Decree of the President of the Regional Council No. 32 amending Decree of the President of the Regional Council No. 48 on forestry
Made 2010-03-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- land clearing, forest management/forest conservation, timber, authorization/permit
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60 24.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 16 marzo 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 32/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifica all’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 2 - Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 3 - Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 4 - Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 5 - Modifica all’articolo 11 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 6 - Modifica all’articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 7 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 8 - Modifica all’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 9 - Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 10 - Modifiche all’articolo 20 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 11 - Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 12 - Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 13 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 14 - Modifica all’articolo 29 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 15 - Modifica all’articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 16 - Modifica all’articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 17 - Modifiche all’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 18 - Modifica all’articolo 45 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 19 - Modifica all’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 20 - Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 21 - Modifica all’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 22 - Modifica all’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 23 - Modifica all’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 24 - Modifica all’articolo 56 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 25 - Inserimento della Sezione III bis nel capo III del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 26 - Introduzione dell’articolo 57 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 27 - Modifica all’articolo 60 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 28 - Modifica all’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 29 - Modifica all’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 30 - Modifica all’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 31 - Modifica all’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 32 - Modifica all’articolo 77 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 33 - Modifica all’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 34 - Modifica all’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 35 - Modifica all’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 36 - Modifica all’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 37 - Modifiche all’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 38 - Modifica all’articolo 98 del d.p.g.r. 48/R/2003 Art. 39 - Modifica all’articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 PREAMBOLO Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 11 febbraio 2010; Visto il parere della direzione generale della Presi denza; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 feb braio 2010, n. 201; Visto il parere della competente commissione consi liare espresso nella seduta del 3 marzo 2010; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010; Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 318. Considerato quanto segue: 1. al fine di rendere applicabile il reimpiego dei residui ligno cellulosici nel ciclo colturale, introdotto nella vigente legge forestale della Toscana dalla legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manuten zione dell’ordinamento regionale 2009), è necessario prevedere le norme tecniche da rispettare nel suddetto reimpiego; 2. al fine di assicurare che il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) venga utilizzato uniformemente su tutto il territorio regionale, 6124.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 è necessario che la Giunta regionale predisponga delle linee guida per l’applicazione del suddetto sistema; 3. al fine di superare le criticità di applicazione di alcune norme del regolamento, emerse durante questo primo decennio di vigenza, si apportano specifiche modi fiche tecniche in materia di norme d’uso del bosco, in particolare in merito alle forme di trattamento dei boschi di neoformazione e di quelli cedui intensamente matrici nati, ai contenuti dei piani di gestione e di taglio, ai tagli fitosanitari, all’utilizzo di macchine abbattitrici/allesti trici, alla raccolta del sughero, al calcolo dell’estensione delle tagliate; 4. al fine di semplificare il procedimento ammini strativo, garantendo comunque la conoscibilità dell’in tervento realizzato, si introduce lo strumento della comunicazione in materia di sugherete e di impianti di arboricoltura da legno; si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifica all’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all’arti colo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l’utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposi zioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).”. Art. 2 Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa inci dere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.”. Art. 3 Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “2 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interes sato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione, il richiedente comunica all’ente competente, l’indicazione sommaria dell’eventuale superficie che non è stata oggetto di inter vento rispetto a quella autorizzata e dichiarata. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l’eventuale mancato inizio dei lavori.”. 2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “2 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.”. Art. 4 Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie com plessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010.”. 2. Al comma 10 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “soggette a dichiarazione.” sono inserite le seguenti: “La dichiarazione ha validità per l’anno sil vano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio rica de il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L’ente compe tente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l’approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi.”. 3. Al comma 12 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “Per tutta la durata delle operazioni di taglio” sono inserite le seguenti: “e di esbosco”. 4. Al comma 13 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “Sono liberamente esercitabili” sono inseri te le seguenti: “dal proprietario o dal possessore della superficie boscata,” e dopo le parole “purché non com portino riduzione di superficie boscata” sono inserite le 62 24.