anni precedenti (a far data dal 14 aprile 2000) che siano contigue a quelle oggetto della domanda di trasformazione Art. 72 Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione 1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d'interventi colturali agrari da almeno cinque anni, nonche' i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale. 2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e' subordinata ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 42 della legge forestale. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni: a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprieta' fondiaria e per quinquennio; b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25%; c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche: 1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente e' tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno; 2) la lavorazione ha profondita' massima di 50 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica; 3) e' assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque cosi' raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui e' vietata l'eliminazione; e' ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco. 4. Nei terreni saldi sono liberamente consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purche' siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno e' soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi. 5. La manutenzione e il miglioramento dei pascoli e' consentita nei casi di cui all'Art. 66. Art. 73. Trasformazione di destinazione d'uso dei terreni 1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con o senza la realizzazione di opere costruttive; b) la trasformazione della destinazione dei terreni vincolati non boscati, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.). 2. Le trasformazioni di destinazione, di cui al comma 1, lettera a), costituiscono trasformazione dei boschi e sono soggette alle norme dell'Art. 69. 3. Le trasformazioni di destinazione, di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alle disposizioni del capo IV in relazione alla tipologia delle opere costruttive da realizzare Capo IV Esecuzione di opere e movimenti di terreno nei terreni vincolati Sezione I Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori Art. 74. Ambito di applicazione 1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione. 2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'Art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la pro gettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 24 settembre 1988. Art. 75. Regimazione delle acque 1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque. 2. Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento (aree di riporto, terreni instabili) le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza. 3. Nei terreni vincolati e' fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. 4. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, e' fatto divieto di: a) modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi; b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali; c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere; d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee. 5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3) devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilita' idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere. 6. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terreno di qualsiasi entita' non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi. 7. Per i fini di cui al comma 6, durante le fasi di cantiere ed in particolare ove siano previsti scavi devono essere assicurati: a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravita' devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti; c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive. Art. 76. Indagini geologiche 1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonche' l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilita' degli stessi con la stabilita' dei terreni. 2. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilita' dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalita' di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilita' dei terreni durante l'esecuzione dei lavori. 3. Nei terreni posti su pendio, od in prossimita' a pendii, oltre alla stabilita' localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilita' del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi piu' sfavorevoli, nonche' i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare. 4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilita' degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, considerando in particolare la presenza di manufatti (costruzioni, strade ed altre infrastrutture, ecc.), di sorgenti e di altre emergenze significative ai fini idrogeologici (aree di frana o di erosione, alvei od impluvi, ecc.) e valutando le possibili azioni determinate sugli stessi dagli scavi, dai riporti e dalle eventuali opere in progetto. 6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilita' dei pendii. 7. Solo per opere di modesto rilievo ed entita' o per aree gia' note e di sicura ed accertata stabilita' puo' essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilita' delle opere o movimenti di terreno. 8. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonche' per le opere di cui al titolo II, capo I, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica puo' essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza. 9. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilita' dei terreni stessi e la regimazione delle acque. Art. 77. Scavi e riporti di terreno 1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi. 2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilita' a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si puo' procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilita'. 3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se e' prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno. 4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attivita' agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilita' agronomica dei terreni oggetto del riporto. Art. 78. Materiali di risulta 1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 1, lettera f-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni e dall'Art. 34 del regolamento regionale 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'Art. 5 della legge regionale n. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali), la terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entita', puo' essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. 2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantita' di materiale terroso, puo' essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformita' e nei limiti delle previsioni di progetto. 3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purche' gli stessi siano depositati in condizioni di stabilita' ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali. 4. I materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico. 5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimita' di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi. Art. 79. Opere di contenimento 1. Al fine di assicurare la stabilita' dei terreni vincolati, tutte le opere di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite in modo da assicurarne la stabilita' nelle condizioni piu' sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere. 2. Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali, ipodermiche e profonde, evitando in particolare di determinare un aumento della filtrazione delle acque superficiali ed ipodermiche negli strati piu' profondi del terreno. A tal fine, a retro di tutte le opere di contenimento o costruite a contatto del terreno, devono essere messi in opera drenaggi che rispondano ai seguenti requisiti: a) impiego di materiali inerti non gelivi e lavati; b) essere in grado di assicurare nel tempo il mantenimento delle capacita' filtranti e di smaltimento delle acque piovane e di falda, evitando a tal fine che si verifichino intasamenti dei materiali drenanti (uso di guaine in tessuto non tessuto, strati sabbiosi); c) essere in grado di assicurare la raccolta di fondo ed il rapido smaltimento delle acque drenate (tubi microfessurati, soglie di fondo, ecc.); le acque drenate devono essere smaltite in superficie senza determinare ristagni o erosioni ed escludendo smaltimenti a dispersione nel terreno; d) la parte superiore del dreno deve essere sigillata con materiali argillosi e/o con opere in calcestruzzo al fine di impedire l'ingresso di acque superficiali nel dreno; se si tratta di muri di contenimento posti alla base di pendici e' opportuna la realizzazione di apposita canaletta in calcestruzzo sovrastante il drenaggio, al fine di impedire il ristagno e/o la tracimazione di acque di scorrimento al di sopra del muro. Sezione II Opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione Art. 80. Condizioni di applicabilita' 1. Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non e' richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui alla sezione I nonche' le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno. Art. 81. Manutenzioni 1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; b) la manutenzione ordinaria della viabilita' a fondo naturale che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate (livellamento del piano viario, ricarico con inerti, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale con le modalita' indicate all'Art. 42); c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b), nonche' la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; d) la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti; e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse; f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica purche' nel rispetto delle specifiche norme di legge; g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico- agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.) che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque. Nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere garantite le capacita' di drenaggio di detti muri; h) la rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumita' a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.). Art. 82. Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni 1. Nei terreni di qualunque destinazione e' consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che: a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione; b) nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere. 2. Nei terreni di cui al comma 1 e' altresi' consentita, fatte salve le stesse condizioni, la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno. Art. 83. Altre opere e movimenti di terreno 1 Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere: a) le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che: 1) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni; 2) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, ne' l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse; b) l'infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio; c) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che: 1) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro; 2) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio; 3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 5) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; d) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che: 1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio; 2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; 3) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio; 4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 6) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; e) l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie, a condizione che: 1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti; 2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; 3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 5) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua; f) la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che: 1) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilita', anche temporanea; 2) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondita'; 3) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; 4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; g) la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che: 1) non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondita'; 2) non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili); 3) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione; 4) non comportino eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie; h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di tre metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento: 1) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati; 2) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti alle norme di cui alle sezioni III e IV; 3) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilita' o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque. Sezione III Opere e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori Art. 84. Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione 1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno e' soggetta a dichiarazione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformita' alle norme tecniche generali di cui alla sezione II e purche' siano rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i venti giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa: a) la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondita', in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessano alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; 2) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno; b) la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; 2) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, ne' l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse; c) la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare; d) la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilita' esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che: 1) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno; 2) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale; 3) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque; 4) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione; e) la realizzazione di pozzi per attingimento di acgua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilita' dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti; f) l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio e' compatibile con la stabilita' del versante; g) le opere di cui all'Art. 83, comma 1, lettere c) e d) per serbatoi di capacita' superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le norme tecniche indicate alle suddette lettere. Sezione IV Opere e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione Art. 85. Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione 1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati alle sezioni I e III, o da eseguire con modalita' diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, e' soggetta ad autorizzazione. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 sono, in particolare, soggette ad autorizzazione le seguenti opere: a) la costruzione o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli; b) la realizzazione di nuova viabilita' pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni; c) i lavori di ampliamento o di manutenzione straordinaria della viabilita' pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario. 3. Le opere connesse ai tagli boschivi sono disciplinate dalle norme del titolo II, capo I, sezione VI. 4. L'autorizzazione e' rilasciata ove non sia compromessa la stabilita' del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare. 5. Alla domanda di autorizzazione sono allegati: a) la relazione geologica e le risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'Art. 76; b) il progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalita' di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno. Art. 86. Acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso 1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere per le quali sia in corso di validita' una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purche' la variante non preveda: a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati. 2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, hanno validita' fino alla scadenza della precedente autorizzazione. Titolo V NORME TRANSITORIE Art. 87. Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T. 2. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validita', fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme dello stesso. 3. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dall'ente competente nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso. L'ente competente puo' richiedere la necessaria integrazione della documentazione presentata. 4. Le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento della presentazione delle stesse, fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 settembre 2001 PASSALEVA (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000) Allegato A CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O DELLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERE E LAVORI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni sono presentate all'ente competente. Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identita' del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalita' del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal regolamento e dalla normativa vigente in materia. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovra' essere riportato quanto di seguito indicato. Tagli boschivi (titolo II) Dichiarazione di taglio. La dichiarazione contiene: a) superficie interessata dal taglio; b) elenco delle particelle catastali interessate; c) sommaria descrizione delle caratteristiche del bosco (eta', composizione specifica, forma di governo e trattamento, eventuale presenza di rinnovazione, ecc.); d) descrizione delle modalita' d'esbosco utilizzate; e) necessita' di opere connesse (se attuabili con dichiarazione) o nuove aie carbonili, loro descrizione e modalita' di realizzazione; f) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente. Alla dichiarazione e' allegato: 1) planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con riportati i limiti della tagliata e le opere connesse in conformita' alle disposizioni del titolo II, capo I, sezione VI del regolamento; 2) per i tagli di diradamento, relazione a firma del richiedente sulle modalita' esecutive del taglio nella quale sia evidente la conformita' alle norme tecniche del regolamento; 3) per i tagli fitosanitari, di manutenzione, per i tagli nei castagneti da frutto e nelle sugherete di cui all'Art. 54, comma 5 e all'Art. 55, comma 6 del regolamento, relazione a firma del richiedente con l'indicazione della motivazione del taglio e delle modalita' d'intervento alla quale sono eventualmente allegati i documenti che comprovano la motivazione del taglio (es. ordinanza comunale, provvedimento ARPAT, ecc.); 4) quant'altro specificamente previsto dal regolamento o ritenuto necessario dal dichiarante. Nel caso di presentazione di dichiarazione per opere connesse svincolate da dichiarazioni o richieste di autorizzazione per il taglio, sono sufficienti le indicazioni di cui alle lettere b), c), e) e f), oltre che, in allegato, la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con riportata l'indicazione del tracciato di massima. Nel caso di tagli previsti da piani di taglio o di gestione di cui agli articoli 30, 32 e 48 della legge forestale, la dichiarazione di taglio contiene unicamente i seguenti elementi: a) superficie interessata al taglio; b) estremi di approvazione del piano di taglio o di gestione; c) individuazione delle particelle oggetto del taglio in riferimento al piano (numero particelle, estensione, anno in cui e' previsto il taglio in base al piano); d) individuazione di altre opere o interventi previsti dal piano e da eseguirsi in conformita' al piano stesso; e) impegno a rispettare le indicazioni tecniche del piano approvato e, per quanto non previsto, le norme tecniche del regolamento. Non sono necessari allegati in quanto ulteriori elementi conoscitivi sono gia' contenuti nei piani approvati. Autorizzazioni. La richiesta di autorizzazione contiene: a) superficie interessata dal taglio; b) elenco delle particelle catastali interessate; c) descrizione delle caratteristiche del bosco (eta', composizione specifica, forma di governo e trattamento, eventuale presenza di rinnovazione, ecc.); d) necessita' di opere connesse o nuove aie carbonili e modalita' di realizzazione; e) impegno a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonche' le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione. Alla richiesta di autorizzazione e' allegato: 1) Progetto di taglio, nei casi esplicitamente previsti dal regolamento, redatto e firmato secondo quanto previsto all'Art. 3, comma 2 del regolamento stesso, contenente almeno: relazione tecnica su composizione specifica, forma di governo e trattamento del bosco, modalita' d'esecuzione del taglio e dell'esbosco, prelievi percentuali in termini di massa legnosa e numero di piante, modalita' di rinnovazione. Nel caso di progetti redatti ai fini del rilascio delle autorizzazioni mediante silenzio-assenso, e' fatto esplicito riferimento all'articolo del regolamento in cui e' prevista la suddetta procedura; sono altresi' indicati i parametri necessari alla valutazione delle congruita' o compatibilita' tecniche previste, evidenziando le prescrizioni integrative da adottare; nel caso di progetto relativo a tagli in fustaia, la relazione e' integrata con indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, della massa legnosa di cui si prevede l'utilizzazione e della provvigione residua; planimetria catastale e topografica dell'area e dell'intervento; quanto specificato nel regolamento per le opere connesse. 2) Nel caso non venga presentato progetto di taglio e' allegata: relazione a firma del richiedente sulle modalita' di esecuzione del taglio, di esbosco e, ove necessario, di rinnovazione; planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio, con riportati i limiti della tagliata e le opere connesse, in conformita' alle disposizioni del titolo II, capo I, sezione VI del regolamento. 3) Quant'altro specificamente previsto dal regolamento o ritenuto necessario dal dichiarante. Per le opere connesse per le quali e' richiesta l'autorizzazione, fermo restando quanto indicato dall'Art. 42, comma 3 della legge forestale, e' allegato alla domanda quanto specificamente previsto dal regolamento. Comunicazione per arboricoltura da legno (Art. 56) La comunicazione contiene: a) superficie impianto arboricoltura da legno; b) elenco particelle catastali interessate; c) descrizione delle specie impiegate e delle modalita' di impianto o delle modalita' di espianto. Alla comunicazione e' allegata la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio, con riportati i limiti dell'impianto. Autorizzazione per taglio piante isolate o riduzione superfici siepi, filari o altre formazioni forestali (Art. 59) La richiesta di autorizzazione contiene: a) elenco particelle interessate; b) descrizione delle caratteristiche delle piante, della siepe, del filare o delle formazioni forestali; c) descrizione delle modalita' di intervento e delle relative motivazioni. Alla richiesta di autorizzazione e' allegato: 1) planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio riportante le piante o la formazione forestale interessata dall'intervento; 2) documentazione fotografica della pianta, siepe, filare o formazione forestale. Esercizio del pascolo (Art. 65) La dichiarazione contiene: a) la specie e il numero di animali immessi al pascolo; b) l'area e la superficie interessata; c) le caratteristiche del soprassuolo; d) le modalita' e il periodo di pascolamento; e) impegno a: rispettare le norme tecniche previste dal presente regolamento, quanto indicato nella domanda e le eventuali prescrizioni anche successive dell'ente competente; sospendere immediatamente l'esercizio del pascolo a seguito di revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente competente. Alla richiesta di autorizzazione e' allegata la planimetria catastale e topografica dell'area soggetta a pascolo con indicazione delle recinzioni e di altre eventuali infrastrutture per il pascolo. Rinnovo del pascolo (Art. 66) La dichiarazione contiene: a) superficie interessata dall'intervento; b) elenco particelle catastali interessate; c) descrizione dell'area e delle modalita' d'intervento; d) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato nella dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente. Alla dichiarazione e' allegata la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con indicazione dell'area e della superficie d'intervento. Trasformazioni (titolo IV, capo III) Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle dichiarazioni o richieste di autorizzazione sono indicati: a) superficie oggetto dei lavori; b) elenco delle particelle catastali; c) quant'altro specificamente previsto dal regolamento; d) impegno: nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente; nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonche' le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione. Alla dichiarazione o alla richiesta d'autorizzazione e' allegato: 1) individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio; 2) documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori; 3) relazione sullo stato attuale dei terreni o dei boschi (stato e condizione della vegetazione presente, pendenza e caratteristiche geologiche), sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione delle acque che si intendono effettuare (nei casi specificati dall'ente competente puo' essere necessaria la presentazione di specifico progetto); 4) quant'altro specificamente previsto dal regolamento. Esecuzione di opere e movimenti di terreno nei terreni vincolati (titolo IV, capo IV) Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle dichiarazioni o richieste di autorizzazione sono indicati: a) elenco delle particelle catastali; b) quant'altro specificamente previsto dal regolamento; c) impegno: nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente; nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonche' le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione. Alla dichiarazione o alla richiesta di autorizzazione e' allegato: 1) individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio; 2) documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori; 3) progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonche' gli scavi e i riporti di terreno previsti; 4) relazione geologica nei casi previsti e in conformita' al regolamento; 5) progetto esecutivo delle opere nei casi previsti dal regolamento.

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