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 seguenti “ e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano,”. Art. 5 Modifica all’articolo 11 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 3 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “3. La comunità montana nei territori di propria com petenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all`andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all’articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2.”. Art. 6 Modifica all’articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l’utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allesti trici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall’operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare.”. Art. 7 Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “i successivi qua rantacinque giorni” sono sostituite dalle parole: “la fine dell’anno silvano in corso” e dopo la parola danneggiati è inserita la parola: “significativamente”. 2. Nel comma 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “nell’autorizzazione dall’ente” sono sostituite dalle paro le: “negli atti autorizzativi dell`ente”. Art. 8 Modifica all’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “3 bis. L’ente competente può autorizzare la cedua zione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all’altofusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2.”. Art. 9 Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parole “per destinazione.” sono inserite le seguenti: “Sono altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressa mente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell’ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla rea lizzazione dell’imboschimento stesso.”. 2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “o intensamente matricinati” sono soppresse e dopo le parole “in ogni caso,” sono inserite le parole “abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l’ultimo e”. 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito la seguente: “b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a qua ranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all’ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie;”. Art. 10 Modifiche dell’articolo 20 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 6 dopo le parole “tagliata stessa” sono aggiunte le seguenti: “e localizzate nell’ambito territoriale dell’ente competente”. 2. Il comma 7 dell’articolo 20 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato. 3. Al comma 8 le parole “prescritte dal comma 7” sono sostituite dalle parole “previste al comma 6”. Art. 11 Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro.” 2. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “di specie quercine, faggio e castagno” sono sostituite dalle parole “delle specie di cui al comma 4”. Art. 12 Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nella rubrica dell’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 6324.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 le parole “composti o intensamente” sono sostituite dalle parole “composti e intensamente”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici.”. Art. 13 Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “soprassuolo e della stazione” sono state sosti tuite dalle seguenti “soprassuolo o della stazione”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distin guibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo.”. Art. 14 Modifica all’articolo 29 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “legge forestale;” sono sostituite dalle seguenti: “legge forestale e degli imbo schimenti di cui all’articolo 19, comma 1.”. Art. 15 Modifica all’articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 4 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo inter corrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizio ne del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione.”. Art. 16 Modifica all’articolo 39 del d.p.g.r. 48/R72003 1. Nel comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “ad altissima, alta e media tensione” sono sosti tute dalle parole “di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1”. Art. 17 Modifiche all’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori” sono sostituite dalle parole “dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma1”. 2. Al comma 2 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori” sono sostituite dalle parole “dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma 1”. 3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “stazionali.” sono inserite le seguenti: “Per ciascuna particella o sottoparti cella sono indicati i riferimenti catastali;”. 4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “anno” è inserita la parola “silvano”. 5. Al comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera f) è inserita la seguente: “f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate: 1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7; 2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamen to prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio; 3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.” 6. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola“stazionali.” sono inse rite le seguenti: “Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;” 7. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “anno” è inserita la parola “silvano”. 8. Al comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate: 1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7; 2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamen to prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio; 3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.”. 64 24.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 9. Al comma 7 dell’articolo 44 d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “all’articolo 37, comma 3” sono inserite le seguenti “e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo”. 10. Il comma 8 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all’articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell’inizio dei singoli inter venti e la documentazione probatoria deve essere inviata all’ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 10.” 11. Il comma 9 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “9. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il programma dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichia razione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle due annualità silvane successive rispetto a quella previ sta purché, con l’eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d’estensione dei tagli disposti dall’articolo 20, comma 1 e dall’articolo 37, comma 3.”. Art. 18 Modifica all’articolo 45 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “strada” è sostituita dalla parola “tracciato”. Art. 19 Modifica all’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 3 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “3. L’apertura di nuove piste temporanee di esbosco è auto rizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri.”. 2. Dopo il comma 7 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l’utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter.”. 3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marit timo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di cha maecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell’inizio della stagione vegetativa.”. 4. Al comma 9 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “dell’area considerata.” sono inserite le seguenti: “L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddet ti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area.”. Art. 20 Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “circolari applicative” sono inserite le seguenti: “ e quanto disposto al comma 8 bis”. 2. Dopo il comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “8 bis. Gli interventi che comportano il prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo ori ginario, potendo incidere sulle forme di trattamento e di governo e sulla conservazione del soprassuolo forestale, sono soggetti ad autorizzazione fatti salvi quelli che per la loro natura ed intensità risultino soggetti alle procedu re semplificate previste dal presente regolamento.”. Art. 21 Modifica all’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 3 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “autorizzazione.” sono inserite le seguen ti: “L’ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cau zionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste.”. Art. 22 Modifica all’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 3 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “autorizzazione.” sono inserite le seguen ti: “L’ente competente può chiedere la predisposizione 6524.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 di un piano di coltura e la costituzione di deposito cau zionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste.”. 2. Al comma 4 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “della legge forestale.” sono sostituite dalle parole “della legge forestale ed è soggetta a comunica zione”. Art. 23 Modifica all’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. La realizzazione e l’espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a comunicazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni di legge eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto.”. Art. 24 Modifica all’articolo 56 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “4 bis. Sono liberamente esercitabili il taglio delle piante morte e gli interventi di potatura eseguiti in con formità alle prescrizioni dell’articolo 16.”. Art. 25 Inserimento della sezione III bis nel capo III del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo la sezione III del capo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente: “Sezione III bis - Resi dui ligno-cellulosici Art. 26 Introduzione dell’ articolo 57 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo l’articolo 57 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 57 bis Reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici 1. Il rilascio, la triturazione e l’abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 15 e quelle di salvaguardia antincendio del capo IV del titolo II, le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che: a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali; b) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico; c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammen danti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di tritura zione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.” Art. 27 Modifica all’articolo 60 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 2 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 48/3/2003 le parole “comma 3 lettera a)” sono sostituite dalle paro le “comma 5 lettera a)”. Art. 28 Modifica all’articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 6 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo le parole “degli abbruciamenti” sono inserite le parole “in particolare”. Art. 29 Modifica all’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente: “c bis) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi.”. Art. 30 Modifica all’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “4 bis. Gli enti di cui all’articolo 6, comma 1 sono competenti in merito al rimboschimento compensativo di cui all’articolo 81 anche nei casi di cui al comma 4, lettera b).”. Art. 31 Modifica all’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione 66 24.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispet to a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l’eventuale mancato inizio dei lavori.”. 2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.” Art. 32 Modifica all’articolo 77 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 77 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili).” Art. 33 Modifiche all’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 4 dell’articolo dell’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “legge forestale.” sono sosti tuite dalle seguenti: “legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasfor mazione realizzati ai sensi della normativa vigente.”. 2. Al comma 6 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 43/R72003 le parole “60 euro” sono sostituite dalle seguenti: “150 euro”. Art. 34 Modifica all’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “vincolati” è sostituita dalla parola “saldi”. 2. Il comma 3 dell’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato. Art. 35 Modifica all’articolo 86 del d.p.g.r. 43/R/2003 1. Al comma 11 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “consentito o effettuato previa dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti “autorizzato ai sensi del comma 2,”. 2. Al comma 12 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “Ai sensi dell’articolo 65, comma 3 della legge forestale, “ sono soppresse. Art. 36 Modifica all’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente: “1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.”. Art. 37 Modifiche all’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 3 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “comma 2”. 2. Il comma 4 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente: “4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell’articolo 82 comma 1, sono consentiti l’espianto, il rimboschimento e la pian tagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione o dichiarazione. E’ fatta salva l’eventuale acquisi zione dell’autorizzazione per il vincolo paesaggistico per gli inter venti da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.”. Art. 38 Modifica all’articolo 98 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 1 dell’articolo 98 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “dei terreni vincolati.” sono inserite le seguenti: “Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio.”. Art. 39 Modifica all’articolo 100 del d.p.g.r. 43/R/2003 1. Al comma 8 dell’articolo 100 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo la parola “territori” è inserita la parola “non”. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino uffi ciale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 16 marzo 2010 AVVERTENZA Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta